Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 603 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Pasquale Andrizzi Parte_1
appellante
E
di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15 dai funzionari
[...]
Luca Mancuso, Rosaria Leuzzi e Vincenzo Parrello CP_2
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 25.6.09 , titolare della omonima impresa individuale esercente Parte_1 attività di pulizie, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 79 del 2009 con cui l' di Vibo Valentia gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 6.320,00 per violazione degli artt. 4 bis, comma 2, D. Lgs. n° 181/00; 9 bis, comma 2, Legge 608/96; 14, comma 2, D. Lgs. n° 38/00 e 9, comma 1, D. Lgs. n° 66/03.
2) In particolare, l'amministrazione, premesso che l'opponente aveva assunto alle sue dipendenze i lavoratori e , rispettivamente dal 27.6.04 e 28.6.04, addebitava al di non aver Per_1 Per_2 Pt_1 consegnato ai due lavoratori, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
3) Con il ricorso si contestava la fondatezza della pretesa sanzionatoria, dal momento che i due lavoratori avevano iniziato il loro rapporto di lavoro non il 27.6.04 e il 28.6.04, come indicato nell'ordinanza opposta, ma il 2.7.04 (il ) e il 5.7.04 (il ) ed in relazione a tali date di Per_1 Per_2 assunzione erano stati rispettati tutti gli adempimenti di legge come da documentazione in atti;
documentazione che attestava anche la regolare fruizione da parte dei due dipendenti del riposo settimanale.
4) Nella resistenza dell'amministrazione pubblica convenuta, con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha respinto il ricorso condannando il al pagamento delle spese di lite, Pt_1 liquidate in euro 3.812,00. Il tutto con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12,
l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095).
Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la
Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che:
"l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
In relazione alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza Co ex art.91c.p.c., si rileva che nei confronti dell' opera la regolamentazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. – introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo
417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) che la sentenza conteneva una motivazione meramente apparente, in cui non erano state esplicitate le ragioni sulla cui base era stata confermata la pretesa sanzionatoria e non erano state esaminate le specifiche ragioni di censura dell'operato dell'amministrazione contenute nel ricorso introduttivo del giudizio. Il tribunale, infatti, pur avendo dato conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'onere della prova incombe sull'amministrazione, di fatto aveva addossato tale onere in capo al privato ricorrente. Con L'appellante ha quindi sostenuto che l' di Vibo Valentia non aveva provato la fondatezza degli addebiti, dal momento che le dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori e erano Per_1 Per_2 tutt'altro che attendibili. In particolare, il aveva prima dichiarato di aver iniziato il suo rapporto Per_1 di lavoro il 28.5.04, per poi precisare che in realtà il rapporto era iniziato il 27.6.04, mentre nella lettera di dimissioni aveva affermato di essere stato assunto il 2.7.04, come effettivamente avvenuto.
A sua volta, il aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare per il il 28.6.04, mentre nella Per_2 Pt_1 lettera di dimissioni aveva affermato che il suo rapporto di lavoro era iniziato il 5.7.04, come effettivamente avvenuto. A ciò v'era da aggiungere che i lavoratori avevano “interesse nel rendere siffatte dichiarazioni poiché l'anticipo della data di assunzione avrebbe permesso loro di beneficiare dei trattamenti previdenziali quali indennità di disoccupazione”.
5.2) l'erronea statuizione sulle spese di lite perché, a fronte della infondatezza nel merito, le stesse non potevano essere poste a carico della parte ricorrente. Inoltre, “la statuizione, comunque, a fronte della prevista riduzione del 20%, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, risulta illegittima nella parte in cui liquida l'ammontare dovuto in complessive €. 3.812,80”.
Con 6) L' di Vibo Valentia si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) È vero che, come dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata si presenta generica e contraddittoria, tra l'altro essendosi il tribunale del tutto disinteressato delle specifiche questioni sottese alla ordinanza ingiunzione opposta per come prospettate dalle parti.
9) Ciò, tuttavia, non può condurre all'accoglimento dell'appello, dal momento che il dispositivo di rigetto dell'opposizione adottato dal tribunale deve essere comunque confermato.
10) La questione essenziale per il presente giudizio è se l'appellante abbia assunto alle sue dipendenze il il 27.6.04 e il il 28.6.04, come sostenuto dall'amministrazione sulla base delle Per_1 Per_2 dichiarazioni rese dai due dipendenti in fase ispettiva, o se i due lavoratori siano stati assunti il 2.7.04
(il ) e il 5.7.04 (il ), come sostenuto dall'appellante sulla base della documentazione dallo Per_1 Per_2 stesso prodotta. 11) Al riguardo pare opportuno precisare che il venne sentito dagli ispettori in tre occasioni, Per_1 non due come dedotto in appello, e il in due occasioni, non una come indicato in appello. Per Per_2 la precisione il venne sentito nelle date del 24.5.05, 11.12.06 e 22.10.07, mentre il venne Per_1 Per_2 sentito il 26.6.06 e il 22.10.07.
Con 12) A ciò si aggiunga che a fronte delle dichiarazioni rese dai due lavoratori prodotte dall' di Vibo Valentia, nessuna richiesta di prova orale venne articolata dal nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio.
13) Ciò detto, prima di esaminare le dichiarazioni dei due lavoratori e di compararle con la documentazione prodotta dall'appellante, deve rilevarsi che proprio da tale documentazione emerge la fondatezza di plurime violazioni accertate in sede ispettiva, che devono essere confermate anche volendo ammettere che le due assunzioni siano avvenute nelle date del 2.7.04 e del 5.7.04.
14) Quanto alla violazione di cui all'art. 4, comma 2 bis, D. Lgs. n° 181/00, per omessa consegna ai due lavoratori, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente i dati di registrazione sul libro matricola in uso, si rileva che il documento 7) prodotto dal ricorrente, che tanto doveva provare quanto a , è del tutto insufficiente perché la dichiarazione in atti risulta del tutto priva di Parte_2 sottoscrizione del lavoratore, sicché non vi è alcun elemento da cui trarre l'avvenuta consegna al
. Quanto, invece, al documento 8), riferito al lavoratore , il documento è Per_1 Tes_1 chiaramente privo di data certa e, come detto, l'appellante non ha nemmeno chiesto prova orale a conferma delle sue posizioni.
15) Quanto alla tardiva comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego, l'art. 9, comma 2 bis,
DL 510/96 ratione temporis vigente imponeva al datore di lavoro di dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Ora, anche ammettendo che, come sostenuto dal ricorrente, l'assunzione del fosse avvenuta il 2.7.04, dal documento Per_1
9) che lo stesso appellante ha prodotto emerge, quanto al , che la sua assunzione venne Per_1 comunicata al Centro per l'Impiego solo il 5.7.04 e del resto la stessa comunicazione era datata 5.7.04.
Ne consegue che la comunicazione di assunzione venne effettuata comunque tardivamente. E ad eguale conclusione deve pervenirsi quanto al , perché anche ad ammettere che egli fosse stato Per_2 assunto il 5.7.04, dal documento 10) offerto dallo stesso ricorrente emerge che la comunicazione di assunzione venne depositata presso il centro per l'Impiego solo il 6.7.04.
16) Quanto alla omessa comunicazione all'Inail del codice fiscale dei due lavoratori, l'art. 14, comma
2, D. Lgs 38/00 ratione temporis vigente prevedeva che tale comunicazione fosse fatta contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Ma nel caso di specie, dai documenti 12 e 13 prodotti dallo stesso ricorrente non emerge alcuna prova che le due comunicazioni siano state effettivamente inoltrate all'Inail, sicché risulta fondata la contestazione di omessa, non tardiva, comunicazione di cui all'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente non ha prodotto alcuna ricevuta di trasmissione e ricezione via fax al numero dell'Inail indicato nelle comunicazioni, come invece sostenuto in ricorso. Non solo, perché le comunicazioni versate in atti recano solo una stringa in cui le comunicazioni di assunzione e di cessazione dei due rapporti di lavoro sarebbero state effettuate in data 23.6.09. Su tali basi è evidente l'inaffidabilità della documentazione versata in atti. Da essa dovrebbe dedursi che il ricorrente effettuò le comunicazioni di assunzione addirittura 9 e 12 giorni prima della effettiva assunzione dei lavoratori, ma ancor più anomalo è il dato riferito alle comunicazioni di cessazione dei due rapporti. Non si comprende come il ricorrente abbia potuto inviare tali comunicazioni sempre il 23.6.09 a fronte di due cessazioni che erano avvenute il 27.9.04
( ) e l'8.9.04 (Pezzo). Né la circostanza può giustificarsi con assunzioni avvenute a tempo Per_1 determinato perché dai contratti di lavoro prodotti dall'appellante emerge che si trattava di contratti a tempo indeterminato. 17) Ad ogni modo, le dichiarazioni rese dai due lavoratori agli ispettori risultano comunque del tutto affidabili, per cui deve concludersi che le assunzioni avvennero il 27.6.04, per il , e il 28.6.05, Per_1 per il , e non il 2.7.04 e 5.7.04, come sostenuto dall'appellante, con la conseguenza che risultano Per_2 fondate tutte le sanzioni irrogate dall'Ispettorato del lavoro.
18) È vero che il 24.5.05 il riferì di essere stato assunto il 28.5.04, ma fu lo stesso lavoratore Per_1 che l'11.12.06, nel confermare quanto dichiarato il 24.5.05, precisò che in realtà il suo rapporto di lavoro era iniziato il 27.6.04. E tale circostanza il lavoratore confermò ulteriormente quando venne sentito in data 22.10.07. Il fatto che il cominciò a lavorare il 27.6.04, poi, venne confermato Per_1 anche dal , il quale, sentito il 26.6.06, dichiarò che il suo rapporto di lavoro era iniziato il Per_2
28.6.04, precisando che il aveva cominciato un giorno prima di lui, nonché aggiungendo che Per_1 nel mese di maggio 2004 non erano ancora iniziati i lavori di pulizia delle spiagge per cui entrambi erano stati assunti. Il , inoltre, precisò anche che nonostante avesse iniziato a lavorare il 28.6.04, Per_2 la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro avvenne solo il 5.7.04. Infine, confermò le sue dichiarazioni anche in data 22.10.07.
19) Su tali basi le dichiarazioni dei due lavoratori risultano del tutto credibili e le stesse non possono essere sminuite solo per l'iniziale erronea indicazione della data di inizio del suo rapporto di lavoro da parte del . Per_1
20) In particolare, nessuna anomalia emerge quanto alle dichiarazioni del e questi ha finito per Per_2 fornire conferma alla effettiva data di inizio del rapporto di lavoro del suo collega di lavoro.
21) Ma vi è di più, perché il , nel posticipare spontaneamente la sua data di assunzione dal Per_1
28.5.04 al 27.6.04, ha mostrato la totale insussistenza di quello che secondo l'atto di appello sarebbe il non meglio chiarito “interesse nel rendere siffatte dichiarazioni poiché l'anticipo della data di assunzione avrebbe permesso loro di beneficiare dei trattamenti previdenziali quali indennità di disoccupazione”. Non solo il posticipò la data di assunzione inizialmente riferita, ma Per_1
l'appellante non spiega in che termini i due lavoratori avrebbero beneficiato di prestazioni previdenziali anticipando le loro assunzioni di pochi giorni rispetto alle date sostenute dal datore di lavoro.
22) Né le date di assunzione riferite agli ispettori sarebbero sconfessate dalle lettere di dimissioni in atti (doc. 21 e 22), asseritamente sottoscritte dai due lavoratori e in cui risulta la loro assunzione il
2.7.04 e il 5.7.04. Sotto tale profilo, le dichiarazioni non recano data certa e nemmeno vi è prova della Con loro sottoscrizione da parte dei due lavoratori, né il disconoscimento poteva essere effettuato dall' di Vibo Valentia in quanto del tutto estraneo ai documenti di cui si discute.
23) Ma soprattutto le due lettere di dimissioni in atti risultano seccamente smentite da altra documentazione aziendale versata in atti dallo stesso ricorrente. Si fa riferimento al registro presenze
(doc. 20) in cui risulta espressamente che la cessazione dei rapporti di lavoro del e del Per_1 Per_2 avvennero per licenziamento del 27.9.04 e del 8.9.04, non per dimissioni (si veda la pagina del registro presenze riferita al mese di settembre 2004) E tale circostanza, quanto al , risulta anche Per_1 dalla busta paga di settembre 2004 in cui lo stesso ricorrente indicava che il rapporto di lavoro non era cessato per dimissione, ma perché “licenziato in corso di anno”.
24) Per il resto entrambi i lavoratori hanno concordemente riferito che nel periodo estivo di durata del loro rapporto non avevano mai goduto del riposo settimanale. Anche tale dichiarazione risulta credibile per quanto sopra chiarito, né sotto tale profilo l'atto di appello contiene censure di sorta. La contraria circostanza risultante dal registro presenze non è idonea a smentire la univoca versione dei lavoratori, attesa la sostanziale inaffidabilità della documentazione aziendale per quanto già chiarito e tenuto conto che non vi alcun elemento da cui desumere la data di formazione della scrittura di cui si discute.
25) Risulta infine inammissibile e comunque manifestamente infondato il motivo di appello riferito alle spese di lite, con cui si denuncia che la “la statuizione, comunque, a fronte della prevista riduzione del 20%, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, risulta illegittima nella parte in cui liquida l'ammontare dovuto in complessive €. 3.812,80”.
26) In tali termini l'appellante non chiarisce in alcun modo perché la definitiva liquidazione delle spese in euro 3.812,30 sarebbe errata e comunque la liquidazione tale non risulta anche tenendo conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15. Nell'originario ricorso si era addirittura omesso di indicare il valore della controversia, che era comunque pari ad euro
6.320,00, come correttamente indicato nell'atto di appello. La conseguenza è che la presente causa rientrava e rientra nello scaglione del DM 55/14 per le cause di valore da 5.201,00 ad euro 26.000,00.
Ora, dai valori medi previsti dal DM 55/14 discendeva una liquidazione delle spese di lite pari ad euro 5.388,00, che diminuiti del 20% ammontavano ad euro 4.310,40. Su tali basi non si comprende, né l'appellante l'ha chiarito, in cosa consisterebbe l'errore del tribunale nell'aver liquidato le spese di lite in un valore compreso tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento, per poi diminuirlo del 20%.
27) Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del citato valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e della riduzione del 20% di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. n° 149/15.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 654/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.648,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale