TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott .ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3133 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
, nata a [...] in data [...], cittadina argentina in Parte_1
nome proprio ed insieme al sig. nato a NO Aires (Argentina) in [...] Parte_2
12/06/1977, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 16/12/2010; Persona_1
nata a [...] – (Argentina) il 22/04/2020; Persona_2
, nata a [...] in data [...], cittadina argentina in nome Persona_3
proprio ed insieme al sig. nato a [...] in data [...], Controparte_1
cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 12/06/2008; Persona_4
nata a [...] – (Argentina) il 08/07/2011; Persona_5
nata a [...] in data [...], cittadina argentina, in Controparte_2
nome proprio ed insieme al sig. , nato a NO Aires (Argentina) in [...] Controparte_3
1 13/06/1984, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 02/09/2019; Persona_6
nata a [...] – (Argentina) il 19/07/2021; Persona_7
nato a [...] in data [...], cittadino argentino, Parte_3
in nome proprio ed insieme alla sig.ra , nata a NO Aires (Argentina) in [...] Parte_4
14/10/1984, cittadina argentina – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nata a [...] – (Argentina) il 20/11/2011; Persona_8 Controparte_4 nato a [...] – (Argentina) il 20/02/2014;
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino argentino;
Controparte_5
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in C.F._1
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, come da procura in atti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. , in persona del Ministro in carica, legale rappresentante, Controparte_6 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34-
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini Controparte_6
2 italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di figlio di e Persona_9 Persona_10 Per_11
, nato il [...], in [...] nel Comune di Corigliano Calabro (Cosenza), come comprovato
[...]
dall'Estratto dai Registri degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di Corigliano Calabro (CS), che si produce
( all. 2).
In data 26 novembre 1925 in Italia nel Comune di Corigliano Calabro (CS) contraeva Persona_9
matrimonio con , come comprovato dall'Estratto dai Registri degli Atti di Persona_12
Matrimonio rilasciato dal Comune di Corigliano-Rossano (CS) che si produce (all.3).
o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Persona_9 CP_7
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
Dall'unione coniugale tra e nasceva a Bueon Aires (Argentina), Persona_9 Persona_12
in data 2 ottobre 1932 , come risulta dal Certificato di Nascita, che si produce in copia Controparte_8
tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 5).
In data 16 novembre 1958, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_8
come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e Parte_5 legalizzata mediante apostille (all. 6).
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: a NO Aires (Argentina), in data 1 gennaio 1959
(all. 7); - a NO Aires (Argentina), in data 1 agosto 1962 Persona_13 Parte_6
(all. 8).
[...]
Dalla unione naturale tra e nasceva a NO Aires Persona_13 Controparte_9
(Argentina), in data 7 novembre 1981 come risulta dal Certificato di Nascita, ( all. 9). Parte_7
In data 2 maggio 2008, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Parte_7 [...]
, come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata CP_1
mediante apostille ( all. 10).
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 12 giugno 2008
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante Per_4
3 apostille ( all. 11); - a NO Aires (Argentina), in data 8 luglio 2011 , come risulta dal Persona_5
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille ( all. 12).
In data 5 luglio 1979, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Parte_6
, come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e Persona_14
legalizzata mediante apostille (all. 13).
Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli:
- a NO Aires (Argentina), in data 8 agosto 1979 .(all. 14); Parte_8
- a NO Aires (Argentina), in data 18 febbraio 1985 ( all. 15); Controparte_2
- a NO Aires (Argentina), in data 7 ottobre 1986 ( all. 16); Parte_3
- a NO Aires (Argentina), in data 26 maggio 1990 ( all. 17). Controparte_5
In data 26 febbraio 1990, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Parte_8
con , come risulta dal Certificato di Matrimonio (all. 18). Parte_2
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a NO Aires (Argentina), in data 16 dicembre 2010
( all. 19); Persona_1
- a NO Aires (Argentina), in data 22 aprile 2020 ( all. 20). Persona_2
In data 26 febbraio 1990, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Controparte_2 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio,(all. 21). Controparte_3
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 2 settembre 2019
( all. 22); Persona_6
- a NO Aires (Argentina), in data 19 luglio 2021 Persona_7
( all. 23);
[...]
In data 5 marzo 2010, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Parte_3 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio ( all. 24). Parte_4
4 Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 20 novembre 2011
( all. 25); - a NO Aires (Argentina), in data 20 febbraio 2014 Persona_8 [...]
( all. 26); Controparte_4
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Jure sanguinis alla Persona_9
propria figlia e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come Controparte_8
documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_6
dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15 e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiano, emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadino argentino e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato il 31 gennaio Persona_9
1901, in Italia nel Comune di Corigliano Calabro (Cosenza)senza mai naturalizzarsi argentino e da questa trasmessa alla figlia sposatasi in data 16 novembre 1958, a NO Aires, con Controparte_8 [...]
Parte_5
5 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai
6 figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della
Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
7 4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per discendenza diretta Persona_9
derivante dalla propria figlia . Controparte_8
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nata a [...] in data [...]; Parte_1
nato a [...] – (Argentina) il 16/12/2010; Persona_1
nata a [...] – (Argentina) il 22/04/2020; Persona_2
, nata a [...] in data [...]; Persona_3
nato a [...] – (Argentina) il 12/06/2008; Persona_4
nata a [...] – (Argentina) il 08/07/2011; Persona_5
nata a [...] in data [...]; Controparte_2
nato a [...] – (Argentina) il 02/09/2019; Persona_6
nata a [...] – (Argentina) il 19/07/2021; Persona_7
8 nato a [...] in data [...]; Parte_3
nata a [...] – (Argentina) il 20/11/2011; Persona_8 Controparte_4 nato a [...] – (Argentina) il 20/02/2014;
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino argentino;
Controparte_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_6
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott .ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3133 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
, nata a [...] in data [...], cittadina argentina in Parte_1
nome proprio ed insieme al sig. nato a NO Aires (Argentina) in [...] Parte_2
12/06/1977, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 16/12/2010; Persona_1
nata a [...] – (Argentina) il 22/04/2020; Persona_2
, nata a [...] in data [...], cittadina argentina in nome Persona_3
proprio ed insieme al sig. nato a [...] in data [...], Controparte_1
cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 12/06/2008; Persona_4
nata a [...] – (Argentina) il 08/07/2011; Persona_5
nata a [...] in data [...], cittadina argentina, in Controparte_2
nome proprio ed insieme al sig. , nato a NO Aires (Argentina) in [...] Controparte_3
1 13/06/1984, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nato a [...] – (Argentina) il 02/09/2019; Persona_6
nata a [...] – (Argentina) il 19/07/2021; Persona_7
nato a [...] in data [...], cittadino argentino, Parte_3
in nome proprio ed insieme alla sig.ra , nata a NO Aires (Argentina) in [...] Parte_4
14/10/1984, cittadina argentina – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei loro figli minori nata a [...] – (Argentina) il 20/11/2011; Persona_8 Controparte_4 nato a [...] – (Argentina) il 20/02/2014;
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino argentino;
Controparte_5
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in C.F._1
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, come da procura in atti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. , in persona del Ministro in carica, legale rappresentante, Controparte_6 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34-
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini Controparte_6
2 italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di figlio di e Persona_9 Persona_10 Per_11
, nato il [...], in [...] nel Comune di Corigliano Calabro (Cosenza), come comprovato
[...]
dall'Estratto dai Registri degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di Corigliano Calabro (CS), che si produce
( all. 2).
In data 26 novembre 1925 in Italia nel Comune di Corigliano Calabro (CS) contraeva Persona_9
matrimonio con , come comprovato dall'Estratto dai Registri degli Atti di Persona_12
Matrimonio rilasciato dal Comune di Corigliano-Rossano (CS) che si produce (all.3).
o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Persona_9 CP_7
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
Dall'unione coniugale tra e nasceva a Bueon Aires (Argentina), Persona_9 Persona_12
in data 2 ottobre 1932 , come risulta dal Certificato di Nascita, che si produce in copia Controparte_8
tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 5).
In data 16 novembre 1958, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_8
come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e Parte_5 legalizzata mediante apostille (all. 6).
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: a NO Aires (Argentina), in data 1 gennaio 1959
(all. 7); - a NO Aires (Argentina), in data 1 agosto 1962 Persona_13 Parte_6
(all. 8).
[...]
Dalla unione naturale tra e nasceva a NO Aires Persona_13 Controparte_9
(Argentina), in data 7 novembre 1981 come risulta dal Certificato di Nascita, ( all. 9). Parte_7
In data 2 maggio 2008, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Parte_7 [...]
, come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata CP_1
mediante apostille ( all. 10).
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 12 giugno 2008
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante Per_4
3 apostille ( all. 11); - a NO Aires (Argentina), in data 8 luglio 2011 , come risulta dal Persona_5
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille ( all. 12).
In data 5 luglio 1979, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Parte_6
, come risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e Persona_14
legalizzata mediante apostille (all. 13).
Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli:
- a NO Aires (Argentina), in data 8 agosto 1979 .(all. 14); Parte_8
- a NO Aires (Argentina), in data 18 febbraio 1985 ( all. 15); Controparte_2
- a NO Aires (Argentina), in data 7 ottobre 1986 ( all. 16); Parte_3
- a NO Aires (Argentina), in data 26 maggio 1990 ( all. 17). Controparte_5
In data 26 febbraio 1990, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Parte_8
con , come risulta dal Certificato di Matrimonio (all. 18). Parte_2
Dalla loro unione coniugale nascevano due figlie: - a NO Aires (Argentina), in data 16 dicembre 2010
( all. 19); Persona_1
- a NO Aires (Argentina), in data 22 aprile 2020 ( all. 20). Persona_2
In data 26 febbraio 1990, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Controparte_2 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio,(all. 21). Controparte_3
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 2 settembre 2019
( all. 22); Persona_6
- a NO Aires (Argentina), in data 19 luglio 2021 Persona_7
( all. 23);
[...]
In data 5 marzo 2010, a NO Aires (Argentina), contraeva matrimonio Parte_3 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio ( all. 24). Parte_4
4 Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a NO Aires (Argentina), in data 20 novembre 2011
( all. 25); - a NO Aires (Argentina), in data 20 febbraio 2014 Persona_8 [...]
( all. 26); Controparte_4
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Jure sanguinis alla Persona_9
propria figlia e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come Controparte_8
documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_6
dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15 e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiano, emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadino argentino e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato il 31 gennaio Persona_9
1901, in Italia nel Comune di Corigliano Calabro (Cosenza)senza mai naturalizzarsi argentino e da questa trasmessa alla figlia sposatasi in data 16 novembre 1958, a NO Aires, con Controparte_8 [...]
Parte_5
5 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai
6 figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della
Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
7 4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per discendenza diretta Persona_9
derivante dalla propria figlia . Controparte_8
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nata a [...] in data [...]; Parte_1
nato a [...] – (Argentina) il 16/12/2010; Persona_1
nata a [...] – (Argentina) il 22/04/2020; Persona_2
, nata a [...] in data [...]; Persona_3
nato a [...] – (Argentina) il 12/06/2008; Persona_4
nata a [...] – (Argentina) il 08/07/2011; Persona_5
nata a [...] in data [...]; Controparte_2
nato a [...] – (Argentina) il 02/09/2019; Persona_6
nata a [...] – (Argentina) il 19/07/2021; Persona_7
8 nato a [...] in data [...]; Parte_3
nata a [...] – (Argentina) il 20/11/2011; Persona_8 Controparte_4 nato a [...] – (Argentina) il 20/02/2014;
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino argentino;
Controparte_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_6
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
9