Sentenza 4 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/01/2019, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2019 |
Testo completo
MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIPCATA SII I ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInei confronti di: ZOUH1R SAL.•H N. Il. 7/03/1987 avverso la sentenza n. 537/2007 RIH.SI.Z.DIT. di VRA.I-1-AMAGGIORE, del 01106/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2018 la relazione latta dal Consigliere 1)o11.
LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore qcnerale iniEra del gott, 1.:-9,1,9 1-1 )17.'7 ,ICP i che 1)1 conci T .o per •-.0(4,/ ---i.-L ---k,---J--s--, n) J.-E-r__, il , 2, ...TI i. jr:',,.; Ì.£1 ,.....-v$ ,117..e. v' ......1_, ...-t IL / .. i/ U s... C-.4.-\ h L:dito, per la paY[e. Udii i di nsor AVV.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, sezione stralcio di Frattamaggiore, in data 1/6/2015 ha dichiarato l'improcedibilifa dell'azione penale nei confronti di HI LA in relazione ad una pluralità di reati ascritti all'imputato, tra i quali la ricettazione di prodotti con marchio contraffatto, accertata il 28/11/2006: rileva, infatti, il ricorrente che il termine ordinario di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pan. é di otto anni, e quello massimo di dieci anni, pertanto non ancora trascorso al momento della sentenza. Il ricorso è fondato, in quanto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in data 1/6/2015, non poteva ritenersi ancora trascorso il termine massimo di prescrizione che, per il delitto di ricettazione, è fissato in dieci anni dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., termine decorrente, nel caso di specie, dal 28/1112006: il reato, però, si è comunque prescritto il 28/10/2016, prima ancora della trasmissione degli atti dal Tribunale di Napoli a questa Corte di Cassazione, sicché, pur dovendosi annullare senza rinvio la sentenza impugnata, va comunque dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione ascritto allo HI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al delitto di ricettazione, che dichiara estinto per sopravvenuta prescrizione Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 5 luglio 2018 11 Consi liere estensore Il Presidente Dot5ci ,Lmriali Dott. Matilde Cammino I DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENAL