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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4997 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BERTONI EMANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato RINALDI ELEONORA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle conclusioni depositate in data 16/05/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno divorziato con sentenza n. 1900/2012 emessa dal Tribunale di
Modena in data 10.12.2012 nell'ambito del procedimento RG n. 5805/2012, ove, fra le altre condizioni era previsto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando la somma di € 400,00, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso del 16/10/2024 il ricorrente, sig. , ha Parte_1 chiesto, in via principale la revoca dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del figlio , pari ad € 425,00 mensili, PEona_2 posto a carico del sig. , nonché l'obbligo di contribuire nella Parte_1 misura del 50% delle spese straordinarie a suo favore;
in via subordinata la riduzione ad € 150,00 dell'assegno versato dal ricorrente per il mantenimento del figlio , ovvero nella somma ritenuta equa e di giustizia. Per_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituito la convenuto, CP_1
chiedendo in via principale il rigetto delle istanze del ricorrente e, in
[...] via subordinata, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio Per_1 nella misura pari ad €300,00 mensili.
4. All'esito dell'udienza del 5/03/2025, il Presidente relatore, dopo aver escusso le parti ordinava alla parte convenuta di parte convenuta di depositare la documentazione relativa all'attività lavorativa ed alle somme percepite dalla stessa e dal figlio, rinviando all'udienza del 20/05/2025.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo, depositando in data 16/05/2025 le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Il sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario per il figlio , maggiorenne ed in via di Per_1 acquisizione dell'indipendenza economica, direttamente a quest'ultimo, sul conto corrente/Postepay allo stesso intestato, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), a decorrere dal mese di maggio 2025 sino al 31.12.2025,
e successivamente, a decorrere dal mese di gennaio 2026 sino al 31.12.2026 tale contribuzione si ridurrà all'importo mensile di € 150,00.
pagina 2 di 4 2) Dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo del Sig. di pagamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne con decorrenza dal 1° PEona_2 gennaio 2027.
3) Disporre che le spese straordinarie del figlio , a decorrere dal corrente Per_1 mese di maggio 2025, saranno integralmente a carico della madre ad eccezione dei costi necessari per l'acquisizione della patente di guida del ragazzo, relativamente ai quali provvederà il padre sino all'importo massimo di € 1.100,00
(millecento/00), tramite pagamento diretto all'Autoscuola individuata da , Per_1 ovvero, versando le somme di volta in volta richieste dall' , sul c/c o CP_2 postapay intestata al figlio, previa esibizione del relativo preventivo di spesa. Il padre si dichiara sin da ora disponibile a supportare il figlio nelle esercitazioni di guida pratica.
4) Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere tramite bonifico Parte_1 bancario, alla sig.ra l'importo di € 1.754,22 Controparte_1
(millesettecentocinquantaquattro/22) a titolo di arretrati Istat relativi al mantenimento ordinario di per il periodo luglio 2022 al mese di aprile Per_1
2025, a decorrere dal mese di maggio 2025, in ratei mensili dell'importo di €
100,00 cadauno, ad eccezione dell'ultimo rateo che ammonterà ad € 154,22. La sig.ra dichiara di accettare la suddetta somma e di nulla Controparte_1 avere più a pretendere dal sig. , sia in riferimento al mantenimento Parte_1 ordinario che straordinario di;
Per_1
5) le parti, fatta eccezione per quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico, anche in riferimento al mantenimento del figlio e, pertanto, rinunciano espressamente a Per_1 qualsivoglia reciproco diritto, pretesa e azione;
6) le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
pagina 3 di 4 7) le spese legali relative al presente procedimento si intendono tra le parti interamente compensate”.
6. Tali conclusioni congiunte venivano confermate all'udienza celebrata in data
20/05/2025.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne PE
. M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1900/2012:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. Spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 2/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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