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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
COLLEGIO ESECUZIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. DA Mercurio Presidente relatore dott. Emiliano Vassallo Giudice dott. Giuseppina Vecchione Giudice all'esito della riserva formulata all'udienza del 18 settembre 2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1740 2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: reclamo ex artt. ex art. 630 e 178 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, dott.
EL ER del 3 marzo 2025, provvedimento a mezzo del quale era dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva Rg n. 3001 2024, pendente tra:
, (nella qualità di creditore procedente nella procedura 3001 del Parte_1
2024) elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv.
Saverio Mattei;
PARTE RECLAMANTE
E
ed (nella qualità, il primo di debitore Controparte_1 CP_2 esecutato, ed il secondo di terzo nella procedura esecutiva);
PARTI RECLAMATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via del tutto preliminare il Collegio rileva che la corrente procedura ha richiesto numerosi rinvii per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio. Invero, nessuna delle parti reclamate si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza fissata il Collegio ha trattato la questione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., riservando la decisione.
2. Ancora in via preliminare, al fine di precisare l'odierno thema decidendum, il Collegio rileva che la ordinanza gravata ha dichiarato la inefficacia del pignoramento e dunque l'estinzione della procedura per inattività del creditore procedente.
Cosi delimitato l'oggetto del giudizio, ritiene questo Collegio che il reclamo sia ammissibile, in quanto per costante orientamento della suprema Corte di cassazione il reclamo ex art.630 c.p.c. è rimedio esperibile unicamente avverso i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dell'esecuzione per le cause tipiche previste dagli artt.629 e 631 c.p.c., assumendo le pronunce estintive per cause atipiche o di improseguibilità natura di atto del processo esecutivo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cassazione civile sez. III,
14/03/2024, n.6873 ma già Cass.1 aprile 2004 n.6391), e, nel caso di specie, il provvedimento censurato può essere annoverato tra le ipotesi tipiche di estinzione, atteso che stigmatizza una inattività delle parti.
3. Venendo alla disamina del merito, il Collegio ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali intercorse tra le parti.
Più precisamente trattasi di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione EL ER nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi avente RGE 3001 2024, ritualmente acquisito in visibilità telematica agli atti del giudizio, ordinanza con la quale, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato la inefficacia del pignoramento e conseguentemente l'estinzione della procedura ex art. 543, quinto comma, c.p.c. e 630 c.p.c., per non aver il creditore procedente depositato nel termine di cui alla prima norma indicata, la notifica degli avvisi ex art.543, quinto comma, c.p.c.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla udienza del 18 settembre
2025, il Collegio riservava la decisione.
Nel merito deve osservarsi quanto segue. La parte reclamante deduce che la udienza indicata nell'atto di pignoramento che ha dato inizio al procedimento esecutivo, definito con il provvedimento qui gravato, era l'udienza del 30/10/2024, mentre la data effettiva di udienza è stata quella del 30/03/2025. Nelle more tra la prima data e la seconda sarebbero stati versati in atti gli avvisi ex art.543, quinto comma, c.p.c. ritualmente notificati e pertanto la ordinanza di inefficacia del pignoramento sarebbe illegittima.
Ebbene, il Collegio rileva che effettivamente la ordinanza gravata afferma quanto segue: “rilevato che nel pignoramento è indicata l'udienza di comparizione del 30.10.2024 mentre l'avviso di avvenuta iscrizione risulta depositato tardivamente, solo in data 11.02.2025”.
Tanto rilevato in fatto, il Collegio ritiene che dalle citate evidenze del fascicolo informatico, si manifesta una violazione dell'art.543, quinto comma,
c.p.c. .
In proposito deve rilevarsi che la disposizione in questione (introdotta dalla l. 206 del 2021 e quindi applicantesi al presente procedimento) prevede quanto segue: il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo
(…). La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. E' comune sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023;
Trib. Napoli Nord, 18.5.2023) che in dottrina (che non può essere in questa sede citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.) il convincimento che laddove si allude alla “udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che
è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente);
Invero, il Collegio ritiene che argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come
è noto, un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione. Giova rilevare altresì che la natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell'istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento, e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo;
Il Collegio, dunque, ritiene – in continuità con l'orientamento già adottato – che l'adempimento in questione deve essere compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo ed al debitore non oltre tale momento e che la disposizione opera la equiparazione quoad effectum l'omessa notifica nel termine e l'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione, attesa la natura perentoria del termine in esame, che discende non tanto dalla previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria
(l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla “struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo”, come sostenuto da una parte della dottrina.
Ancora, giova evidenziare che la costruzione dell'attività in questione come
“attività di impulso” della procedura porta a ritenere che la relativa omissione (o l'intempestivo compimento) ben possa (di per sé) determinare l'inefficacia del pignoramento, come in altre ipotesi di mancato espletamento di una attività doverosa che abbia implicazioni sulla perdurante efficacia del pignoramento ( utile appare il confronto con altra ipotesi riguardante le procedure di pignoramento presso terzi, come per esempio la inefficacia del pignoramento ex art. 543, comma 4, c.p.c., laddove il creditore non abbia provveduto, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del pignoramento, al deposito delle copie attestate di conformità del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento.
Il Collegio, dunque, ritiene che il provvedimento censurato debba essere confermato, con conseguente rigetto del reclamo, atteso che la tardiva notifica dell'avviso al terzo ed al debitore (al quale poteva essere effettuata anche in
Cancelleria) ed il tardivo deposito dell'avviso implicano l'inefficacia del pignoramento, dal momento che il creditore procedente non ha compiuto gli atti di impulso previsti dall'art. 543, comma quinto, c.p.c. nei termini ivi stabiliti. 4. Quanto alle spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con le parti reclamate, ma in difetto di costituzione delle dette parti non possono essere riconosciute spese.
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al 30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il pagamento del doppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669- terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Posta, dunque, l'astratta applicabilità alla fattispecie del versamento indicato, la concreta applicazione della stessa alla presente ipotesi, va rimessa al controllo di competenza della Cancelleria (si veda in questo senso, Cass.
13055/2018 e Cass. 26907/2018). Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. – così provvede:
• RIGETTA il reclamo. • DICHIARA non ripetibili le spese di lite da parte delle parti reclamate contumaci.
• MANDA ALLA CANCELLERIA per la verifica della concreta sussistenza delle condizioni per il versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
• DISPONE che il fascicolo n. 3001 2024 sia rimesso al Giudice titolare con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 9 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dott. DA Mercurio