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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. FR AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER EI;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 esso l' (c.f. ), rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, a seguito dell'entrata in vigore delle OO.MM. nn. 30 e
31 del 23.02.2024 aventi ad oggetto la mobilità del personale, l'Istituto l' si faceva CP_3 promotore della procedura per l'aggiornamento delle graduatorie interne in vista dell'individuazione dei docenti destinati ad essere considerati soprannumerari per l'a. s. 2024/2025; che, con nota del
29.02.2024, invitava i docenti a compilare la scheda appositamente predisposta per la partecipazione alla procedura e di trasmetterla in segreteria, unitamente agli allegati di rito, entro e non oltre il
15.03.2024; che, spirato il termine, l'Istituto, con un primo decreto, pubblicava le graduatorie provvisorie specificando che eventuali reclami avverso le stesse avrebbero dovuto essere proposti entro dieci giorni dalla pubblicazione;
che, con successivo decreto del 04.04.2024, venivano pubblicate le graduatorie definitive;
che si dava atto in detto provvedimento che erano stati “... esaminati i reclami pervenuti … e che erano state effettuate le dovute correzioni...”; che, nell'ambito della graduatoria definitiva che assegnava l'ultimo posto (7°) alla docente accreditata Persona_1 di punti 55, essa ricorrente risultava inserita al posto n. 6 con punti 58; che, a seguito delle operazioni Per_ richiamate, la docente risultava perdente posto e, con decreto di mobilità dell'ATP di , CP_2
CP_ trasferita presso l' “Materdomini-nord est NI” di;
che tale esito veniva CP_2 inopinatamente sovvertito a distanza di appena qualche giorno poiché, nella notte fra il 22 ed il 23 aprile 2024, la docente perdente posto inviava alla Dirigente del proprio Istituto una nota nella quale evidenziava un errore nella graduatoria definitiva dei docenti soprannumerari della scuola dell'infanzia, lamentando che non erano stati inseriti due anni di servizio a tempo indeterminato che essa aveva svolto nella scuola primaria e richiedendo conseguentemente una rettifica del punteggio, con inserimento dei due anni mancanti;
che la richiesta di rettifica veniva assunta al protocollo dell'Istituto alle ore 8,06 del 23.04.2024; che, alle ore 9,58 dello stesso giorno, l' adottava CP_3 il decreto n. 623 con il quale: “... visti i ricorsi presentati da due docenti... considerato che per mero errore materiale, non sono stati riconosciuti alcuni punteggi... ravvisata la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell'ambito delle graduatorie interne...”, si determinava “in applicazione del principio di autotutela della P.A., ad apportare le conseguenti rettifiche alla graduatoria interna definitiva per l'individuazione del personale docente soprannumerario sull'organico per l'a. s. 2024/2025 Scuola dell'infanzia posto Comune”; che, nella versione corretta Per_ della graduatoria, mentre la docente veniva accreditata di punti 61, essa ricorrente manteneva il punteggio originario di punti 58 e veniva, dunque, considerata perdente posto;
che, in conseguenza dell'iniziativa posta in essere dall'Istituto, l'ATP di revocava il proprio decreto con il quale CP_2
Per_ aveva ordinato il trasferimento per l'a. s. 2024/2025 della docente verso l'I.C. Materdomini
NI e disponeva che lo stesso movimento avesse come destinataria essa ricorrente;
che era illegittima la condotta serbata dall' nel corso dell'intera procedura Controparte_4 propedeutica alla mobilità, siccome inosservante del principio di partecipazione di essa istante al procedimento amministrativo di cui all'art. 7 L. n. 241/90, nonché posta in essere facendo ricorso all'autotutela sulla base di un reclamo tardivamente proposto dalla docente controinteressata, con conseguente invalidità del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva;
tanto premesso, ha così concluso: “In via cautelare: sospendere gli effetti del decreto n.° 623 del 23/04/2024 adottato dall' e del decreto n. 3490 del 21/05/2024 adottato dall'ATP di;
Nel merito: CP_3 CP_2
1) Dichiarare invalidi e, dunque, disapplicare entrambi i decreti appena richiamati siccome illegittimi ed invalidi per le ragioni di cui in narrativa;
2) Dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il proprio posto di docente dell'infanzia, posto comune, anche per l'a.s. 2024-2025, presso l' ; 3) Adottare ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento. Con CP_3 vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , resistendo alla domanda. Controparte_1
Con ordinanza cautelare del 25.09.2024, è stata rigettata la domanda che parte ricorrente ha proposto in via di urgenza.
All'udienza del 03.10.2025, fissata a trattazione scritta per la fase a cognizione piena, il giudice ha riservato la decisione.
Nella presente fase di merito, poiché le parti non hanno allegato nuovi e diversi elementi rispetto alla situazione già esaminata in sede cautelare, va confermata la pronuncia d'urgenza, per le medesime ragioni illustrate nella menzionata ordinanza, che si riportano come segue.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto alla conservazione del posto comune di docente dell'infanzia presso l' anche per l'a.s. 2024-2025, deducendo l'illegittimità della CP_3 formazione della graduatoria interna d'Istituto per tale anno scolastico e della conseguente sua individuazione quale docente soprannumeraria perdente posto.
Tale assunto non ha pregio.
Può ritenersi accertato: che, nel rendere pubbliche le graduatorie interne provvisorie, l' CP_3 con decreto del 28.03.2024, precisava che eventuali reclami avverso le stesse dovevano essere presentati “entro 10 giorni dalla pubblicazione”; che erano state pubblicate le graduatorie definitive con decreto del 04.04.2024 nel quale si evidenziava l'avvenuto esame dei reclami pervenuti e l'effettuazione delle dovute correzioni;
che, al termine delle operazioni compiute dall'Istituto, la graduatoria provvisoria era stata confermata ed i successivi movimenti disposti dall'ATP avevano riguardato la docente controinteressata;
che la situazione era mutata con il decreto di Persona_1 rettifica in autotutela adottato dall'Istituto in data 23.04.2024; che l'art. 6 dell'O.M. n. 30 del
23.02.2024, che disciplina la mobilità del personale per l'a. s. 2024/2025, stabilisce che i trasferimenti
“... sono disposti …. entro le date stabilite dall'art. 2...” e che, a sua volta, l'art. 2 fissa al 17.05.2024 la data di pubblicazione dei movimenti relativamente al personale docente;
che l'ATP CP_2 aveva rispettato quella scadenza temporale provvedendo, in data 17.05.2024, agli adempimenti cui era tenuto, disponendo il trasferimento di quale docente soprannumeraria;
che, con Persona_1 decreto n. 3490 del 21.05.2024, spirato il termine ultimo previsto dall'O.M., veniva invece Per_ individuata come soprannumeraria la docente in quanto la aveva proposto reclamo nei Pt_1 confronti della graduatoria interna definitiva;
che l' aveva istruito ed accolto il reclamo, CP_4 rettificando la graduatoria senza informare la ricorrente della domanda di rettifica e senza coinvolgerla nel relativo procedimento. Sennonché, osserva il giudice che, pure a fronte della pubblicazione di una graduatoria interna di istituto formata per la individuazione del docente destinato ad essere considerato soprannumerario per l'a.s. 2024/2025, resta impregiudicata la facoltà per quest'ultimo di domandare all'amministrazione la correzione in autotutela della graduatoria, ancorché definitiva. Ciò perché detta graduatoria, sebbene definitiva, non acquisisce il carattere della irretrattabilità ed ammette l'esercizio del potere di autotutela in base ai principi generali.
L'amministrazione scolastica può quindi esercitare il potere di autotutela, provvedendo al riconoscimento di un maggior punteggio in favore dell'interessato, con conseguente rettifica della graduatoria diretta ad individuare l'effettivo docente soprannumerario, allo scopo di tutelarsi dai suoi stessi errori e prevendendo una eventuale futura condanna giudiziale.
Tanto più che, nel caso concreto, l'errore nel computo del punteggio nella formazione delle graduatorie interne di Istituto per la individuazione del personale docente soprannumerario sull'organico scuola dell'infanzia posto comune per l'a. s. 2024/2025 è imputabile, non alla docente controinteressata, bensì alla stessa amministrazione la quale, per mero errore materiale (come meglio Per_ si dirà infra), ha omesso di valutare il punteggio derivante dal servizio che la docente ha reso per quattro anni in un altro ruolo: errore che la P.A. ha commesso fin all'origine in occasione della formazione della graduatoria per l'a. s. 2022-2023 e che ha perpetuato nelle graduatorie successive per gli aa. ss. 2023-2024 e 2024 2025.
Giova osservare che, con la privatizzazione del rapporto di lavoro, la pubblica amministrazione agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro e non con quelli autoritativi della pubblica potestà.
Un provvedimento amministrativo adottato dalla P.A. nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi deve essere impugnato dall'interessato nei termini decadenziali previsti dalla legge, altrimenti l'atto diventa inoppugnabile e l'istanza in autotutela rivolta alla P.A. diventa tardiva ed inammissibile, con la conseguenza che l'amministrazione non può ricorrere al potere di autotutela. Infatti,
l'amministrazione non ha l'obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili poiché, diversamente opinando, si eluderebbe l'onere di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell'assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica.
Ma, nel caso di specie, viene in gioco l'esercizio dei poteri paritetici da parte dell'amministrazione, attraverso un atto di accertamento dei requisiti di legge posseduti da un proprio dipendente che essa ha adottato quale datore di lavoro pubblico, sicché, pur essendo previsto dall'O.M. n. 30 del
23.02.2024, che regola la mobilità del personale per l'a. s. 2024/2025, un termine di decadenza in capo al docente per la dichiarazione relativa all'aggiornamento della graduatoria e per la presentazione della relativa documentazione nonché per la proposizione dell'eventuale reclamo, non
è preclusa all'amministrazione – per la quale evidentemente non opera analogo termine di decadenza
– l'esercizio del potere di apportare in via di autotutela una rettifica alla graduatoria interna definitiva per la individuazione del personale docente soprannumerario, qualora, a fronte di una nuova ricognizione dei requisiti posseduti da un docente, accerti un errore che essa stessa ha commesso nell'attribuzione del punteggio e vi ponga rimedio al fine di ripristinare le posizioni di diritto nell'ambito delle graduatorie interne di Istituto del personale docente.
Sotto questo profilo, la richiesta di parte attrice finisce per risolversi in una inammissibile pretesa formalistica di mantenimento dell'errore materiale in cui è incorsa l'amministrazione nella - formazione delle graduatorie di istituto dirette alla - individuazione del docente soprannumerario, che l'ha ingiustamente favorita in danno dell'altra insegnante, titolare, essa soltanto, del diritto al mantenimento del posto presso l' . CP_3
Ed allora, negare al il potere di rimuovere di ufficio l'errore materiale di cui si è avveduto CP_1 su segnalazione del soggetto interessato significherebbe acconsentire al consolidamento di una situazione di illegittimità.
Pertanto, ritiene il giudice che il , nella qualità di pubblico datore, abbia il potere di CP_1 ripristinare in via di autotutela la legalità della sua azione, una volta che sia a tanto sollecitato da un proprio dipendente titolare di un attuale e concreto interesse, anche in presenza di una graduatoria di
Istituto divenuta definitiva.
L'affidamento incolpevole di parte ricorrente ingenerato dall'errore commesso dal pubblico datore potrebbe, semmai, attivare una sua tutela risarcitoria per l'eventuale danno – del quale fornisca la prova – subìto a causa della lesione dell'aspettativa che ha riposto nella legittimità dell'azione amministrativa. Ma giammai l'istante potrebbe reclamare l'insussistente diritto all'assegnazione di un posto spettante ad altro docente titolare di un punteggio superiore al suo.
Ciò è ancor più vero se si considera che, in disparte dalle questioni di ordine formale, la documentazione versata in atti attesta la fondatezza nel merito delle doglianze avanzate dalla docente avverso la formazione della graduatoria definitiva di Istituto, sicché può ben dirsi che Persona_1 ricorrevano le condizioni sostanziali per la correzione della graduatoria in questione.
Al riguardo, il ha dedotto: che la docente ha assunto servizio presso l' CP_1 Persona_1 [...] in qualità di docente a tempo indeterminato nell'a. s. 2021-2022, inserendosi nella CP_3 corrispondente graduatoria (a. s. 2022-2023) al penultimo posto, con punti 39, sebbene nella predisposizione della graduatoria definitiva, per un mero errore di battitura, fosse riportata la somma di punti 36, anziché il totale di punti 39, realmente posseduti;
che la docente nella scheda di individuazione dei docenti soprannumerari dichiarava anni servizio di ruolo 1, anni di pre-ruolo 4, anni di servizi in altro ruolo (a tempo indeterminato) scuola primaria anni 4, ricongiungimento al coniuge e figli di età superiore agli anni 6 e superamento di pubblico concorso;
che la scuola valutava un anno di servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia (punti 6), quattro anni di servizio pre-ruolo
(punti 12), il ricongiungimento al coniuge (punti 6), figlio di età superiore ad anni 6 ma non superiore ai 18 anni (punti 3), superamento concorso (punti 12), omettendo di valutare, per mero errore materiale, i 4 anni di servizio in altro ruolo;
che, nella stesura della graduatoria successiva per l'a.s.
2023/2024, si aggiungevano a n. 39 punti, n. 6 punti di servizio di ruolo, oltre a n. 2 punti di continuità, sulla base della dichiarazione della docente la quale attestava che nulla era variato rispetto all'anno precedente, per un totale quindi di n. 47 punti;
che, nella stesura della graduatoria per l'a.s. 2024/2025, la docente dichiarava analogamente all'anno precedente che nulla era variato, con la spunta di variazione solamente relativa all'anzianità di servizio;
che la scuola pertanto aggiungeva, a n. 47 punti, n. 6 punti di servizio di ruolo, oltre a n. 2 punti di continuità, per un totale di n. 55 punti, comportando la collocazione della medesima all'ultima posizione;
che, nell'a.s. 2023/2024, procedendosi alla individuazione dei docenti “perdenti posto” per l'a.s. 2024/2025, a causa della Per_ mancata assegnazione di una cattedra di scuola dell'infanzia, la docente a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva in data 04.04.2024, veniva convocata per essere informata della sua situazione come perdente posto ed invitata ad avanzare la domanda di trasferimento;
che, in quell'occasione, la docente, in esito al riesame della documentazione per la graduatoria dell'a.s.
2022/2023, dichiarava che la scuola non le aveva attribuito il dovuto punteggio per il servizio prestato regolarmente a tempo indeterminato nella scuola primaria ed avanzava, in data 22.04.2024 richiesta di rettifica del punteggio, per un totale di anni 4; che essa presentava contestualmente istanza di aggiornamento della graduatoria, ancorché divenuta definitiva per il decorso del termine di proposizione di eventuali ricorsi;
che, avendo l'Amministrazione provocato un involontario errore nella prima graduatoria per l'a.s. 2022/2023, protrattosi negli anni, provvedeva a riconoscere in Per_ autotutela il diritto della all'aggiornamento del punteggio, sebbene la graduatoria fosse divenuta definitiva;
che la scuola, nel riesaminare la documentazione agli atti, procedeva con l'aggiornamento del punteggio, rettificato in anni 3 di servizio di ruolo (punti 18), anni 2 di servizio pre-ruolo (punti
6), anni 4 di servizio in altro ruolo scuola primaria (punti 12), anni di continuità 2 (punti 4), ricongiungimento al coniuge (punti 6), figlio di età superiore ad anni 6 ma non superiore ai 18 anni
(punti 3), superamento concorso (punti 12), per un totale di n. 61 punti, collocandosi alla penultima posizione e superando la docente , graduata con n. 58 punti, che diventava docente Parte_1 soprannumerario (cfr. all. nn. da 2 a 8 fascicolo resistente).
Poiché la ricostruzione operata dal appare corretta, essendo suffragata da adeguato corredo CP_5 documentale, resta accertata la legittimità della sua azione e la validità dei decreti nn. 623 del 23.04.2024 adottato dall' e 3490 del 21.05.2024 adottato dall'ATP di , con CP_3 CP_2 conseguente declaratoria della inesistenza del diritto di parte ricorrente alla conservazione del proprio posto comune di docente dell'infanzia per l'a. s. 2024-2025, presso l' . CP_3
Il ricorso va pertanto respinto.
La peculiarità della questione esaminata induce a compensare tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
Catanzaro, lì 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
FR AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. FR AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1754/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER EI;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 esso l' (c.f. ), rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, a seguito dell'entrata in vigore delle OO.MM. nn. 30 e
31 del 23.02.2024 aventi ad oggetto la mobilità del personale, l'Istituto l' si faceva CP_3 promotore della procedura per l'aggiornamento delle graduatorie interne in vista dell'individuazione dei docenti destinati ad essere considerati soprannumerari per l'a. s. 2024/2025; che, con nota del
29.02.2024, invitava i docenti a compilare la scheda appositamente predisposta per la partecipazione alla procedura e di trasmetterla in segreteria, unitamente agli allegati di rito, entro e non oltre il
15.03.2024; che, spirato il termine, l'Istituto, con un primo decreto, pubblicava le graduatorie provvisorie specificando che eventuali reclami avverso le stesse avrebbero dovuto essere proposti entro dieci giorni dalla pubblicazione;
che, con successivo decreto del 04.04.2024, venivano pubblicate le graduatorie definitive;
che si dava atto in detto provvedimento che erano stati “... esaminati i reclami pervenuti … e che erano state effettuate le dovute correzioni...”; che, nell'ambito della graduatoria definitiva che assegnava l'ultimo posto (7°) alla docente accreditata Persona_1 di punti 55, essa ricorrente risultava inserita al posto n. 6 con punti 58; che, a seguito delle operazioni Per_ richiamate, la docente risultava perdente posto e, con decreto di mobilità dell'ATP di , CP_2
CP_ trasferita presso l' “Materdomini-nord est NI” di;
che tale esito veniva CP_2 inopinatamente sovvertito a distanza di appena qualche giorno poiché, nella notte fra il 22 ed il 23 aprile 2024, la docente perdente posto inviava alla Dirigente del proprio Istituto una nota nella quale evidenziava un errore nella graduatoria definitiva dei docenti soprannumerari della scuola dell'infanzia, lamentando che non erano stati inseriti due anni di servizio a tempo indeterminato che essa aveva svolto nella scuola primaria e richiedendo conseguentemente una rettifica del punteggio, con inserimento dei due anni mancanti;
che la richiesta di rettifica veniva assunta al protocollo dell'Istituto alle ore 8,06 del 23.04.2024; che, alle ore 9,58 dello stesso giorno, l' adottava CP_3 il decreto n. 623 con il quale: “... visti i ricorsi presentati da due docenti... considerato che per mero errore materiale, non sono stati riconosciuti alcuni punteggi... ravvisata la necessità di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nell'ambito delle graduatorie interne...”, si determinava “in applicazione del principio di autotutela della P.A., ad apportare le conseguenti rettifiche alla graduatoria interna definitiva per l'individuazione del personale docente soprannumerario sull'organico per l'a. s. 2024/2025 Scuola dell'infanzia posto Comune”; che, nella versione corretta Per_ della graduatoria, mentre la docente veniva accreditata di punti 61, essa ricorrente manteneva il punteggio originario di punti 58 e veniva, dunque, considerata perdente posto;
che, in conseguenza dell'iniziativa posta in essere dall'Istituto, l'ATP di revocava il proprio decreto con il quale CP_2
Per_ aveva ordinato il trasferimento per l'a. s. 2024/2025 della docente verso l'I.C. Materdomini
NI e disponeva che lo stesso movimento avesse come destinataria essa ricorrente;
che era illegittima la condotta serbata dall' nel corso dell'intera procedura Controparte_4 propedeutica alla mobilità, siccome inosservante del principio di partecipazione di essa istante al procedimento amministrativo di cui all'art. 7 L. n. 241/90, nonché posta in essere facendo ricorso all'autotutela sulla base di un reclamo tardivamente proposto dalla docente controinteressata, con conseguente invalidità del provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva;
tanto premesso, ha così concluso: “In via cautelare: sospendere gli effetti del decreto n.° 623 del 23/04/2024 adottato dall' e del decreto n. 3490 del 21/05/2024 adottato dall'ATP di;
Nel merito: CP_3 CP_2
1) Dichiarare invalidi e, dunque, disapplicare entrambi i decreti appena richiamati siccome illegittimi ed invalidi per le ragioni di cui in narrativa;
2) Dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il proprio posto di docente dell'infanzia, posto comune, anche per l'a.s. 2024-2025, presso l' ; 3) Adottare ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento. Con CP_3 vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , resistendo alla domanda. Controparte_1
Con ordinanza cautelare del 25.09.2024, è stata rigettata la domanda che parte ricorrente ha proposto in via di urgenza.
All'udienza del 03.10.2025, fissata a trattazione scritta per la fase a cognizione piena, il giudice ha riservato la decisione.
Nella presente fase di merito, poiché le parti non hanno allegato nuovi e diversi elementi rispetto alla situazione già esaminata in sede cautelare, va confermata la pronuncia d'urgenza, per le medesime ragioni illustrate nella menzionata ordinanza, che si riportano come segue.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto alla conservazione del posto comune di docente dell'infanzia presso l' anche per l'a.s. 2024-2025, deducendo l'illegittimità della CP_3 formazione della graduatoria interna d'Istituto per tale anno scolastico e della conseguente sua individuazione quale docente soprannumeraria perdente posto.
Tale assunto non ha pregio.
Può ritenersi accertato: che, nel rendere pubbliche le graduatorie interne provvisorie, l' CP_3 con decreto del 28.03.2024, precisava che eventuali reclami avverso le stesse dovevano essere presentati “entro 10 giorni dalla pubblicazione”; che erano state pubblicate le graduatorie definitive con decreto del 04.04.2024 nel quale si evidenziava l'avvenuto esame dei reclami pervenuti e l'effettuazione delle dovute correzioni;
che, al termine delle operazioni compiute dall'Istituto, la graduatoria provvisoria era stata confermata ed i successivi movimenti disposti dall'ATP avevano riguardato la docente controinteressata;
che la situazione era mutata con il decreto di Persona_1 rettifica in autotutela adottato dall'Istituto in data 23.04.2024; che l'art. 6 dell'O.M. n. 30 del
23.02.2024, che disciplina la mobilità del personale per l'a. s. 2024/2025, stabilisce che i trasferimenti
“... sono disposti …. entro le date stabilite dall'art. 2...” e che, a sua volta, l'art. 2 fissa al 17.05.2024 la data di pubblicazione dei movimenti relativamente al personale docente;
che l'ATP CP_2 aveva rispettato quella scadenza temporale provvedendo, in data 17.05.2024, agli adempimenti cui era tenuto, disponendo il trasferimento di quale docente soprannumeraria;
che, con Persona_1 decreto n. 3490 del 21.05.2024, spirato il termine ultimo previsto dall'O.M., veniva invece Per_ individuata come soprannumeraria la docente in quanto la aveva proposto reclamo nei Pt_1 confronti della graduatoria interna definitiva;
che l' aveva istruito ed accolto il reclamo, CP_4 rettificando la graduatoria senza informare la ricorrente della domanda di rettifica e senza coinvolgerla nel relativo procedimento. Sennonché, osserva il giudice che, pure a fronte della pubblicazione di una graduatoria interna di istituto formata per la individuazione del docente destinato ad essere considerato soprannumerario per l'a.s. 2024/2025, resta impregiudicata la facoltà per quest'ultimo di domandare all'amministrazione la correzione in autotutela della graduatoria, ancorché definitiva. Ciò perché detta graduatoria, sebbene definitiva, non acquisisce il carattere della irretrattabilità ed ammette l'esercizio del potere di autotutela in base ai principi generali.
L'amministrazione scolastica può quindi esercitare il potere di autotutela, provvedendo al riconoscimento di un maggior punteggio in favore dell'interessato, con conseguente rettifica della graduatoria diretta ad individuare l'effettivo docente soprannumerario, allo scopo di tutelarsi dai suoi stessi errori e prevendendo una eventuale futura condanna giudiziale.
Tanto più che, nel caso concreto, l'errore nel computo del punteggio nella formazione delle graduatorie interne di Istituto per la individuazione del personale docente soprannumerario sull'organico scuola dell'infanzia posto comune per l'a. s. 2024/2025 è imputabile, non alla docente controinteressata, bensì alla stessa amministrazione la quale, per mero errore materiale (come meglio Per_ si dirà infra), ha omesso di valutare il punteggio derivante dal servizio che la docente ha reso per quattro anni in un altro ruolo: errore che la P.A. ha commesso fin all'origine in occasione della formazione della graduatoria per l'a. s. 2022-2023 e che ha perpetuato nelle graduatorie successive per gli aa. ss. 2023-2024 e 2024 2025.
Giova osservare che, con la privatizzazione del rapporto di lavoro, la pubblica amministrazione agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro e non con quelli autoritativi della pubblica potestà.
Un provvedimento amministrativo adottato dalla P.A. nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi deve essere impugnato dall'interessato nei termini decadenziali previsti dalla legge, altrimenti l'atto diventa inoppugnabile e l'istanza in autotutela rivolta alla P.A. diventa tardiva ed inammissibile, con la conseguenza che l'amministrazione non può ricorrere al potere di autotutela. Infatti,
l'amministrazione non ha l'obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili poiché, diversamente opinando, si eluderebbe l'onere di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell'assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica.
Ma, nel caso di specie, viene in gioco l'esercizio dei poteri paritetici da parte dell'amministrazione, attraverso un atto di accertamento dei requisiti di legge posseduti da un proprio dipendente che essa ha adottato quale datore di lavoro pubblico, sicché, pur essendo previsto dall'O.M. n. 30 del
23.02.2024, che regola la mobilità del personale per l'a. s. 2024/2025, un termine di decadenza in capo al docente per la dichiarazione relativa all'aggiornamento della graduatoria e per la presentazione della relativa documentazione nonché per la proposizione dell'eventuale reclamo, non
è preclusa all'amministrazione – per la quale evidentemente non opera analogo termine di decadenza
– l'esercizio del potere di apportare in via di autotutela una rettifica alla graduatoria interna definitiva per la individuazione del personale docente soprannumerario, qualora, a fronte di una nuova ricognizione dei requisiti posseduti da un docente, accerti un errore che essa stessa ha commesso nell'attribuzione del punteggio e vi ponga rimedio al fine di ripristinare le posizioni di diritto nell'ambito delle graduatorie interne di Istituto del personale docente.
Sotto questo profilo, la richiesta di parte attrice finisce per risolversi in una inammissibile pretesa formalistica di mantenimento dell'errore materiale in cui è incorsa l'amministrazione nella - formazione delle graduatorie di istituto dirette alla - individuazione del docente soprannumerario, che l'ha ingiustamente favorita in danno dell'altra insegnante, titolare, essa soltanto, del diritto al mantenimento del posto presso l' . CP_3
Ed allora, negare al il potere di rimuovere di ufficio l'errore materiale di cui si è avveduto CP_1 su segnalazione del soggetto interessato significherebbe acconsentire al consolidamento di una situazione di illegittimità.
Pertanto, ritiene il giudice che il , nella qualità di pubblico datore, abbia il potere di CP_1 ripristinare in via di autotutela la legalità della sua azione, una volta che sia a tanto sollecitato da un proprio dipendente titolare di un attuale e concreto interesse, anche in presenza di una graduatoria di
Istituto divenuta definitiva.
L'affidamento incolpevole di parte ricorrente ingenerato dall'errore commesso dal pubblico datore potrebbe, semmai, attivare una sua tutela risarcitoria per l'eventuale danno – del quale fornisca la prova – subìto a causa della lesione dell'aspettativa che ha riposto nella legittimità dell'azione amministrativa. Ma giammai l'istante potrebbe reclamare l'insussistente diritto all'assegnazione di un posto spettante ad altro docente titolare di un punteggio superiore al suo.
Ciò è ancor più vero se si considera che, in disparte dalle questioni di ordine formale, la documentazione versata in atti attesta la fondatezza nel merito delle doglianze avanzate dalla docente avverso la formazione della graduatoria definitiva di Istituto, sicché può ben dirsi che Persona_1 ricorrevano le condizioni sostanziali per la correzione della graduatoria in questione.
Al riguardo, il ha dedotto: che la docente ha assunto servizio presso l' CP_1 Persona_1 [...] in qualità di docente a tempo indeterminato nell'a. s. 2021-2022, inserendosi nella CP_3 corrispondente graduatoria (a. s. 2022-2023) al penultimo posto, con punti 39, sebbene nella predisposizione della graduatoria definitiva, per un mero errore di battitura, fosse riportata la somma di punti 36, anziché il totale di punti 39, realmente posseduti;
che la docente nella scheda di individuazione dei docenti soprannumerari dichiarava anni servizio di ruolo 1, anni di pre-ruolo 4, anni di servizi in altro ruolo (a tempo indeterminato) scuola primaria anni 4, ricongiungimento al coniuge e figli di età superiore agli anni 6 e superamento di pubblico concorso;
che la scuola valutava un anno di servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia (punti 6), quattro anni di servizio pre-ruolo
(punti 12), il ricongiungimento al coniuge (punti 6), figlio di età superiore ad anni 6 ma non superiore ai 18 anni (punti 3), superamento concorso (punti 12), omettendo di valutare, per mero errore materiale, i 4 anni di servizio in altro ruolo;
che, nella stesura della graduatoria successiva per l'a.s.
2023/2024, si aggiungevano a n. 39 punti, n. 6 punti di servizio di ruolo, oltre a n. 2 punti di continuità, sulla base della dichiarazione della docente la quale attestava che nulla era variato rispetto all'anno precedente, per un totale quindi di n. 47 punti;
che, nella stesura della graduatoria per l'a.s. 2024/2025, la docente dichiarava analogamente all'anno precedente che nulla era variato, con la spunta di variazione solamente relativa all'anzianità di servizio;
che la scuola pertanto aggiungeva, a n. 47 punti, n. 6 punti di servizio di ruolo, oltre a n. 2 punti di continuità, per un totale di n. 55 punti, comportando la collocazione della medesima all'ultima posizione;
che, nell'a.s. 2023/2024, procedendosi alla individuazione dei docenti “perdenti posto” per l'a.s. 2024/2025, a causa della Per_ mancata assegnazione di una cattedra di scuola dell'infanzia, la docente a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva in data 04.04.2024, veniva convocata per essere informata della sua situazione come perdente posto ed invitata ad avanzare la domanda di trasferimento;
che, in quell'occasione, la docente, in esito al riesame della documentazione per la graduatoria dell'a.s.
2022/2023, dichiarava che la scuola non le aveva attribuito il dovuto punteggio per il servizio prestato regolarmente a tempo indeterminato nella scuola primaria ed avanzava, in data 22.04.2024 richiesta di rettifica del punteggio, per un totale di anni 4; che essa presentava contestualmente istanza di aggiornamento della graduatoria, ancorché divenuta definitiva per il decorso del termine di proposizione di eventuali ricorsi;
che, avendo l'Amministrazione provocato un involontario errore nella prima graduatoria per l'a.s. 2022/2023, protrattosi negli anni, provvedeva a riconoscere in Per_ autotutela il diritto della all'aggiornamento del punteggio, sebbene la graduatoria fosse divenuta definitiva;
che la scuola, nel riesaminare la documentazione agli atti, procedeva con l'aggiornamento del punteggio, rettificato in anni 3 di servizio di ruolo (punti 18), anni 2 di servizio pre-ruolo (punti
6), anni 4 di servizio in altro ruolo scuola primaria (punti 12), anni di continuità 2 (punti 4), ricongiungimento al coniuge (punti 6), figlio di età superiore ad anni 6 ma non superiore ai 18 anni
(punti 3), superamento concorso (punti 12), per un totale di n. 61 punti, collocandosi alla penultima posizione e superando la docente , graduata con n. 58 punti, che diventava docente Parte_1 soprannumerario (cfr. all. nn. da 2 a 8 fascicolo resistente).
Poiché la ricostruzione operata dal appare corretta, essendo suffragata da adeguato corredo CP_5 documentale, resta accertata la legittimità della sua azione e la validità dei decreti nn. 623 del 23.04.2024 adottato dall' e 3490 del 21.05.2024 adottato dall'ATP di , con CP_3 CP_2 conseguente declaratoria della inesistenza del diritto di parte ricorrente alla conservazione del proprio posto comune di docente dell'infanzia per l'a. s. 2024-2025, presso l' . CP_3
Il ricorso va pertanto respinto.
La peculiarità della questione esaminata induce a compensare tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
Catanzaro, lì 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
FR AG