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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12090/19 RG in data 17.12.19 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
[...]
(C.F.: , appresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Faggiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno al c.so Garibaldi n. 47;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Angelo Girardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Iannicelli n. 29;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta (cui si rinvia) la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.12.19, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 7.6.08 con e che dalla loro unione era nato il figlio CP_1 [...]
(19.6.09), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, pur contestando la ricostruzione dei fatti come articolata, proponendo domanda di addebito, lamentando che la ricorrente aveva violato l'obbligo di fedeltà, iniziando una relazione extraconiugale, allontanandosi anche dalla casa.
All'udienza presidenziale, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 5.8.20, affidando il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, disciplinando il relativo diritto di visita del genitore non collocatario e determinando a suo carico un contributo per il mantenimento;
infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con sentenza depositata in data 30.1.21, il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
Nel corso del giudizio, con ordinanza depositata in data 22.6.22, all'esito dell'ascolto del minore, il giudice istruttore disponeva che il minore fosse collocato presso il padre, adeguandosi il provvedimento allo stato di fatto che si era concretizzato nelle more, essendosi il minore trasferito presso il padre e non volendo avere contatti con la madre. Si procedeva altresì alla nomina di un consulente tecnico.
All'esito del deposito della consulenza, si disciplinava il diritto di visita della madre presso i Servizi
Sociali di Salerno per un pomeriggio durante la settimana, previa preparazione e valutazione psicologica del minore.
Rigettate le richieste di prova orale, acquisite le relazioni dei Servizi sociali, l'ultima delle quali in cui si dava atto del rifiuto del minore ad incontrare la madre, la causa, all'udienza del 14.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Tanto premesso, essendo stata emessa sentenza sullo status, devono esaminarsi le ulteriori domande proposte, tra cui quella di addebito che il resistente ha articolato.
In particolare, egli ha precisato che la moglie avrebbe violato l'obbligo di fedeltà, allontanandosi dal domicilio familiare. A sostegno di tale deduzione, produce in giudizio una serie di messaggi affettuosi che risalgono ad agosto 2019 tra la ricorrente ed un altro uomo. Tuttavia, tali messaggi risalgono ad un periodo successivo rispetto alla situazione creatasi tra i coniugi, laddove, per stessa ammissione del resistente, l'allontanamento dalla casa è avvenuta già da giugno 2019, dunque, la crisi familiare era già in corso tra le parti, vivendo già separati. È noto che, ai fini dell'addebito, l'art. 151 co. 2 c.c., prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”.
L'inciso in forze del quale la dichiarazione di addebito può essere pronunciata purché “ne ricorrano le circostanze” vale a indirizzare l'arduo compito dell'interprete in una direzione coerente con la nuova ratio che ispira la nuova disciplina;
venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia l'elencazione tassativa delle “colpe” dei coniugi, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è
l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale che richiede, al fine della dichiarazione che uno dei coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento, in violazione dei doveri matrimoniali, abbiano dato causa alla rottura dell'unione, di acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare.
La pronuncia de qua presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
L'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge.
L'addebito postula percio' una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale, che si opera mettendo a confronto i comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali, sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano dato nello svolgimento del rapporto matrimoniale, e solo se si accerti in modo chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali - inteso nel senso che precede, posto in essere da uno o entrambi i coniugi, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi.
Del resto, la stessa giurisprudenza della S.C. in materia è concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass.
12.1.2000, n. 279), il relativo giudizio è comunque subordinato ad una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. 22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982,
n. 2494; emblematica, in materia di obbligo di fedeltà coniugale, è poi Cass. 28.5.1987, n. 4767 e la
S.C., con la sentenza n. 8713del 29.04.2015, che ha precisato i confini dell'addebitabilità strettamente connessa al limite della “disaffezione e distacco spirituale” da parte anche di uno solo dei coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione del matrimonio- nel caso di specie i giudici di legittimità hanno escluso l'addebito in capo alla moglie, la quale aveva lasciato il tetto coniugale ed aveva intrapreso delle relazioni more uxorio, poiché queste vicende altro non erano se non la conseguenza di una già maturata e palesata situazione di intollerabilità della convivenza coniugale). Sicche' la verifica della intollerabilità deve, alla luce del predetto orientamento, muovere, su due campi di indagine, l'uno meramente oggettivo, l'altro spiccatamente soggettivo (si veda anche Cass.
3356/2007 e Cass. 2183/13), tali che, se valutati nel complesso, inducano il giudicante a ritenere che la convivenza fosse già divenuta oggettivamente intollerabile.
In sostanza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, ma occorre verificarne l'effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale, previo l'accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui la presunta violazione è avvenuta (cfr. Cass. civ. 7998/2014).
Nel caso di specie, i messaggi successivi all'allontanamento dalla casa familiare (che il resistente accettava) non provano che sia stata la relazione extraconiugale la causa della crisi, sicchè la domanda va rigettata.
Deve poi valutarsi l'affido del minore, rilevandosi che, come si evince dalla relazione del consulente, tra le parti vi sono rapporti abbastanza tesi e che il minore, ormai adolescente, non ha rapporti con la madre, situazione creatasi a causa della condotta materna.
Sul punto particolarmente significativa è l'ultima relazione dei Servizi sociali depositata in data
12.11.24, sollecitata dal giudice istruttore per verificare la possibilità di ripresa dei rapporti tra la madre ed il minore, nella quale il minore rappresenta l'incostanza della madre nella relazione con lui,
l'incapacità di mantenere le promesse della propria genitrice, con una conseguente disillusione verso la madre, tanto ciò è vero che l'assistente sociale aveva ottenuto la promessa da parte del minore di rivalutare la possibilità di un incontro se la madre si fosse presentata a due colloqui consecutivi. A fronte di tale richiesta, la madre si è di fatto disinteressata, non presentandosi neanche agli ultimi due appuntamenti concordati, ancora una volta perdendo un'occasione per poter tentare una ripresa dei rapporti con il figlio.
In presenza di tale situazione, considerata l'assenza di un rapporto sereno tra genitori, la mancanza totale di una relazione figlio madre, non conoscendo la genitrice neanche le esigenze basilari del minore, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo rafforzato al padre, potendo egli assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio
(salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi del minore potrebbe essere gravemente pregiudicata.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. D'altronde, tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Quanto al diritto di visita, considerando l'età del minore, il suo rifiuto più che giustificato di incontrare la madre e la stessa condotta da questa assunta, essendo incapace di rendersi conto delle esigenze del figlio, si ritiene che la madre possa incontrare il minore liberamente, solo ove questi lo vorrà.
Nulla va disposto per quanto concerne la casa familiare che è stata lasciata prima dell'introduzione del giudizio.
Si tratta, dunque, di stabilire il mantenimento dovuto dal genitore non collocatario nei confronti del minore, risultando ad oggi la madre aver avuto altra relazione con un uomo da cui è nato un altro bambino, pur essendo poi tornata nella casa dei di lei genitori.
Orbene, non risultando che la ricorrente svolga attività lavorativa, ritiene il Tribunale che vada determinato in € 150,00 dalla presente pronuncia il mantenimento che la ricorrente dovrà corrispondere al resistentemente mensilmente oltra rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio.
Non può invece accogliersi la domanda di compensazione delle spese del mantenimento come articolata dalla ricorrente, rilevandosi che l'assegno di mantenimento ha carattere sostanzialmente alimentare, sicchè comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti
(cfr. Cass. n. 23569/2016).
Nessuna somma va poi riconosciuta in favore della ricorrente a titolo di mantenimento, considerando che ella ha creato un suo nucleo familiare, avendo altra figlia con altro soggetto, così facendo venir meno il dover di solidarietà imposto nel sistema.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- dispone l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre, potendo egli assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…);
- dispone che la madre possa incontrare il minore liberamente, ove questi lo vorrà;
- determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che la ricorrente dovrà corrispondere al resistente per il figlio minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dalla presente pronuncia;
- dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi