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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1 e 447 bis, comma 1,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3495/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Intimazione di sfratto per morosità (Art.658 C.P.C.) - uso diverso”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Renna Gianluca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in NZ (Le) alla via Lecce n. 20; intimante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pepe Nicola, Controparte_1 P.IVA_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Carovigno (Br) al C.So Vittorio
Emanuele n. 7; intimata
Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 05.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.04.2022, intimava sfratto per Parte_1
morosità nei confronti della esponendo: che, in qualità di comproprietaria, CP_1 aveva concesso in locazione alla società intimata, per il canone fissato in € 12.000,00 annui, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 1.000,00 ognuna, l'immobile commerciale sito in Brindisi alla via Umbria n. 32-34, per la durata di anni sei, come da contratto di locazione commerciale registrato il 12.06.2020;
1 che la società conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione per alcune mensilità dell'anno 2020 e dell'anno 2021, per una somma complessiva di €
6.159,00.
La ricorrente, dopo un primo bonario sollecito del 29.06.2021, intimava alla predetta società sfratto per morosità chiedendone la convalida con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la complessiva somma di € 6.159,00, oltre interessi.
A tale richiesta di convalida si opponeva la società intimata la quale, contestando il quantum della pretesa, deduceva di aver totalmente corrisposto il canone di locazione convenuto ed in particolare di aver corrisposto alcune mensilità in contanti nelle mani della la quale non avrebbe poi rilasciato alcuna quietanza di pagamento, e di averne Pt_1
compensati altri con il pagamento degli oneri condominiali e delle spese di registrazione del contratto. Ancora nello specifico deduceva che la situazione debitoria era dipesa dalla notifica di pignoramento prezzo tersi ad opera di creditore della Parte_2 Pt_1 per la somma di € 21.374,78 e notificato in data 29.09.2021; sicché da questa data tutte le somme dovute e debende dalla alla venivano pignorate dal terzo. In CP_1 Pt_1 punto di diritto, deduceva che l'inadempimento del conduttore andava valutato secondo il canone della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., nel caso di specie insussistente.
Con ordinanza del 16.11.2022, il Giudice della fase sommaria non accoglieva l'istanza di rilascio provvisorio.
Disposto il mutamento del rito, le parti insistevano per l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate nella fase sommaria ed il Giudice, interrogate le parti, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale, tuttavia, il legale rappresentante della società resistente non aderiva. La causa, a questo punto, veniva rinviata all'udienza del 05.05.2025 per la discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione formulata da per morosità della società Parte_1 CP_1
è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
[...]
L'intimante ha adito l'intestato Tribunale deducendo l'inadempimento della società conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di locazione in relazione alle seguenti mensilità: ottobre-novembre-dicembre 2020; aprile-maggio-agosto-ottobre-novembre-
2 dicembre 2021; gennaio-febbraio-marzo 2022; giugno 2021 limitatamente ad € 159,00. E così per un totale di € 6.159,00.
Parte resistente, a fronte di tanto, deduceva nelle proprie difese di aver corrisposto in contanti, senza tuttavia ricevere quietanza, i canoni per le mensilità di ottobre-novembre- dicembre 2020; di aver compensato quanto dovuto a titolo di canoni per le mensilità di aprile-maggio-giugno 2021 con il pagamento degli oneri condominiali e il pagamento dei costi per il rinnovo della registrazione del contratto, anche per la quota spettante alla che dal mese di ottobre 2021 i canoni erano stati oggetto di pignoramento. Pt_1
Tanto premesso, nel merito, questo Giudice ritiene provato il grave inadempimento ed infondate le difese della società resistente rimaste, tra l'altro, sfornite di adeguata prova.
L'art. 1453 c.c. stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto (o in alternativa l'adempimento), salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.
Il successivo art. 1455 c.c. precisa che la risoluzione del contratto non può essere dichiarata se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Nell'interpretare il concetto di gravità dell'inadempimento (tale da giustificare la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive) la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Il giudice chiamato a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di criteri oggettivi (ossia quanto l'inadempimento ha inciso nell'economia complessiva del rapporto, così da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale), nonché di elementi di carattere soggettivo (ossia il comportamento di entrambe le parti: ad esempio, un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possono attenuare l'intensità della gravità dell'inadempimento” (cfr. Corte appello sez. IV - Milano, 22/12/2022, n.
4052).
Tanto premesso, nel caso in esame, questo Giudice ritiene che l'inadempimento della società conduttrice sia grave, avendo essa disatteso alla principale obbligazione dedotta in contratto: quella di tempestivo pagamento dei canoni di locazione nella misura pattuita.
Va evidenziato, poi, che l'inadempimento si è protratto per un considerevole lasso di tempo e, secondo quanto precisato dall'intimante nella memoria integrativa, esattamente
3 per numero sei mensilità; nel dettaglio la morosità, antecedente alla notifica del pignoramento presso terzi, ha generato un debito per canoni non corrisposti di importo considerevole, pari ad € 3.000,00.
Quanto alla specifica difesa di parte resistente, deve escludersi, in quanto inverosimile, che il pignoramento di terzo avvenuto successivamente alla già maturata morosità abbia potuto avere una sorta di incidenza retroattiva sul pagamento delle mensilità dovute.
Del tutto indimostrato è rimasto, inoltre, il pagamento dei canoni in contanti (circostanza che parte resistente non avrebbe potuto comunque provare per testimoni, stante anche la pattuizione contrattuale della modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario). Del pari indimostrato è rimasto il dedotto esborso di somme a titolo di spese condominiali e di registrazione del contratto per le quote spettanti alla ricorrente.
Tutto ciò premesso e considerato, l'inadempimento del conduttore deve ritenersi provato e va qualificato come grave e, pertanto, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Deve, a questo punto, esaminarsi la domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati.
Premesso che il resistente non ha dato prova dell'adempimento, neppure parziale, dell'obbligo di pagamento dei canoni per le mensilità in contestazione, va chiarito che la determinazione e quantificazione dell'importo dovuto deve essere condotta prendendo le mosse dalla memoria integrativa di parte ricorrente depositata il 20.01.2023, con la quale le pretese creditorie sono state di fatto ricondotte ai canoni di cui alle mensilità (ottobre- novembre-dicembre 2020 e aprile-maggio-agosto 2021) antecedenti rispetto all'atto di pignoramento presso terzi (a decorrere dal quale il canone è stato versato in favore del creditore procedente), per l'importo complessivo di € 3.000,00, che costituisce il debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200,00 (fasi di studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento della resistente;
- per l'effetto, dispone il rilascio dell'immobile libero da cose e persone;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00
a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente intimata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, pari ad € 1.701,00 per competenze, oltre 15% spese generali, c.a.p. come per legge e i.v.a. qualora dovuta.
Brindisi, 05/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1 e 447 bis, comma 1,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3495/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Intimazione di sfratto per morosità (Art.658 C.P.C.) - uso diverso”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Renna Gianluca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in NZ (Le) alla via Lecce n. 20; intimante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pepe Nicola, Controparte_1 P.IVA_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Carovigno (Br) al C.So Vittorio
Emanuele n. 7; intimata
Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 05.05.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.04.2022, intimava sfratto per Parte_1
morosità nei confronti della esponendo: che, in qualità di comproprietaria, CP_1 aveva concesso in locazione alla società intimata, per il canone fissato in € 12.000,00 annui, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 1.000,00 ognuna, l'immobile commerciale sito in Brindisi alla via Umbria n. 32-34, per la durata di anni sei, come da contratto di locazione commerciale registrato il 12.06.2020;
1 che la società conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone di locazione per alcune mensilità dell'anno 2020 e dell'anno 2021, per una somma complessiva di €
6.159,00.
La ricorrente, dopo un primo bonario sollecito del 29.06.2021, intimava alla predetta società sfratto per morosità chiedendone la convalida con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la complessiva somma di € 6.159,00, oltre interessi.
A tale richiesta di convalida si opponeva la società intimata la quale, contestando il quantum della pretesa, deduceva di aver totalmente corrisposto il canone di locazione convenuto ed in particolare di aver corrisposto alcune mensilità in contanti nelle mani della la quale non avrebbe poi rilasciato alcuna quietanza di pagamento, e di averne Pt_1
compensati altri con il pagamento degli oneri condominiali e delle spese di registrazione del contratto. Ancora nello specifico deduceva che la situazione debitoria era dipesa dalla notifica di pignoramento prezzo tersi ad opera di creditore della Parte_2 Pt_1 per la somma di € 21.374,78 e notificato in data 29.09.2021; sicché da questa data tutte le somme dovute e debende dalla alla venivano pignorate dal terzo. In CP_1 Pt_1 punto di diritto, deduceva che l'inadempimento del conduttore andava valutato secondo il canone della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., nel caso di specie insussistente.
Con ordinanza del 16.11.2022, il Giudice della fase sommaria non accoglieva l'istanza di rilascio provvisorio.
Disposto il mutamento del rito, le parti insistevano per l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate nella fase sommaria ed il Giudice, interrogate le parti, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale, tuttavia, il legale rappresentante della società resistente non aderiva. La causa, a questo punto, veniva rinviata all'udienza del 05.05.2025 per la discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione formulata da per morosità della società Parte_1 CP_1
è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
[...]
L'intimante ha adito l'intestato Tribunale deducendo l'inadempimento della società conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di locazione in relazione alle seguenti mensilità: ottobre-novembre-dicembre 2020; aprile-maggio-agosto-ottobre-novembre-
2 dicembre 2021; gennaio-febbraio-marzo 2022; giugno 2021 limitatamente ad € 159,00. E così per un totale di € 6.159,00.
Parte resistente, a fronte di tanto, deduceva nelle proprie difese di aver corrisposto in contanti, senza tuttavia ricevere quietanza, i canoni per le mensilità di ottobre-novembre- dicembre 2020; di aver compensato quanto dovuto a titolo di canoni per le mensilità di aprile-maggio-giugno 2021 con il pagamento degli oneri condominiali e il pagamento dei costi per il rinnovo della registrazione del contratto, anche per la quota spettante alla che dal mese di ottobre 2021 i canoni erano stati oggetto di pignoramento. Pt_1
Tanto premesso, nel merito, questo Giudice ritiene provato il grave inadempimento ed infondate le difese della società resistente rimaste, tra l'altro, sfornite di adeguata prova.
L'art. 1453 c.c. stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto (o in alternativa l'adempimento), salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.
Il successivo art. 1455 c.c. precisa che la risoluzione del contratto non può essere dichiarata se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Nell'interpretare il concetto di gravità dell'inadempimento (tale da giustificare la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive) la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Il giudice chiamato a valutare la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di criteri oggettivi (ossia quanto l'inadempimento ha inciso nell'economia complessiva del rapporto, così da determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale), nonché di elementi di carattere soggettivo (ossia il comportamento di entrambe le parti: ad esempio, un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possono attenuare l'intensità della gravità dell'inadempimento” (cfr. Corte appello sez. IV - Milano, 22/12/2022, n.
4052).
Tanto premesso, nel caso in esame, questo Giudice ritiene che l'inadempimento della società conduttrice sia grave, avendo essa disatteso alla principale obbligazione dedotta in contratto: quella di tempestivo pagamento dei canoni di locazione nella misura pattuita.
Va evidenziato, poi, che l'inadempimento si è protratto per un considerevole lasso di tempo e, secondo quanto precisato dall'intimante nella memoria integrativa, esattamente
3 per numero sei mensilità; nel dettaglio la morosità, antecedente alla notifica del pignoramento presso terzi, ha generato un debito per canoni non corrisposti di importo considerevole, pari ad € 3.000,00.
Quanto alla specifica difesa di parte resistente, deve escludersi, in quanto inverosimile, che il pignoramento di terzo avvenuto successivamente alla già maturata morosità abbia potuto avere una sorta di incidenza retroattiva sul pagamento delle mensilità dovute.
Del tutto indimostrato è rimasto, inoltre, il pagamento dei canoni in contanti (circostanza che parte resistente non avrebbe potuto comunque provare per testimoni, stante anche la pattuizione contrattuale della modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario). Del pari indimostrato è rimasto il dedotto esborso di somme a titolo di spese condominiali e di registrazione del contratto per le quote spettanti alla ricorrente.
Tutto ciò premesso e considerato, l'inadempimento del conduttore deve ritenersi provato e va qualificato come grave e, pertanto, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Deve, a questo punto, esaminarsi la domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati.
Premesso che il resistente non ha dato prova dell'adempimento, neppure parziale, dell'obbligo di pagamento dei canoni per le mensilità in contestazione, va chiarito che la determinazione e quantificazione dell'importo dovuto deve essere condotta prendendo le mosse dalla memoria integrativa di parte ricorrente depositata il 20.01.2023, con la quale le pretese creditorie sono state di fatto ricondotte ai canoni di cui alle mensilità (ottobre- novembre-dicembre 2020 e aprile-maggio-agosto 2021) antecedenti rispetto all'atto di pignoramento presso terzi (a decorrere dal quale il canone è stato versato in favore del creditore procedente), per l'importo complessivo di € 3.000,00, che costituisce il debito residuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200,00 (fasi di studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento della resistente;
- per l'effetto, dispone il rilascio dell'immobile libero da cose e persone;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00
a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente intimata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, pari ad € 1.701,00 per competenze, oltre 15% spese generali, c.a.p. come per legge e i.v.a. qualora dovuta.
Brindisi, 05/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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