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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3032/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3032/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maria Grillo
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Diego CP_1 C.F._2
Fancello
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 08/01/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/10/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, - Parte_1 premettendo di avere contratto civile matrimonio con a OL il CP_1
09/12/2020 (atto n. 26, parte I, anno 2020) - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito. Rappresentava che, durante le prime fasi della separazione, intratteneva una relazione con un altro uomo, a conclusione della quale scopriva di aspettare una bambina, , riconosciuta dall'odierno Persona_1 resistente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Inoltre, chiedeva di affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (e regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi) e di disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia.
In data 11/09/2025, i procuratori delle parti depositavano il seguente accordo siglato dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, anche all'estero, dovendosi intendere il consenso prestato anche ai fini dell'espatrio.
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], Viene Persona_2 affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
, nella propria residenza di Via Tobruk n.40 in OL Parte_1
3) Il sig. compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore, CP_1 sarà libero di esercitare il proprio diritto di visita secondo liberi accordi con la madre
4) Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento della figlia minore, la somma di €.150,00 (centrocinquanta/oo), soggetta ad aumento annuale Istat. Tale importo dovrà essere versato mensilmente alla sig.ra
, entro e non oltre giorno 15 di ogni mese, mediante Parte_1 accredito sulla carta prepagata intestata alla stessa.
5) L'assegno unico della figlia minore qualunque sia per legge il suo ammontare, e/o gli assegni per il nucleo familiare per ogni figlio, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
6) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, nonché sportive per il figlio minore, così come stabilite dalle linee guida sul mantenimento dei figli adottate dal Tribunale Civile di Siracusa, saranno divise tra entrambi i genitori pagina 2 di 5 nella misura del 50% ciascuno.
7) Ogni altra necessità, esigenza e/o bisogno della figlia minore Persona_2 sarà gestita come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi, che in
[...] copia si produce (All.1)
8) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
9) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente indipendente, per cui entrambi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
Ordinando, conseguentemente, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di annotare il relativo provvedimento sull'atto di matrimonio celebrato tra le parti in data
09.12.2020 in OL, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di OL al
n. 26, Parte I, Ufficio 1, anno 2020
i coniugi e con il presente atto, Parte_1 CP_1 inoltre
DICHIARANO
➢ Di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi in udienza
➢ Di essere stati resi edotti della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 cpc
➢ Di non volersi riconciliare e di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sopra esposte;
➢ Di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse
➢ Di rinunciare espressamente a comparire all'udienza che verrà fissata innanzi al
Giudice
➢ Che tra le stesse pende il giudizio di disconoscimento della minore Persona_2
iscritto al n. 3631/2024, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 7
[...] ottobre 2025 dinanzi alla Dott.ssa Milone”. pagina 3 di 5 I procuratori, pertanto, chiedevano al Giudice la trasformazione del rito in consensuale, omologando il superiore accordo.
Con provvedimento del 07/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, il Giudice disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura
“perché rassegni le proprie conclusioni rappresentando, in ordine allo status della minore nata a [...] il [...], che alla data del presente Persona_2 provvedimento risulta pendente presso questo Tribunale un procedimento di disconoscimento non ancora definito avente n. R.G. n. 3631/24”. Indi rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3032/2024 R.G.:
pagina 4 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio civile a OL il CP_1
09/12/2020 (Atto n. 26, parte I, anno 2020); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OL per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 22.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3032/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maria Grillo
RICORRENTE contro
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Diego CP_1 C.F._2
Fancello
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 08/01/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/10/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, - Parte_1 premettendo di avere contratto civile matrimonio con a OL il CP_1
09/12/2020 (atto n. 26, parte I, anno 2020) - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito. Rappresentava che, durante le prime fasi della separazione, intratteneva una relazione con un altro uomo, a conclusione della quale scopriva di aspettare una bambina, , riconosciuta dall'odierno Persona_1 resistente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Inoltre, chiedeva di affidare congiuntamente la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (e regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi) e di disporre, a proprio carico, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia.
In data 11/09/2025, i procuratori delle parti depositavano il seguente accordo siglato dalle parti:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, anche all'estero, dovendosi intendere il consenso prestato anche ai fini dell'espatrio.
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], Viene Persona_2 affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra
, nella propria residenza di Via Tobruk n.40 in OL Parte_1
3) Il sig. compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore, CP_1 sarà libero di esercitare il proprio diritto di visita secondo liberi accordi con la madre
4) Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento della figlia minore, la somma di €.150,00 (centrocinquanta/oo), soggetta ad aumento annuale Istat. Tale importo dovrà essere versato mensilmente alla sig.ra
, entro e non oltre giorno 15 di ogni mese, mediante Parte_1 accredito sulla carta prepagata intestata alla stessa.
5) L'assegno unico della figlia minore qualunque sia per legge il suo ammontare, e/o gli assegni per il nucleo familiare per ogni figlio, continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
6) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, nonché sportive per il figlio minore, così come stabilite dalle linee guida sul mantenimento dei figli adottate dal Tribunale Civile di Siracusa, saranno divise tra entrambi i genitori pagina 2 di 5 nella misura del 50% ciascuno.
7) Ogni altra necessità, esigenza e/o bisogno della figlia minore Persona_2 sarà gestita come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi, che in
[...] copia si produce (All.1)
8) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
9) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente indipendente, per cui entrambi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
Ordinando, conseguentemente, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di OL di annotare il relativo provvedimento sull'atto di matrimonio celebrato tra le parti in data
09.12.2020 in OL, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di OL al
n. 26, Parte I, Ufficio 1, anno 2020
i coniugi e con il presente atto, Parte_1 CP_1 inoltre
DICHIARANO
➢ Di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi in udienza
➢ Di essere stati resi edotti della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 cpc
➢ Di non volersi riconciliare e di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sopra esposte;
➢ Di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse
➢ Di rinunciare espressamente a comparire all'udienza che verrà fissata innanzi al
Giudice
➢ Che tra le stesse pende il giudizio di disconoscimento della minore Persona_2
iscritto al n. 3631/2024, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 7
[...] ottobre 2025 dinanzi alla Dott.ssa Milone”. pagina 3 di 5 I procuratori, pertanto, chiedevano al Giudice la trasformazione del rito in consensuale, omologando il superiore accordo.
Con provvedimento del 07/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, il Giudice disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura
“perché rassegni le proprie conclusioni rappresentando, in ordine allo status della minore nata a [...] il [...], che alla data del presente Persona_2 provvedimento risulta pendente presso questo Tribunale un procedimento di disconoscimento non ancora definito avente n. R.G. n. 3631/24”. Indi rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3032/2024 R.G.:
pagina 4 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio civile a OL il CP_1
09/12/2020 (Atto n. 26, parte I, anno 2020); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OL per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 22.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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