Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 774 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 273 pubblicata l'11 gennaio 2023 e notificata in pari data, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Varriale (cf e Biagio Grasso (cf ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata nello studio dei difensori in Napoli, Via M. Schipa, 34, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax:
08119644459 - pec;
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appellante
1
(cf e p. iva Controparte_1
), in persona dell' Gestione e Servizi in P.IVA_2 CP_2 Controparte_3 persona dell'amministratore unico , rappresentato e difeso Controparte_4 dall'Avv. Aristide Pirolo (cf ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Napoli, Via Torquato Tasso, 162, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo 1329/2018 dell'importo di € 56.754,80, richiesto e ottenuto nei suoi confronti da a titolo di pagamento dei Parte_1 lavori realizzati a fronte di contratto di appalto del 27 luglio 2016, chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, per grave inadempimento dell'impresa nonché la sua condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso e al risarcimento dei danni. La richiesta di chiamata in causa del
Direttore dei Lavori non veniva autorizzata dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Pt_1 condanna del al pagamento della complessiva somma di € 75.946,65, CP_1 oltre iva, dei quali l'importo di € 51.595,27 già portato dall'ingiunzione di pagamento,
a saldo dei lavori effettuati, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori da imputare a responsabilità del , quantificati in € CP_1
172.692,96.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, nel corso del quale venivano disposti un atp, in ragione della necessità per il Condominio di eseguire lavori urgenti e indifferibili per
2 la sicurezza dell'immobile, e, successivamente, una consulenza tecnica, accoglieva l'opposizione, dichiarava risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa, condannando l'opponente alla restituzione dell'importo di € 38.092,87, al pagamento dell'importo di € 11.590,09 per la riparazione dei vizi nonché alla refusione delle spese di lite.
Il giudice rilevava come il contratto inter-partes prevedesse, all'art. 4, che l'aumento del costo dei lavori eccedente il 5% dovesse essere soggetto ad approvazione dell'Assemblea condominiale. Dalla consulenza tecnica era emerso che l'impresa aveva, invece effettuato variazioni non autorizzate pari al 32% dello stato di consistenza dei lavori, come accertato il 10 gennaio 2018, in violazione degli accordi contrattuali e ponendo il nella condizione di dover sospendere i lavori, CP_1 mentre numerose erano le opere non ancora realizzate benché significative e urgenti, oltre ai vizi riscontrati, integrando tale condotta una grave violazione contrattuale. Il
Tribunale rigettava, altresì, la domanda formulata in via subordinata dall' ex Pt_1 art. 2041 cc, ritenuta inammissibile per l'esistenza di azione tipica da esperire nei confronti del DL, il quale aveva agito quale falsus procurator.
Avverso la decisione proponeva appello la con atto di citazione notificato a Pt_1 mezzo pec il 10 febbraio 2023, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito:
2) Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, voglia così provvedere:
3) Accertare e dichiarare che tutte le lavorazioni eseguite dalla società Pt_1
e commissionate dal condominio sito in Napoli alla Via Domenico Quaranta n.
[...]
5-7-9 con contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.07.2016, ammontano a complessivi € 340.200,52 (oltre Iva).
4) Accertare e dichiarare che la somma dovuta dal opposto, quale saldo CP_1 del corrispettivo per i lavori di manutenzione per cui è causa, ammonta ad €
75.946,65, oltre Iva (di cui € 51.595,27 portati nel decreto ingiuntivo opposto, di cui si chiede la conferma), così come meglio specificato al paragrafo 1.1. delle note ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine depositate dalla società appellante in I grado.
3 5) Accertare e dichiarare il diritto della società a ricevere sulla Parte_1 somma di cui al precedente punto 3), gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dall'inadempimento fino all'effettivo soddisfo, così come stabilito all'art. 11 del contratto di appalto stipulato tra le parti.
6) Accertare e dichiarare che detti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.
7) accertare e dichiarare e che le lavorazioni non preventivate nel predetto contratto erano necessarie, indifferibili e propedeutiche ai lavori di manutenzione appaltati, nonché autorizzate ed in ogni caso conosciute dal CP_1 committente.
8) Accertare e dichiarare la non contestabilità dei lavori per cui è causa, nonché la decadenza del opposto in ordine ai presunti vizi delle opere appaltate, CP_1 per i motivi addotti ai paragrafi 1.2 e 3.1 delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine depositate dalla odierna appellante in I grado.
9) Accertare e dichiarare il diritto della società ad ottenere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, anche a titolo non patrimoniale, in ragione dell'inadempimento del condominio sito in Napoli alla Via Domenico
Quaranta n. 5-7-9 per le motivazioni dedotte in primo grado e reiterate al par. VI del presente atto.
Per l'effetto
10) Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1329/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 04.02.2018.
11) Rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, condannare il in Controparte_5
Napoli alla Via Domenico Quaranta n. 5-7-9 al pagamento in favore della società della complessiva somma di € Parte_1
75.946,65, oltre Iva (di cui € 51.595,27 portati nel decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede la conferma), a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione commissionati dal condominio sito in Napoli alla Via Domenico Quaranta n. 5-7-9 con contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.07.2016, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dall'inadempimento fino all'effettivo soddisfo, così come stabilito all'art. 11 del richiamato contratto di appalto.
12) Condannare il sito in Napoli alla Via Domenico Quaranta n. 5-7-9 CP_1 al pagamento nella misura € 172.692,96 a titolo di risarcimento del danno, ovvero
4 nella diversa misura che risulterà dall'espletata istruttoria o determinata secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In via gradata.
13) Solo per mero tuziorismo difensivo, stante la fondatezza della domanda principale, si chiede all'adito Collegio di accertare e dichiarare che il CP_1 convenuto riceveva, in ogni caso, un ingiustificato arricchimento dalle lavorazioni eseguite dalla società in ragione del contratto di appalto per cui è Parte_1 causa e, pertanto, è tenuta ad indennizzare la società appaltatrice nei limiti dell'arricchimento ricevuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi moratori come per legge.
In via istruttoria.
14) Si insiste nell'accoglimento di tutte le istanze ed eccezioni istruttorie non accolte, formulate dalla odierna società appellante nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
II termine e III termine depositata in primo grado, che di seguito si riportano: ...
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, e spese generali, del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa con attribuzione ai costituiti difensori anticipatari in ragione dei gradi di giudizio a cui hanno preso parte”.
Con comparsa depositata il 18 giugno 2023, si costituiva in giudizio il CP_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e dell'appello.
Con ordinanza del 3 luglio 2023, la Corte, ritenuti sussistenti gravi e fondati motivi, sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del provvedimento con riguardo alla metà degli importi oggetto di condanna, rinviando il processo per la delibazione delle richieste istruttorie, le quali, con successiva ordinanza del 9 novembre 2023, venivano ritenute superflue a eccezione dell'ordine di esibizione dei verbali delle assemblee condominiali afferenti al periodo settembre 2016-dicembre 2017.
Il ottemperava all'ordine e all'udienza del 10 dicembre 2024, svolta a CP_1 trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse e memoria di replica conclusionali.
5 La difesa appellante formula sei motivi di gravame, il primo suddiviso in paragrafi, così rubricati:
“I.I Esatto adempimento dell'obbligazioni contrattualmente assunte dalla società appaltatrice – Erronea indicazione del computo dei lavori ancora da eseguirsi;
I.II - Appalto c.d. “a regìa” e qualifica D.L. quale rappresentante del condomino committente;
I.III - Volontà delle parti di demandare al D.L. la facoltà/potere di derogare al limite del 5% del costo preventivato nel contratto di appalto e di determinare il costo delle variazioni;
I.IV - Avvenuta autorizzazione dell'assemblea condominiale di gran parte delle opere extra contratto;
I.V – Assenza di responsabilità dell' riguardo all'incremento delle Pt_1 lavorazioni non preventivate – Assenza di specifico progetto esecutivo - Natura necessaria delle opere extracontratto eseguite e da eseguire;
I.VI – Illegittimità della dichiarazione di risoluzione per inadempimento della del contratto di appalto: contraddittorietà della sentenza impugnata - Pt_1
Natura non perentoria dell'art. 4 del contratto di appalto - Pretestuosità del diniego del committente alla continuazione dell'appalto; CP_1
I.VII – Errata applicazione delle norme codicistiche invocate;
I.VII (ndr I-VIII) -Illegittimità della sospensione di lavori - Contratto di appalto a
“misura”- Aspettativa del committente;
CP_1
II. Contraddittorietà ed illegittimità delle conseguenze della declaratoria di risoluzione;
III. Sulla domanda riconvenzionale del condominio committente circa il risarcimento dei danni dei presunti danni sofferti in conseguenza delle opere eseguite. declaratoria di risoluzione;
IV. Non conferenza al caso di specie della qualifica operata dal Giudice monocratico del D.L. nominato dal Condominio committente quale “falsus procurator” – Ratifica del condominio dell'operato del D.L.;
V. Diritto della società appaltante a ricevere il pagamento delle opere effettivamente eseguite secondo la contabilità a doppio firma redatta in contraddittorio con il direttore di lavori nominato dal;
CP_1
6 VI. Diritto della società appellante al risarcimento dei danni in ragione della illegittima sospensione dei lavori per cui è causa”.
§ Con le argomentazioni sub I, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato il contratto di appalto risolto per inadempimento dell'impresa.
La difesa appellante argomenta, sub I.I, che le opere non preventivate non potessero ricondursi a iniziativa arbitraria dell' tanto in ragione dei poteri Pt_1 conferiti dal contratto al Direttore dei lavori, il quale aveva l'insindacabile facoltà di introdurre variazioni, addizioni e diminuzioni (art. 14), senza che l'impresa potesse opporvisi. Per tale ragione dovrebbe ritenersi che la sottoposizione all'assemblea di perizia di variante sarebbe stata di competenza del DL e non della società appaltatrice. Di analogo tenore sarebbero gli artt. 6 e 8 del contratto di appalto, coi quali si stabiliva che tutte le attività di misurazione e valutazione delle opere da pagare erano soggette all'insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
Il conteggio effettuato dal ctu, quanto alle opere ancora da eseguirsi, valutate in €
185.000,oo circa, sarebbe, inoltre erroneo poiché l'ausiliario non aveva tenuto conto che alcune opere (chiodature dei martelli e dei cantonali e ridistribuzione del carico sopra le piattabande), per un ammontare di oltre € 56.000,00 non avrebbero dovuto essere realizzate poiché sostituite da altre lavorazioni.
L'appalto, come affermato sub I.II, doveva considerarsi a regia per il controllo esercitato dal tramite il DL, sull'esecuzione dei lavori, esulante dai CP_1 normali poteri di verifica, privando l'appaltatore di ogni margine di autonomia e riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del Committente.
La previsione dell'art. 6, con la quale era convenuto che la contabilità venisse redatta in contraddittorio con il DL, divenendo vincolante una volta sottoscritta, proverebbe che il Direttore dei Lavori era l'effettivo rappresentante del , CP_1 non solo delegato alla materia tecnica, e il Condominio, a sua volta, era pienamente consapevole che questi aveva potere di assumere decisioni per esso vincolanti.
Sub I.III, la difesa appellante argomenta che il quadro di poteri attribuiti al DL dovrebbe portare a ritenere che le parti avessero inteso derogare all'art. 4, demandando al professionista ogni potere in ordine alle eventuali variazioni e alla quantificazione delle opere eseguite. Per conseguenza, tutte le opere realizzate andavano ricondotte al Condominio committente, per tramite del proprio DL.
7 § Con riguardo a questo primo gruppo di censure va osservato che la tesi propugnata, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali, non può trovare accoglimento.
Il contratto inter-partes ha, difatti, chiaramente disciplinato i poteri del Direttore dei Lavori, espressamente prevedendo che le lavorazioni in aumento del costo, superiori al 5% del totale dell'appalto, dovessero essere approvate dall'Assemblea.
Per un aspetto la proposta interpretazione porrebbe nel nulla la pattuizione di cui all'art. 4, convenuta contestualmente alle altre, in violazione del canone posto dall'art. 1367 cc. Sotto altro profilo, la clausola richiamata pone un evidente limite alle facoltà attribuite al DL e, già solo per tale ragione, l'impresa, ben consapevole della necessità di una delibera condominiale di approvazione, avrebbe potuto e dovuto rifiutare l'esecuzione di lavori eccedenti la previsione contrattuale e non preventivamente sottoposti all'assemblea, anche, eventualmente, dal DL.
Corretto è, invece, il rilievo in ordine ai lavori considerati dal ctu tra le opere non eseguite che vanno defalcati poiché risulta chiaramente dai verbali di assemblea del
12 dicembre 2016 (non a disposizione del ctu) e 6 aprile 2017 nonché dalla relazione del DL che era stato necessario effettuare interventi non previsti dal computo metrico, poiché era emerso che le murature erano a sacco nonché che non fosse necessario l'irrigidimento previsto dal CTU nella causa risarcitoria tra il CP_1
e il su tutto il corpo di fabbrica, mediante apposizione di travi bullonate. I CP_6 detti interventi risultano, dunque, effettivamente non eseguiti poiché sostituiti con altre lavorazioni con regolari ordini di servizio da parte del DL, menzionati anche nella relazione di ctu.
Con motivo di censura sub I.IV, la difesa appellante afferma che l'assemblea condominiale avrebbe approvato, seppur successivamente, lavori per € 34.066,80, come già emergeva dalla relazione di ctu e come confermerebbero i verbali prodotti dal Ulteriori lavori, riguardanti le facciate e proprietà di singoli CP_1 condomini, venivano approvati con assemblea del 30 maggio 2017 e di tanto il
Tribunale non avrebbe tenuto conto. L'argomentazione viene ripresa con comparsa conclusionale, all'esito del deposito da parte del dei verbali di CP_1
Assemblea, dai quali si evincerebbe che vi era stata ratifica di tutte le opere effettuate nonché delibera di esecuzione di ulteriori opere.
8 Sub I.V, l'appellante ribadisce che l'incremento delle quantità non potrebbe in nessun caso essere imputabile alla condotta dell'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori. La questione, peraltro, esulerebbe dal thema decidendum, limitato alla risoluzione del contratto in ragione della mancata autorizzazione di cui al richiamato art.
4. Le opere eseguite, in ogni caso, erano necessarie oltre che inerenti alle opere appaltate e non voluttuarie, come confermato anche dal ctu, con riferimento a complessivi € 86.002,03 di lavori. Il ctu, con riferimento ad altre opere non esprimeva valutazione sulla necessarietà dei lavori per mancanza di un progetto esecutivo ma non potrebbe dubitarsi che tali lavorazioni, di consolidamento dei cantinati e dei piani in elevazioni, avessero natura non solo necessaria ma anche coerente con l'oggetto dell'appalto. I problemi insorti durante i lavori andrebbero, pertanto, addebitati alla mancata predisposizione di un progetto esecutivo e della relazione tecnica di dettaglio poiché, come rilevato anche dall'ausiliario, il progetto predisposto dal ctu nella menzionata controversia era progetto di massima. La carenza andava addebitata al committente, poiché, in assenza di progetto esecutivo,
l'impresa aveva seguito le indicazioni date, volta per volta, dal DL con gli ordini di servizio, emanati sulla base delle problematiche che s'incontravano in corso d'opera.
Con argomentazioni sub. I.VI, l'appellante lamenta l'iniquità della declaratoria di risoluzione del contratto, ribadendo che i lavori realizzati dovrebbe ritenersi ordinati dal Committente per il tramite del DL e ritenendo che il contratto non avrebbe previsto in via esclusiva la modalità di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
In ogni caso, sub I.VII, l'appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato risolto il contratto non tenendo conto che, nell'ambito della normativa codicistica dell'appalto, la risoluzione per vizi della cosa può intervenire solo se i vizi sono tali da rendere totalmente inidonea l'opera alla sua destinazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Infine, con censura sub I.VIII (erroneamente rubricata sub. I.VII), la difesa appellante si duole della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il grave inadempimento dell'impresa, per aver eseguito lavori non autorizzati oltre il 5% del costo dell'appalto, argomentando che i Condomini, come risulterebbe anche dalle pattuizioni contrattuali (artt. 3, 6 e 14), erano pienamente consapevoli che l'importo indicato nel contratto era meramente presuntivo.
9 La mancata prosecuzione dei lavori per mancanza di fondi, circostanza questa incontestata, non poteva essere addebitata all'appaltatrice bensì al Committente.
§ Occorre, innanzitutto, esaminare i verbali di Assemblea, integralmente prodotti dal CP_1
Nel corso dell'assemblea del 12 dicembre 2016, il DL illustrava ai condomini i lavori eseguiti presso il locale cantinale, informando che si era reso necessario eseguire interventi non previsti dal computo metrico in quanto era emerso che la muratura portante presentava un vuoto a sacco.
Alla successiva assemblea del 6 aprile 2017, presente l' all'ordine del Pt_1 giorno vi era l'approvazione del cronoprogramma e informativa del DL, il quale, come accennato, verificato lo stato dei luoghi, riteneva non necessario l'irrigidimento su tutto il corpo di fabbrica mediante apposizione di travi bullonate. Venivano, poi, illustrati gli interventi da farsi.
In data 30 maggio 2017, con ordine del giorno, punto 4), relazione dell'Ing.
avente a oggetto: a) lavorazioni eseguite già pagate b) Controparte_7 lavorazioni eseguite ancora da pagare c) lavorazioni da eseguire per ultimare i lavori e relativi costi, si legge “l'Ing. afferma che per il completamento Controparte_8 dei lavori su tutte le facciate si raggiungerà una spesa di € 326.367 (illeggibile), oltre iva, e consiglia l'esecuzione di lavorazioni per € 7.000,00”, lavori da eseguirsi nelle proprietà private, nonché un'ulteriore spesa di € 4.400,00, oltre iva.
In tale sede, sia il DL che l'impresa, presenti in assemblea, accettavano di ricevere il saldo delle proprie spettanze a seguito del risarcimento completo che il CP_1 avrebbe dovuto percepire nel mese di giugno. L'assemblea deliberava, inoltre, di accettare il preventivo di € 4.700,00 per la sostituzione dei pluviali (punto 2 OdG), deliberando, altresì, di porre i contatori sotto la rampa scale di accesso, lavorazione per la quale l' avrebbe provveduto a presentare preventivo. Pt_1
Nell'assemblea del 23 ottobre 2017 il DL forniva il consuntivo dei lavori eseguiti in fondazione e in elevazione, discutendosi, altresì, della problematica delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, il cui fondo di € 25.000,00 risultava già impegnato per lavorazioni necessarie al risanamento strutturale del fabbricato.
Veniva, infine, evidenziata la previsione di spesa per il completamento delle opere. In particolare, il DL informava i condomini che l'impresa aveva ricevuto somme pari a €
297.729,26, al netto del SAL contabilizzato nel mese di settembre. L'assemblea
10 deliberava di procedere al rifacimento del lastrico solare, invitando il DL a prospettare più soluzioni, anche per poter valutare i costi. L'Ing. , poi, Per_1 relazionava l'assemblea sul costo delle facciate, ancora da eseguirsi, pari a €
41.525,00 per il lato Via Petrucelli, ed € 18.700,00, per la facciata cieca, oltre iva.
Con assemblea del 22 novembre 2017, che vedeva all'ordine del giorno la nomina di un tecnico al quale affidare l'incarico di periziare e rielaborare la contabilità dei lavori eseguiti sino a tale data, veniva revocato il mandato al Direttore dei lavori e i condomini, preso atto che non vi era più disponibilità economica, davano mandato all'amministratore di raggiungere con l' accordo per la risoluzione del Pt_1 contratto.
Infine, nel corso dell'assemblea del 30 novembre 2017, l'amministratore dava atto di non aver ricevuto riscontro dall'impresa, la quale non aveva presenziato all'incontro del precedente 29 novembre.
Come ben si vede, leggendo il contenuto dei verbali di assemblea condominiali,
l' più volte presente, e il DL non hanno mai informato il sulla Pt_1 CP_1 lievitazione dei costi oltre il 5% né l'assemblea ha mai adottato alcuna delibera, neanche postuma di ratifica (a eccezione di quella relativa all'accettazione del preventivo per il rifacimento dei pluviali per l'importo di € 4.700,00 oltre iva), mancando del tutto anche una relazione sui costi, tanto sino all'assemblea del 23 ottobre 2017 nel corso della quale gli esborsi effettuati venivano esposti a lavori già eseguiti.
La tesi, pertanto, che il abbia ratificato l'esecuzione dei lavori deve CP_1 essere disattesa.
È fuor di dubbio che i condomini fossero al corrente che i costi dell'appalto andavano aumentando ma in assenza di qualsiasi chiara esposizione di costi, della quale era onerata anche l' quantomeno in termini di astenersi dall'eseguire Pt_1 lavori non espressamente autorizzati per quanto già detto, il si è trovato, CP_1 come già rilevato dal primo giudice, nella condizione di aver esaurito i fondi nonostante la necessità urgente di ultimare i lavori. Tanto è confermato proprio dalla circostanza che, dopo l'assemblea del 23 ottobre 2017, ove emergeva un ulteriore impegno di spesa per il rifacimento del lastrico solare, già preventivato in €
25.000,00, nonché di circa € 60.000,0 per il completamento delle facciate, veniva
11 revocato il mandato al DL e si tentava di ricercare una soluzione bonaria con l'impresa.
Tale situazione era proprio quella che la previsione di cui all'art. 4 intendeva fronteggiare ed eludere, mediante l'espresso assenso dell'assemblea condominiale ad aumenti del costo dell'appalto superiori al 5%. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto che “... l'espressa previsione della doverosità di una preventiva approvazione da parte del committente di qualsiasi variazione oltre il 5% rispetto a quanto concordato nel computo metrico è giustificata dalla necessità per il
Condominio di fronteggiare i costi dell'appalto ...”, considerando “... grave
l'inadempimento in cui è incorsa la società appaltatrice, in quanto deludeva
l'aspettativa del committente di conseguire, a fronte del massimo di spesa concordato, un risultato completo che permettesse di mettere in sicurezza l'edificio.
La frustrazione dell'interesse del committente è stata in tal caso tanto significativa da costringere quest'ultimo a sospendere i lavori sebbene le opere non eseguite fossero ancora significative ed urgenti ...”.
Tale è, difatti, la ragione – che va confermata - posta a fondamento della declaratoria di risoluzione del contratto e non, come argomentato dall'appellante, i vizi lamentati e, poi, riscontrati dal ctu, che incidono in misura minima rispetto al valore dell'appalto.
Si è già chiarito che era pienamente consapevole che il limite posto anche Pt_1 al potere del Direttore dei Lavori di ordinare maggiori lavorazioni era quello del 5%, pertanto va ribadito che gli eventuali ordini del DL non giovano a esimere l'impresa da responsabilità; impresa che, in ogni caso, come si è visto, è stata più volte presente in assemblea e ha anche provveduto a redigere o assumersi l'onere di predisporre preventivi per lavorazioni minori fuori contratto, omettendo però, di rispettare la chiara pattuizione contrattuale di cui all'art. 4, di significativo interesse per il committente.
La mancanza di progetto esecutivo e finanche della relazione del calcolo strutturale è stata rilevata anche dal ctu il quale si è espresso, correttamente, in termini di violazione, anche da parte dell'impresa, degli obblighi di cui al TU dell'Edilizia nonché della;
impresa che non può, dunque, Parte_4 giovarsi nei confronti del di tale carenza, profilandosi, addirittura, in CP_1 ragione della violazione della normativa antisismica, una non conformità dell'opera
12 (ricadente sull'appaltatore il quale ha l'obbligo di eseguire i lavori a regola d'arte) non eccepita, però, dal CP_1
Tenuto conto di quanto sopra rilevato in ordine all'effettiva sostituzione di alcune lavorazioni, se è corretto quanto affermato dall'appellante in ordine a una minor misura dei lavori ancora da eseguirsi, l'inadempimento rimane pur sempre grave per il significato ammontare di quelli non ancora eseguiti, circa € 128.000,00, certamente necessari al completamento dell'opera tanto che vi si doveva provvedere in urgenza a causa delle diffide da parte del Comune del 26 maggio e 12 giugno 2018.
Non v'è dubbio, anche scorporando le lavorazioni sostituite (circa € 43.000,00) con quelle previste e da non effettuarsi più, che il costo complessivo dell'appalto abbia, tra lavori eseguiti per € 340.000,00 circa e lavori da eseguirsi per circa €
130.000,00, sforato seriamente il limite del 5% di cui al più volte menzionato art. 4 del contratto, con grave inadempimento dell' con conseguente rigetto delle Pt_1 censure esaminate.
§ Il terzo motivo di gravame, col quale l'impresa lamenta che il Tribunale abbia liquidato i danni per i vizi delle opere in favore del Condominio nonostante la decadenza dalla garanzia per non averli denunciati entro 60 gg, va trattato prioritariamente e respinto. L'eccezione di decadenza dalla garanzia è, infatti, pacificamente, eccezione in senso proprio ed è stata sollevata dall' solo con Pt_1 memoria ai sensi dell'art. 183 n.1 cpc e non, come avrebbe dovuto, con comparsa di costituzione in giudizio. Né può aderirsi alla tesi che i lavori fossero stati accettati, essendo intervenuta sospensione in corso di esecuzione dell'appalto.
§ Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'iniquità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'impresa alla restituzione dell'importo di € 38.092,87, a titolo di differenza tra le somme dovute sulla base del contratto di appalto, € 226.161,00, e quella pagata dal committente, € 264.253,87, pur avendo affermato che il Condominio si era giovato delle dette opere e che lo stesso non avesse adeguatamente provato gli specifici danni sofferti in conseguenza delle variazioni non autorizzate. Il Tribunale avrebbe sostanzialmente condannato l'impresa alla restituzione di somme non percepite non solo respingendo la domanda di pagamento del saldo pari a circa € 75.000,00 ma disponendo altresì la restituzione di parte del compenso.
13 Erronea sarebbe, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'azione di indebito arricchimento poteva essere svolta nei confronti del
DL, il quale, come argomentato sub IV, alla luce dei poteri a lui conferiti e della qualificabilità dell'appalto come “a regia”, doveva ritenersi a tutti gli effetti rappresentante del . Inoltre, l'avvenuto pagamento delle opere andava CP_1 inteso quale ratifica dell'operato del Direttore dei Lavori, con imputabilità dell'utilità in capo al CP_1
§ I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
Non v'è dubbio né è contestato che il si sia giovato delle opere CP_1 eseguite dall'impresa. Giusta la previsione del limite di cui all'art. 4 e la conseguente responsabilità dell' erroneo appare definire il Direttore dei Lavori quale Pt_1
“falsus procurator”, essendo ben noti all'appellante i limiti dei poteri a questi attribuiti dal CP_1
Non può, invece ritenersi, per le ragioni sopra evidenziate circa l'assenza di una chiara informativa all'assemblea condominiale sull'aumento dei costi, onere che ricadeva sia sul DL che sull'impresa, che il mero pagamento dei SAL sottoscritti dal
DL costituisca ratifica dell'operato di quest'ultimo.
L'azione di indebito arricchimento a oggetto opere eseguite al di fuori delle pattuizioni contrattuali era, pertanto, validamente esperibile nei confronti del
CP_1
Occorre, però, rammentare che l'onere della prova nell'indebito arricchimento grava su chi agisce per l'indennizzo, il quale deve dimostrare l'arricchimento dell'altro e il proprio impoverimento. L'indennizzo è, poi, limitato all'ammontare dell'arricchimento, non potendo lo stesso essere parametrato, come suggerisce la difesa appellante sub all'entità dei lavori eseguiti, per € 340.000,00 circa, Pt_5 contabilizzati dal Direttore dei Lavori né alla diversa somma di € 325.292,81, indicata dal ctu in sede di accertamento delle opere effettivamente eseguite, somme queste nelle quali è ricompreso anche l'utile d'impresa.
L' non ha articolato alcun mezzo istruttorio sul punto, come era suo Pt_1 onere, pertanto la domanda andava, comunque, respinta.
Alla luce, però, di quanto emerso in sede di ctu quanto alla sicura necessarietà di lavori per circa € 86.000,00, alcuni dei quali in sostituzione delle lavorazioni previste, va revocata la condanna alla restituzione dell'importo di € 38.092,87.
14 La legittimità della sospensione dei lavori da parte del per grave CP_1 inadempimento dell'impresa in violazione dell'art. 4 del contratto di appalto, con conferma della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, assorbe l'ultima doglianza formulata sub VI dall'appellante, afferente al proprio diritto al risarcimento del danno.
In conclusione, l'appello può trovare accoglimento limitatamente a quanto in motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 273 pubblicata in data 11 gennaio 2023, proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così dispone:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, revoca la statuizione di condanna di
[...] alla restituzione in favore del Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 38.092,87, di cui al capo 2 del dispositivo,
[...] conferma nel resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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