Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BIRARDI MASSIMO e Parte_1
dall'Avv. PORTACCIO MONICA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
ZARRILLO MICHELE e rappresentato e difeso dall'Avv. MASTRORILLI CP_2
FRANCESCA
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 31.5.2024 il Tribunale di Bari, nel contraddittorio con l
[...]
e l' , rigettava integralmente l'opposizione proposta Controparte_3 CP_2
da con ricorso depositato in data 17.7.2023, avverso il preavviso di Parte_1
16.1.2020).
Infatti, quanto al primo avviso di addebito, il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che il abbia disconosciuto la firma apposta sul relativo avviso di Pt_1
ricevimento, “gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Quanto al secondo avviso di addebito, invece, il Tribunale rilevava che la notificazione si era regolarmente perfezionata per compiuta giacenza.
Alla stregua di tali conclusioni, riteneva per l'effetto inammissibili, perché tardivi, i profili di opposizione concernenti l'insussistenza dell'obbligo contributivo e la decadenza ex art. 25 D. lgs. n. 49/1999 i quali avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di 40 giorni dalla rituale notificazione dei due avvisi di addebito.
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 il proponeva appello. Pt_1
L' e l' resistevano. CP_2 Controparte_3
Con il primo motivo il lamenta che il primo giudice non avrebbe preso atto Pt_1
della mancata esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento disconosciuto, afferente l'avviso di addebito n. 3142019000179484000, avviso che risultava sottoscritto dal “ricevente” il 17.07.2019, laddove tale sottoscrizione “in uno al contenuto dello stesso avviso, riprodotto in un formato ingrandito ( file PDF) è stato debitamente disconosciuto ai sensi degli artt 214 e 215 c.p.c. e 2719 e ss. c.c. nella prima difesa utile e segnatamente all'udienza del 22.08.2023”.
La censura è infondata.
1.A tale ultimo riguardo la Cassazione a Sezioni Unite ha osservato (sentenza n.
9962/2010; Cass. n. 4456/2020; Cass. n. 29022 del 2017) che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile (come nella specie), nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata",
2 e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (qui non proposta), a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.
1.1 Quanto alla (sostanziale) contestazione della "conformità all'originale" della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, si rammenta che, come precisato dalla
S.C. in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010;
Cass. n. 2117 del 2011), allegazione qui del tutto mancante, essendosi il Pt_1
limitato a stigmatizzare a più riprese la mancata ostensione dell'originale.
2.Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa prova della notifica del secondo avviso di addebito n. 314 2019 0005823659000, in quanto esso (siamo al cospetto di una notifica per compiuta giacenza), “diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non risulta affatto notificato all'appellante, recando la busta di invio la dicitura compiuta giacenza” laddove “l'avviso di ricevimento depositato dalle controparti è in bianco”, non compilato in nessuna parte.
Con esso, a dire del , il soggetto notificatore avrebbe dovuto attestare Pt_1
Parte_ l'irreperibilità relativa del destinatario, nonché l'invio della (Comunicazione di
Avvenuto deposito presso la Casa Comunale) ritenuta essenziale ai fini della validità della notifica al soggetto temporaneamente irreperibile.
In assenza della raccomandata informativa la notifica deve ritenersi nulla” se non addirittura nulla “inesistente”.
Tale censura invero non dialoga correttamente con la motivazione del Tribunale per cui il relativo motivo si appalesa inammissibile, prima ancora che infondato.
3 Ed invero, il Tribunale sul punto ha correttamente evidenziato che, nella specie
(affermazione non oggetto di specifica censura da parte del ) siamo al Pt_1
cospetto di una notifica eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per cui in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto, laddove nella specie, giusta le annotazioni effettuate sul plico, di pugno dell'Ufficiale Postale risulta che il portalettere ha inserito il “modello 26” - cioè
l'avviso di mancata consegna - nella cassetta delle lettere in data 10.12.2019), trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente/assicurato di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (dimostrazione qui del tutto mancante né tanto meno risulta mai formulata la relativa istanza di rimessione in termini).
Pertanto, nella specie (in termini v. in motivazione Cass. n. 35397/2023) “……era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell'avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, ove l'atto non fosse stato precedentemente ritirato…”.
Ed infatti (v. Cass. n. 10131/2020 e da ultimo Cass. n. 6586/2025), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità
o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di
4 specie, la circolare n.70/2001 oggetto: poste - condizioni generali del servizio postale
- d.m.
9.4.2001 su g.u. n.95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere, all'art.32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento contiene, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Né, come chiarito dalla citata Cass. n. 6856/2025 questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta,
«quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n.
890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era
«avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890»,
5 v. l'ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario.
Rebus sic stantibus restano assorbite le ulteriori censure intese ad affrontare il merito delle pretese contributive dell' senza tener conto dell'intervenuta irretrattabilità CP_2
di queste ultime.
L'appello dev'essere dunque integralmente disatteso come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell CP_4
e dell' e vanno liquidate come da dispositivo,
[...] CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 11.7.2024 avverso la sentenza resa in data 31.5.2024 dal Tribunale di Bari, quale giudice del lavoro, nei confronti dell Controparte_3
e dell , così provvede:
[...] CP_2
rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, delle spese del presente grado del giudizio in favore dell' e dell' che si liquidano in ragione di € 5.000,00 cadauno CP_2 CP_3
oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'Agenzia;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 01/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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