Articolo 5 della Legge 14 maggio 1981, n. 220
Articolo 4
Versione
3 giugno 1981
Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 giugno 1981