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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3449/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3449/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 13.55 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. NEGRI GIORGIO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO FINARDI. Parte_1
Per 'avv. BRANCACCIO DOMENICO. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
L'avv. Brancaccio evidenzia che la morosità fino al momento del rilascio ammonta ad € 29.282,30, per le mensilità da maggio a settembre 2023 non corrisposte e non ad € 34.873,30 come rappresentato nella memoria integrativa di parte ricorrente, ove è evidenziato che la nuova morosità decorreva da maggio
2023 ed insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formalizzate in atti
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.10.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bolzano in via Roma n. 96, Parte_1
p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Negri del foro di Bolzano;
ricorrente P.IVA_1
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede a Zevio CP_1 CP_2
(Vr), frazione Santa Maria, in via Saturno n. 33, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Domenico Brancaccio del foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 3449/23 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità presentati nei confronti della CP_1
All'udienza di convalida del 9.05.2023 veniva intimato uno sfratto per morosità nei confronti della società rubricato al n. 3443/23 R.G., in ragione della dispiegata opposizione, il Giudice CP_1
disponeva il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, la ricorrente richiedeva di dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della resistente poiché, la stessa non aveva corrisposto i canoni di locazione CP_1
da maggio a settembre 2023 (rilascio) per complessivi € 34.873,30 con gli interessi moratori e con la rifusione delle spese di lite.
La resistente, con la memoria integrativa depositata in atti, chiedeva di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione alla chiesta risoluzione e rilascio dell'immobile oggetto di causa, chiedeva, altresì, di rigettarsi, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, tutte le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e nel merito infondate, in via principale riconvenzionale, chiedeva di condannarsi la al Parte_1
pagamento della somma di € 19.037,43 quale rimborso delle spese di manutenzione e riparazione effettuate dalla oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di CP_1
causa.
Rilevato che il contratto di locazione si è risolto automaticamente con il rilascio dell'immobile avvenuto il 15 settembre 2023.
pagina 3 di 5 La richiesta di pagamento dei canoni non corrisposti dalla resistente fino al momento del rilascio, va accolta, quindi la va condannata al pagamento in favore della di complessivi CP_1 Parte_1
euro 29.282,30 oltre interessi moratori e spese, per il mancato pagamento dei canoni maturati da maggio a settembre 2023 data di avvenuto rilascio dell'immobile condotto in locazione.
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, va rigettata, poiché, i lavori eseguiti di cui si chiede la rifusione, sono stati realizzati per le esigenze commerciali della senza alcuna CP_1
autorizzazione scritta da parte della società locatrice, quindi, in applicazione di quanto indicato nel contratto di locazione all'art. 9, l'odierna resistente non può chiedere la rifusione delle spese sostenute,
anche nell'eventualità che tali interventi fossero ascritti come migliorie.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, va respinta, in quanto non ne sussistono i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 29.282,30 con gli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di condanna della per il mancato pagamento dei canoni di locazione per i masi da Parte_2
maggio a settembre 2023;
per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 29.282,30 con gli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo, in favore della Parte_1
pagina 4 di 5 condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese di procedimento, liquidate in complessivi € 5.800,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, 20 marzo 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3449/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 13.55 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. NEGRI GIORGIO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO FINARDI. Parte_1
Per 'avv. BRANCACCIO DOMENICO. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
L'avv. Brancaccio evidenzia che la morosità fino al momento del rilascio ammonta ad € 29.282,30, per le mensilità da maggio a settembre 2023 non corrisposte e non ad € 34.873,30 come rappresentato nella memoria integrativa di parte ricorrente, ove è evidenziato che la nuova morosità decorreva da maggio
2023 ed insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formalizzate in atti
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.10.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bolzano in via Roma n. 96, Parte_1
p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Negri del foro di Bolzano;
ricorrente P.IVA_1
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede a Zevio CP_1 CP_2
(Vr), frazione Santa Maria, in via Saturno n. 33, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Domenico Brancaccio del foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 3449/23 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità presentati nei confronti della CP_1
All'udienza di convalida del 9.05.2023 veniva intimato uno sfratto per morosità nei confronti della società rubricato al n. 3443/23 R.G., in ragione della dispiegata opposizione, il Giudice CP_1
disponeva il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, la ricorrente richiedeva di dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della resistente poiché, la stessa non aveva corrisposto i canoni di locazione CP_1
da maggio a settembre 2023 (rilascio) per complessivi € 34.873,30 con gli interessi moratori e con la rifusione delle spese di lite.
La resistente, con la memoria integrativa depositata in atti, chiedeva di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione alla chiesta risoluzione e rilascio dell'immobile oggetto di causa, chiedeva, altresì, di rigettarsi, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, tutte le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e nel merito infondate, in via principale riconvenzionale, chiedeva di condannarsi la al Parte_1
pagamento della somma di € 19.037,43 quale rimborso delle spese di manutenzione e riparazione effettuate dalla oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi di CP_1
causa.
Rilevato che il contratto di locazione si è risolto automaticamente con il rilascio dell'immobile avvenuto il 15 settembre 2023.
pagina 3 di 5 La richiesta di pagamento dei canoni non corrisposti dalla resistente fino al momento del rilascio, va accolta, quindi la va condannata al pagamento in favore della di complessivi CP_1 Parte_1
euro 29.282,30 oltre interessi moratori e spese, per il mancato pagamento dei canoni maturati da maggio a settembre 2023 data di avvenuto rilascio dell'immobile condotto in locazione.
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, va rigettata, poiché, i lavori eseguiti di cui si chiede la rifusione, sono stati realizzati per le esigenze commerciali della senza alcuna CP_1
autorizzazione scritta da parte della società locatrice, quindi, in applicazione di quanto indicato nel contratto di locazione all'art. 9, l'odierna resistente non può chiedere la rifusione delle spese sostenute,
anche nell'eventualità che tali interventi fossero ascritti come migliorie.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, va respinta, in quanto non ne sussistono i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 29.282,30 con gli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di condanna della per il mancato pagamento dei canoni di locazione per i masi da Parte_2
maggio a settembre 2023;
per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 29.282,30 con gli interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo, in favore della Parte_1
pagina 4 di 5 condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese di procedimento, liquidate in complessivi € 5.800,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, 20 marzo 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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