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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5630/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Laghezza Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Giusppe Simeone Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1443/2024 del Tribunale di Taranto con cui Parte_1
gli era stato intimato di pagare in favore di la somma di euro 17.872,82, oltre interessi, in Controparte_1
relazione al suo credito per la quota del 40% del TFR percepito dall'intimato, suo ex coniuge, ed a lei dovuta in quanto titolare di assegno divorzile e non risposata.A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo andava revocato poiché l'azione monitoria rappresentata violazione dei principi del ne bis in idem e del divieto di abuso del processo in quanto la aveva già ottenuto altro titolo CP_1
esecutivo rappresentato da sentenza di condanna al pagamento dello stesso credito.Eccepiva in compensazione l'esistenza di un suo controcredito per danni all' immobile di sua proprietà e per asportazione di alcun arredi dall'immobile stesso, che addebitava alla .Chiedeva dichiararsi CP_1
innammissibile il decreto ingiuntivo opposto, ovvero revocarlo.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
1 rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è infondata.Il credito portato dal decreto ingiuntivo qui opposto, per pagamento della quota di TFR spettante all'ex coniuge titolare di assegni divorzile e non riconiugato, deve ritenersi esistente in virtù dell'accertamento, divenuto cosa giudicata (art. 2909 c.c.), contenuto nella sentenza n. 3/2024 del Tribunale di Taranto.La successiva iniziativa monitoria intrapresa dalla non costituisce alcuna violazione né del divieto del bis in CP_1
idem né del divieto di abuso del processo.Ciò per l'assorbente rilievo che la sentenza stessa è meramente dichiarativa della esistenza del diritto di credito non contenendo alcuna pronuncia di condanna al relativo pagamento, condanna non emessa per mancanza del requisito della esigibilità del credito in quanto sottoposto a termine di pagamento non ancora scaduto alla data della richiamata decisione.La sentenza n.
3/2024 non ha, dunque, efficacia di titolo esecutivo ed era, perciò, in facoltà della procurarsi CP_1
tale titolo, necessario per ottenere soddisfazione coattiva del suo diritto di credito, anche attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo.Quanto alla eccepita compensazione, va rilevato che il controcredito dedotto dal non ha i caratteri della liquidità.Essi sono esclusi dalle contestazioni della la Pt_1 CP_1
quale (rif. memoria depositata il 22/5/2025 pagg. 2-3) ha eccepito che l'opponente non ha indicato i titoli di proprietà esclusiva degli arredi che assume asportati ed ha dedotto che detti beni sono, comunque, in comproprietà.La liquidità è esclusa anche dal fatto che viene allegato un credito risarcitorio, per sua natura illiquido fino ad un accertamento giudiziale definitivo.In assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, che devono esistere prima del giudizio e desumersi dai rispettivi titoli costitutivi dei reciproci crediti (in tal senso Cass. civ. n. 30677/2023), non opera la compensazione legale (in tal senso Cass. Civ. nn.
2711/2024 e 35913/2023) per difetto dei requisiti di cui all'art. 1243 comma 1 c.c.Nella specie non può
operare neppure la compensazione giudiziale la quale postula che il controcredito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 1243 comma 2 c.c.).Tale requisito non sussiste in caso di contestazione del credito (in tal senso Cass. civ. n. 9704/2020) e non sussiste se, comunque, la liquidazione richiede complesse istruttorie.Nella specie, era necessaria una indagine articolata sia per la prova della esclusiva proprietà di taluni arredi che se di proprietà comune, come dedotto dalla opposta,
davano alla il diritto di usarli fino allo scioglimento della comunione, e sia per la prova della CP_1
esistenza e quantificazione dei danni, sia agli arredi che all'immobile, implicanti la necessità di distinte indagini peritali.Nè poteva invocarsi la liquidazione equitativa dei danni sia perché essa postula la prova della effettiva esistenza del danno e sia perché postula la prova della difficoltà della prova circa la sua
2 quantificazione..In assenza di prova di tali requisiti il credito opposto in compensazione non era liquidabile equitativamente e non era, comunque, di facile e pronta liquidazione.L'eccezione di compensazione va,
dunque, respinta per assenza dei relativi requisiti di legge e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato (art. 653 comma 1 c.p.c.).Alla
soccombenza dell'opponente segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, anche del procedimento ante causam di sequestro.Lo stesso risulta, infatti, proposto a tutela del medesimo credito per cui è causa e si è concluso con concessione del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Taranto con ordinanza in data 20/11/2024.Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del Parte_2
decreto ingiuntivo con essa impugnato;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato liquidate in euro Parte_2
170,00 per spese prenotate a debito ed euro 876,00 per la fase di sequestro ed euro 1270,00 per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.
Taranto, 22/9/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5630/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Laghezza Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Giusppe Simeone Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1443/2024 del Tribunale di Taranto con cui Parte_1
gli era stato intimato di pagare in favore di la somma di euro 17.872,82, oltre interessi, in Controparte_1
relazione al suo credito per la quota del 40% del TFR percepito dall'intimato, suo ex coniuge, ed a lei dovuta in quanto titolare di assegno divorzile e non risposata.A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo andava revocato poiché l'azione monitoria rappresentata violazione dei principi del ne bis in idem e del divieto di abuso del processo in quanto la aveva già ottenuto altro titolo CP_1
esecutivo rappresentato da sentenza di condanna al pagamento dello stesso credito.Eccepiva in compensazione l'esistenza di un suo controcredito per danni all' immobile di sua proprietà e per asportazione di alcun arredi dall'immobile stesso, che addebitava alla .Chiedeva dichiararsi CP_1
innammissibile il decreto ingiuntivo opposto, ovvero revocarlo.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
1 rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è infondata.Il credito portato dal decreto ingiuntivo qui opposto, per pagamento della quota di TFR spettante all'ex coniuge titolare di assegni divorzile e non riconiugato, deve ritenersi esistente in virtù dell'accertamento, divenuto cosa giudicata (art. 2909 c.c.), contenuto nella sentenza n. 3/2024 del Tribunale di Taranto.La successiva iniziativa monitoria intrapresa dalla non costituisce alcuna violazione né del divieto del bis in CP_1
idem né del divieto di abuso del processo.Ciò per l'assorbente rilievo che la sentenza stessa è meramente dichiarativa della esistenza del diritto di credito non contenendo alcuna pronuncia di condanna al relativo pagamento, condanna non emessa per mancanza del requisito della esigibilità del credito in quanto sottoposto a termine di pagamento non ancora scaduto alla data della richiamata decisione.La sentenza n.
3/2024 non ha, dunque, efficacia di titolo esecutivo ed era, perciò, in facoltà della procurarsi CP_1
tale titolo, necessario per ottenere soddisfazione coattiva del suo diritto di credito, anche attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo.Quanto alla eccepita compensazione, va rilevato che il controcredito dedotto dal non ha i caratteri della liquidità.Essi sono esclusi dalle contestazioni della la Pt_1 CP_1
quale (rif. memoria depositata il 22/5/2025 pagg. 2-3) ha eccepito che l'opponente non ha indicato i titoli di proprietà esclusiva degli arredi che assume asportati ed ha dedotto che detti beni sono, comunque, in comproprietà.La liquidità è esclusa anche dal fatto che viene allegato un credito risarcitorio, per sua natura illiquido fino ad un accertamento giudiziale definitivo.In assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, che devono esistere prima del giudizio e desumersi dai rispettivi titoli costitutivi dei reciproci crediti (in tal senso Cass. civ. n. 30677/2023), non opera la compensazione legale (in tal senso Cass. Civ. nn.
2711/2024 e 35913/2023) per difetto dei requisiti di cui all'art. 1243 comma 1 c.c.Nella specie non può
operare neppure la compensazione giudiziale la quale postula che il controcredito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 1243 comma 2 c.c.).Tale requisito non sussiste in caso di contestazione del credito (in tal senso Cass. civ. n. 9704/2020) e non sussiste se, comunque, la liquidazione richiede complesse istruttorie.Nella specie, era necessaria una indagine articolata sia per la prova della esclusiva proprietà di taluni arredi che se di proprietà comune, come dedotto dalla opposta,
davano alla il diritto di usarli fino allo scioglimento della comunione, e sia per la prova della CP_1
esistenza e quantificazione dei danni, sia agli arredi che all'immobile, implicanti la necessità di distinte indagini peritali.Nè poteva invocarsi la liquidazione equitativa dei danni sia perché essa postula la prova della effettiva esistenza del danno e sia perché postula la prova della difficoltà della prova circa la sua
2 quantificazione..In assenza di prova di tali requisiti il credito opposto in compensazione non era liquidabile equitativamente e non era, comunque, di facile e pronta liquidazione.L'eccezione di compensazione va,
dunque, respinta per assenza dei relativi requisiti di legge e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato (art. 653 comma 1 c.p.c.).Alla
soccombenza dell'opponente segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, anche del procedimento ante causam di sequestro.Lo stesso risulta, infatti, proposto a tutela del medesimo credito per cui è causa e si è concluso con concessione del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Taranto con ordinanza in data 20/11/2024.Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del Parte_2
decreto ingiuntivo con essa impugnato;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato liquidate in euro Parte_2
170,00 per spese prenotate a debito ed euro 876,00 per la fase di sequestro ed euro 1270,00 per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.
Taranto, 22/9/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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