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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5245/2024 R.G., vertente
tra
, residente in [...], c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Marzuillo del Foro di Torre C.F._1
Annunziata, ed elettivamente domiciliato in Sorrento alla Via S. Renato n. 23 presso il suo studio sede fiscale, con sede operativa in Piano di Sorrento alla Via III Trav. S. Michele n. 3,
; C.F._2
e
, nato a [...] il [...], residente ivi alla via R.le Bosco n° 165, Parte_2
C.F. , e , nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_3
R.le Bosco n° 165, C.F. , rappresentati e difesi ai fini del presente atto dagli C.F._4
Avv.ti Francesco Giordano (C.F. ) e Pasqualino Giordano (C.F. C.F._5
) con studio in Sorrento (NA) alla Via Atigliana 17, come da procura C.F._6
rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di comparsa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, l'attore opponente conveniva in giudizio la locatrice adducendo che la noitifica dello sfratto era irregolare
La fattispecie è quella regolata dall'art. 668 c.p.c. Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito,
del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata)
accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità
e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. Cass. 3 agosto 2005, n. 16252; conforme Cass. 15 gennaio 1992, n. 451.
Ebbene, chiarito tale concetto appare chiaro dalla documentazione versata in atti che lo sfratto per morosità è stato notificato ritualmente il 10.10.2024 attraverso la notifica ex art. 140 c.p.c. e l'avvenuto inoltro dell'avviso exd art 660 c.p.c., sempre alla stessa data, le cui cartoline di ritorno sono state allegate in originale all'atto depositato nella produzione di parte attrice da cui risulta la compiuta giacenza nei termini all'indirizzo indicato dagli atti ufficiali..
Non ha rilevanza ai fini della opposizone la mancanza di possibilità o la deduzione circa la mancanza di idonnee cassette per la posta o di non averla ricevuta in tempo da parte dell'opponente soprattutto in seguito alle attestazione degli adempimenti da parte del portalettere che in tale veste ricopre il ruolo previsto dalla legge per la notifica e le attestazioni che devono assumersi per vere fino a querela di falso.
Le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: Rigetta l'opposizione
Conferma il provvedimento di convalida revocando la sospensione condanna parte opponenti al pagamento in favore di parte opposta con attribuzione al procuratore anticipatario della somma di euro 120,00 per spese oltre ad euro 2.200,00 per competenze oltre iva c.p.ae s.g.;
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5245/2024 R.G., vertente
tra
, residente in [...], c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Marzuillo del Foro di Torre C.F._1
Annunziata, ed elettivamente domiciliato in Sorrento alla Via S. Renato n. 23 presso il suo studio sede fiscale, con sede operativa in Piano di Sorrento alla Via III Trav. S. Michele n. 3,
; C.F._2
e
, nato a [...] il [...], residente ivi alla via R.le Bosco n° 165, Parte_2
C.F. , e , nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_3
R.le Bosco n° 165, C.F. , rappresentati e difesi ai fini del presente atto dagli C.F._4
Avv.ti Francesco Giordano (C.F. ) e Pasqualino Giordano (C.F. C.F._5
) con studio in Sorrento (NA) alla Via Atigliana 17, come da procura C.F._6
rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di comparsa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, l'attore opponente conveniva in giudizio la locatrice adducendo che la noitifica dello sfratto era irregolare
La fattispecie è quella regolata dall'art. 668 c.p.c. Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito,
del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata)
accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità
e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte. Cass. 3 agosto 2005, n. 16252; conforme Cass. 15 gennaio 1992, n. 451.
Ebbene, chiarito tale concetto appare chiaro dalla documentazione versata in atti che lo sfratto per morosità è stato notificato ritualmente il 10.10.2024 attraverso la notifica ex art. 140 c.p.c. e l'avvenuto inoltro dell'avviso exd art 660 c.p.c., sempre alla stessa data, le cui cartoline di ritorno sono state allegate in originale all'atto depositato nella produzione di parte attrice da cui risulta la compiuta giacenza nei termini all'indirizzo indicato dagli atti ufficiali..
Non ha rilevanza ai fini della opposizone la mancanza di possibilità o la deduzione circa la mancanza di idonnee cassette per la posta o di non averla ricevuta in tempo da parte dell'opponente soprattutto in seguito alle attestazione degli adempimenti da parte del portalettere che in tale veste ricopre il ruolo previsto dalla legge per la notifica e le attestazioni che devono assumersi per vere fino a querela di falso.
Le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: Rigetta l'opposizione
Conferma il provvedimento di convalida revocando la sospensione condanna parte opponenti al pagamento in favore di parte opposta con attribuzione al procuratore anticipatario della somma di euro 120,00 per spese oltre ad euro 2.200,00 per competenze oltre iva c.p.ae s.g.;
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti