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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 155/2023 promossa da:
(piva ) in persona del legale rappr.t pt , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RC Fornaciari, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Danubio n.13 Reggio Emilia
- Appellante - contro
(piva ) CP_1 P.IVA_2
- Appellato contumace -
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n.370 del 27/6/2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame ha impugnato la Sentenza del Tribunale di Ravenna che Parte_1
ha rigettato la domanda proposta nei confronti di volta a sentire dichiarare la nullità del loro CP_1
pagina 1 di 5 irrituale di appello emesso dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova in data 13/12/2018.
L'appellante espone in fatto che: - con contratti di compravendita stipulati tramite Cereal Servizi di
RI RC e Bioagri srl del 04.05.2016 n. 106 e del 25.10.2016 n. 4447, l'attrice acquistava da i quantitativi di grano e frumento specificati nei contratti;
che, in seguito alla mancata CP_1 consegna di una parte dei quantitativi contrattualmente previsti, nell'agosto 2017 le parti si Contr accordavano per l'esecuzione di un “piano di consegne” che prevedeva la consegna da parte di di numero 2 camion al giorno di merce di origine bulgara partire dal 24/8/2017; che, nonostante gli Contr accordi, lo stesso giorno del 24/8/2017 si era resa inadempiente, non effettuando alcuna
Contr consegna;
che il giorno 25/8/2017 veniva consegnato da un solo camion di merce;
che la società attrice lo stesso giorno del 25.08.2017 bloccava la consegna , dichiarando l'inadempimento della convenuta per le quote di merce rimanenti non consegnate nei termini pattuiti e manifestava l'intenzione di promuovere arbitrato nella sede competente.
La Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova, adita su istanza di
[...]
Contr con verbale di arbitrato irrituale del 3/7/2018 dichiarava che si era resa Parte_1
inadempiente e la dichiarava tenuta a corrispondere a le differenze di Parte_2
prezzo per le quantità non eseguite indicate nel lodo;
in particolare, gli arbitri ritenevano che, seppure la avesse accettato un primo carico consegnato e scaricato in data Parte_1
25.8.2017, il rifiuto di far scaricare in pari data ulteriori due camion non era contrario a buona fede e non costituiva inadempimento dell'acquirente in mancanza di un preciso accordo sui termini di effettuazione delle consegne, rispetto alle quali la CCG era inadempiente.
Il lodo veniva impugnato dinnanzi alla stessa Camera Arbitrale del Controparte_2
di Genova e con verbale di arbitrato irrituale in appello del 13/12/2018 il Collegio Arbitrale
[...] riformava il lodo di primo grado, dichiarando al contrario l'inadempimento di Parte_1
e la condannava al pagamento della somma di €7.214,39 per le spese sostenute per il
[...]
dirottamento dei due camion, oltre spese del procedimento arbitrale
Su tali premesse l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che il Collegio
Arbitrale di appello fosse incorso in errore di fatto, erroneamente ritenendo che in data 24.08.2017
Contr aveva provveduto alla caricazione di n. 2 camion di grano adempiendo in tal modo all'accordo intercorso tra le parti.
L'appellante deduce che la proroga dei termini convenuta dalle parti il 24.08.2017 prevedeva la “ consegna” di n.2 camion al giorno e che , contrariamente agli accordi intercorsi, nessun camion venne consegnato dall'appellata il 24.08.2017; che , anche diversamente opinando, in data pagina 2 di 5 24.08.2017 sarebbe stato in ipotesi “caricato” un solo camion a fronte dei 2 camion concordati e comunque non vi era prova in quanto il D.D.T. 9593 del 24/8/2017 con il quale si assume che fosse stato caricato un primo camion il 24.08.2017 non era stato prodotto agli atti del giudizio arbitrale;
Contr che pertanto il 25.8.2017 era già inadempiente per non avere consegnato e/o quantomeno caricato 2 autotreni come pattuito.
Censura inoltre la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la violazione delle regole procedimentali previste dal Regolamento della Camera Arbitrale denunciata dall'appellante, consistita nell'avere il Collegio arbitrale disposto d'ufficio l'acquisizione dei n.2 DDT nn.9614 e
9617 datati 25.08.2017 .
L'appellante deduce che sottoscrivendo la clausola compromissoria le parti hanno inteso demandare la risoluzione delle controversie in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale come condizione di validità del lodo e che nessuna norma del predetto regolamento attribuiva poteri istruttori al Collegio e/o consentiva agli arbitri di disporre di propria iniziativa l'acquisizione di documentazione ulteriore e/o diversa da quella “giustificativa dell'appello” , che la parte aveva l'onere di depositare a pena di improcedibilità entro 30 gg dalla richiesta di appello ai sensi dell'art
29 del regolamento.
Contr Rileva che non aveva allegato alcuna documentazione alla memoria di appello né nei termini previsti dal Regolamento e l'acquisizione disposta d'ufficio dal Collegio arbitrale dei predetti documenti, sui quali si è basata la decisione, è avvenuta in violazione delle regole procedimentali imposte e del regolamento della Camera Arbitrale richiamato nella clausola compromissoria.
L'appellata non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure che vengono sollevate dall'appellante avverso la decisione per avere escluso il vizio di falsa rappresentazione dei fatti del lodo impugnato non sono fondate.
La decisione del Collegio arbitrale qui impugnata, come ha osservato il Tribunale, è fondata sul rilievo che tra le parti era intervenuto in data 24.8.2017 un accordo con il quale erano stati prorogati i termini di consegna dei quantitativi di merce che ancora dovevano essere effettuati da in CP_1
esecuzione delle compravendite intercorse ( prevedendosi a partire da tale data la consegna di n.2 camion al giorno) e sulla circostanza che la società appellante aveva manifestato accettazione della proroga con l'avvenuta consegna e scarico del primo camion;
la era stata dunque rimessa in CP_3
termini per le consegne rimanenti e, consentendo lo scarico del primo camion, la società appellante aveva confermato l'accettazione dell'estensione dei termini di consegna.
pagina 3 di 5 Come rilevato dal Tribunale, il Collegio arbitrale non ha posto a fondamento della decisione la circostanza dell'effettuazione da parte di della consegna di un camion di grano in favore CP_1 dell'appellante il giorno 24.8.2017 e quindi non è potuto incorrere in errore sul punto;
infatti la data del 24.8.2017 è stata indicata dagli arbitri come data di caricazione di un camion (come da ddt n.9593), e non di consegna.
Nessuna rilevanza ha la data di caricazione del primo camion, rilevando al contrario la sua consegna, avvenuta in data 25.8.2017 secondo quanto affermato nel lodo di primo grado (doc 7); tale circostanza non risulta essere stata contestata da parte dell' nell'arbitrato di Parte_1
seconda istanza (che la riafferma), né specificamente negata nelle difese del presente giudizio.
E' poi pacifico il rifiuto da parte dell'appellante di autorizzare lo scarico degli ulteriori due camion di grano in data 25.8.2017 (v. mail del 25.8.2017 ore 14.44 doc. 4), giustificato da parte della con il mancato invio di un piano delle consegne. Parte_1
Su tali fatti si fonda dunque la decisione del lodo di appello qui impugnato, che ha ritenuto
Contr ingiustificato il rifiuto opposto dall'appellante allo scarico dei due ulteriori camion di dopo averne accettato uno, e l'ha ritenuta con tale condotta inadempiente agli accordi.
Le censure con le quali l'appellante evidenzia che il giorno 24.8.2017 non fu consegnato alcun Contr camion e che il 25.8.2017 era già inadempiente “per non avere consegnato e/o quantomeno caricato 2 autotreni come pattuito” per sostenere il vizio di rappresentazione dei fatti del lodo impugnato risultano dunque inconferenti, in quanto il Collegio arbitrale non è incorso in errore sui fatti , che sono stati esattamente percepiti, ma piuttosto li ha valutati e ha ritenuto ingiustificato il rifiuto allo scarico dei due camion opposto dalla società appellante dopo aver accettato la consegna di un primo camion. La bontà della decisione degli arbitri non è oggetto del sindacato di questo giudice, che non è chiamato a stabilire se la CCG fosse o meno tenuta ad iniziare le consegne il giorno 24.8.2017 o se fosse o meno inadempiente all'impegno di predisporre un piano di consegne,
e dunque se fosse o meno giustificato il rifiuto della a ricevere l'adempimento il Parte_1
25.8.2017.
Merita dunque conferma la decisione impugnata, avendo il Tribunale correttamente escluso la ricorrenza del vizio di annullabilità del lodo arbitrale denunciato dall'appellante, in quanto per poter rilevare, l'errore deve riguardare la percezione degli elementi di fatto sottoposti all'esame, mentre non assume rilievo il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti ovvero gli errori di diritto sulla stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia ( Cass. 2003/7654).
pagina 4 di 5 Vanno disattese anche le censure che l'appellante svolge sulla violazione delle regole procedimentali da parte del Collegio arbitrale di appello per aver disposto d'ufficio l'acquisizione dei due DDT del
25.8.2017.
Ammissibile o meno che fosse, secondo il Regolamento di arbitrato, l'ordine di acquisizione disposto dagli arbitri di appello, deve considerarsi che i predetti documenti sono risultati del tutto ininfluenti ai fini della decisione, fondata sulle circostanze di fatto dell'avvenuto scarico del primo Contr camion e del rifiuto opposto dall'appellante alla consegna di due ulteriori camion di come documentata dalla già menzionata corrispondenza email intercorsa tra le parti il 25.8.2017 ( doc 4) richiamata anch'essa nel lodo.
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte
--Rigetta l'appello;
-Nulla a provvedere sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 24/1/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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