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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 895/2024 REPUBBLICA ITALIANA
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello RG. n. 895/2024 promossa da
in Genova (C.F.: d'ora innanzi Parte_1 P.IVA_1 per semplicità il “ ”), con sede in Genova, , in persona Parte_1 Parte_1 del suo Amministratore nonché legale rappresentante pro-tempore, Signora Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa nel presente giudizio di impugnazione C.F._1 dall'Avv. Enrico Ivaldi (C.F.: – P.E.C.: C.F._2
– fax n. 0108691031) del Foro di Genova ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo Studio sito in Genova, Via Alla Porta degli Archi n. 10 int. 17 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
attore in riassunzione
CONTRO
C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Condominio di Via Giovanni Daneo n. 18 in Genova proponeva appello avverso la sentenza n.
2553/2018 del Tribunale di Genova .
Questa Corte con sentenza n. 613/2021 ha accolto l'appello proposto da ed ha CP_1
riformato la sentenza del Tribunale ( come indicato nella appena citata sentenza).
Detta sentenza ha poi formato l'oggetto di un giudizio di Cassazione al cui esito, la Corte di
Cassazione con ordinanza in data 27.05.2024 n. 15599/2024, ha accolto il primo motivo di ricorso ed ha cassato con rinvio a questa Corte d'appello di Genova.
Il in Genova ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte, Parte_1
non si è costituita. CP_1
Alla prima udienza del 27.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nessuna delle parti depositava note scritte e di conseguenza la causa veniva rinviata ex artt.
127 ter co. 4 c.p.c. e 181- 309 c.p.c. al 27.3.2025, che peraltro veniva rinviata d'ufficio, con ordinanza, al 10.04.2025 ( a causa dell'assenza giustificata del giudice relatore).
All'udienza del 10.04.2025 l'attore in riassunzione non ha depositato note scritte e neppure il convenuto in riassunzione, che non si è costituito.
L'ordinanza suindicata di rinvio all'udienza del 10.04.2025, risulta ritualmente comunicata dalla
Cancelleria alla parte costituita .
Ciò nonostante a tale ultima udienza nessuna delle parti ha depositato note scritte e la causa è stata tenuta a decisione immediata.
Ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 309, 181 e 307 ult. co. c.p.c. deve esser disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa da ruolo.
Genova, 11/04/2024 IL PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni