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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2073/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliato al seguente indirizzo pec: Email_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maria A. Giardinieri con studio legale sito in TI ME (Me), in via Innocenti n. 24 e dall'Avv. Dalila Ballone con studio legale sito in CQ (Me), in via Rosolino Pilo n. 2, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Mario Nivola, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 24/10/2019 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile;
che, sottoposto a visita in data 21/11/2019, veniva riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 36%(art.2 e 13 L.
118/71 e art. 9 Dl 509/88) con decorrenza dal 28/01/2019; ; che pertanto aveva depositato in data 28/04/2020 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG
1370/2020, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. , riconosceva l'invalidità nella Per_1 misura del 70%, concludendo: “Presa visione globale delle infermità denunciate
e riscontrate il sottoscritto risponde al quesito postogli dal Signor Giudice affermando con scienza e con coscienza che in base alle sue condizioni di salute il
Signor è invalido al 70%. ll sottoscritto, per i motivi descritti in Parte_1
codesto elaborato medico-legale, sostiene che all'epoca della presentazione della domanda amministrativa (ottobre 2019) le infermità denunciate ed ora riscontrate non erano tutte presenti in maniera conclamata, ma si sono aggravate successivamente (vedi infermità cardiologica e osteoarticolare) e, pertanto, ritiene che il periziando presenti una invalidità civile pari al 70% a decorrere dai canonici sei mesi antecedenti la visita medico-legale espletata dallo scrivente e cioè dal mese di Novembre 2023 e quindi non abbia maturato l'assegno mensile di invalidità civile”.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità civile del 100% o, in subordine, di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% con conseguente diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile o, in subordine, dell'assegno
2 mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15/01/2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da cui lo Parte_1 stesso risulta affetto, riconoscendo l'invalidità civile nella misura del 83% a decorrere dal Gennaio 2025. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del 83%, Parte_1
requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Gennaio 20205.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
3 In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 04/07/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 83%, requisito Parte_1 sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Gennaio 2025;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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