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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2024, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7226 2022 R.G. avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni ”, promossa da
, con l'Avv. PEZZUTO MAURIZIO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. ELIA NICOLA GREGORIO;
Controparte_1
parte convenuta
Parte attrice citava in giudizio la per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale di Lecce, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le seguenti domande: A) Accertare e
Dichiarare che la signora ha diritto al riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo previsto in caso di furto dal contratto di assicurazione n.
30/176613244 stipulato con la convenuta in quanto la fattispecie accaduta e narrata nel presente atto configura una ipotesi di sinistro indennizzabile in virtù della citata polizza e, per l'effetto, B) Condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 14.500,00 (massimale assicurato in termini di polizza) ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo dovuto in conseguenza dei fatti accaduti e del contratto in essere tra le parti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, comunque, entro i limiti di competenza del Giudice adito;
C) Condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alle spese tutte del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte attrice, a sostegno delle proprie ragioni, esponeva quanto segue: “1) Il giorno 04.02.2021 l'autovettura Hyundai Tucson targata FB341BV di proprietà dell'attrice veniva concessa in noleggio alla signora (C.f. Parte_2 ) con regolare contratto n. 2021/02 (Doc. n. 1). Il termine del C.F._1 periodo di noleggio veniva fissato per la data del 06.02.2021, ore 12:00; 2) Il giorno
05.02.2021, alle ore 10:51, la signora si recava presso la Stazione dei Pt_2
Carabinieri di Cerignola (Fg) per denunciare il furto dell'autovettura Hyundai Tucson targata FB341BV presumibilmente avvenuto tra le ore 16:00 e le ore 17:00 del giorno prima (Doc. n. 2); 3) La signora appresa la notizia, si attivava Pt_1 immediatamente per reperire copia della denuncia di furto di cui sopra a mezzo pec del 05.02.2021 inviata alla Stazione dei Carabinieri di Cerignola (Doc. n. 3) per, di conseguenza, denunciare i fatti alla propria Compagnia di assicurazioni alla quale veniva trasmessa tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica per il richiesto indennizzo (denuncia, estratto cronologico con annotata perdita di possesso, fatture di acquisto per complessivi € 17.000,00), ivi comprese entrambe le chiavi dell'autovettura; 4) Con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 06.07.2021, ricevuta dalla compagnia convenuta in pari data, la mia assistita, a mezzo dello scrivente procuratore, inoltrava formale richiesta di indennizzo (Doc. n. 4) che rimaneva senza esito positivo nonostante la Compagnia abbia regolarmente aperto il sinistro rubricandolo al n. 1-8001-2021-0156027 e ricevuto tutta la documentazione richiesta per la relativa istruttoria;
5) Con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 14.02.2022, ricevuta dalla compagnia in indirizzo in pari data, la mia assistita, a mezzo dello scrivente procuratore, inoltrava formale proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita (Doc.n. 5) alla quale la compagnia continuava ad opporre un netto rifiuto dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza esistente;
6) Tutto ciò nonostante, come anticipato, tra le odierne parti in causa vi fosse in essere un regolare, valido ed efficace contratto di assicurazione contro il furto sottoscritto presso l'
[...] con sede in Trepuzzi (Le) alla Via Regina Elena n. Controparte_2
55 - Polizza n. 30/176613244 con premio pagato dal 09.12.2020 al 04.06.2021 (Doc.
n. 6) ai sensi della quale l'attrice ha diritto al pagamento di un indennizzo massimo pari ad € 14.500,00; 7) Ad oggi nessuna somma è stata pagata in favore della signora in conseguenza dei fatti narrati e del sinistro denunciato né alcuna Pt_1 indicazione precisa ha fornito la convenuta in relazione alle motivazioni alla base di tale comportamento.”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea per i motivi esposti nel corpo della comparsa;
3) in via subordinata, si chiede voler dichiarare la inoperatività della polizza n. 30\176613244 per i motivi dedotti in comparsa;
4) nel caso di accoglimento della domanda, ricondurla nei limiti di giustizia;
5) condannare la Società attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Nel merito la convenuta contestava quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto introduttivo ed eccepiva quanto segue “… Si evidenzia, in particolare, che contrariamente a quanto asserito da , per come alla stessa riferito Parte_1 da , il furto dedotto non è indennizzabile in quanto le Parte_3 modalità di accadimento non sono risultate congruenti con la dinamica dei fatti come denunciata dalla stessa assicurata, per i motivi di seguito esposti. Le circostanze dell'evento dannoso sono tali da confermare che il sistema Super Easy, installato sul veicolo Hyundai Tucson Tg FB341BV posiziona il veicolo di proprietà della ditta attrice in una posizione differente da quella indicata in citazione. Dai dati del dispositivo satellitare citato risulta che l'auto non entrava nell'abitato di Cerignola né raggiungeva via Bra. Da una attenta analisi dei dati si constatava che in Parte_4 data 4\02\2021, alle ore 7.43 questa risultava in sosta in Squinzano alla Via C
Valletta. Alle ore 9.42 risultava in accensione, raggiungeva la Via Paticchio in
Squinzano e ivi rimaneva sino alle ore 11.49, ora in cui si riaccendeva. Pare che da questo momento l'auto passasse nella mani della sig.ra che alla guida Pt_2 dell'auto presa in noleggio, percorreva la SP 95 direzione Cellino san Marco – San Pietro Vernotico – Brindisi e si fermava alle ore 12.11. Successivamente la stessa percorreva la SS 16 in direzione Bari. Alle ore 12.50 si fermava in località Fasano;
nel riprendere il viaggio giungeva alle 13.58 a Molfetta e vi sostava sino alle 14.42.
Successivamente si dirigeva alla volta di Cerignola dove alle 15.28 l'auto si spegneva sulla SP 62. Nel riprendere il viaggio l'auto dopo tre minuti, alle ore 15,31 si dirigeva verso Ortanova ove si fermava alle ore 16.20 sulla SP 86; in quel il luogo si perdeva il segnale e l'auto risultava in sosta alle ore 17,21. ll terminale in tale Parte_4 frangente era perfettamente funzionante. Ed infatti, nell'intervallo di tempo in questione non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale stesso o dal centro servizi e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti. Tale circostanza emerge, senza alcuna ombra di errore o incertezza, dalle risultanze dei tracciati elettronici della cd. "scatola nera" installata sul citato veicolo
Hyundai attoreo. Come è noto, la scatola nera è un dispositivo mobile satellitare con rilevatore gps incorporato, in grado di desumere una serie d'informazioni relative alla marcia inserita, ai chilometri percorsi, alle decelerazioni, alle accelerazioni, ai sinistri
(cd. eventi crash), alla posizione al momento di eventuali sinistri, etc.. Per tali sue caratteristiche, siffatto dispositivo elettronico si presenta come uno strumento tecnologico estremamente valido, atto all'accertamento della verità e delle responsabilità in materia di incidenti stradali;
in quanto tale, assume valenza probatoria piena in quanto consente una ricostruzione della dinamica dei sinistri con dati oggettivi e non manipolabili.
Per questi motivi
, la giurisprudenza di merito, ormai da anni, riconosce il contributo probatorio delle registrazioni della scatola nera accettandone vuoi la finalità della produzione (prova sul fatto storico, dinamica del sinistro, nesso di causalità tra evento e lesioni) vuoi il valore di prova …”.
La causa viene in decisione ex art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La parte attrice aveva l'onere di provare l'effettivo avvenimento dell'evento coperto dalla polizza assicurativa per ottenere il relativo indennizzo. Parte attrice, pur avendone l'onere, non ha fornito prove certe, precise e concordanti circa il furto dell'autovettura de quo ed a tal fine non è sufficiente la sola produzione della denuncia di furto (L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso - Cass. civ. n. 22903/2017).
La convenuta ha disconosciuto l'accadimento indicando in modo puntuale i movimenti del veicolo il giorno del lamentato furto ed a tal fine ha allegato i dati del dispositivo satellitare montato sulla stessa autovettura. Se è pur vero che ai dati raccolti dai dispositivi satellitari non può essere attribuito valore di prova legale
(13725/2024 della Cassazione) dall'altra parte si deve considerare che, nel caso di specie, non avendo parte attrice fornito prove certe, precise e concordanti in ordine all'evento denunciato all'assicuratore, gli stessi dati si devono considerare in via presuntiva come attendibili.
Stante la complessità della questione trattata compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 07/10/2024
Il giudice
Alessandro Maggiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7226 2022 R.G. avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni ”, promossa da
, con l'Avv. PEZZUTO MAURIZIO;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. ELIA NICOLA GREGORIO;
Controparte_1
parte convenuta
Parte attrice citava in giudizio la per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale di Lecce, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le seguenti domande: A) Accertare e
Dichiarare che la signora ha diritto al riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo previsto in caso di furto dal contratto di assicurazione n.
30/176613244 stipulato con la convenuta in quanto la fattispecie accaduta e narrata nel presente atto configura una ipotesi di sinistro indennizzabile in virtù della citata polizza e, per l'effetto, B) Condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 14.500,00 (massimale assicurato in termini di polizza) ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo dovuto in conseguenza dei fatti accaduti e del contratto in essere tra le parti, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e, comunque, entro i limiti di competenza del Giudice adito;
C) Condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alle spese tutte del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte attrice, a sostegno delle proprie ragioni, esponeva quanto segue: “1) Il giorno 04.02.2021 l'autovettura Hyundai Tucson targata FB341BV di proprietà dell'attrice veniva concessa in noleggio alla signora (C.f. Parte_2 ) con regolare contratto n. 2021/02 (Doc. n. 1). Il termine del C.F._1 periodo di noleggio veniva fissato per la data del 06.02.2021, ore 12:00; 2) Il giorno
05.02.2021, alle ore 10:51, la signora si recava presso la Stazione dei Pt_2
Carabinieri di Cerignola (Fg) per denunciare il furto dell'autovettura Hyundai Tucson targata FB341BV presumibilmente avvenuto tra le ore 16:00 e le ore 17:00 del giorno prima (Doc. n. 2); 3) La signora appresa la notizia, si attivava Pt_1 immediatamente per reperire copia della denuncia di furto di cui sopra a mezzo pec del 05.02.2021 inviata alla Stazione dei Carabinieri di Cerignola (Doc. n. 3) per, di conseguenza, denunciare i fatti alla propria Compagnia di assicurazioni alla quale veniva trasmessa tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica per il richiesto indennizzo (denuncia, estratto cronologico con annotata perdita di possesso, fatture di acquisto per complessivi € 17.000,00), ivi comprese entrambe le chiavi dell'autovettura; 4) Con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 06.07.2021, ricevuta dalla compagnia convenuta in pari data, la mia assistita, a mezzo dello scrivente procuratore, inoltrava formale richiesta di indennizzo (Doc. n. 4) che rimaneva senza esito positivo nonostante la Compagnia abbia regolarmente aperto il sinistro rubricandolo al n. 1-8001-2021-0156027 e ricevuto tutta la documentazione richiesta per la relativa istruttoria;
5) Con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 14.02.2022, ricevuta dalla compagnia in indirizzo in pari data, la mia assistita, a mezzo dello scrivente procuratore, inoltrava formale proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita (Doc.n. 5) alla quale la compagnia continuava ad opporre un netto rifiuto dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza esistente;
6) Tutto ciò nonostante, come anticipato, tra le odierne parti in causa vi fosse in essere un regolare, valido ed efficace contratto di assicurazione contro il furto sottoscritto presso l'
[...] con sede in Trepuzzi (Le) alla Via Regina Elena n. Controparte_2
55 - Polizza n. 30/176613244 con premio pagato dal 09.12.2020 al 04.06.2021 (Doc.
n. 6) ai sensi della quale l'attrice ha diritto al pagamento di un indennizzo massimo pari ad € 14.500,00; 7) Ad oggi nessuna somma è stata pagata in favore della signora in conseguenza dei fatti narrati e del sinistro denunciato né alcuna Pt_1 indicazione precisa ha fornito la convenuta in relazione alle motivazioni alla base di tale comportamento.”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e precisava le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea per i motivi esposti nel corpo della comparsa;
3) in via subordinata, si chiede voler dichiarare la inoperatività della polizza n. 30\176613244 per i motivi dedotti in comparsa;
4) nel caso di accoglimento della domanda, ricondurla nei limiti di giustizia;
5) condannare la Società attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Nel merito la convenuta contestava quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto introduttivo ed eccepiva quanto segue “… Si evidenzia, in particolare, che contrariamente a quanto asserito da , per come alla stessa riferito Parte_1 da , il furto dedotto non è indennizzabile in quanto le Parte_3 modalità di accadimento non sono risultate congruenti con la dinamica dei fatti come denunciata dalla stessa assicurata, per i motivi di seguito esposti. Le circostanze dell'evento dannoso sono tali da confermare che il sistema Super Easy, installato sul veicolo Hyundai Tucson Tg FB341BV posiziona il veicolo di proprietà della ditta attrice in una posizione differente da quella indicata in citazione. Dai dati del dispositivo satellitare citato risulta che l'auto non entrava nell'abitato di Cerignola né raggiungeva via Bra. Da una attenta analisi dei dati si constatava che in Parte_4 data 4\02\2021, alle ore 7.43 questa risultava in sosta in Squinzano alla Via C
Valletta. Alle ore 9.42 risultava in accensione, raggiungeva la Via Paticchio in
Squinzano e ivi rimaneva sino alle ore 11.49, ora in cui si riaccendeva. Pare che da questo momento l'auto passasse nella mani della sig.ra che alla guida Pt_2 dell'auto presa in noleggio, percorreva la SP 95 direzione Cellino san Marco – San Pietro Vernotico – Brindisi e si fermava alle ore 12.11. Successivamente la stessa percorreva la SS 16 in direzione Bari. Alle ore 12.50 si fermava in località Fasano;
nel riprendere il viaggio giungeva alle 13.58 a Molfetta e vi sostava sino alle 14.42.
Successivamente si dirigeva alla volta di Cerignola dove alle 15.28 l'auto si spegneva sulla SP 62. Nel riprendere il viaggio l'auto dopo tre minuti, alle ore 15,31 si dirigeva verso Ortanova ove si fermava alle ore 16.20 sulla SP 86; in quel il luogo si perdeva il segnale e l'auto risultava in sosta alle ore 17,21. ll terminale in tale Parte_4 frangente era perfettamente funzionante. Ed infatti, nell'intervallo di tempo in questione non è stato riscontrato alcun malfunzionamento o guasto dal sistema di autodiagnosi del terminale stesso o dal centro servizi e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti. Tale circostanza emerge, senza alcuna ombra di errore o incertezza, dalle risultanze dei tracciati elettronici della cd. "scatola nera" installata sul citato veicolo
Hyundai attoreo. Come è noto, la scatola nera è un dispositivo mobile satellitare con rilevatore gps incorporato, in grado di desumere una serie d'informazioni relative alla marcia inserita, ai chilometri percorsi, alle decelerazioni, alle accelerazioni, ai sinistri
(cd. eventi crash), alla posizione al momento di eventuali sinistri, etc.. Per tali sue caratteristiche, siffatto dispositivo elettronico si presenta come uno strumento tecnologico estremamente valido, atto all'accertamento della verità e delle responsabilità in materia di incidenti stradali;
in quanto tale, assume valenza probatoria piena in quanto consente una ricostruzione della dinamica dei sinistri con dati oggettivi e non manipolabili.
Per questi motivi
, la giurisprudenza di merito, ormai da anni, riconosce il contributo probatorio delle registrazioni della scatola nera accettandone vuoi la finalità della produzione (prova sul fatto storico, dinamica del sinistro, nesso di causalità tra evento e lesioni) vuoi il valore di prova …”.
La causa viene in decisione ex art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
La parte attrice aveva l'onere di provare l'effettivo avvenimento dell'evento coperto dalla polizza assicurativa per ottenere il relativo indennizzo. Parte attrice, pur avendone l'onere, non ha fornito prove certe, precise e concordanti circa il furto dell'autovettura de quo ed a tal fine non è sufficiente la sola produzione della denuncia di furto (L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso - Cass. civ. n. 22903/2017).
La convenuta ha disconosciuto l'accadimento indicando in modo puntuale i movimenti del veicolo il giorno del lamentato furto ed a tal fine ha allegato i dati del dispositivo satellitare montato sulla stessa autovettura. Se è pur vero che ai dati raccolti dai dispositivi satellitari non può essere attribuito valore di prova legale
(13725/2024 della Cassazione) dall'altra parte si deve considerare che, nel caso di specie, non avendo parte attrice fornito prove certe, precise e concordanti in ordine all'evento denunciato all'assicuratore, gli stessi dati si devono considerare in via presuntiva come attendibili.
Stante la complessità della questione trattata compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 07/10/2024
Il giudice
Alessandro Maggiore