Versione
8 luglio 2018
8 luglio 2018
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 , recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all' articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , nonche' per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-328/20, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Repubblica d'Austria, 16/06/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 2022 ( *1 ) [Testo rettificato con ordinanza del 6 settembre 2022] «Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli» Nella causa C-328/20, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 22 luglio 2020, Commissione europea, rappresentata da B.-R. Killmann e D. Martin, in …Leggi di più...
- regolamento CE n. 883/2004·
- inadempimento·
- coordinamento sistemi sicurezza sociale·
- adeguamento prestazioni in base residenza·
- discriminazione indiretta·
- art. 7 regolamento 883/2004·
- art. 67 regolamento 883/2004·
- libera circolazione lavoratori·
- prestazioni familiari·
- parità di trattamento