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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Stefania Basso -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Parte_1
Alois e Giovina Palazzo, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Pt_1
Unità Italiana n. 28
E
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stabile, presso il quale elettivamente CP_1 domicilia, in Aversa, via Torrebianca n. 29
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 530 del 2024 Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva accolto la domanda di CP_1
sua dipendente, con mansioni di operatore sociosanitario, in servizio presso l'ospedale di Aversa,
[...] volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire
1 dal novembre 2017, del tempo dalla predetta impiegato per vestirsi con il camice da lavoro, obbligatorio da indossare, prima di iniziare la prestazione lavorativa e dei minuti occorrenti per la svestizione, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, in quanto dal Tribunale era stato ritenuto, peraltro senza svolgere alcuna istruttoria, che la beggiatura avvenisse dopo la vestizione a inizio turno e prima della svestizione alla fine e che in ogni caso dette operazioni avvenissero sotto il controlla datoriale, pur se alcunchè era stato nemmeno dedotto in ricorso sui tempo e i modi della loro esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado.
Si è costituita resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, CP_1 ex art. 342 c.p.c.. .
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice
(così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, come si dirà, su quanto non considerato nella sentenza impugnata in ordine ai tempi delle beggiature e alle modalità di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è fondato.
2 La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_2 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali
3 al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'Azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, Pt_3 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_2 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, ha dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non ha puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
4 Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno.
Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché la lavoratrice era libera nell'esecuzione, in quanto non controllata, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, la lavoratrice adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni Part e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
Peraltro, il fatto, dedotto nel ricorso introduttivo, della notevole distanza tra gli spogliatoi e il luogo di esecuzione della prestazione lavorativi, collocati su piani diversi, renderebbe ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione,
e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo della lavoratrice, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno
5 Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Alcuna valenza presentano, poi, la direttiva della Giunta della Regione Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, cosa che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuto, così come il disposto dell'art. 27 del CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purchè, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (e la lavoratrice non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.).
In conclusione, reputa la Corte non condivisibile la statuizione del Tribunale che ricava la prova del controllo dell'esatta esecuzione dal mero obbligo degli operatori socio sanitari di indossare il camice Part aziendale (“Da ciò deriva che la convenuta obbliga gli operatori socio sanitari alla vestizione in ospedale e ne controlla l'esatta esecuzione”).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, e al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Stefania Basso -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Parte_1
Alois e Giovina Palazzo, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Pt_1
Unità Italiana n. 28
E
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stabile, presso il quale elettivamente CP_1 domicilia, in Aversa, via Torrebianca n. 29
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 530 del 2024 Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva accolto la domanda di CP_1
sua dipendente, con mansioni di operatore sociosanitario, in servizio presso l'ospedale di Aversa,
[...] volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire
1 dal novembre 2017, del tempo dalla predetta impiegato per vestirsi con il camice da lavoro, obbligatorio da indossare, prima di iniziare la prestazione lavorativa e dei minuti occorrenti per la svestizione, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, in quanto dal Tribunale era stato ritenuto, peraltro senza svolgere alcuna istruttoria, che la beggiatura avvenisse dopo la vestizione a inizio turno e prima della svestizione alla fine e che in ogni caso dette operazioni avvenissero sotto il controlla datoriale, pur se alcunchè era stato nemmeno dedotto in ricorso sui tempo e i modi della loro esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado.
Si è costituita resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, CP_1 ex art. 342 c.p.c.. .
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice
(così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, come si dirà, su quanto non considerato nella sentenza impugnata in ordine ai tempi delle beggiature e alle modalità di esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è fondato.
2 La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_2 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali
3 al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'Azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, Pt_3 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora emerga con esattezza che sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_2 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, ha dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non ha puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
4 Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno.
Se infatti poteva essere oggetto di attività istruttoria il profilo della successione temporale tra vestizione/svestizione e beggiatutra (le versioni delle parti divergono in ordine alla circostanza azionata, per la quale la vestizione avvenga prima di timbrare la presenza e la vestizione dopo), non è stato oggetto di richiesta istruttoria la circostanza dei tempi della vestizione/svestizione, se essa fosse libera, effettuabile anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché la lavoratrice era libera nell'esecuzione, in quanto non controllata, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, la lavoratrice adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o dopo averla terminata.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni Part e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
Peraltro, il fatto, dedotto nel ricorso introduttivo, della notevole distanza tra gli spogliatoi e il luogo di esecuzione della prestazione lavorativi, collocati su piani diversi, renderebbe ancora più pregante la prova, non articolata, che le operazioni preliminari e finali in discorso avvenissero in tempi definiti, quindi sotto il controllo, pur generale, del datore di lavoro, nel rispetto di determinate prescrizioni, quantomeno di ordine temporale.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, anche solo implicitamente, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione,
e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo della lavoratrice, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno
5 Trattasi di carenze assertive che elidono anche la possibilità di definire un'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti.
Alcuna valenza presentano, poi, la direttiva della Giunta della Regione Campania dell'8 ottobre 2010 e la successiva delibera del 17 novembre 2010, richiamate nel ricorso di primo grado, che invitavano a fissare tempi e modi per regolamentare e retribuire i tempi di vestizione/svestizione, cosa che, per quanto detto, non è provato sia in concreto avvenuto, così come il disposto dell'art. 27 del CCNL, che ingloba le operazioni per cui è causa nell'orario di lavoro, purchè, evidentemente, le operazioni si svolgano in modo regolamentato da parte datoriale (e la lavoratrice non ha impostato la sua azione direttamente per l'adempimento ex art. 27 cit.).
In conclusione, reputa la Corte non condivisibile la statuizione del Tribunale che ricava la prova del controllo dell'esatta esecuzione dal mero obbligo degli operatori socio sanitari di indossare il camice Part aziendale (“Da ciò deriva che la convenuta obbliga gli operatori socio sanitari alla vestizione in ospedale e ne controlla l'esatta esecuzione”).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, e al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n.
77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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