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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
Nelle persone di:
Dott. Antonio S. Stefani Presidente
Dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice
Dott.ssa Michela Guantario Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34971/2024 rimessa in decisione il giorno 11.06.2025 vertente
TRA
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Amleto Coronella ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del Difensore per delega in calce all'atto di citazione opponente
E
(numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Torino e C.F.: ) rappresentata P.IVA_1
pagina 1 di 7 da in persona del procuratore, dott. Controparte_2
in forza di procura 2/8/2023, Notaio Controparte_3 [...]
di Milano (Rep. 10860, Racc. 6173) quale Per_1
mandataria, giusta procura 25/11/2019 a rogito Notaio
[...]
di Milano Rep. N. 34.945, Racc. n. 11.871, Per_2
rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 4484/2024 dall'Avv. Fernando M.
Gabetta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del Difensore opposta
Conclusioni per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: - In via preliminare dichiarare la nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra - In via Parte_1
principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
4484/2024 R.G. 10282/24, emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa. Riservato ogni mezzo istruttorio nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, così
GIUDICARE respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le eccezioni e domande tutte dell'opponente e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4%
e IVA 22%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Premesse in fatto
Il presente giudizio veniva introdotto da
[...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4484/24, Parte_1
con il quale le veniva ingiunto da Controparte_1
il pagamento di euro 235.288,91 in qualità di fideiussore a titolo di canoni scaduti, relativi ai seguenti contratti di leasing stipulati dalla A.G.F. S.r.l. con l'opposta: n.
1020505 in data 31/1/2019 concernente un veicolo Stralis completo di accessori;
n. 1020507 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020508 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020509 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020512 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori costruttore
IVECO, mod. AS440S46T/P.
A sostegno dell'opposizione, deduceva Parte_1
che le fideiussioni da lei sottoscritte relative ai suddetti contratti erano totalmente o parzialmente nulle per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che, di conseguenza, non poteva ritenersi valida la rinuncia da parte del fideiussore ad avvalersi della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; che la Banca non aveva agito nel termine di cui al suddetto articolo nei confronti del debitore principale e pertanto era decaduta dal diritto di avvalersi delle garanzie;
che le operazioni di cui sopra pagina 3 di 7 erano assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex
L.662/96 e, pertanto, ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, non poteva essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, con conseguente nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente.
rappresentata da Controparte_1 CP_2
, costituendosi chiedeva la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo opposto. Deduceva in particolare che le fideiussioni erano state sottoscritte tutte in data
31/1/2019, a garanzia specifica delle obbligazioni assunte da AGF s.r.l., di cui l'opponente era Amministratore Unico, nei contratti di leasing di cui sopra;
che dunque non erano riconducibili al provvedimento della Banca d'Italia citato da parte opponente.
Esaurita la fase istruttoria, documentale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in quanto vertente, tra l'altro, sulla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata.
Normativa antitrust
Le fideiussioni rilasciate da Parte_1
contestualmente e a garanzia delle obbligazioni assunte nei contratti di leasing di cui sopra non sono, infatti, affette da nullità, in primo luogo in quanto non qualificabili fideiussioni omnibus.
Sul punto si ritiene del tutto condivisibile quanto affermato, in più occasioni, dalla Suprema Corte secondo la pagina 4 di 7 quale “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n.
21841/2024, nello stesso senso Cass. n. 26847/2024).
Le fideiussioni venivano sottoscritte inoltre nel 2019, a distanza di svariati anni dall'accertamento della Banca di
Italia n. 55 del 2/5/2005, così da non potersi presumere in alcun modo che fossero un'estrinsecazione dell'accordo censurato.
L'opponente, pertanto, era tenuta a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. Tale prova non veniva fornita in alcun modo da che, dopo avere introdotto il Parte_1
giudizio, non depositava ulteriori atti.
Da quanto sopra consegue la validità anche della deroga, convenuta tra le parti alla lettera f delle fideiussioni,
pagina 5 di 7 all'art. 1957 c.c. e pertanto l'opposta non può dirsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dell'opponente.
Divieto normativo D.M. 23 settembre 2005.
Infine, deduceva la nullità delle Parte_1
fideiussioni in quanto le operazioni di leasing di cui sopra erano assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex
L.662/96.
L'assunto non è condivisibile.
Le fideiussioni prestate dall'opponente, infatti, configurano garanzie personali, non riconducibili a quelle di natura reale, assicurativa o bancaria, oggetto del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 ai valori medi sullo scaglione di riferimento, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, a definizione del giudizio, ogni contraria istanza disattesa:
rigetta le domande avanzate dall'opponente;
conferma il decreto ingiuntivo n. 4484/24, dichiarandolo esecutivo;
pagina 6 di 7 condanna alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Milano il 9.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Michela Guantario dottor Antonio Stefani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
Nelle persone di:
Dott. Antonio S. Stefani Presidente
Dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice
Dott.ssa Michela Guantario Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34971/2024 rimessa in decisione il giorno 11.06.2025 vertente
TRA
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Amleto Coronella ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del Difensore per delega in calce all'atto di citazione opponente
E
(numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Torino e C.F.: ) rappresentata P.IVA_1
pagina 1 di 7 da in persona del procuratore, dott. Controparte_2
in forza di procura 2/8/2023, Notaio Controparte_3 [...]
di Milano (Rep. 10860, Racc. 6173) quale Per_1
mandataria, giusta procura 25/11/2019 a rogito Notaio
[...]
di Milano Rep. N. 34.945, Racc. n. 11.871, Per_2
rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 4484/2024 dall'Avv. Fernando M.
Gabetta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del Difensore opposta
Conclusioni per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: - In via preliminare dichiarare la nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra - In via Parte_1
principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
4484/2024 R.G. 10282/24, emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa. Riservato ogni mezzo istruttorio nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, così
GIUDICARE respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le eccezioni e domande tutte dell'opponente e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4%
e IVA 22%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Premesse in fatto
Il presente giudizio veniva introdotto da
[...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4484/24, Parte_1
con il quale le veniva ingiunto da Controparte_1
il pagamento di euro 235.288,91 in qualità di fideiussore a titolo di canoni scaduti, relativi ai seguenti contratti di leasing stipulati dalla A.G.F. S.r.l. con l'opposta: n.
1020505 in data 31/1/2019 concernente un veicolo Stralis completo di accessori;
n. 1020507 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020508 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020509 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori;
n. 1020512 in data 31/1/2019 concernente un veicolo completo di accessori costruttore
IVECO, mod. AS440S46T/P.
A sostegno dell'opposizione, deduceva Parte_1
che le fideiussioni da lei sottoscritte relative ai suddetti contratti erano totalmente o parzialmente nulle per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che, di conseguenza, non poteva ritenersi valida la rinuncia da parte del fideiussore ad avvalersi della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; che la Banca non aveva agito nel termine di cui al suddetto articolo nei confronti del debitore principale e pertanto era decaduta dal diritto di avvalersi delle garanzie;
che le operazioni di cui sopra pagina 3 di 7 erano assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex
L.662/96 e, pertanto, ai sensi dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, non poteva essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, con conseguente nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente.
rappresentata da Controparte_1 CP_2
, costituendosi chiedeva la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo opposto. Deduceva in particolare che le fideiussioni erano state sottoscritte tutte in data
31/1/2019, a garanzia specifica delle obbligazioni assunte da AGF s.r.l., di cui l'opponente era Amministratore Unico, nei contratti di leasing di cui sopra;
che dunque non erano riconducibili al provvedimento della Banca d'Italia citato da parte opponente.
Esaurita la fase istruttoria, documentale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in quanto vertente, tra l'altro, sulla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata.
Normativa antitrust
Le fideiussioni rilasciate da Parte_1
contestualmente e a garanzia delle obbligazioni assunte nei contratti di leasing di cui sopra non sono, infatti, affette da nullità, in primo luogo in quanto non qualificabili fideiussioni omnibus.
Sul punto si ritiene del tutto condivisibile quanto affermato, in più occasioni, dalla Suprema Corte secondo la pagina 4 di 7 quale “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n.
21841/2024, nello stesso senso Cass. n. 26847/2024).
Le fideiussioni venivano sottoscritte inoltre nel 2019, a distanza di svariati anni dall'accertamento della Banca di
Italia n. 55 del 2/5/2005, così da non potersi presumere in alcun modo che fossero un'estrinsecazione dell'accordo censurato.
L'opponente, pertanto, era tenuta a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. Tale prova non veniva fornita in alcun modo da che, dopo avere introdotto il Parte_1
giudizio, non depositava ulteriori atti.
Da quanto sopra consegue la validità anche della deroga, convenuta tra le parti alla lettera f delle fideiussioni,
pagina 5 di 7 all'art. 1957 c.c. e pertanto l'opposta non può dirsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dell'opponente.
Divieto normativo D.M. 23 settembre 2005.
Infine, deduceva la nullità delle Parte_1
fideiussioni in quanto le operazioni di leasing di cui sopra erano assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex
L.662/96.
L'assunto non è condivisibile.
Le fideiussioni prestate dall'opponente, infatti, configurano garanzie personali, non riconducibili a quelle di natura reale, assicurativa o bancaria, oggetto del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 ai valori medi sullo scaglione di riferimento, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, a definizione del giudizio, ogni contraria istanza disattesa:
rigetta le domande avanzate dall'opponente;
conferma il decreto ingiuntivo n. 4484/24, dichiarandolo esecutivo;
pagina 6 di 7 condanna alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Milano il 9.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Michela Guantario dottor Antonio Stefani
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