Ordinanza 21 gennaio 2025
Massime • 4
In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.
In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.
Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/01/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |