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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
N. R.G. 456/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto entro il termine perentorio di cui all'art. 445-bis, co. 4, cod. proc. civ.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio dichiarando che parte ricorrente si trova a far data dal 24.05.2022 nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
1)- pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif;
2)- condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge 104/92.
In relazione alle spese del giudizio:
Condanna l' al pagamento alla parte ricorrente delle spese della CP_1
procedura che liquida in complessivi € 1500,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come CP_1
da separato decreto. 26/03/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
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Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
N. R.G. 456/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto entro il termine perentorio di cui all'art. 445-bis, co. 4, cod. proc. civ.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio dichiarando che parte ricorrente si trova a far data dal 24.05.2022 nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
1)- pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e succ. modif;
2)- condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge 104/92.
In relazione alle spese del giudizio:
Condanna l' al pagamento alla parte ricorrente delle spese della CP_1
procedura che liquida in complessivi € 1500,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come CP_1
da separato decreto. 26/03/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
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