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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA AGRARIA nelle persone dei dott.ri
Grazia Longo – Presidente;
Gaetano Cataldo – e Relatore estensore;
Angelo Pappalardo – Giudice;
EN AR – Esperto;
AN AN – Esperto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
( , con l'avv. Adriano Tribulato;
Parte_1 P.IVA_1
contro
( , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._1
ragioni di fatto e di diritto esaurita la discussione orale e udite le conclusioni del procuratore di parte attrice;
premesso in punto di fatto che:
- nella contumacia del sig. pur regolarmente e tempestivamente chiamato in giudizio, CP_1
l' ha chiesto al Tribunale di pronunziare la risoluzione per Parte_1 inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte del detto sig. di CP_1
un contratto di affitto di fondo rustico sito nel territtorio di EL (lotto n. 4, quote nn. 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 118; lotto n. 6, quote nn. 153, 154, 157/b, 158/a,
158/b, 159/a, 165, 166, 167, 168, 169; lotto n. 7, quote nn. 176/a, 176/b, 176/c-1, 177/a, 177/b,
177/c, 178, 180/a, 180/b; e lotto n. 8, quote nn. 181, 182, 184/a-1, 185, 186, 187/a-1, 187/a-2,
194, 195, 196/a, identificati al foglio di mappa n. 35, particella n. 128 del Catasto Terreni) stipulato inter partes il 10 ottobre 2014 (e registrato il giorno dopo), nonché di “confermare” un precedente provvedimento del Tribunale del 17 luglio u. sc., con il quale è stato convalidata una intimazione di sfratto per la stessa morosità precedentemente rivolta dall'Istituto nei confronti del sig. e infine di condannare il convenuto a corrispondere all'istituto quanto dovuto per i CP_1
canoni scaduti e non pagati, più quelli a scadere fino al momento del rilascio, più interessi e rivalutazione ex art. 11, co. 8, d. P. R. 150/2011;
- a fondamento delle proprie domande, l' ha prospettato: Pt_1
o il contenuto del titolo, costituito dal contratto di affitto di cui in domanda, nel corpo del quale si pattuiscono differenti corrispetti per ciascuno dei lotti (per il lotto n. 4 €
3.800,00 annuali;
per il lotto n. 6 € 3.000,00 annuali;
per il lotto n. 7 € 2.292,00 annuali;
per il lotto n. 8 in € 2.000,00 annuali, per complessivi 11.092,00);
o l'inadempimento dell'affittuario al pagamento del corrispettivo a partire dall'annualità
2015/2016;
o la costituzione in mora del debitore, con lettera raccomandata del marzo 2022;
o il vano esperimento, nel febbraio 2024, del tentativo di conciliazione avanti l' per mancata comparizione del sig. ex Controparte_2 CP_1
art. 11, comma 3, d. P. R. 2011, cit.;
o la già avvenuta promozione di un procedimento per convalida di sfratto, definito con odinanza di convalida del 17 luglio 2024, in conseguenza della mancata comparizione dell'intimato, chiamato in giudizio con il rito degli irreperibili;
- a suffragio probatorio delle domande di cui al ricorso introduttivo, l'Istituto ha versato in atti copia del contratto di affitto, le lettere di messe in mora, e il provvedimento di convalida, oltre a una missiva del sig. rivolta ad ottenere una rateazione del debito;
CP_1
- all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, sì come raccolte nel verbale, la causa è stata posta in decisione;
considerato, in punto di diritto, che:
- secondo le indicazioni che possono ritrarsi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento non sussiste un divieto generale di duplicazione dei titoli esecutivi, donde va riconosciuta al creditore già munito di un titolo esecutivo giudiziale la possibilità di procurarsene un secondo;
ciò purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista un interesse ad agire ex art. 100 c. p. c., e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, n. 21768); l'interesse ad agire rileva in questi casi come concreto vantaggio giuridicamente perseguibile (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n. 25165, secondo cui “ … il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte …”);
- l'ordinanza di convalida di sfratto emessa per mancata comparizione dell'intimato ha efficacia di giudicato, alla stregua di una sentenza, ma soltanto in quanto non opposta allo scadere dei termini previsti ex art. 668 c. p. c. (vale a dire decorsi dieci giorni dall'opposizione – molto chiaramente sul punto vedasi Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/04/2009, n. 8013: “Sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio. I suddetti provvedimenti non possono, invece, fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n.
392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice”; in termini, quanto al riferimento alla forza di giudicato e alla mancata opposizione tardiva, vedasi pure C.10270/1994; C. 10172/1991; C. 2919/1985; C. 3138/1982);
- nei contratti a prestazioni corrispettive, qual è la locazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533);
- l'art. 11, co. 8, d. P. R. 150/2011 (il quale riprende letteralmente il testo prima contenuto dell'art. 46, co. 6, l. 203/1982), prevede che “Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita”; tale disposizione va coordinata con quella di cui all'art. 5, co. 4, l. 1982 cit., secondo cui “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto [di affitto agrario] ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”; ne deriva una disciplina analoga a quella prevista in precedenza dalla l. 392/1978 per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, secondo cui “la valutazione, in caso di mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice - in applicazione dell'art. 1455 c.c. -, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di canoni per un determinato importo (cfr., tra le tantissime, Cass. 29 luglio 1993, n. 8450; Caso. 8 marzo 1991, n. 2471; Cass.
25 luglio 1990, n. 7509, nonché, in termini generali, Cass. 25 maggio 1998, n. 5191; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2232; Cass, 19 novembre 1994, n. 9805)” (così Cassazione civile sez. III,
24/06/2003, n.10012);
Ritenuto, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, che:
- le domande rivolte a ottenere pronunzia risolutiva del contratto per inadempimento e condanna al rilascio del fondo vanno accolte, in quanto non precluse dalla precedente proposizione della domanda di convalida di sfratto, sorrette da interesse ad agire, e fondate nel merito;
- in ordine a ciascuno dei detti profili va infatti osservato che:
o la proposizione di una domanda di convalida di sfratto sottende pacificamente quella di risoluzione del contratto e di rilascio del bene concesso in godimento;
tuttavia, come sopra evidenziato in diritto, finchè il provvedimento di convalida è opponibile ex art. 668 cit., esso non ha forza di giudicato, donde non opera il divieto di ne bis in idem;
o con la proposizione del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, l'attore mira al conseguimento di un titolo di formazione sì giudiziale come il precedente, ma fondato su di un giudizio a cognizione piena;
nel caso di specie, tale interesse risulta per altro particolarmente evidente, in ragione della circostanza che la precedente convalida è avvenuta in assenza dell'intimato, cui l'atto di citazione era stato notificato ex art. 143
c. p. c.; o il concedente ha dato dimostrazione documentale del titolo contrattuale e prospettato l'inadempimento dell'affittuario in misura ben oltre superiore alla soglia di gravità fissata legislativamente dall'art. 5, co. 4, l. 1982 cit
- va pertanto pronunziata la risoluzione del contratto di cui in premessa e ordinato il rilascio (al termine della corrente annata agraria, ex art. art. 11, u. c., d. P. R. 150/2011, come da dispositivo) del fondo;
- la domanda di condanna di pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, nonché di quelli a scadere fino al momento del rilascio è pure fondata e va parimenti accolta;
il canone annuo è pari a Euro 11.092,00, le annualità ad oggi maturate e non pagate sono, secondo prospettazione, nove, per il complessivo importo di Euro 99.828,00, oltre rivalutazione e interessi come da art. 11, d. P.
R. 150/2011 cit.;
- secondo soccombenza, il sig. deve rifondere l'Istituto delle spese di lite, da liquidarsi in CP_1
Euro 767,00 per spese vive e in Euro 9.650,00 per compensi (d. m. 55/2014, scaglione di valore immediatamente superiore a Euro 52.000; massimo abbattimento della fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
- P. t. m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
dichiara la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra l' e Parte_1
il 10 ottobre 2014 per inadempimento di;
Controparte_1 CP_1 Controparte_1
condanna a rilasciare in favore dell' il Controparte_1 Parte_1
fondo oggetto di affitto alla fine della corrente annata agraria, dunque il 10 novembre 2025;
condanna a pagare all' la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
99.828,00, più rivalutazione e interessi come da domanda, a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio;
condanna a rifondere l' delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in Euro 767,00 per spese vive e in Euro 9.650,00 per compensi, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55 cit.
Assegna termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il G. estensore
Dott. G. Cataldo. Il Presidente
Dott.ssa Grazia Longo
Atto depositato telematicamente.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA AGRARIA nelle persone dei dott.ri
Grazia Longo – Presidente;
Gaetano Cataldo – e Relatore estensore;
Angelo Pappalardo – Giudice;
EN AR – Esperto;
AN AN – Esperto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
( , con l'avv. Adriano Tribulato;
Parte_1 P.IVA_1
contro
( , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._1
ragioni di fatto e di diritto esaurita la discussione orale e udite le conclusioni del procuratore di parte attrice;
premesso in punto di fatto che:
- nella contumacia del sig. pur regolarmente e tempestivamente chiamato in giudizio, CP_1
l' ha chiesto al Tribunale di pronunziare la risoluzione per Parte_1 inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte del detto sig. di CP_1
un contratto di affitto di fondo rustico sito nel territtorio di EL (lotto n. 4, quote nn. 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 118; lotto n. 6, quote nn. 153, 154, 157/b, 158/a,
158/b, 159/a, 165, 166, 167, 168, 169; lotto n. 7, quote nn. 176/a, 176/b, 176/c-1, 177/a, 177/b,
177/c, 178, 180/a, 180/b; e lotto n. 8, quote nn. 181, 182, 184/a-1, 185, 186, 187/a-1, 187/a-2,
194, 195, 196/a, identificati al foglio di mappa n. 35, particella n. 128 del Catasto Terreni) stipulato inter partes il 10 ottobre 2014 (e registrato il giorno dopo), nonché di “confermare” un precedente provvedimento del Tribunale del 17 luglio u. sc., con il quale è stato convalidata una intimazione di sfratto per la stessa morosità precedentemente rivolta dall'Istituto nei confronti del sig. e infine di condannare il convenuto a corrispondere all'istituto quanto dovuto per i CP_1
canoni scaduti e non pagati, più quelli a scadere fino al momento del rilascio, più interessi e rivalutazione ex art. 11, co. 8, d. P. R. 150/2011;
- a fondamento delle proprie domande, l' ha prospettato: Pt_1
o il contenuto del titolo, costituito dal contratto di affitto di cui in domanda, nel corpo del quale si pattuiscono differenti corrispetti per ciascuno dei lotti (per il lotto n. 4 €
3.800,00 annuali;
per il lotto n. 6 € 3.000,00 annuali;
per il lotto n. 7 € 2.292,00 annuali;
per il lotto n. 8 in € 2.000,00 annuali, per complessivi 11.092,00);
o l'inadempimento dell'affittuario al pagamento del corrispettivo a partire dall'annualità
2015/2016;
o la costituzione in mora del debitore, con lettera raccomandata del marzo 2022;
o il vano esperimento, nel febbraio 2024, del tentativo di conciliazione avanti l' per mancata comparizione del sig. ex Controparte_2 CP_1
art. 11, comma 3, d. P. R. 2011, cit.;
o la già avvenuta promozione di un procedimento per convalida di sfratto, definito con odinanza di convalida del 17 luglio 2024, in conseguenza della mancata comparizione dell'intimato, chiamato in giudizio con il rito degli irreperibili;
- a suffragio probatorio delle domande di cui al ricorso introduttivo, l'Istituto ha versato in atti copia del contratto di affitto, le lettere di messe in mora, e il provvedimento di convalida, oltre a una missiva del sig. rivolta ad ottenere una rateazione del debito;
CP_1
- all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, sì come raccolte nel verbale, la causa è stata posta in decisione;
considerato, in punto di diritto, che:
- secondo le indicazioni che possono ritrarsi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento non sussiste un divieto generale di duplicazione dei titoli esecutivi, donde va riconosciuta al creditore già munito di un titolo esecutivo giudiziale la possibilità di procurarsene un secondo;
ciò purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista un interesse ad agire ex art. 100 c. p. c., e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, n. 21768); l'interesse ad agire rileva in questi casi come concreto vantaggio giuridicamente perseguibile (cfr. sul punto Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n. 25165, secondo cui “ … il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte …”);
- l'ordinanza di convalida di sfratto emessa per mancata comparizione dell'intimato ha efficacia di giudicato, alla stregua di una sentenza, ma soltanto in quanto non opposta allo scadere dei termini previsti ex art. 668 c. p. c. (vale a dire decorsi dieci giorni dall'opposizione – molto chiaramente sul punto vedasi Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02/04/2009, n. 8013: “Sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio. I suddetti provvedimenti non possono, invece, fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n.
392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice”; in termini, quanto al riferimento alla forza di giudicato e alla mancata opposizione tardiva, vedasi pure C.10270/1994; C. 10172/1991; C. 2919/1985; C. 3138/1982);
- nei contratti a prestazioni corrispettive, qual è la locazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533);
- l'art. 11, co. 8, d. P. R. 150/2011 (il quale riprende letteralmente il testo prima contenuto dell'art. 46, co. 6, l. 203/1982), prevede che “Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita”; tale disposizione va coordinata con quella di cui all'art. 5, co. 4, l. 1982 cit., secondo cui “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto [di affitto agrario] ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”; ne deriva una disciplina analoga a quella prevista in precedenza dalla l. 392/1978 per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, secondo cui “la valutazione, in caso di mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice - in applicazione dell'art. 1455 c.c. -, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di canoni per un determinato importo (cfr., tra le tantissime, Cass. 29 luglio 1993, n. 8450; Caso. 8 marzo 1991, n. 2471; Cass.
25 luglio 1990, n. 7509, nonché, in termini generali, Cass. 25 maggio 1998, n. 5191; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2232; Cass, 19 novembre 1994, n. 9805)” (così Cassazione civile sez. III,
24/06/2003, n.10012);
Ritenuto, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, che:
- le domande rivolte a ottenere pronunzia risolutiva del contratto per inadempimento e condanna al rilascio del fondo vanno accolte, in quanto non precluse dalla precedente proposizione della domanda di convalida di sfratto, sorrette da interesse ad agire, e fondate nel merito;
- in ordine a ciascuno dei detti profili va infatti osservato che:
o la proposizione di una domanda di convalida di sfratto sottende pacificamente quella di risoluzione del contratto e di rilascio del bene concesso in godimento;
tuttavia, come sopra evidenziato in diritto, finchè il provvedimento di convalida è opponibile ex art. 668 cit., esso non ha forza di giudicato, donde non opera il divieto di ne bis in idem;
o con la proposizione del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, l'attore mira al conseguimento di un titolo di formazione sì giudiziale come il precedente, ma fondato su di un giudizio a cognizione piena;
nel caso di specie, tale interesse risulta per altro particolarmente evidente, in ragione della circostanza che la precedente convalida è avvenuta in assenza dell'intimato, cui l'atto di citazione era stato notificato ex art. 143
c. p. c.; o il concedente ha dato dimostrazione documentale del titolo contrattuale e prospettato l'inadempimento dell'affittuario in misura ben oltre superiore alla soglia di gravità fissata legislativamente dall'art. 5, co. 4, l. 1982 cit
- va pertanto pronunziata la risoluzione del contratto di cui in premessa e ordinato il rilascio (al termine della corrente annata agraria, ex art. art. 11, u. c., d. P. R. 150/2011, come da dispositivo) del fondo;
- la domanda di condanna di pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, nonché di quelli a scadere fino al momento del rilascio è pure fondata e va parimenti accolta;
il canone annuo è pari a Euro 11.092,00, le annualità ad oggi maturate e non pagate sono, secondo prospettazione, nove, per il complessivo importo di Euro 99.828,00, oltre rivalutazione e interessi come da art. 11, d. P.
R. 150/2011 cit.;
- secondo soccombenza, il sig. deve rifondere l'Istituto delle spese di lite, da liquidarsi in CP_1
Euro 767,00 per spese vive e in Euro 9.650,00 per compensi (d. m. 55/2014, scaglione di valore immediatamente superiore a Euro 52.000; massimo abbattimento della fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
- P. t. m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
dichiara la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra l' e Parte_1
il 10 ottobre 2014 per inadempimento di;
Controparte_1 CP_1 Controparte_1
condanna a rilasciare in favore dell' il Controparte_1 Parte_1
fondo oggetto di affitto alla fine della corrente annata agraria, dunque il 10 novembre 2025;
condanna a pagare all' la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
99.828,00, più rivalutazione e interessi come da domanda, a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio;
condanna a rifondere l' delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in Euro 767,00 per spese vive e in Euro 9.650,00 per compensi, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55 cit.
Assegna termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il G. estensore
Dott. G. Cataldo. Il Presidente
Dott.ssa Grazia Longo
Atto depositato telematicamente.
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