Articolo 2 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1991
Art. 2. (Pensione di vecchiaia) 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.
2. La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, e' pari all'importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura e' aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualita' di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 , e' calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge.
3. L'importo di cui al comma 2 e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell'articolo 13. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione.
5. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 13, comma 3, e' pari al dodici per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.
Note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 45/1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) e' il seguente:
"Art. 2 (Modalita' di ricongiunzione). - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle pensioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con rifacimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3".
- Il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 1100/1971 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro) e' il seguente:
"L'importo predetto e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformita' al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa".
Entrata in vigore il 25 agosto 1991