TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice non ha depositato le proprie conclusioni, limitandosi a domandare la fissazione di un'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza già calendarizzata per tale incombente come da note cartolari del 25 marzo 2025;
Parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni come da note cartolari del 26 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7 luglio 2002 proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare Parte_1
n. 587/2020 del Tribunale di Ivrea rilevando che il credito della controparte di cui al decreto ingiuntivo n. 4803/18 del Tribunale di Torino era già stato integralmente soddisfatto per effetto delle precedenti procedure esecutive che la creditrice aveva già instaurato con esito positivo. Esperiva, inoltre, domanda riconvenzionale di accertamento delle maggiori somme versate a favore del creditore e di condanna alla restituzione per la somma di €.18.941,20, con condanna ex art. 96 c.p.c. per la somma di €.2.000,00.
Con comparsa del 25 novembre 2022 si costituiva in giudizio rilevando che per Controparte_1 effetto delle precedenti esecuzioni forzate non era mai avvenuta l'integrale soddisfazione del credito. pagina 1 di 8 ***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
In primo luogo vanno richiamate le risultanze a cui è pervenuta la CTU contabile depositata in data 15 ottobre 2024 che ha, con metodo perito e puntuale, ricostruito l'esegesi del credito della parte convenuta. In particolare, la CTU ha rilevato come “Premesso che, la sig.ra Controparte_1 concedeva in locazione alla sig.ra e al sig. l'unità Controparte_2 Parte_1
immobiliare sita in Torino, Via Cimarosa, 64 e che i conduttori risultano morosi nel pagamento di n. 2 canoni di locazione relativi al mese di novembre 2017 e gennaio 2018 (pari a € 450,00 cadauno) e delle spese condominiali maturate a novembre 2017 e gennaio 2018 (pari a € 50,00 per ciascuna mensilità) oltre alle spese di riscaldamento maturate per la gestione 2017 – 2018 (pari a €1.085,82) per un totale di € 2.085,82, il Tribunale di Torino, a seguito della convalida di sfratto per morosità del 12 gennaio
2018 (cfr. all. 7), ha emesso decreto ingiuntivo n. 4803/18 in data 30 maggio 2018 (cfr. all. 8) ingiungendo ai sig.ri e in solido tra loro, di pagare all'istante Controparte_2 Parte_1 la somma di € 4.837,82 per canoni scaduti e spese accessorie sino a tutto il mese di Controparte_1 maggio 2018 nonché la somma di € 500,00 per ogni mese di occupazione dal mese di giugno 2018 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile (avvenuta in data 2 ottobre 2018 (cfr. all. 32) , con gli interessi al tasso legale delle singole scadenze a saldo oltre € 900,00 per spese di intimazione e di ingiunzione, oltre a € 153,50 per esposti , oltre al rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre
IVA e CPA. […]
l'atto di precetto del 6 luglio 2018 il cui importo è così determinato:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
Canone mese di giugno 2018: € 500,00 € 5.337,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
pagina 2 di 8 - Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
- Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (5.337,82 + 1.466,71 + 948,64) = 7.753,17
[…] La prima procedura di esecuzione instaurata è del 13 settembre 2018 R.G. N. 1613/218 […] La seconda procedura esecutiva instaurata è dell'8 ottobre 2018 R.G. 7936/2018 (cfr. all. 12) del tribunale di TORINO, basata sempre sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4803/18 e sull'atto di precetto del 6 luglio 2018 oltre che sull'atto di intervento a data 4 febbraio 2019 (cfr. all. 15). […]
In data 22 dicembre 2018 la sig.ra ha notificato l'atto di precetto in rinnovazione Controparte_1 del 21 dicembre 2018 (cfr. all. 16) all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2018, nel corso della quale era emersa la possibilità di intervento sullo stesso titolo esecutivo R.G. n. 7936/2018 per la successiva udienza del 9 dicembre 2019, comprensivo dei canoni di locazione maturati fino alla liberazione dell'immobile (avvenuta in data 2 ottobre 2018) quindi, nello specifico, i canoni da giugno 2018 a settembre 2018. Pertanto, il creditore sig.ra è risultato creditore delle seguenti Controparte_1
somme:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
pagina 3 di 8 Canoni da mese di giugno 2018 a mese di settembre 2018: € 2.000,00 € 6.837,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
- Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
- Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
TOTALE CREDITO COMPLESSIVO (6.837,82 + 1.466,71 + 948,64) = 9.253,17
In atti è presente l'ordinanza di assegnazione somme del G.E. a data 6 febbraio 2019 (cfr. all. 18) con cui il creditore sig.ra è risultata assegnataria del controvalore dei buoni che il Controparte_1
terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato sig.ra Controparte_3
del valore nominale, tenuto conto della co-intestazione, di euro 12.500,00. Controparte_2
pagina 4 di 8 Inoltre, rilevato che il terzo pignorato di già Controparte_4 Controparte_5
non ha contestato di essere debitore dello Controparte_6
stipendio della debitrice esecutata sig.ra il G.E. ha assegnato in pagamento il Controparte_2
quinto dello stesso al creditore procedente sig.ra ordinando al terzo pignorato Controparte_1
di di versare ad ogni scadenza mensile la quota Controparte_4 Controparte_5
mensile di euro 65,00. Nella stessa ordinanza di assegnazione delle somme del 6 febbraio 2019 il G.E. ha anche provveduto a liquidare le spese in €166,00=€14,93=€41,91=, compensi per pignoramento presso terzi per €1.336,00= oltre rimborso forfettario ex lege, CPA e IVA, compensi per la fase di intervento per €810,00= oltre rimborso forfettario ex lege, CPA e IVA oltre spese successive occorrende documentate.
All'esito di detta ordinanza il creditore sig.ra è risultato creditore delle seguenti Controparte_1
somme:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
Canoni da mese di giugno 2018 a mese di settembre 2018: € 2.000,00 € 6.837,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
- Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
pagina 5 di 8 - Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
COMPENSI LIQUIDATI NELLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:
- Compensi legali liquidati dal G.E.: € 1.336,00
- Spese forfettarie (15% su € 1.336,00): € 200,40
- C.P.A. (4% su € 1.536,40): € 61,46
- IVA (22% su € 1.597,86): € 351,52
- Esposti: € 222,84
- Diritti di copia € 11,63
- Tassa di registro assegnazione somme € 200,00 € 2.383,85
COMPENSI LIQUIDATI PER INTERVENTO:
- Compensi legali liquidati dal G.E.: € 810,00
- Spese forfettarie (15% su € 810,00): € 121,50
- C.P.A. (4% su € 931,50): € 37,26
- IVA (22% su € 968,76): € 213,13 € 1.181,89
TOTALE CREDITO COMPLESSIVO (6.837,82 + 1.466,71 + 948,64 + 2.383,85 + 1.181,89) =
12.818,91.
In data 26 marzo 2019 il terzo pignorato (cfr. all. 19) comunica all'Avv. Controparte_3
Emanuele DAGLIO e p.c. alla sig.ra che, con riferimento alla procedura n. R.G. Controparte_2
pagina 6 di 8 7936/2018 del Tribunale di Torino definita con ordinanza di assegnazione, ha provveduto al pagamento con di un importo pari a €13.880,49. Parte_2
Inoltre, da quanto emerge da un successivo atto di precetto in rinnovazione (4 aprile 2019) nel mese di marzo anche il terzo pignorato di già Controparte_4 Controparte_5
ha provveduto al pagamento del quinto dello Controparte_6
stipendio spettante alla sig.ra per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2019 per Controparte_2 un totale di € 195,00.
[…]
Da tutto quanto sopra esposto e rappresentato nelle tabelle allegate risulta che il credito, vantato dal creditore sig.ra è soddisfatto già con le somme ricavate dalla esecuzione mobiliare Controparte_1
presso terzi R.G. n. 7936/2018 del Tribunale di Torino e le somme pignorate eccedono per un importo pari €.10.201,03.
Ne consegue che non solo il credito azionato da non è più esistente in quanto già Controparte_1
soddisfatto ma sono emerse somme in eccesso ottenute dalla creditrice a partire dalla procedura mobiliare R.G. n. 7936/2018 per €.1.256,58, da imputarsi all'erronea precisazione del credito che ha eseguito avanti al Giudice dell'Esecuzione nelle varie procedure, al momento di Controparte_1
assegnazione delle somme, unitamente al proliferare di processi esecutivi che essa ha instaurato, anche successivamente, senza avvedersi della già intervenuta soddisfazione del proprio del credito.
***
Passando all'analisi della domanda riconvenzionale esperita da e volta a ottenere la Parte_1 restituzione delle somme riscosse dal credito nell'alveo di precedenti azioni esecutive, va affermato come esse, previa corretto inquadramento giuridico nell'alveo del 2033 c.c., non siano ripetibili: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua
pagina 7 di 8 chiusura.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23283 del 28/08/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12127 del
22/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
18/08/2011). Ne consegue che la domanda volta alla condanna della convenuta alla restituzione della somma di €.8.359,45 va respinta
Sussiste la reciproca soccombenza delle parti in quanto è accolta l'opposizione all'esecuzione esperita da e, al contempo, è rigettata la domanda riconvenzionale volta alla ripetizione delle Parte_1
somme illegittimamente riscosse in precedenti azioni esecutive intraprese da , con Controparte_1
conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno, invece, poste definitivamente in capo a , come già liquidate Controparte_1
con decreto del 16 ottobre 2024, risultando esse funzionali alla sola verifica della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione di parte attorea (integralmente accolta), con esclusione di ogni rilevanza nel rigetto della domanda riconvenzionale erroneamente posta in diritto dalla parte, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (C.F. ), accertando e Parte_1 C.F._1
dichiarando la già intervenuta soddisfazione del credito azionato da (C.F. Controparte_1
) con carenza in capo alla stessa del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
C.F._2
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente in capo a (C.F. ), come Controparte_1 C.F._2
già liquidate con decreto del 16 ottobre 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice non ha depositato le proprie conclusioni, limitandosi a domandare la fissazione di un'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza già calendarizzata per tale incombente come da note cartolari del 25 marzo 2025;
Parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni come da note cartolari del 26 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7 luglio 2002 proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare Parte_1
n. 587/2020 del Tribunale di Ivrea rilevando che il credito della controparte di cui al decreto ingiuntivo n. 4803/18 del Tribunale di Torino era già stato integralmente soddisfatto per effetto delle precedenti procedure esecutive che la creditrice aveva già instaurato con esito positivo. Esperiva, inoltre, domanda riconvenzionale di accertamento delle maggiori somme versate a favore del creditore e di condanna alla restituzione per la somma di €.18.941,20, con condanna ex art. 96 c.p.c. per la somma di €.2.000,00.
Con comparsa del 25 novembre 2022 si costituiva in giudizio rilevando che per Controparte_1 effetto delle precedenti esecuzioni forzate non era mai avvenuta l'integrale soddisfazione del credito. pagina 1 di 8 ***
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
In primo luogo vanno richiamate le risultanze a cui è pervenuta la CTU contabile depositata in data 15 ottobre 2024 che ha, con metodo perito e puntuale, ricostruito l'esegesi del credito della parte convenuta. In particolare, la CTU ha rilevato come “Premesso che, la sig.ra Controparte_1 concedeva in locazione alla sig.ra e al sig. l'unità Controparte_2 Parte_1
immobiliare sita in Torino, Via Cimarosa, 64 e che i conduttori risultano morosi nel pagamento di n. 2 canoni di locazione relativi al mese di novembre 2017 e gennaio 2018 (pari a € 450,00 cadauno) e delle spese condominiali maturate a novembre 2017 e gennaio 2018 (pari a € 50,00 per ciascuna mensilità) oltre alle spese di riscaldamento maturate per la gestione 2017 – 2018 (pari a €1.085,82) per un totale di € 2.085,82, il Tribunale di Torino, a seguito della convalida di sfratto per morosità del 12 gennaio
2018 (cfr. all. 7), ha emesso decreto ingiuntivo n. 4803/18 in data 30 maggio 2018 (cfr. all. 8) ingiungendo ai sig.ri e in solido tra loro, di pagare all'istante Controparte_2 Parte_1 la somma di € 4.837,82 per canoni scaduti e spese accessorie sino a tutto il mese di Controparte_1 maggio 2018 nonché la somma di € 500,00 per ogni mese di occupazione dal mese di giugno 2018 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile (avvenuta in data 2 ottobre 2018 (cfr. all. 32) , con gli interessi al tasso legale delle singole scadenze a saldo oltre € 900,00 per spese di intimazione e di ingiunzione, oltre a € 153,50 per esposti , oltre al rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre
IVA e CPA. […]
l'atto di precetto del 6 luglio 2018 il cui importo è così determinato:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
Canone mese di giugno 2018: € 500,00 € 5.337,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
pagina 2 di 8 - Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
- Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (5.337,82 + 1.466,71 + 948,64) = 7.753,17
[…] La prima procedura di esecuzione instaurata è del 13 settembre 2018 R.G. N. 1613/218 […] La seconda procedura esecutiva instaurata è dell'8 ottobre 2018 R.G. 7936/2018 (cfr. all. 12) del tribunale di TORINO, basata sempre sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4803/18 e sull'atto di precetto del 6 luglio 2018 oltre che sull'atto di intervento a data 4 febbraio 2019 (cfr. all. 15). […]
In data 22 dicembre 2018 la sig.ra ha notificato l'atto di precetto in rinnovazione Controparte_1 del 21 dicembre 2018 (cfr. all. 16) all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2018, nel corso della quale era emersa la possibilità di intervento sullo stesso titolo esecutivo R.G. n. 7936/2018 per la successiva udienza del 9 dicembre 2019, comprensivo dei canoni di locazione maturati fino alla liberazione dell'immobile (avvenuta in data 2 ottobre 2018) quindi, nello specifico, i canoni da giugno 2018 a settembre 2018. Pertanto, il creditore sig.ra è risultato creditore delle seguenti Controparte_1
somme:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
pagina 3 di 8 Canoni da mese di giugno 2018 a mese di settembre 2018: € 2.000,00 € 6.837,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
- Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
- Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
TOTALE CREDITO COMPLESSIVO (6.837,82 + 1.466,71 + 948,64) = 9.253,17
In atti è presente l'ordinanza di assegnazione somme del G.E. a data 6 febbraio 2019 (cfr. all. 18) con cui il creditore sig.ra è risultata assegnataria del controvalore dei buoni che il Controparte_1
terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato sig.ra Controparte_3
del valore nominale, tenuto conto della co-intestazione, di euro 12.500,00. Controparte_2
pagina 4 di 8 Inoltre, rilevato che il terzo pignorato di già Controparte_4 Controparte_5
non ha contestato di essere debitore dello Controparte_6
stipendio della debitrice esecutata sig.ra il G.E. ha assegnato in pagamento il Controparte_2
quinto dello stesso al creditore procedente sig.ra ordinando al terzo pignorato Controparte_1
di di versare ad ogni scadenza mensile la quota Controparte_4 Controparte_5
mensile di euro 65,00. Nella stessa ordinanza di assegnazione delle somme del 6 febbraio 2019 il G.E. ha anche provveduto a liquidare le spese in €166,00=€14,93=€41,91=, compensi per pignoramento presso terzi per €1.336,00= oltre rimborso forfettario ex lege, CPA e IVA, compensi per la fase di intervento per €810,00= oltre rimborso forfettario ex lege, CPA e IVA oltre spese successive occorrende documentate.
All'esito di detta ordinanza il creditore sig.ra è risultato creditore delle seguenti Controparte_1
somme:
Capitale portato da Decreto Ingiuntivo N. 4803/18: € 4.837,82
Canoni da mese di giugno 2018 a mese di settembre 2018: € 2.000,00 € 6.837,82
COMPENSI LIQUIDATI IN DECRETO INGIUNTIVO:
- Compensi legali liquidati in DI: € 900,00
- Spese forfettarie (15% su € 900,00): € 135,00
- C.P.A. (4% su € 1.035,00): € 41,40
- IVA (22% su € 1.076,40): € 236,81
- Esposti: € 153,50 € 1.466,71
ESBORSI SUCCESSIVI:
- Compensi legali atto di precetto di rilascio: € 225,00
- Marche copie convalida sfratto: € 26,92
- Costo notifica atto di precetto di rilascio: € 15,28
- Compensi legali atto di precetto di pagamento: € 225,00
pagina 5 di 8 - Spese forfettarie (15% su € 450,00): € 67,50
- C.P.A. (4% su € 517,50): € 20,70
- IVA (22% su € 538,20): € 118,40
- Diritti di copia titolo esecutivo: € 13,48
- Costo notifica D.I. e atto di precetto: € 36,36
- Tassa di registro: € 200,00 € 948,64
COMPENSI LIQUIDATI NELLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:
- Compensi legali liquidati dal G.E.: € 1.336,00
- Spese forfettarie (15% su € 1.336,00): € 200,40
- C.P.A. (4% su € 1.536,40): € 61,46
- IVA (22% su € 1.597,86): € 351,52
- Esposti: € 222,84
- Diritti di copia € 11,63
- Tassa di registro assegnazione somme € 200,00 € 2.383,85
COMPENSI LIQUIDATI PER INTERVENTO:
- Compensi legali liquidati dal G.E.: € 810,00
- Spese forfettarie (15% su € 810,00): € 121,50
- C.P.A. (4% su € 931,50): € 37,26
- IVA (22% su € 968,76): € 213,13 € 1.181,89
TOTALE CREDITO COMPLESSIVO (6.837,82 + 1.466,71 + 948,64 + 2.383,85 + 1.181,89) =
12.818,91.
In data 26 marzo 2019 il terzo pignorato (cfr. all. 19) comunica all'Avv. Controparte_3
Emanuele DAGLIO e p.c. alla sig.ra che, con riferimento alla procedura n. R.G. Controparte_2
pagina 6 di 8 7936/2018 del Tribunale di Torino definita con ordinanza di assegnazione, ha provveduto al pagamento con di un importo pari a €13.880,49. Parte_2
Inoltre, da quanto emerge da un successivo atto di precetto in rinnovazione (4 aprile 2019) nel mese di marzo anche il terzo pignorato di già Controparte_4 Controparte_5
ha provveduto al pagamento del quinto dello Controparte_6
stipendio spettante alla sig.ra per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2019 per Controparte_2 un totale di € 195,00.
[…]
Da tutto quanto sopra esposto e rappresentato nelle tabelle allegate risulta che il credito, vantato dal creditore sig.ra è soddisfatto già con le somme ricavate dalla esecuzione mobiliare Controparte_1
presso terzi R.G. n. 7936/2018 del Tribunale di Torino e le somme pignorate eccedono per un importo pari €.10.201,03.
Ne consegue che non solo il credito azionato da non è più esistente in quanto già Controparte_1
soddisfatto ma sono emerse somme in eccesso ottenute dalla creditrice a partire dalla procedura mobiliare R.G. n. 7936/2018 per €.1.256,58, da imputarsi all'erronea precisazione del credito che ha eseguito avanti al Giudice dell'Esecuzione nelle varie procedure, al momento di Controparte_1
assegnazione delle somme, unitamente al proliferare di processi esecutivi che essa ha instaurato, anche successivamente, senza avvedersi della già intervenuta soddisfazione del proprio del credito.
***
Passando all'analisi della domanda riconvenzionale esperita da e volta a ottenere la Parte_1 restituzione delle somme riscosse dal credito nell'alveo di precedenti azioni esecutive, va affermato come esse, previa corretto inquadramento giuridico nell'alveo del 2033 c.c., non siano ripetibili: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua
pagina 7 di 8 chiusura.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23283 del 28/08/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12127 del
22/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
18/08/2011). Ne consegue che la domanda volta alla condanna della convenuta alla restituzione della somma di €.8.359,45 va respinta
Sussiste la reciproca soccombenza delle parti in quanto è accolta l'opposizione all'esecuzione esperita da e, al contempo, è rigettata la domanda riconvenzionale volta alla ripetizione delle Parte_1
somme illegittimamente riscosse in precedenti azioni esecutive intraprese da , con Controparte_1
conseguente integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno, invece, poste definitivamente in capo a , come già liquidate Controparte_1
con decreto del 16 ottobre 2024, risultando esse funzionali alla sola verifica della fondatezza dell'opposizione all'esecuzione di parte attorea (integralmente accolta), con esclusione di ogni rilevanza nel rigetto della domanda riconvenzionale erroneamente posta in diritto dalla parte, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (C.F. ), accertando e Parte_1 C.F._1
dichiarando la già intervenuta soddisfazione del credito azionato da (C.F. Controparte_1
) con carenza in capo alla stessa del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
C.F._2
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente in capo a (C.F. ), come Controparte_1 C.F._2
già liquidate con decreto del 16 ottobre 2024, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8