CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1346/2016 R.G. proposto da: UP FA, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. Walter Fini, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Ciociano e dall’avv. Paolo Bonecchi in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
- controricorrente -
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 3302/12/2015, depositata il 15 luglio 2015; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2007. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7058 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 19 aprile 2012, a PO EF cartella di pagamento n. 06820120132909646, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione ai fini IRPEF mod. Unico 2008 per redditi 2007, per un totale di € 11.558,20. L’Ufficio, in particolare, disconosceva e riteneva non dovute alcune detrazioni d’imposta riportate in dichiarazione, per l’importo complessivo di € 7.886,00, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione per un immobile sito in Corbetta (MI). 2. Proposto ricorso avverso tale cartella di pagamento da PO EF, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3559/02/2014, depositata il 9 aprile 2014, lo accoglieva, annullando la cartella impugnata. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3302/12/2015, pronunciata l’11 maggio 2015 e depositata in segreteria il 15 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata, e compensando le spese di giudizio. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 3 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PO EF, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso PO EF eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 54 e 23 Cost, ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che avrebbe errato, la C.T.R., nel ritenere sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata, e che tale cartella era comunque inesistente, per carenza del potere dirigenziale del delegante alla firma o di chi ha sottoscritto l’avviso di liquidazione dell’imposta, prodromico rispetto alla cartella impugnata. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce inoltre la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., trattandosi di motivazione soltanto apparente, e comunque generica. 7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Con la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 (e successivamente alla notificazione di avviso contenente gli esiti del controllo), sono stati recuperati a tassazione, per l’anno 2007, oneri oggetto di detrazione per complessivi € 7.886,00, relativi a spese di ristrutturazione per un immobile sito in Corbetta (MI). La ripresa a tassazione era dovuta alla mancata indicazione, nella denunzia di inizio attività, del cambio di destinazione d’uso dell’immobile (da agricolo ad abitativo), nonché dal superamento del limite massimo di spesa (€ 48.000,00) per interventi sul patrimonio edilizio, trattandosi di prosecuzione di opere iniziate negli anni precedenti. Orbene, per quel che riguarda la parte del primo motivo con la quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, va osservato che la sentenza impugnata dà conto di come la cartella di pagamento impugnata fosse certamente idonea a far comprendere i motivi della ripresa a tassazione, e come tali motivi fossero stati pienamente compresi dal contribuente, avendo questi esercitato, nel modo più ampio, il proprio diritto di difesa, attraverso la proposizione del ricorso in primo grado. I giudici di appello, quindi, hanno accertato l’esaustività e la completezza della parte motiva dell’atto impositivo, sulla scota degli elementi che lo componevano;
l’art. 7 della legge n. 212/2000, quindi, è stato correttamente interpretato, essendo stato inteso proprio nel senso della necessità di far comprendere, al contribuente, le ragioni della pretesa impositiva. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Il motivo in questione è invece, inammissibile, nella parte in cui, contestando l’assenza dei poteri, in capo al dirigente che ha sottoscritto l’atto prodromico all’emissione della cartella (avviso di liquidazione dell’imposta), introduce una questione del tutto nuova, della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata, e che non risulta, dagli atti del giudizio, essere compresa nei motivi del ricorso originario del contribuente. A tal proposito, è noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 10 giugno 2021, n. 16305). Qualora, quindi, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito, e nemmeno se si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. 18 settembre 2020, n. 19560; Cass. 20 maggio 2020, n. 9301; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041). 7.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il sig. PO lamenta l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata ma, al contrario di quanto sostenuto dal R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 6 ricorrente, dalla lettura della sentenza si evince chiaramente il fondamento della decisione, e quale siano state le argomentazioni idonee ad esternare il ragionamento seguito dalla corte regionale per la formazione del proprio convincimento, dandosi atto che: a) la cartella impugnata era, sia pur in modo sintetico, ma non per questo non esaustivo, motivata;
b) non era stato provato che le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione fossero già state accatastate, con relativo cambio di destinazione d’uso (da rustico ad abitativo), e quindi non era possibile riconoscere le invocate detrazioni, riservate ai soli immobili abitativi;
c) le fatture allegate alla dichiarazione dei redditi e prodotte in giudizio erano assolutamente generiche ed incomplete, rendendo quindi impossibile verificare la corrispondenza tra costi ed opere eseguite, e soprattutto verificare se si trattasse di lavori eseguiti nel 2007, ovvero iniziati negli anni precedenti. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. DA PO EF alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 7 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.
- controricorrente -
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 3302/12/2015, depositata il 15 luglio 2015; CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2007. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7058 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 19 aprile 2012, a PO EF cartella di pagamento n. 06820120132909646, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione ai fini IRPEF mod. Unico 2008 per redditi 2007, per un totale di € 11.558,20. L’Ufficio, in particolare, disconosceva e riteneva non dovute alcune detrazioni d’imposta riportate in dichiarazione, per l’importo complessivo di € 7.886,00, relative alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione per un immobile sito in Corbetta (MI). 2. Proposto ricorso avverso tale cartella di pagamento da PO EF, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3559/02/2014, depositata il 9 aprile 2014, lo accoglieva, annullando la cartella impugnata. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3302/12/2015, pronunciata l’11 maggio 2015 e depositata in segreteria il 15 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata, e compensando le spese di giudizio. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 3 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PO EF, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso PO EF eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 54 e 23 Cost, ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che avrebbe errato, la C.T.R., nel ritenere sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata, e che tale cartella era comunque inesistente, per carenza del potere dirigenziale del delegante alla firma o di chi ha sottoscritto l’avviso di liquidazione dell’imposta, prodromico rispetto alla cartella impugnata. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce inoltre la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., trattandosi di motivazione soltanto apparente, e comunque generica. 7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Con la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 (e successivamente alla notificazione di avviso contenente gli esiti del controllo), sono stati recuperati a tassazione, per l’anno 2007, oneri oggetto di detrazione per complessivi € 7.886,00, relativi a spese di ristrutturazione per un immobile sito in Corbetta (MI). La ripresa a tassazione era dovuta alla mancata indicazione, nella denunzia di inizio attività, del cambio di destinazione d’uso dell’immobile (da agricolo ad abitativo), nonché dal superamento del limite massimo di spesa (€ 48.000,00) per interventi sul patrimonio edilizio, trattandosi di prosecuzione di opere iniziate negli anni precedenti. Orbene, per quel che riguarda la parte del primo motivo con la quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, va osservato che la sentenza impugnata dà conto di come la cartella di pagamento impugnata fosse certamente idonea a far comprendere i motivi della ripresa a tassazione, e come tali motivi fossero stati pienamente compresi dal contribuente, avendo questi esercitato, nel modo più ampio, il proprio diritto di difesa, attraverso la proposizione del ricorso in primo grado. I giudici di appello, quindi, hanno accertato l’esaustività e la completezza della parte motiva dell’atto impositivo, sulla scota degli elementi che lo componevano;
l’art. 7 della legge n. 212/2000, quindi, è stato correttamente interpretato, essendo stato inteso proprio nel senso della necessità di far comprendere, al contribuente, le ragioni della pretesa impositiva. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Il motivo in questione è invece, inammissibile, nella parte in cui, contestando l’assenza dei poteri, in capo al dirigente che ha sottoscritto l’atto prodromico all’emissione della cartella (avviso di liquidazione dell’imposta), introduce una questione del tutto nuova, della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata, e che non risulta, dagli atti del giudizio, essere compresa nei motivi del ricorso originario del contribuente. A tal proposito, è noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 10 giugno 2021, n. 16305). Qualora, quindi, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito, e nemmeno se si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. 18 settembre 2020, n. 19560; Cass. 20 maggio 2020, n. 9301; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041). 7.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il sig. PO lamenta l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata ma, al contrario di quanto sostenuto dal R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 6 ricorrente, dalla lettura della sentenza si evince chiaramente il fondamento della decisione, e quale siano state le argomentazioni idonee ad esternare il ragionamento seguito dalla corte regionale per la formazione del proprio convincimento, dandosi atto che: a) la cartella impugnata era, sia pur in modo sintetico, ma non per questo non esaustivo, motivata;
b) non era stato provato che le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione fossero già state accatastate, con relativo cambio di destinazione d’uso (da rustico ad abitativo), e quindi non era possibile riconoscere le invocate detrazioni, riservate ai soli immobili abitativi;
c) le fatture allegate alla dichiarazione dei redditi e prodotte in giudizio erano assolutamente generiche ed incomplete, rendendo quindi impossibile verificare la corrispondenza tra costi ed opere eseguite, e soprattutto verificare se si trattasse di lavori eseguiti nel 2007, ovvero iniziati negli anni precedenti. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. DA PO EF alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. R.G. N. 1346/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 7 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.