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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2025 promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.8.1980, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ferdinando Bellantoni ed Elena De Luca presso il cui studio, sito a Milano, Corso di
Porta Romana n. 118, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
nei confronti di:
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fernando
1 Carangelo, presso il cui studio sito in Firenze, alla via G.F. Mariti n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
nonché
Avv. Federica Martini in qualità di Curatore Speciale nell'interesse del minore
(n. il 19 febbraio 2016) Persona_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano
avente ad
Oggetto: divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 7213/2024 pubblicata il 19.7.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 7213/2024 del Tribunale di Milano, sezione nona civile, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 19.7.2024, resa nella causa iscritta sub R.G. n. 4037/2021
In via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dei capi della sentenza qui impugnata, recependo le conclusioni qui rassegnate nel merito.
Nel merito:
1) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento paritario presso i due Persona_1 genitori, secondo le modalità ritenute pi nte. 2) Stabilire che i genitori potranno adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui avranno il minore con sé mentre sarà necessario l'accordo di entrambi per le questioni di maggiore importanza e rilevanza. 3) Stabilire che le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, mentre quelle natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 24 al 30 dicembre, ed il secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio: il minore trascorrere alternativamente ogni anno l'uno o l'altro periodo con padre e madre. Per le altre festività nazionali, i genitori concorderanno il collocamento in maniera alternata con un preavviso di almeno dieci giorni. Per quel che concerne le vacanze estive: entro il 30 maggio di ogni anno i genitori concorderanno il collocamento del minore, di almeno dieci giorni 2 consecutivi presso l'uno l'altro, nel rispetto dei periodi di ferie disponibili di ciascuno. 4) Disporre un assegno di mantenimento a carico del signor in favore del figlio di euro 400,00, Parte_1 PE oltre al pagamento del 50% delle spese strao te e regolate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal Sig. PE in quanto inammissibile, generico e/o infondato in fatto e/o in diritto, per tutti i motivi es narrativa e, per l'effetto, confermare le disposizioni contenute nella sentenza di primo grado per quanto riguarda le disposizioni sulla regolamentazione su affidamento e diritto di visita tra i genitori e confermare le determinazioni economiche ivi riportate per l'assegno di mantenimento e per le spese straordinarie a favore del minore come disposto nella sentenza del Tribunale impugnata.
In via subordinata e laddove ritenuto opportuno e necessario dal Collegio al fine di valutare la capacità economico-reddituale del padre, in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di primo grado (e con la memoria conclusionale), che di seguito si ritrascrivono:
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc dei documenti (estratti conto, deposito titoli, ecc.) inerenti i rapporti creditizi tenuti dal Sig. presso banche e/o Istituti di Credito Parte_1 dichiarati nel modello di disclousure depositato agli atti;
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc acquisiti ex art. 210 cpc dei documenti inerenti i rapporti di credito intrattenuti da presso NC ES PA (compresi estratti conto, titoli, ecc) e PE che venga disposto un accertamento tramite Guardia di Finanza ovvero altro organo delegato al fine di acquisire un resoconto ed il riepilogo dei rapporti creditizi intrattenuti dal Sig. e della sua PE situazione economica complessiva;
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc oppure tramite Guardia di Finanza o altro organo delegato di polizia tributaria, gli atti ed i documenti societari dal 2018 in poi (comprese delibere, schede contabili, fatture emesse e/o ricevute, crediti da esigere e spese sostenute, debiti, spese per trasferte, ecc.) di tutte le società di cui il Sig. è stato legale rappresentante e/o liquidatore (come da disclousure PE dello stesso: N rl, ecc) ed in particolar modo della di cui lo CP_1 Controparte_2 stesso è at ocio ed amministratore, anche al fine di nto e/o l'accantonamento degli importi indicati nel bilancio depositato.
- CTU contabile sui documenti societari dal 2018 in poi (comprese delibere, schede contabili, fatture emesse e/o ricevute, crediti da esigere e spese sostenute, debiti, spese per trasferte, ecc.) delle società di cui il Sig. è stato legale rappresentante e/o liquidatore (come da disclousure dello stesso: PE CP_1
Nowhere Srl, ecc) ed in particolar modo della al fine di stabilire e verificare la Controparte_2 situazione debitoria della società nei confronti ccantonamenti e/o i pagamenti a PE favore dei soci e/o del Sig. PE
3 Per il curatore speciale
“Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza nr. 7213/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 19.07.2024 R.G. 4037/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della stessa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
I signori e contraevano matrimonio, con rito civile, a Parte_1 Parte_2
Parigi il 21.3.2015 e dalla loro unione nasceva, il 19 febbraio 2016, il figlio PE
[...]
In data 17.2.2021 veniva emessa la sentenza n. 2163/2021 con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale tra i coniugi affidava in Parte_3
via condivisa il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, stabiliva la regolamentazione delle visite padre-figlio, assegnava la casa familiare alla sig.ra poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento del Pt_2 PE
figlio pari ad € 2.000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento della moglie pari all'importo di € 650,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 3.2.2022 adiva il Tribunale di Milano, Parte_1
chiedendo di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con collocamento paritario del figlio minore e una riduzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dello stesso ad € 800,00, a fronte di € 2.000,00 previsti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_2
Con memoria depositata il 5.4.2022 si costituiva in giudizio Parte_2
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione che ponevano a carico del sig. con PE
decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre di un importo mensile di €
4 2.000,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 650,00 mensili.
All'udienza del 12.4.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e con ordinanza del 14.4.2022 adottava i provvedimenti provvisori con i quali confermava le condizioni della separazione.
Con gli scritti integrativi le parti reiteravano le proprie domande, salvo per quanto riguarda la sig.ra che chiedeva una modifica della regolamentazione del Pt_2
collocamento del minore presso il padre, con riduzione di due pernotti al mese.
Con la sentenza parziale n. 959/2022 emessa il 30.11.2022, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 19.5.2023, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti ordinando altresì il deposito della documentazione reddituale aggiornata e nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Federica Martini, visto il contrasto tra i genitori in relazione al collocamento dello stesso.
In 07.6.2023 si costituiva in giudizio il nominato curatore speciale del minore che chiedeva la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e, vista l'impossibilità dei genitori di giungere ad un compromesso, di disporre una CTU psicodiagnostica.
Con note depositate il 16.1.2024 il sig. precisava le proprie conclusioni, PE
chiedendo l'affido condiviso del figlio, con collocamento paritario presso i genitori e assegnazione della casa familiare alla madre, nessun contributo a titolo di assegno divorzile alla sig.ra il mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € Pt_2
400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, un calendario padre- figlio in relazione alle vacanze natalizie, estive e pasquali e infine di stabilire che i genitori potranno adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui
5 avranno il minore con sé mentre sarà necessario l'accordo di entrambi per le questioni di maggiore importanza.
Con note depositate in data 17.1.2024 precisava le proprie conclusioni anche la sig.ra chiedendo di confermare la sentenza di separazione in punto di affidamento Pt_2
condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterni, salvo prevedere che il padre potrà tenere con sé il minore a weekend alternati con inizio il venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina e, nella settimana in cui il padre non sta con il minore, lo prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al sabato alle ore 12.00; chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al PE
mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 2.000,00, nonché l'80% delle spese straordinarie.
Con la sentenza emessa il 3.7.2024 e pubblicata il 19.7.2024 il Tribunale di Milano così provvedeva:
- confermava l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre a cui restava assegnata la casa coniugale;
confermava il seguente calendario di frequentazione padre-figlio:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati con inizio il giovedì
(all'uscita di scuola) fino al lunedì mattina (con rientro scolastico a cura del Sig. , oltre PE
al martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena nella settimana in cui il padre non sta con il minore, il padre lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
- per le vacanze: durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto ed uno dal 16 agosto al 31 agosto.
Le vacanze natalizie verranno divise in due periodi, secondo il criterio dell'alternanza, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1. Nei restanti periodi di festività la frequentazione seguirà il regime dell'alternanza.”;
- poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre un contributo di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dalla
6 mensilità di deposito della sentenza, e l'80% delle spese straordinarie, mentre il restante 20% veniva posto a carico della madre;
dava atto che la sig.ra Pt_2
aveva rinunciato all'assegno divorzile;
revocava con decorrenza da dicembre 2022
l'assegno di mantenimento a carico del marito ex art. 156 c.c. e compensava le spese di lite tra le parti;
- quanto alla scansione dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, confermava le modalità di frequentazione stabilite nella sentenza di separazione
(sent. 2163/2021), successivamente confermate dalla Corte di Appello (sent.
3662/2022) e, poi, dalla Corte di Cassazione (ord. del 15.02.2024), considerandole pienamente conformi al principio di bigenitorialità;
- quanto al mantenimento del figlio, riteneva corretto ridurre il contributo perequativo paterno ad € 1.500,00 atteso che la sig.ra versava in una Pt_2
condizione economica più favorevole, potendo contare su redditi complessivamente più elevati e considerando che il padre negli ampi tempi di permanenza del minore presso di sé si occupava di lui in via diretta. Confermava gli obblighi contributivi al mantenimento del bambino nelle spese extra nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, tenuto conto del permanere della sproporzione economica reddituale tra i coniugi e della crescita di Persona_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 05.02.2025 Pt_1
chiedendo in via preliminare l'immediata sospensione dell'esecutività della
[...]
sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 29, 30 della Costituzione e dell'art. 337 ter, commi 1,
2, 3 c.c.: l'appellante ha censurato la determinazione del calendario delle visite paterne, rilevando che l'attuale calendarizzazione comporta una disparità di trattamento tra padre e madre e nega a di poter trascorrere in egual misura il tempo con entrambi i PE
genitori. L'appellante ha sottolineato che il rapporto padre-figlio è attualmente relegato a due weekend al mese, un pernotto del giovedì e qualche ora il martedì, tempo
7 insufficiente per permettere ad un padre di poter curare lo sviluppo affettivo e intellettuale di un figlio;
b) violazione e errata applicazione dell'art. 337 ter del codice civile in punto di assegno di mantenimento: secondo l'appellante, il giudice di primo grado nel determinare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig. non avrebbe applicato il criterio di PE
proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. L'appellante ha rilevato che il giudice, pur avendo rilevato la sproporzione tra le risorse economico- patrimoniale dei genitori, non avrebbe considerato la riduzione della potenzialità economica del e non avrebbe PE
quantificato il contributo al mantenimento in misura tale da colmare il divario tra le risorse genitoriali. Quanto al rapporto tra genitori e figli, secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che trascorre oltre il doppio del tempo PE
con la madre rispetto a quello passato con il padre e, considerate le esigenze di vita ordinarie di un bambino di otto anni come , il contributo paterno determinato PE
appare ingiustificabile. Inoltre, ha rilevato che in tutti i giudizi che ci sono stati, la madre non ha mai dimostrato che gli esborsi avvenuti per il figlio possano giustificare l'attuale assegno di € 1.500,00 posto a titolo di mantenimento.
Con memoria depositata il 2.5.2025 si è costituita in giudizio chiedendo Parte_2
di rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, generico e infondato e confermare la sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di appello, secondo l'appellata il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni della decisione delle tempistiche di frequentazione padre-madre (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) stabilendo una ripartizione del tempo molto vicina tra i due genitori che rispetta ampiamente il principio di bigenitorialità. Ha rilevato altresì che il minore non ha mai manifestato alcun disagio per l'attuale regolamentazione oraria. Il sig. nel censurare tali disposizioni non ha esposto né motivazioni specifiche in PE
base alle quali non sarebbe stato rispettato il principio di bigenitorialità, né ha dedotto esigenze specifiche del minore tali da richiedere un cambiamento della regolamentazione del diritto di visita. Infatti, spiega l'appellata, il avrebbe dovuto effettuare un PE
conteggio reale dei giorni che il figlio trascorre con il padre e spiegare in modo analitico 8 le motivazioni specifiche in base alle quali non sarebbe stato rispettato il principio della bigenitorialità.
Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata ha rappresentato che il giudice di primo grado ha correttamente determinato il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. rilevando la scarsa attendibilità dei dati economici e PE
reddituali forniti dallo stesso nel corso del giudizio. Infatti, l'appellante, nel censurare tali disposizioni, si è limitato a richiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento sulla base della diminuzione del proprio reddito, senza spiegare le incongruenze economiche che si evincono dalle proprie dichiarazioni reddituali e omettendo di riferire a quanto ammontano i redditi derivanti dai proventi della “Società Officinaotto Srl” di cui è socio e amministratore. I dati reddituali e patrimoniali esposti nei disclosures del sono PE
completamente diversi da quelli che si possono ricavare dalla verifica delle movimentazioni bancarie. Infine, parte appellata ha ribadito che solo tramite gli accertamenti contabili richiesti fin dal primo giudizio si potrà chiarire la posizione economico- reddituale del sig. e determinare il mantenimento del figlio minore in PE
un importo che sia in linea con la reale capacità economica dello stesso.
In data 5.5.2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore che ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che le modalità di affido e di visita che sono state disposte nella sentenza impugnata rispettino pienamente il principio di bigenitorialità garantendo al minore una condizione di equilibrio che lo rende sereno e a suo agio, oltre che legato in egual modo ad entrambi i genitori;
ha spiegato inoltre che il minore trascorre con il padre un elevato numero di pernotti in un mese, che è un tempo sufficiente per consentire al sig. di instaurare una piena e significativa relazione PE
con il figlio.
Quanto al secondo motivo di appello, il curatore ha rilevato che il Tribunale ha correttamente quantificato e motivato il contributo al mantenimento del minore alla luce della mancata trasparenza da parte dell'appellante che non consente di attuare una puntuale e oggettiva valutazione in relazione alle effettive capacità economiche dello stesso. 9 All'udienza in presenza del 4 giugno 2025, il P.G. ha concluso chiedendo di prevedere un ulteriore martedì di frequentazione col padre da parte del minore nella settimana in cui nel finesettimana sta con la mamma e per il resto la conferma della sentenza impugnata;
il curatore ha aderito a tale conclusione. Le parti hanno concluso come in atti e la Corte ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, osserva la Corte che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è assorbita dalla unitaria trattazione del merito del gravame.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria (come insta in via subordinata l'appellata quanto alla situazione reddituale dell'appellato), ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
Nel merito, quanto all'istanza volta a disporre l'affidamento paritetico del minore
(primo motivo di appello), osserva la Corte che non può essere accolta per le ragioni di seguito espresse;
tuttavia, in parziale accoglimento dell'appello, si dispone un ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre, odierno Persona_1
appellante.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori” (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9442 del 09/04/2024). Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del
09/04/2024; Cass. ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222). Nel valutare l'organizzazione della vita di un minore, successivamente alla separazione dei genitori, il concetto ormai noto di tempo paritetico non può esser interpretato in termini meramente quantitativi
10 o aritmetici, se non correndo il rischio di adottare una soluzione di apparente equità salomonica. Una divisione del tempo rigidamente equa, meccanica, fondata su una simmetria formale, risponde più a una logica di equità tra adulti che ai reali bisogni psicologici ed evolutivi di un minore. L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, ma lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che limitazioni imposte dall'interesse del minore, quando quest'ultimo non sia inadeguato alla funzione
— non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024
e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 2025).
Nella fattispecie, osserva la Corte che all'età di otto anni, il minore si trova in una fase delicata dello sviluppo, in cui la strutturazione dell'identità personale e relazionale è ancora in corso e profondamente legata alla percezione di continuità e coerenza affettiva.
È noto in ambito psicologico che il bambino, per affrontare in modo sufficientemente sano la trasformazione della separazione genitoriale, necessita di un contesto che, pur accogliendo la novità della nuova organizzazione familiare, ne garantisca l'integrazione con la stabilità delle relazioni affettive precedenti. Nell'adattamento alla trasformazione familiare in questione risulta fondamentale l'intreccio di nuovo (in termini di relazioni, case, prassi, contesti) e di noto (relazioni pregresse garantite, contesti precedenti nei quali sperimentare il senso di continuità e di contesto di riferimento). Una gestione del tempo fondata esclusivamente su criteri di perfetta alternanza matematica rischia di generare una frammentazione dell'esperienza quotidiana del minore: minore che con l'attuale assetto è felice e a suo agio (cfr. costituzione curatore, concetto ribadito nel corso dell'udienza). Ne consegue che la pariteticità del tempo genitoriale non può essere imposta come principio assoluto, ma deve essere interpretata in modo sostanziale e flessibile, in funzione del minore, dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche specifiche, del suo profilo. È, dunque, essenziale garantire che entrambi i genitori
11 mantengano un ruolo attivo, stabile e significativo nella vita del figlio, anche con tempi ampi e ben articolati che garantiscano il rispetto dei ritmi emotivi e relazionali del bambino, la qualità del legame con ciascun genitore, la storia familiare e le sue dinamiche specifiche. Per quanto concerne generalmente i tempi di permanenza (utile precisare di nuovo: ampi sostanziali e ben articolati laddove possibile) il pensiero degli adulti dovrebbe allinearsi al “tempo psicologico del bambino”, cioè alla sua capacità reale di adattarsi alla nuova situazione, senza che questa risulti disorganizzante o eccessivamente discontinua. Tale prospettiva si fonda sull'idea che la priorità non sia la parità tra genitori, ma il benessere psicoaffettivo del figlio, che si nutre di stabilità, coerenza e legami affettivi di qualità.
In concreto, la flessibilità di cui si discute può essere qui ri-modulata (aderendo così alle conclusioni del P.G. e del curatore speciale del minore) tramite un ulteriore segmento temporale nella giornata del martedì in favore del padre: ovverossia, nella settimana in cui il padre non è con il minore durante il fine settimana, il padre lo prenderà con sé anche il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena (ore 21.00), nonché (come già avviene) il padre lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola.
Pertanto, il motivo di appello è solo parzialmente accolto nei descritti termini.
Passando all'esame del secondo motivo di appello afferente la misura del contributo al mantenimento, osserva la Corte che la doglianza non può essere accolta.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di
12 lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 2536 del 26/01/2024).
Il Tribunale ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante facendo applicazione di questi criteri ritenendo che, tenuto conto dei tempi di PE
collocazione del minore presso ciascun genitore, doveva essere confermata la previsione di un contributo di mantenimento perequativo a carico del padre, che gode di una condizione economico reddituale migliore. In merito alla determinazione dello stesso ha considerato le effettive disponibilità economiche del soggetto onerato non prendendo però a base le sue dichiarazioni reddituali giudicate inattendibili.
Ritiene la Corte che vadano confermate le statuizioni della sentenza impugnata in punto di contributo paterno al mantenimento di osservando che l'appellante Persona_1
non ha offerto elementi idonei a suffragare l'attendibilità del suo quadro PE
reddituale. Invero, come correttamente evidenziato dalla difesa appellata, “l'importo che viene bonificato da al ricorrente supera – di gran lunga – gli importi che lo stesso Sig. Controparte_2
dichiara ai fini fiscali, dal momento che nella dichiarazione reddituale 2023 rif. anno 2022 PE
(Doc. 32-APP., depositato come doc. 79 nel fascicolo di primo grado vengono dichiarati PE
euro 55.000,00 per lavoro autonomo (rif. quadro LM22), ed euro 18.588,00 per lavoro dipendente
(Doc. 32-APP.), mentre negli estratti conto, si riscontrano fatturazione pagate da euro Controparte_2
74.000,00 (anziché 55.000,00 dichiarati) e “cedolini” da lavoro dipendente per euro 17.000,00
(anziché euro 18.588,00 in dichiarazione)” (pag. 21 costituzione . Pt_2
Più in dettaglio, dagli atti risultano i seguenti redditi per le parti.
Sig. Parte_1
Si occupa di produzione fotografica attraverso le società (di cui è Controparte_2
socio al 50%) e “Picstop S.r.l.” (di cui è socio al 50%).
È proprietario di due appartamenti di cui uno concesso in locazione per un canone annuale lordo di € 10.080,00.
13 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
€
€ PF-2024 € 9.339,00
€ 115,00 € 75,00
€ 655,50 1.283,00 7.866,00
€
€
€ PF-2023 € 15.611,00
€ 194,00 € 25,00 2.705,00 12.687,00 1.057,25
€ PF-2022 € 5.375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 447,92 5.375,00
Reddito Anno complessivo
d'imposta lordo
PF-2024 € 50.634,00
PF-2023 € 66.363,00
PF-2022 € 36.650,00
PF-2021 € 40.048,00
Sig.ra Parte_2
È una consulente freelance e rappresenta per il mercato italiano i lavori dei fotografi della “Walter Schupfer Management”.
14 Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF-2023
€
€ 7.271,00 € 248,00 € 89,00 € 58,00
€ 573,00 6.876,00
PF-2022
€
€ 7.854,00 € 904,00 € 97,00 € 63,00
€ 565,83 6.790,00
€ PF-2021 € 10.585,00 € 894,00 € 130,00 € 0,00
€ 796,75 9.561,00
€
€ PF-2020 € 4.530,00
€ 248,00 € 0,00
€ 141,33 2.586,00 1.696,00
Reddito Periodo complessivo
d'imposta lordo
PF-2024 € 30.768,00
PF-2023 € 26.750,00
PF-2022 € 53.197,00
PF-2021 € 24.340,00
PF-2020 € 19.000,00
A fronte di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene che la misura del contributo paterno al mantenimento di sia proporzionata ai redditi delle parti ed Persona_1
adeguata alle esigenze de minore che attualmente ha 8 anni.
15 La sentenza impugnata va, pertanto, confermato, con riguardo al contributo al mantenimento del minore.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della natura degli interessi coinvolti e del solo parziale accoglimento dell'appello, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si è provvede con separato decreto.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si provvede come da dispositivo.
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 7213/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 3.7.2024 pubblicata il 19.07.2024, in parziale accoglimento dell'appello modifica il capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata come segue:
“2) conferma che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati con inizio il giovedì (all'uscita di scuola) fino al lunedì mattina (con rientro scolastico a cura del Sig. , oltre al martedì pomeriggio dall'uscita PE della scuola fino a dopo cena;
- nella settimana in cui il padre non sta con il minore, il padre lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena e lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
”
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti in entrambi i gradi di giudizio;
- fermo il resto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4.6.2025
16 Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Paola Tanara
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Anna Ferrari Consigliere rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2025 promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.8.1980, residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ferdinando Bellantoni ed Elena De Luca presso il cui studio, sito a Milano, Corso di
Porta Romana n. 118, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
nei confronti di:
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fernando
1 Carangelo, presso il cui studio sito in Firenze, alla via G.F. Mariti n. 21, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
nonché
Avv. Federica Martini in qualità di Curatore Speciale nell'interesse del minore
(n. il 19 febbraio 2016) Persona_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano
avente ad
Oggetto: divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 7213/2024 pubblicata il 19.7.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 7213/2024 del Tribunale di Milano, sezione nona civile, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 19.7.2024, resa nella causa iscritta sub R.G. n. 4037/2021
In via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dei capi della sentenza qui impugnata, recependo le conclusioni qui rassegnate nel merito.
Nel merito:
1) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento paritario presso i due Persona_1 genitori, secondo le modalità ritenute pi nte. 2) Stabilire che i genitori potranno adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui avranno il minore con sé mentre sarà necessario l'accordo di entrambi per le questioni di maggiore importanza e rilevanza. 3) Stabilire che le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, mentre quelle natalizie verranno ripartite in due periodi, il primo dal 24 al 30 dicembre, ed il secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio: il minore trascorrere alternativamente ogni anno l'uno o l'altro periodo con padre e madre. Per le altre festività nazionali, i genitori concorderanno il collocamento in maniera alternata con un preavviso di almeno dieci giorni. Per quel che concerne le vacanze estive: entro il 30 maggio di ogni anno i genitori concorderanno il collocamento del minore, di almeno dieci giorni 2 consecutivi presso l'uno l'altro, nel rispetto dei periodi di ferie disponibili di ciascuno. 4) Disporre un assegno di mantenimento a carico del signor in favore del figlio di euro 400,00, Parte_1 PE oltre al pagamento del 50% delle spese strao te e regolate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal Sig. PE in quanto inammissibile, generico e/o infondato in fatto e/o in diritto, per tutti i motivi es narrativa e, per l'effetto, confermare le disposizioni contenute nella sentenza di primo grado per quanto riguarda le disposizioni sulla regolamentazione su affidamento e diritto di visita tra i genitori e confermare le determinazioni economiche ivi riportate per l'assegno di mantenimento e per le spese straordinarie a favore del minore come disposto nella sentenza del Tribunale impugnata.
In via subordinata e laddove ritenuto opportuno e necessario dal Collegio al fine di valutare la capacità economico-reddituale del padre, in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di primo grado (e con la memoria conclusionale), che di seguito si ritrascrivono:
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc dei documenti (estratti conto, deposito titoli, ecc.) inerenti i rapporti creditizi tenuti dal Sig. presso banche e/o Istituti di Credito Parte_1 dichiarati nel modello di disclousure depositato agli atti;
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc acquisiti ex art. 210 cpc dei documenti inerenti i rapporti di credito intrattenuti da presso NC ES PA (compresi estratti conto, titoli, ecc) e PE che venga disposto un accertamento tramite Guardia di Finanza ovvero altro organo delegato al fine di acquisire un resoconto ed il riepilogo dei rapporti creditizi intrattenuti dal Sig. e della sua PE situazione economica complessiva;
- ordine di esibizione/acquisizione ex art. 210 cpc oppure tramite Guardia di Finanza o altro organo delegato di polizia tributaria, gli atti ed i documenti societari dal 2018 in poi (comprese delibere, schede contabili, fatture emesse e/o ricevute, crediti da esigere e spese sostenute, debiti, spese per trasferte, ecc.) di tutte le società di cui il Sig. è stato legale rappresentante e/o liquidatore (come da disclousure PE dello stesso: N rl, ecc) ed in particolar modo della di cui lo CP_1 Controparte_2 stesso è at ocio ed amministratore, anche al fine di nto e/o l'accantonamento degli importi indicati nel bilancio depositato.
- CTU contabile sui documenti societari dal 2018 in poi (comprese delibere, schede contabili, fatture emesse e/o ricevute, crediti da esigere e spese sostenute, debiti, spese per trasferte, ecc.) delle società di cui il Sig. è stato legale rappresentante e/o liquidatore (come da disclousure dello stesso: PE CP_1
Nowhere Srl, ecc) ed in particolar modo della al fine di stabilire e verificare la Controparte_2 situazione debitoria della società nei confronti ccantonamenti e/o i pagamenti a PE favore dei soci e/o del Sig. PE
3 Per il curatore speciale
“Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza nr. 7213/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 19.07.2024 R.G. 4037/2021 e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della stessa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
I signori e contraevano matrimonio, con rito civile, a Parte_1 Parte_2
Parigi il 21.3.2015 e dalla loro unione nasceva, il 19 febbraio 2016, il figlio PE
[...]
In data 17.2.2021 veniva emessa la sentenza n. 2163/2021 con la quale il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale tra i coniugi affidava in Parte_3
via condivisa il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, stabiliva la regolamentazione delle visite padre-figlio, assegnava la casa familiare alla sig.ra poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento del Pt_2 PE
figlio pari ad € 2.000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie e un contributo al mantenimento della moglie pari all'importo di € 650,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 3.2.2022 adiva il Tribunale di Milano, Parte_1
chiedendo di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con collocamento paritario del figlio minore e una riduzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo al mantenimento dello stesso ad € 800,00, a fronte di € 2.000,00 previsti in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_2
Con memoria depositata il 5.4.2022 si costituiva in giudizio Parte_2
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione che ponevano a carico del sig. con PE
decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre di un importo mensile di €
4 2.000,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie nonché dell'assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 650,00 mensili.
All'udienza del 12.4.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e con ordinanza del 14.4.2022 adottava i provvedimenti provvisori con i quali confermava le condizioni della separazione.
Con gli scritti integrativi le parti reiteravano le proprie domande, salvo per quanto riguarda la sig.ra che chiedeva una modifica della regolamentazione del Pt_2
collocamento del minore presso il padre, con riduzione di due pernotti al mese.
Con la sentenza parziale n. 959/2022 emessa il 30.11.2022, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 19.5.2023, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti ordinando altresì il deposito della documentazione reddituale aggiornata e nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Federica Martini, visto il contrasto tra i genitori in relazione al collocamento dello stesso.
In 07.6.2023 si costituiva in giudizio il nominato curatore speciale del minore che chiedeva la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e, vista l'impossibilità dei genitori di giungere ad un compromesso, di disporre una CTU psicodiagnostica.
Con note depositate il 16.1.2024 il sig. precisava le proprie conclusioni, PE
chiedendo l'affido condiviso del figlio, con collocamento paritario presso i genitori e assegnazione della casa familiare alla madre, nessun contributo a titolo di assegno divorzile alla sig.ra il mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € Pt_2
400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, un calendario padre- figlio in relazione alle vacanze natalizie, estive e pasquali e infine di stabilire che i genitori potranno adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria importanza nei tempi in cui
5 avranno il minore con sé mentre sarà necessario l'accordo di entrambi per le questioni di maggiore importanza.
Con note depositate in data 17.1.2024 precisava le proprie conclusioni anche la sig.ra chiedendo di confermare la sentenza di separazione in punto di affidamento Pt_2
condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa familiare alla madre e la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterni, salvo prevedere che il padre potrà tenere con sé il minore a weekend alternati con inizio il venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina e, nella settimana in cui il padre non sta con il minore, lo prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al sabato alle ore 12.00; chiedeva, inoltre, di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al PE
mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 2.000,00, nonché l'80% delle spese straordinarie.
Con la sentenza emessa il 3.7.2024 e pubblicata il 19.7.2024 il Tribunale di Milano così provvedeva:
- confermava l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre a cui restava assegnata la casa coniugale;
confermava il seguente calendario di frequentazione padre-figlio:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati con inizio il giovedì
(all'uscita di scuola) fino al lunedì mattina (con rientro scolastico a cura del Sig. , oltre PE
al martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena nella settimana in cui il padre non sta con il minore, il padre lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
- per le vacanze: durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto ed uno dal 16 agosto al 31 agosto.
Le vacanze natalizie verranno divise in due periodi, secondo il criterio dell'alternanza, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1. Nei restanti periodi di festività la frequentazione seguirà il regime dell'alternanza.”;
- poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre un contributo di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dalla
6 mensilità di deposito della sentenza, e l'80% delle spese straordinarie, mentre il restante 20% veniva posto a carico della madre;
dava atto che la sig.ra Pt_2
aveva rinunciato all'assegno divorzile;
revocava con decorrenza da dicembre 2022
l'assegno di mantenimento a carico del marito ex art. 156 c.c. e compensava le spese di lite tra le parti;
- quanto alla scansione dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, confermava le modalità di frequentazione stabilite nella sentenza di separazione
(sent. 2163/2021), successivamente confermate dalla Corte di Appello (sent.
3662/2022) e, poi, dalla Corte di Cassazione (ord. del 15.02.2024), considerandole pienamente conformi al principio di bigenitorialità;
- quanto al mantenimento del figlio, riteneva corretto ridurre il contributo perequativo paterno ad € 1.500,00 atteso che la sig.ra versava in una Pt_2
condizione economica più favorevole, potendo contare su redditi complessivamente più elevati e considerando che il padre negli ampi tempi di permanenza del minore presso di sé si occupava di lui in via diretta. Confermava gli obblighi contributivi al mantenimento del bambino nelle spese extra nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, tenuto conto del permanere della sproporzione economica reddituale tra i coniugi e della crescita di Persona_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 05.02.2025 Pt_1
chiedendo in via preliminare l'immediata sospensione dell'esecutività della
[...]
sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 29, 30 della Costituzione e dell'art. 337 ter, commi 1,
2, 3 c.c.: l'appellante ha censurato la determinazione del calendario delle visite paterne, rilevando che l'attuale calendarizzazione comporta una disparità di trattamento tra padre e madre e nega a di poter trascorrere in egual misura il tempo con entrambi i PE
genitori. L'appellante ha sottolineato che il rapporto padre-figlio è attualmente relegato a due weekend al mese, un pernotto del giovedì e qualche ora il martedì, tempo
7 insufficiente per permettere ad un padre di poter curare lo sviluppo affettivo e intellettuale di un figlio;
b) violazione e errata applicazione dell'art. 337 ter del codice civile in punto di assegno di mantenimento: secondo l'appellante, il giudice di primo grado nel determinare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig. non avrebbe applicato il criterio di PE
proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. L'appellante ha rilevato che il giudice, pur avendo rilevato la sproporzione tra le risorse economico- patrimoniale dei genitori, non avrebbe considerato la riduzione della potenzialità economica del e non avrebbe PE
quantificato il contributo al mantenimento in misura tale da colmare il divario tra le risorse genitoriali. Quanto al rapporto tra genitori e figli, secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che trascorre oltre il doppio del tempo PE
con la madre rispetto a quello passato con il padre e, considerate le esigenze di vita ordinarie di un bambino di otto anni come , il contributo paterno determinato PE
appare ingiustificabile. Inoltre, ha rilevato che in tutti i giudizi che ci sono stati, la madre non ha mai dimostrato che gli esborsi avvenuti per il figlio possano giustificare l'attuale assegno di € 1.500,00 posto a titolo di mantenimento.
Con memoria depositata il 2.5.2025 si è costituita in giudizio chiedendo Parte_2
di rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, generico e infondato e confermare la sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di appello, secondo l'appellata il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni della decisione delle tempistiche di frequentazione padre-madre (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) stabilendo una ripartizione del tempo molto vicina tra i due genitori che rispetta ampiamente il principio di bigenitorialità. Ha rilevato altresì che il minore non ha mai manifestato alcun disagio per l'attuale regolamentazione oraria. Il sig. nel censurare tali disposizioni non ha esposto né motivazioni specifiche in PE
base alle quali non sarebbe stato rispettato il principio di bigenitorialità, né ha dedotto esigenze specifiche del minore tali da richiedere un cambiamento della regolamentazione del diritto di visita. Infatti, spiega l'appellata, il avrebbe dovuto effettuare un PE
conteggio reale dei giorni che il figlio trascorre con il padre e spiegare in modo analitico 8 le motivazioni specifiche in base alle quali non sarebbe stato rispettato il principio della bigenitorialità.
Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata ha rappresentato che il giudice di primo grado ha correttamente determinato il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. rilevando la scarsa attendibilità dei dati economici e PE
reddituali forniti dallo stesso nel corso del giudizio. Infatti, l'appellante, nel censurare tali disposizioni, si è limitato a richiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento sulla base della diminuzione del proprio reddito, senza spiegare le incongruenze economiche che si evincono dalle proprie dichiarazioni reddituali e omettendo di riferire a quanto ammontano i redditi derivanti dai proventi della “Società Officinaotto Srl” di cui è socio e amministratore. I dati reddituali e patrimoniali esposti nei disclosures del sono PE
completamente diversi da quelli che si possono ricavare dalla verifica delle movimentazioni bancarie. Infine, parte appellata ha ribadito che solo tramite gli accertamenti contabili richiesti fin dal primo giudizio si potrà chiarire la posizione economico- reddituale del sig. e determinare il mantenimento del figlio minore in PE
un importo che sia in linea con la reale capacità economica dello stesso.
In data 5.5.2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore che ha rilevato, quanto al primo motivo di appello, che le modalità di affido e di visita che sono state disposte nella sentenza impugnata rispettino pienamente il principio di bigenitorialità garantendo al minore una condizione di equilibrio che lo rende sereno e a suo agio, oltre che legato in egual modo ad entrambi i genitori;
ha spiegato inoltre che il minore trascorre con il padre un elevato numero di pernotti in un mese, che è un tempo sufficiente per consentire al sig. di instaurare una piena e significativa relazione PE
con il figlio.
Quanto al secondo motivo di appello, il curatore ha rilevato che il Tribunale ha correttamente quantificato e motivato il contributo al mantenimento del minore alla luce della mancata trasparenza da parte dell'appellante che non consente di attuare una puntuale e oggettiva valutazione in relazione alle effettive capacità economiche dello stesso. 9 All'udienza in presenza del 4 giugno 2025, il P.G. ha concluso chiedendo di prevedere un ulteriore martedì di frequentazione col padre da parte del minore nella settimana in cui nel finesettimana sta con la mamma e per il resto la conferma della sentenza impugnata;
il curatore ha aderito a tale conclusione. Le parti hanno concluso come in atti e la Corte ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, osserva la Corte che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza è assorbita dalla unitaria trattazione del merito del gravame.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria (come insta in via subordinata l'appellata quanto alla situazione reddituale dell'appellato), ben potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti già acquisiti dal Tribunale.
Nel merito, quanto all'istanza volta a disporre l'affidamento paritetico del minore
(primo motivo di appello), osserva la Corte che non può essere accolta per le ragioni di seguito espresse;
tuttavia, in parziale accoglimento dell'appello, si dispone un ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre, odierno Persona_1
appellante.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori” (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9442 del 09/04/2024). Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del
09/04/2024; Cass. ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222). Nel valutare l'organizzazione della vita di un minore, successivamente alla separazione dei genitori, il concetto ormai noto di tempo paritetico non può esser interpretato in termini meramente quantitativi
10 o aritmetici, se non correndo il rischio di adottare una soluzione di apparente equità salomonica. Una divisione del tempo rigidamente equa, meccanica, fondata su una simmetria formale, risponde più a una logica di equità tra adulti che ai reali bisogni psicologici ed evolutivi di un minore. L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, ma lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che limitazioni imposte dall'interesse del minore, quando quest'ultimo non sia inadeguato alla funzione
— non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024
e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 2025).
Nella fattispecie, osserva la Corte che all'età di otto anni, il minore si trova in una fase delicata dello sviluppo, in cui la strutturazione dell'identità personale e relazionale è ancora in corso e profondamente legata alla percezione di continuità e coerenza affettiva.
È noto in ambito psicologico che il bambino, per affrontare in modo sufficientemente sano la trasformazione della separazione genitoriale, necessita di un contesto che, pur accogliendo la novità della nuova organizzazione familiare, ne garantisca l'integrazione con la stabilità delle relazioni affettive precedenti. Nell'adattamento alla trasformazione familiare in questione risulta fondamentale l'intreccio di nuovo (in termini di relazioni, case, prassi, contesti) e di noto (relazioni pregresse garantite, contesti precedenti nei quali sperimentare il senso di continuità e di contesto di riferimento). Una gestione del tempo fondata esclusivamente su criteri di perfetta alternanza matematica rischia di generare una frammentazione dell'esperienza quotidiana del minore: minore che con l'attuale assetto è felice e a suo agio (cfr. costituzione curatore, concetto ribadito nel corso dell'udienza). Ne consegue che la pariteticità del tempo genitoriale non può essere imposta come principio assoluto, ma deve essere interpretata in modo sostanziale e flessibile, in funzione del minore, dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche specifiche, del suo profilo. È, dunque, essenziale garantire che entrambi i genitori
11 mantengano un ruolo attivo, stabile e significativo nella vita del figlio, anche con tempi ampi e ben articolati che garantiscano il rispetto dei ritmi emotivi e relazionali del bambino, la qualità del legame con ciascun genitore, la storia familiare e le sue dinamiche specifiche. Per quanto concerne generalmente i tempi di permanenza (utile precisare di nuovo: ampi sostanziali e ben articolati laddove possibile) il pensiero degli adulti dovrebbe allinearsi al “tempo psicologico del bambino”, cioè alla sua capacità reale di adattarsi alla nuova situazione, senza che questa risulti disorganizzante o eccessivamente discontinua. Tale prospettiva si fonda sull'idea che la priorità non sia la parità tra genitori, ma il benessere psicoaffettivo del figlio, che si nutre di stabilità, coerenza e legami affettivi di qualità.
In concreto, la flessibilità di cui si discute può essere qui ri-modulata (aderendo così alle conclusioni del P.G. e del curatore speciale del minore) tramite un ulteriore segmento temporale nella giornata del martedì in favore del padre: ovverossia, nella settimana in cui il padre non è con il minore durante il fine settimana, il padre lo prenderà con sé anche il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena (ore 21.00), nonché (come già avviene) il padre lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola.
Pertanto, il motivo di appello è solo parzialmente accolto nei descritti termini.
Passando all'esame del secondo motivo di appello afferente la misura del contributo al mantenimento, osserva la Corte che la doglianza non può essere accolta.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di
12 lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 2536 del 26/01/2024).
Il Tribunale ha stabilito l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante facendo applicazione di questi criteri ritenendo che, tenuto conto dei tempi di PE
collocazione del minore presso ciascun genitore, doveva essere confermata la previsione di un contributo di mantenimento perequativo a carico del padre, che gode di una condizione economico reddituale migliore. In merito alla determinazione dello stesso ha considerato le effettive disponibilità economiche del soggetto onerato non prendendo però a base le sue dichiarazioni reddituali giudicate inattendibili.
Ritiene la Corte che vadano confermate le statuizioni della sentenza impugnata in punto di contributo paterno al mantenimento di osservando che l'appellante Persona_1
non ha offerto elementi idonei a suffragare l'attendibilità del suo quadro PE
reddituale. Invero, come correttamente evidenziato dalla difesa appellata, “l'importo che viene bonificato da al ricorrente supera – di gran lunga – gli importi che lo stesso Sig. Controparte_2
dichiara ai fini fiscali, dal momento che nella dichiarazione reddituale 2023 rif. anno 2022 PE
(Doc. 32-APP., depositato come doc. 79 nel fascicolo di primo grado vengono dichiarati PE
euro 55.000,00 per lavoro autonomo (rif. quadro LM22), ed euro 18.588,00 per lavoro dipendente
(Doc. 32-APP.), mentre negli estratti conto, si riscontrano fatturazione pagate da euro Controparte_2
74.000,00 (anziché 55.000,00 dichiarati) e “cedolini” da lavoro dipendente per euro 17.000,00
(anziché euro 18.588,00 in dichiarazione)” (pag. 21 costituzione . Pt_2
Più in dettaglio, dagli atti risultano i seguenti redditi per le parti.
Sig. Parte_1
Si occupa di produzione fotografica attraverso le società (di cui è Controparte_2
socio al 50%) e “Picstop S.r.l.” (di cui è socio al 50%).
È proprietario di due appartamenti di cui uno concesso in locazione per un canone annuale lordo di € 10.080,00.
13 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
€
€ PF-2024 € 9.339,00
€ 115,00 € 75,00
€ 655,50 1.283,00 7.866,00
€
€
€ PF-2023 € 15.611,00
€ 194,00 € 25,00 2.705,00 12.687,00 1.057,25
€ PF-2022 € 5.375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 447,92 5.375,00
Reddito Anno complessivo
d'imposta lordo
PF-2024 € 50.634,00
PF-2023 € 66.363,00
PF-2022 € 36.650,00
PF-2021 € 40.048,00
Sig.ra Parte_2
È una consulente freelance e rappresenta per il mercato italiano i lavori dei fotografi della “Walter Schupfer Management”.
14 Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF-2023
€
€ 7.271,00 € 248,00 € 89,00 € 58,00
€ 573,00 6.876,00
PF-2022
€
€ 7.854,00 € 904,00 € 97,00 € 63,00
€ 565,83 6.790,00
€ PF-2021 € 10.585,00 € 894,00 € 130,00 € 0,00
€ 796,75 9.561,00
€
€ PF-2020 € 4.530,00
€ 248,00 € 0,00
€ 141,33 2.586,00 1.696,00
Reddito Periodo complessivo
d'imposta lordo
PF-2024 € 30.768,00
PF-2023 € 26.750,00
PF-2022 € 53.197,00
PF-2021 € 24.340,00
PF-2020 € 19.000,00
A fronte di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene che la misura del contributo paterno al mantenimento di sia proporzionata ai redditi delle parti ed Persona_1
adeguata alle esigenze de minore che attualmente ha 8 anni.
15 La sentenza impugnata va, pertanto, confermato, con riguardo al contributo al mantenimento del minore.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della natura degli interessi coinvolti e del solo parziale accoglimento dell'appello, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si è provvede con separato decreto.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si provvede come da dispositivo.
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 7213/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 3.7.2024 pubblicata il 19.07.2024, in parziale accoglimento dell'appello modifica il capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata come segue:
“2) conferma che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati con inizio il giovedì (all'uscita di scuola) fino al lunedì mattina (con rientro scolastico a cura del Sig. , oltre al martedì pomeriggio dall'uscita PE della scuola fino a dopo cena;
- nella settimana in cui il padre non sta con il minore, il padre lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino a dopo cena e lo prenderà il pomeriggio del giovedì all'uscita della scuola e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
”
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti in entrambi i gradi di giudizio;
- fermo il resto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4.6.2025
16 Il Consigliere est. Il Presidente
Anna Ferrari Paola Tanara
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