Ordinanza cautelare 14 luglio 2023
Sentenza 20 febbraio 2025
Decreto collegiale 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Cherchi, con domicilio fisico in Cagliari, via Lanusei n. 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, in persona del Prefetto pro tempore e Questura di Cagliari, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento, previa sospensione,
- del decreto del Questore di Cagliari n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 25 luglio, n.1998;
- del decreto del Prefetto di Cagliari prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dalla signora -OMISSIS-;
- del provvedimento della Questura di Cagliari del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza dell’-OMISSIS-, con la quale si sollecitava la revoca in autotutela del provvedimento n. -OMISSIS- per sopravvenuti motivi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Cagliari e della Questura di Cagliari;
Vista l’istanza del 20 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
Visti gli artt. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
- che la Questura di Cagliari, con l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS-, rigettava l’istanza della signora -OMISSIS- volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- che, nelle more del giudizio, l’amministrazione, in data 30 agosto 2024, accoglieva l’istanza presentata dalla ricorrente il 29 giugno 2024 volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con contestuale revoca dell’impugnato provvedimento di rigetto del -OMISSIS-;
Considerato:
- che, con memoria depositata in data 20 gennaio 2025, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
- che l’amministrazione, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025, ha concordato in ordine alla cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio;
- che la signora -OMISSIS- è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in conformità alla richiesta delle parti con compensazione delle spese di giudizio e liquidazione degli onorari del difensore della parte ricorrente con separato provvedimento, all’esito della presentazione della parcella da parte del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Riserva a separato provvedimento la liquidazione degli onorari del difensore della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, all’esito della presentazione della relativa parcella da parte del medesimo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.