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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
r.g.3653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAPA GIAN PIO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra le parti. Persona_1
, non si è costituito, ma è comparso personalmente dinanzi al giudice relatore. Controparte_1
Il PM è stato regolarmente reso edotto del procedimento. All'udienza del 26.03.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti sono addivenute al seguente accordo: (cfr. verbale d'udienza) “Le parti concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
diritto di visita padre figlio sarà esercitato liberamente tra le parti;
assegno di mantenimento a carico del padre e a beneficio del figlio per Euro 450,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla ricorrente entro il 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Le spese straordinarie disciplinate come da Protocollo e tribunale di Velletri al 50% ciascuno. Spese di lite compensate.”.
Quanto al diritto di visita padre – figlio, le parti hanno concordato un regime libero, pertanto, solo in caso di mancanza di accordo, il collegio ritiene di disciplinare come di seguito il diritto di visita al fine di evitare potenziali contrasti e nuovi giudizi: si dispone che il padre potrà vedere e tenere con Per_ sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30, nonché a week end alternati con facoltà di pernotto.
Durante le vacanze di Natale il padre potrà avere con sé il figlio, fino a sette giorni non consecutivi, avendo cura di alternare con la madre, di anno in anno, le giornate le 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il padre potrà avere il figlio con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio con sé per due settimane (non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il figlio trascorrerà le altre festività civili e religiose, ulteriori rispetto a quelle già disciplinate, ad anni alterni con ciascun genitore;
il figlio trascorrerà alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, con facoltà dei genitori di concordare festeggiamenti congiunti;
il giorno del compleanno del genitore, con il genitore festeggiato. L'accordo può essere ratificato dal collegio, non risultando in contrasto con l'interesse del figlio, né con norme imperative.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nato Persona_1 ad Anzio il 28.09.2019, in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva.
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 26.03.2025.
Il giudice rel.
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Velletri, lì 31/03/2025
Il giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3653/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAPA GIAN PIO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra le parti. Persona_1
, non si è costituito, ma è comparso personalmente dinanzi al giudice relatore. Controparte_1
Il PM è stato regolarmente reso edotto del procedimento. All'udienza del 26.03.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti sono addivenute al seguente accordo: (cfr. verbale d'udienza) “Le parti concordano per l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
diritto di visita padre figlio sarà esercitato liberamente tra le parti;
assegno di mantenimento a carico del padre e a beneficio del figlio per Euro 450,00 mensili (oltre rivalutazione istat) da corrispondersi alla ricorrente entro il 15 di ogni mese. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Le spese straordinarie disciplinate come da Protocollo e tribunale di Velletri al 50% ciascuno. Spese di lite compensate.”.
Quanto al diritto di visita padre – figlio, le parti hanno concordato un regime libero, pertanto, solo in caso di mancanza di accordo, il collegio ritiene di disciplinare come di seguito il diritto di visita al fine di evitare potenziali contrasti e nuovi giudizi: si dispone che il padre potrà vedere e tenere con Per_ sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30, nonché a week end alternati con facoltà di pernotto.
Durante le vacanze di Natale il padre potrà avere con sé il figlio, fino a sette giorni non consecutivi, avendo cura di alternare con la madre, di anno in anno, le giornate le 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il padre potrà avere il figlio con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà avere il figlio con sé per due settimane (non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il figlio trascorrerà le altre festività civili e religiose, ulteriori rispetto a quelle già disciplinate, ad anni alterni con ciascun genitore;
il figlio trascorrerà alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, con facoltà dei genitori di concordare festeggiamenti congiunti;
il giorno del compleanno del genitore, con il genitore festeggiato. L'accordo può essere ratificato dal collegio, non risultando in contrasto con l'interesse del figlio, né con norme imperative.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nato Persona_1 ad Anzio il 28.09.2019, in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva.
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 26.03.2025.
Il giudice rel.
Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Velletri, lì 31/03/2025
Il giudice
Angelo Baffa