Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1197/2023, assunta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, promossa da:
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DEL MOLISE – SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 92024030709), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Tedeschi, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Campobasso, presso l'indirizzo digitale carmine_tedeschi@pec.it;
Opponente contro
RL IU (C.F. [...]), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Preziuso, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lucera (FG), via
Spagnoletti Zeuli n. 9;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Associazione Produttori Latte Del Molise –
Societa' Cooperativa Agricola, convenendo in giudizio CA IU, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso in data
A sostegno della domanda ha dedotto: che le somme ingiunte atterrebbero alle fatture nn. 15 del 31.12.2022 e 1 del 31.1.2023, a titolo di corrispettivo per il conferimento di latte eseguito da CA IU nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023; che, al momento del conferimento, la controparte era socio conferente;
di non essere acquirente finale del prodotto, ma di limitarsi a commercializzarlo e, dunque, a venderlo a terzi (acquirenti ovvero caseifici); che il latte conferito è stato ceduto al caseificio Latteria del Molise, che non ha pagato il corrispettivo dovuto;
lo scopo sociale e mutualistico della cooperativa e il difetto di qualsivoglia obbligazione di pagamento del corrispettivo di quanto conferito dai soci cooperatori;
l'insussistenza di un rapporto commerciale di vendita/fornitura di latte con la parte convenuta, con conseguente insussistenza di un diritto di credito in capo a quest'ultima ed esistenza di una mera aspettativa data dai vantaggi propri della partecipazione sociale (dati dalla collocazione del prodotto sul mercato ad opera della cooperativa e alla riscossione delle somme pagate dai terzi acquirenti); che la distribuzione degli utili avviene unicamente all'esito delle verifiche amministrativo- contabili, di tal che, in caso di mancato pagamento del prezzo ad opera dell'acquirente finale, la società cooperativa può procedere al recupero del credito nell'interesse dei soci, mentre questi ultimi non possono pretendere alcunchè dalla cooperativa (come stabilito dal regolamento); che il conferimento del latte attiene allo scopo sociale e mutualistico della cooperativa, accettato dai soci cooperatori al momento dell'ingresso nella compagine sociale e non costituisce, pertanto, elemento sintomatico di un contratto di scambio.
Si è costituita la parte convenuta CA IU, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: l'aspetto solo apparente e formale della cooperativa, in contrasto con i rapporti di fatto esistenti tra le parti e consistenti nella vendita del latte, ad opera dei produttori, alla cooperativa, con conseguente emissione della fattura e pagamento di quanto conferito;
di aver conferito il latte alla cooperativa, come da fatture in atti, e di aver ricevuto sempre il relativo pagamento;
le difficoltà economiche della cooperativa, con previsione di pagamento delle forniture a trenta giorni (in luogo dei precedenti sessanta) e il successivo incremento del prezzo di acquisto ad euro 0,58 al litro;
la perdurante insolvenza della cooperativa nei confronti di tutti i soci;
di aver ricevuto il pagamento della fattura n. 14 del 30.11.2022 (per euro
4.273,56) solo all'esito della diffida di pagamento inoltrata tramite avvocato;
l'insussistenza di qualsivoglia originaria contestazione della qualità e quantità del latte conferito, posto che le prime contestazioni avrebbero fatto seguito al predetto pagamento parziale. La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 10.12.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, di tal che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
La pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio attiene alla richiesta di pagamento avanzata da CA IU, nella qualità di socio cooperatore, del corrispettivo per la quantità di latte conferito alla parte convenuta.
La parte opponente sostiene la non debenza delle somme ingiunte in ragione dell'insussistenza di un rapporto sinallagmatico di scambio tra la cooperativa e i fornitori quanto al conferimento di latte, essendo invece prevista la redistribuzione dei ristorni, allorquando saranno stati conseguiti, dunque necessariamente all'esito del pagamento del corrispettivo della vendita da parte degli acquirenti finali.
Nel caso di specie, è pacifico che:
- CA IU era socio cooperatore al momento del conferimento del latte alla parte convenuta;
- Al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione, CA IU ha sottoscritto un apposito modulo in cui ha dichiarato
;
- L'art. 18 del Regolamento, come modificato in sede di assemblea generale ordinaria dei soci del 23.5.2014, stabilisce quanto segue: ;
- La cooperativa opponente ha scopo mutualistico (cfr. art. 8 Statuto) e, tra le varie attività previste nell'oggetto sociale (cfr. art. 9 Statuto), provvede a commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- In tema di ristorni, l'art. 32 dello Statuto così stabilisce: In punto di diritto, è opportuno richiamare quasi integralmente il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto espresso in un caso, nella sostanza, sovrapponibile a quello che occupa:
“1.3. Il Collegio dà atto, innanzitutto, che la recente ordinanza resa da Cass. 9 agosto 2023, n. 24242 (pronunciata in una controversia, tra un altro socio della medesima cooperativa qui controricorrente e quest'ultima, assolutamente identica a quella oggi in esame), ha risposto al suddetto quesito affermando che "I conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione
"pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa". In applicazione di tale principio, dunque, in quella sede è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato da un socio alla Latteria Sociale di EA SA Coop. Agricola a r.l., che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio.
1.3.1. In estrema sintesi, secondo la riportata ordinanza, l'obbligo di conferimento del prodotto che grava sui soci di una cooperativa agricola di trasformazione, obbligo essenziale per il funzionamento della società, è riconducibile ad un contratto di durata ad esecuzione periodica, contratto che, però, non ha una sua autonomia risultando essere parte integrante del contratto sociale.
Conseguentemente, la consegna, da parte del socio, del prodotto non determina l'operatività del principio di corrispettività, ma una mera aspettativa alla remunerazione del conferimento. In particolare, non essendo la remunerazione un
"prezzo" in senso tecnico, ma soltanto l'attribuzione al socio/imprenditore pro quota del profitto generato dalla vendita dei prodotti trasformati, non è configurabile in capo al socio un diritto di credito al percepimento di un corrispettivo.
1.3.2. Nella specie, questa conclusione trovava conferma, secondo la Corte, anche nel Regolamento approvato dalla cooperativa, in cui si affermava che il valore definitivo dei conferimenti dovesse essere stabilito in base ai risultati di gestione desumibili alla chiusura dell'esercizio sociale.
1.3.3. Giusta la pronuncia in esame, dunque, il socio viene remunerato dei suoi conferimenti attraverso il profitto della cooperativa, mancando il quale non ha diritto ad alcun corrispettivo in quanto si sostiene essere socio/imprenditore.
1.3.3. Giusta la pronuncia in esame, dunque, il socio viene remunerato dei suoi conferimenti attraverso il profitto della cooperativa, mancando il quale non ha diritto ad alcun corrispettivo in quanto si sostiene essere socio/imprenditore.
1.4. È doveroso rimarcare, poi, che la sentenza resa da Cass. 2 agosto 2023, n.
23606, pure pronunciata in una controversia tra una cooperativa agricola ed un suo socio tenuto al conferimento di latte, e pressoché coeva all'ordinanza finora descritta, ha espressamente opinato (cfr. pag.
6-7 della relativa motivazione) che, nelle società cooperative, "il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Sez. 1, Sent. n. 26222 del 2014, RV. 633871;
Sez. 1, Sentenza n. 694 del 2001). Tale principio, che si è affermato nell'ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il conferimento del latte dal socio (...) alla cooperativa (...) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell'intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto e atto costitutivo). Di conseguenza, nella specie, ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l'insorgere,
a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell'obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione queste ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013
n. 11 015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016; Cass. 18-1-2001 n.
694)".
1.4.1. Si tratta, come appare evidente, di una conclusione diametralmente opposta, sullo specifico punto, rispetto a quella di cui all'ordinanza resa da Cass. n. 24242 del 2023. 1.4.2. Le due pronunce esaminate, peraltro, bene fotografano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito al rapporto tra mutualità e scambio nelle società cooperative, storicamente diviso tra due differenti ricostruzioni giuridiche: quella che riconduce i rapporti mutualistici interamente al contratto sociale (cd. tesi monista) e quella che li configura alla stregua di ulteriori e distinti rapporti giuridici, ascrivibili, di volta in volta, a contratti a prestazioni corrispettive tipici o atipici (cd. tesi dualista).
1.4. 2.1. Stando alla prima, il rapporto mutualistico rappresenterebbe una fattispecie a contenuto complesso, caratterizzata da una pluralità di prestazioni tutte riconducibili al contratto sociale, rispetto al quale i singoli atti di scambio costituirebbero meri momenti esecutivi. Sulla base di tali argomentazioni, viene così esclusa la natura contrattuale dei rapporti mutualistici intercorrenti tra i soci e la società, cui non sarebbero applicabili le norme dei contratti di scambio. È stato opportunamente messo in evidenzia, in dottrina, come le origini di una simile impostazione siano da ascrivere alle teorie ottocentesche negatrici della personalità giuridica delle società commerciali, e, dunque, dell'alterità soggettiva di queste ultime rispetto ai soci, con la conseguente asserita impossibilità di configurare rapporti di scambio ulteriori rispetto a quello sociale;
tale conclusione - nonostante il consolidarsi della teoria della personalità giuridica delle cooperative - è stata ulteriormente prospettata da quanti hanno ritenuto insussistente una vera e propria contrapposizione di interessi fra le parti, tale da escludere la configurabilità di un rapporto di scambio tra il socio e la società. Da qui la raffigurazione del rapporto obbligatorio società-soci come diritto del socio e obbligo della società a dare le prestazioni mutualistiche quale conseguenza dell'appartenenza del socio della compagine sociale. 1.4. 2.2. Questo modo di intendere la mutualità, tuttavia, è stato superato, successivamente, a fronte della necessità della cooperativa di poter competere sul mercato e, quindi, di poter liberamente operare anche con non soci, arrivandosi ad escludere, nelle tesi più estreme, l'esistenza di un obbligo della cooperativa di operare con il socio e, per converso, un obbligo del socio ad avere rapporti con la cooperativa.
1.4. 2.3. In questo contesto, gli interpreti, in modo pressoché unanime, hanno riconosciuto che lo scopo mutualistico si realizza attraverso rapporti contrattuali di scambio con il socio, discutendosi solo se si tratti di contratti tipici, o meno, ovvero se tali negozi, pur autonomi e distinti rispetto al contratto sociale, subiscano, come
è stato autorevolmente affermato, una sorta di curvatura causale in ragione degli scopi mutualistici della cooperativa. Curvatura causale comunque pacificamente inesistente nelle cooperative di produzione e lavoro per le quali, ai sensi della legge n. 142/2001, il contratto di lavoro della cooperativa con il socio deve essere un contratto di lavoro autonomo o subordinato nelle forme previste dalla legge.
1.4.2.4. In ogni caso, sull'abbrivio degli orientamenti dottrinari e di legge a favore dell'esistenza di un contratto di scambio distinto dal contratto sociale, la riforma del
2003 ha eliminato ogni residua incertezza, atteso che ha imposto a tutte le cooperative lo svolgimento di attività mutualistica a vantaggio dei soci (cfr. artt.
2511,2515, comma 2, e 2521, comma 2, cod. civ.), ad eccezione dei casi in cui, per espressa deroga legislativa, il beneficio possa essere indirizzato anche a soggetti terzi, come accade, ad esempio nelle cooperative sociali (cfr. art. 2520, comma 2,
c.c.); peraltro, il rafforzamento della mutualità ad opera della riforma del diritto societario è testimoniato, altresì, dall'obbligo di previsione statutaria dei ristorni, la cui ripartizione è proporzionata alla quantità e qualità degli scambi mutualistici
(artt. 2521, n. 8, e 2545-sexies, comma 1, cod. civ.). E, sebbene il codice civile difetti di una puntuale definizione di mutualità, dal complesso della disciplina dedicata alle società cooperative - e soprattutto dal combinato disposto degli artt.
2512,2516,2544, comma 1, e 2545-sexies, comma 1, cod. civ. - si desume che l'essenza dello scopo mutualistico risiede nella stipula di contratti di scambio intercorrenti tra la società ed i soci, ulteriori e distinti rispetto al contratto sociale.
1.5. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio di dover rispondere all'interrogativo di cui al precedente Par.
1.2. di questa motivazione dando seguito alla ricordata conclusione rinvenibile nella citata sentenza pronunciata da Cass. n. 23606 del
2023. 1.5.1. Invero, benché il legislatore non offra una puntuale definizione di cooperativa agricola, dall'art. 2135 cod. civ., relativo alla nozione di imprenditore agricolo, si desume, tuttavia, che sono qualificabili come agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti attività: I) la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
II) l'allevamento di animali, con le prescrizioni ivi imposte;
III) l'attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
IV) un'attività concernente la prestazione di beni o servizi a favore dei soci imprenditori agricoli.
1.5.2. Si possono individuare, poi, due macrocategorie di cooperative agricole: a) quelle di produzione, che si occupano della coltivazione e dell'allevamento di cui ai punti precedenti;
b) quelle di conferimento, in cui la società cooperativa ha il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato. In questo caso, i produttori agricoli conferiscono i propri prodotti affinché essi vengano conservati, manipolati, trasformati e venduti tramite l'organizzazione collettiva, con gestione comune di impianti, stabilimenti e magazzini.
1.5.3. In questa seconda tipologia rientra, evidentemente, la Cooperativa agricola oggi controricorrente, nella quale (trattasi di circostanza assolutamente pacifica), in attuazione del rapporto mutualistico, il socio si impegna a trasferire periodicamente alla cooperativa una quantità di merce (latte) perché la società la trasformi in un prodotto derivato (formaggio), successivamente dalla stessa commercializzato.
1.6. Orbene, la menzionata sentenza resa da Cass. n. 23606 del 2023, nel sancire la necessità di "considerare che, nelle società cooperative, il rapporto ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione alla vita sociale - attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società, ed avente ad oggetto sia prestazioni di collaborazione sia prestazioni di scambio tra socio e società, è innegabilmente connotato non dalla comunione di scopo, che forma il primo rapporto (tra i soci) bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo", ha fatto applicazione di un principio da tempo invalso (giusta le riportate posizioni della più recente dottrina) nella giurisprudenza relativa alle società cooperative edilizie, utilizzandolo, affatto condivisibilmente, anche nell'ipotesi delle cooperative agricole e zootecniche sul presupposto che quello che, atecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece, l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale (statuto e atto costitutivo).
1.6.1. In ragione di questa prospettazione, nel caso di specie, il pagamento delle somme di danaro da parte della cooperativa - a titolo di acconto o di saldo - rappresenta il prezzo del latte, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa è del tutto omogenea a quella di una compravendita e/o di una somministrazione.
1.6.2. È intuitivo, dunque, come pure affermatosi in dottrina, che il socio debba ricevere in corrispettivo il prezzo della merce trasferita alla società e, se la situazione lo consentirà, il ristorno commisurato agli scambi mutualistici posti in essere alla fine dell'esercizio sociale. Non si può trasformare, cioè, la prestazione mutualistica in donazione, né in una sorta di conferimento permanente e comunque indeterminato.
1.6.3. Si rivela significativa, del resto, l'osservazione di autorevole dottrina secondo cui, nelle società cooperative, il vero e proprio rapporto sociale avrebbe ben poco significato se ad esso non si affiancasse il rapporto mutualistico che perpetua e vivifica nel tempo e dà un senso proprio al rapporto sociale, anche perché ricorda alle cooperative dimentiche ed intente solo a produrre utili che la società si costituisce pur sempre per procurare un vantaggio ai soci diverso dal danaro, e cioè dall'interesse sull'investimento. C'è, anzi, da aggiungere che, almeno per il passato, si è sempre attribuito poco peso al rapporto sociale, da un lato, considerando il conferimento, recte l'obbligo di conferire, come strumento inteso a consentire sul piano tecnico-giuridico l'acquisto della qualità di socio, e cioè alla stregua di un mezzo tecnico per entrare in società, e, dall'altro, considerando il capitale sociale come un'entità meramente virtuale o, per meglio dire, come un'entità cui non si sarebbero potute attribuire le medesime funzioni attribuite al capitale nelle società lucrative;
mentre si è insistito, pur senza che la legislazione lo avesse mai definito, sempre sullo "scambio mutualistico", considerato alla stregua del dna della cooperazione e come pendant del vantaggio mutualistico. Del resto, come si è già riferito, il legislatore del 2003 (per la prima volta) non solo ha dato una definizione, sia pure smilza, di società cooperativa, ma ha riportato in primo piano, disciplinandoli, i caratteri marcanti della cooperazione quali devono essere considerati la gestione di servizio, il rapporto mutualistico, lo scambio mutualistico, il ristorno ed il vantaggio cooperativo, il cui meccanismo di acquisizione è stato regolato a seconda del settore - consumo, produzione e lavoro, servizi - nel quale la cooperativa opera: meccanismo di scambio per le cooperative di consumo, di credito ed edilizie e di tipo squisitamente associazionistico nel più moderno campo della cooperazione di servizi.
1.7. Fermo quanto precede, va osservato che, frequentemente, le cooperative come quella oggi controricorrente disciplinano la materia della prestazione mutualistica in un regolamento allegato allo statuto, in cui vengono stabilite le quantità di prodotto che il socio deve periodicamente conferire alla società ed i criteri per determinare il corrispettivo che dev'essere versato dalla società ai soci.
1.7.1. In quest'ottica, allora, la configurazione del rapporto di scambio nelle cooperative agricole di conferimento e trasformazione può risultare estremamente variabile in ragione di specifiche e particolari fattispecie.
1.7.2. Detto rapporto, in altri termini, come efficacemente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta rappresenta "il negozio che
"veste" formalmente la fattispecie del conferimento del prodotto e questo "vestito" in una cooperativa riconducibile al modello di operatività della cooperativa in questione, a differenza di altri tipi di cooperative, può essere il più vario. E così, ad esempio, può trattarsi di una vendita con acconto salvo conguaglio in ragione del prezzo spuntato sul mercato e dove, va aggiunto, l'entità, rectius l'esistenza del conguaglio, salvo specifiche diverse disposizioni regolamentari o statutarie, è lasciata alla discrezionalità della cooperativa. Alternativo al modello precedente è la vendita a rischio della cooperativa con pagamento del prezzo ai soci in via definitiva. Può essere adottato il modello contrattuale del mandato a vendere da parte dei soci alla cooperativa a cui viene riconosciuta una sorta di provvigione o comunque a trattenere una percentuale sul prezzo ottenuto sul mercato. I conferimenti dei prodotti nelle cooperative di produzione non sono, dunque, qualificabili come conferimenti in conto capitale, e trovano il loro titolo - non già direttamente nel contratto sociale, ma, invece, - in contratti di scambio che la cooperativa, nel perseguimento dello scopo sociale, e sia pure in conformità con le previsioni dell'atto costitutivo, conclude di volta in volta con i singoli soci (Cass. n.
4455 del 2003, in motiv.)".
1.7.3. Posto, dunque, che, in linea generale, il rapporto di scambio oscilla, in questi casi, fra la natura di un contratto di vendita, di somministrazione o di commissione, ben può essere previsto anche il riconoscimento di un acconto a cui fa seguito un eventuale conguaglio in ragione degli esiti della collocazione del prodotto nel mercato o dei risultati di gestione (ovviamente condizionati dagli esiti del mercato).
Allo stesso modo, tuttavia, un regolamento della cooperativa potrebbe anche prevedere, al limite, che non venga riconosciuto provvisoriamente il pagamento di alcun anticipo.
1.8. Tanto premesso, come chiaramente emerge dalla sentenza oggi impugnata, la regula iuris disciplinante il rapporto di scambio in esame è rinvenibile nel
Regolamento per il conferimento approvato dalla cooperativa Latteria Sociale di
EA SA (al cui rispetto ciascuno dei soci è tenuto ai sensi degli artt. 6 e 11 dello Statuto), dal quale si ricava, appunto, la disciplina della remunerazione del latte conferito dai singoli soci.
1.8.1. In particolare, dall'art. 9 di detto Regolamento, si desume che "il valore definitivo dei conferimenti sarà stabilito in base ai risultati di gestione desumibili, a chiusura dell'esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa" e che
"durante la campagna casearia, potranno essere concessi acconti sul prodotto conferito" previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
1.8.2. Ciò significa che la remunerazione dei "conferimenti" non sarebbe dovuta avvenire mediante il pagamento di un prezzo determinato, bensì attraverso la corresponsione ai soci di eventuali anticipi sul valore dei "conferimenti" stessi ed attraverso un conguaglio ex post, vale a dire sulla base dei risultati della gestione desumibili dal bilancio consuntivo della cooperativa.
1.8.3. La sentenza impugnata non dà conto di eventuali delibere del Consiglio di
Amministrazione della cooperativa riguardanti la corresponsione, per il periodo temporale che qui interessa, di eventuali acconti, mentre ha accertato la chiusura in perdita dell'esercizio sociale 2010.
1.8.4. Da tanto consegue, allora, il rigetto della pretesa sostanziale del Ma.Gi., non avendo questi provato, come sarebbe suo onere, il fatto costitutivo del diritto, posto che, come ancora condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, "il vestito del rapporto di scambio adottato dalla cooperativa in questione" non prevedeva la vendita a rischio della cooperativa con pagamento del prezzo ai soci in via definitiva, bensì era una vendita con acconto salvo conguaglio in ragione dei risultati dell'esercizio. Poiché, pertanto, la campagna per l'anno 2010 si era conclusa in perdita, doveva escludersi il diritto al pagamento invocato dal ricorrente.
1.8.5. In altri termini, il mancato pagamento oggi lamentato dal Ma.Gi. trova la sua giustificazione, più semplicemente, nel Regolamento in questione e non certo nella negazione dell'esistenza di un rapporto di scambio distinto dal contratto sociale, ritenuta, invece, dal tribunale a quo.” (Cass. 14850/2024).
È stato chiarito che il pagamento del prezzo del latte da parte della cooperativa costituisce il pagamento del corrispettivo del conferimento: un rapporto sinallagmatico, allora, che si affianca a quello prettamente mutualistico.
La disciplina del predetto rapporto di scambio è, tuttavia, disciplinata dall'art. 18 del
Regolamento, sopra riportato, secondo cui, nel caso di inadempimento da parte dei terzi acquirenti (in altri termini: nel caso in cui gli acquirenti finali del latte non paghino alla cooperativa il prezzo del latte), la cooperativa intraprenderà le azioni legali necessarie al recupero dei crediti e, nelle more, “i pagamenti ai soci conferenti restano sospesi e i soci conferenti non potranno agire per le vie legali nei confronti dell'Associazione”; al più che l'art. 32 dello Statuto stabilisce che la cooperativa provvederà a distribuire tra i soci,
“quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo (…) in ricavato dalle vendite”.
Si osserva, altresì, che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, dunque, sulla scorta della ricostruzione che precede: il pagamento del prodotto conferito avviene mediante distribuzione del prezzo pagato da terzi, dopo che questi ultimo lo avranno corrisposto;
l'Associazione ha allegato l'inadempimento dell'acquirente finale quanto al pagamento del prezzo del latte conferito ed ha documentato l'inoltro di una diffida stragiudiziale (inviata a mezzo pec il 15.4.2023), volta ad ottenere il pagamento del dovuto.
In conclusione, consegue il rigetto della pretesa sostanziale della parte opposta, in ragione della mancata prova del fatto costitutivo del diritto, ovvero l'avvenuto pagamento del corrispettivo ad opera dell'acquirente finale del latte conferito;
in altri termini, la revoca del decreto ingiuntivo deriva dalle modalità di pagamento previste nel
Regolamento, approvato da CA IU allorchè era socio e dunque vincolante, non anche dalla negazione dell'esistenza di un rapporto di scambio distinto dal contratto sociale – la cui esistenza, si è detto, deve essere necessariamente affermata - . Dalla complessità delle questioni trattate si evince l'insussistenza di qualsivoglia profilo di temerarietà della lite, ivi inclusa la domanda spiegata in sede monitoria.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni di diritto sottese alla definizione della controversia e alla presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 271/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 5.6.2023;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, il 4 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi