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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara LA Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 427/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LENA SONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
D'AGOSTINO ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.11.2024 e cioè
Per parte ricorrente “ in via preliminare: - Considerato quanto affermato nel
1 ricorso introduttivo e vista la relazione del Servizio competente datata
06.06.2023, si ribadisce la richiesta di intervento Consultorio Ausl 4 Veneto
Orientale, al fine di coadiuvare un riavvicinamento tra la minore LA e il padre. Vista l'età della figlia e il richiesto intervento del Servizio presso
[...]
, a questo ultimo si demanda la possibilità di precisare un Controparte_2
calendario di visita tenuto conto della volontà della minore;
nel merito: 1)
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta;
2) affidare la figlia minore
LA congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione ex casa coniugale in San Stino di Livenza (Ve), ove già essa risiede;
un calendario di visita in favore del padre è subordinato all'intervento del
Servizio Minori competente, come già chiarito;
3) Considerato quanto in premessa e quanto già provato, disporsi a carico del sig. un contributo Pt_1
mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore LA la somma di Euro 200,00, o la somma maggiore o minore ritenuta congrua dall'Intestato Tribunale all'esito dell'istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie riferite alla madre, e la somma di Euro 200,00 in favore della figlia maggiorenne da versarsi Per_1
direttamente a questa ultima, visto che vive nella città dove svolge gli studi universitari. Tale contributo sarà subordinato alla frequentazione regolare dell'università e in ogni caso fino a che la figlia, già maggiorenne, non sia da considerarsi economicamente autosufficiente;
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambe le figlie, necessarie e voluttuarie, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, cosi come previsto nel Protocollo dell'Intestato
2 Tribunale che si intende qui richiamato;
in particolare le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate per qualsiasi l'importo, e comunque non potranno superare l'importo di Euro 200,00 per esborso annuale per ciascuna voce di spesa, salvo le spese mediche urgenti. 5) Nulla è
dovuto tra i coniugi, come già in sede di separazione, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
in via istruttoria: Si chiede ammissione di prova per interpello della signora e per testi sulle circostanze di CP_1
fatto esposte in narrativa e di seguito capitolate: 1) “Vero che il signor Pt_1
ha firmato la separazione accettando alcune delle condizioni di natura economica ivi riportate solo perchè altrimenti la signora avrebbe negato CP_1
l'accordo, costringendolo ad una dolorosa separazione giudiziale;
2) “Vero che il signor si è reso conto, abitando da solo dal 2020, di non Parte_1
potersi permettere gli esborsi economici pretesi dalla signora in CP_1
particolare in ordine alla spese straordinarie richieste e non concordate (si vedano i documenti doc 5 e doc 24 ); 3) “Vero che il signor continua Pt_1
costantemente a cercare le figlie LA e scrivendo loro spesso e Per_1
chiedendo di loro alla madre, signora “ 4) “Vero che nelle rare CP_1
discussioni telefoniche con la figlia LA questa ultima incolpa il padre, signor di non dare tutti i soldi che chiede per il tramite della madre signora Pt_1
soprattutto in ordine alle spese straordinarie;
5) “Vero che la figlia LA CP_1
ha chiesto al padre, signor di non partecipare alla celebrazione della Pt_1
propria Cresima, nemmeno alla cerimonia religiosa”; 6) “Vero che nonostante la figlia LA abbia chiesto ella stessa al padre di non partecipare, la signora ha chiesto al signor la quota parte delle spese per la cerimonia e i CP_1 Pt_1
regali della Cresima della figlia LA (si veda doc 5 dimesso); “ 7) “Vero che il signor rimane sempre all'oscuro delle scelte, riguardo alla scuola o alla Pt_1
salute o ai corsi extra scolastici, che la signora fa, si immagina discutendo CP_1
solo con le figlie LA e ” 8) Vero che il signor scopre quali Per_1 Pt_1
sono le scelte che la signora ha fatto assolutamente senza coinvolgerlo in CP_1
3 ordine alla scuola o alla salute o ai corsi para ed extra scolastici per le figlie
LA e solo quando la madre, signora presenta il conto, Per_1 CP_1
mensile, da versare pro quota;
” 9) “Vero che la signora imputa a spese CP_1
straordinarie, oltre alle spese per i trasporti e il carburante, anche tutte le spese per regali e/o acquisti che la stessa decide in autonomia per le figlie senza coinvolgere il signor (si veda doc 5 dimesso);” 10) “Vero che i genitori Pt_1
della signora signori e già durante la CP_1 CP_3 CP_4
convivenza coniugale elargivano denaro e regali o altri doni sia all'unica figlia signora che alle nipoti, e ” 11) CP_1 Parte_2 Persona_2
“Vero che il signor ha proposto, per il tramite del legale, alla signora Pt_1
di acquistare la quota parte della casa di residenza familiare;
” 12) “ Vero CP_1
che gli unici veri risparmi del signor sono tutti confluiti nell'acquisto e Pt_1
nella costruzione e nell'arredamento della casa familiare, assegnata alla signora ” 13) “Vero che oltre all'assegno unico in favore delle figlie, la CP_1
signora beneficia anche del contributo GSE relativo alla casa familiare;
” CP_1
Si indicano a testi: i signori e di San Stino di Testimone_1 Tes_2
Livenza , di San Stino di Livenza e di San Testimone_3 Testimone_4
Stino di Livenza, con riserva di indicarne altri nei termini di procedura. Si
insiste poi in ordine alle altre istanze istruttorie formulate, più precisamente: -
disporre la trasmissione degli atti redatti al Servizio Sociale competente, ove ritenuto necessario, oltre a incaricare il predetto Servizio affinché riferisca in merito ad ogni situazione, sia di vita che di ambiente di vita, riguardante la minore LA e i due genitori;
- disporre che il Servizio competente per territorio agisca per coadiuvare il rapporto parte / figlia secondo le indicazioni da esso stesso impartite, vista la relazione già acquisita in atti;
- disporre,
secondo norma, l'audizione della minore , con le garanzie dovute Persona_2
all'ascolto del minore, ove ciò ritenuto non manifestatamente superfluo;
-
acquisirsi ex artt. 210 e seguenti c.p.c. la documentazione inerente le proprietà
immobiliari della signora la documentazione riguardante i conti correnti CP_1
4 bancari (in particolare il conto corrente Credit Agricole IBAN
[...] – di cui al doc 6 di controparte) e/o postali intestati alla signora e cointestati con il padre e la madre, già esistenti al CP_1
momento della separazione e molto probabilmente da prima della stessa;
-
acquisirsi ex art. 210 cpc atto notarile dell'ottobre 2022 Notaio , Persona_3
come da pagamento effettuato dalla signora - acquisirsi ex art. 210 cpc CP_1
copia delle utenze di casa dal 2020 ad oggi (in particolare gas metano e acquedotto) e relativi pagamenti, riguardanti la dimora della signora - CP_1
acquisirsi ex art. 210 cpc i documenti giustificativi di incasso degli importi depositati dalla signora allo sportello bancario;
- considerata l'avversaria CP_1
richiesta istruttoria e la documentazione finora dimessa dalla resistente,
disporre indagini di Polizia Tributaria delegando gli Organi ritenuti competenti per l'accertamento delle reali disponibilità economiche relative alla signora in particolare i conti correnti bancari e/o postali intestati alla CP_1
signora e cointestati, polizze assicurative, titoli, rendite. - Acquisirsi ex CP_1
art. 210 cpc, qualora non sia dimesso da controparte, l'importo dell'assegno unico percepito dalla signora in favore delle figlie dal 2020 ad oggi e CP_1
l'importo annuale del contributo GSE percepito dalla signora e relativo CP_1
alla casa familiare. Con vittoria di spese diritti e onorari. Ci si oppone come detto alle prove testimoniali richieste dalla difesa della signora , CP_1
tuttavia in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. Non si accetta il contraddittorio in ordine ad ulteriori documenti dimessi da controparte, la cui produzione dovrà considerarsi tardiva”;
per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie e disposto, se del caso, L'ASCOLTO DELLA MINORE LA SECONDO LE
FORME RITENUTE IDONEE E CONSONE NEL MERITO 1) Disporsi
l'affidamento in forma condivisa con collocazione prevalente della figlia
5 minore LA presso la madre e permanenza presso il padre nei modi e nei termini che verranno stabiliti avuto riguardo alle esigenze e desiderata di
LA. 2) Disporsi le modalità di visita e permanenza di LA con il padre secondo le indicazioni e le modalità che verranno ritenute opportune dai
Servizi oltre che adeguate alle esigenze della minore. 3) Disporsi che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in favore di LA occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed effettuando anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione. 4) Disporsi che il sig. Pt_1
corrisponda alla signora a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
ordinario di e LA, l'importo mensile di almeno euro 800,00, ovvero Per_1
euro 400,00 ciascuna, entro il giorno 5, con decorrenza dalla domanda e rivalutabile annualmente secondo l'indicizzazione istat, se in aumento, con primo aggiornamento a giugno 2024. 5) Disporsi il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'esclusivo interesse di entrambe le figlie giusta quanto previsto nel Protocollo d'Intesa vigente presso questo Tribunale,
incluse le spese tutte, anche di benzina per la macchina di e tutte le Per_1
spese necessarie, anche di veterinario, per il cane Lucky. 6) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora ovvero al 50%, CP_1
secondo quanto risultasse di giustizia. 7) Le detrazioni per le spese straordinarie per entrambe le figlie, ai fini IRPEF, saranno operate per la quota di esborso effettivamente sostenuta da ciascun genitore. Con vittoria integrale di onorari e spese. ^ IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede darsi ingresso alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze cui si premetta la locuzione di rito
“vero che”. Sulle somme date a prestito dai genitori della resistente 1) La
signora è titolare del conto corrente n. 15142158, già n. 30310579, acceso CP_1
presso Credit Agricole nel 2020 allorché il marito le annunciò di volersi separare. 2) In tale conto la resistente ha depositato, mediante giroconto del
22.1.2020, dal conto a suo tempo cointestato con il marito, la somma di euro
6 151.000,00, come da doc. 9 che si rammostra. 3) Tale somma di denaro appartiene ai genitori della signora che a lei la diedero a prestito con CP_1
l'impegno di restituirla. E cioè: a) il 9.12.1993 la signora CP_1
acquistava un immobile al grezzo avanzato a San Giorgio di Livenza (Comune
di Caorle) al prezzo di 100miloni di vecchie lire con i denari prestati dalla madre, signora , come da doc. 10 che si rammostra al teste;
b) CP_4
l'immobile è stato poi costruito e finito con i denari dati a prestito dal padre della resistente, signor;
c) successivamente, il 9.3.2011 la resistente CP_3
vendeva l'immobile, costruito e finito con i denari prestati dal padre, al prezzo di euro 230.000,00 come da doc. 11 che si rammostra al teste;
d) la signora ha utilizzato il ricavato dalla vendita di cui al doc. 11 come segue: (i) CP_1
euro 45.000,00 sono stati impiegati per la realizzazione della casa coniugale,
ove è andata a vivere con il signor (ii) l'importo di euro 185.000,00 è Pt_1
stato versato in conto IU RI (in seguito Credit Agricole) come da doc. 25
che si rammostra al teste;
e) del saldo odierno, solo l'importo di euro 10.030,80
è riconducibile alla signora che ne è proprietaria in quanto: (i) l'importo CP_1
di euro 2.986,00 è stato erogato da dall'azienda datoriale Sole Srl a titolo di retribuzione;
(ii) l'importo di euro 156,61 è stato erogato dall' a titolo di CP_5
integrazione della Cassa Integrazione dovuta al Covid;
(iii) l'importo di euro
6.888,19 è stato erogato dalla (precedente Parte_3
datore di lavoro della resistente) per retribuzioni non corrisposte (ultima busta paga inclusiva anche della liquidazione di ratei come le ferie e i permessi etc.),
così come da doc. 24 che si rammostra al teste. 4) La signora è CP_1
cointestataria con i genitori del libretto postale di cui al doc. 27, che si rammostra al teste, la cui provvista è costituita esclusivamente dai risparmi appartenenti ai signori e . 5) La signora CP_4 CP_3 CP_1
nell'ottobre 2022 ha acquistato un terreno come da doc. 28 che si rammostra al teste con i denari dati a prestito dai genitori e precisamente euro 40.000
provenienti dal loro conto cointestato, come da doc. 29 che si rammostra al
7 teste ed euro 40.000 provenienti dal libretto postale di cui al doc. 27 che si rammostra al teste. Sulle esigenze delle figlie 6) e LA vivono Per_1
esclusivamente presso la casa della madre. 7) frequenta l'Università a Per_1
Trieste per le lezioni e rientra costantemente presso la casa della madre. 8)
e LA studiano ciascuna presso la propria stanza. 9) e LA Per_1 Per_1
chiedono di accendere la pompa di calore per supportare il riscaldamento assestato in casa, dalla madre, a 19 gradi. 10) e LA abbisognano del Per_1
parrucchiere almeno 1 volta ogni due mesi. 11) sostiene costi di Per_1
benzina per l'uso dell'automobile. 12) e LA necessitano della Per_1
ricarica telefonica e di frequentare i coetanei uscendo per la pizza e/o un panino e/o una consumazione al bar. Si indicano quali testimoni: - , CP_3
residente a [...] - , residente a CP_4
San Stino di Livenza, via Romero n.
4 - residente a [...]Parte_2
di Livenza, via Romero 31. ^ Ci si oppone alla prova orale ex adverso richiesta per le ragioni esplicitate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 749/2023, pubblicata il 19.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: la coppia ha due figlie, maggiorenne, e LA, Per_1
8 che compirà 18 anni il prossimo 9 settembre 2025, non vi è contendere circa l'affido condiviso della figlia minore e la sua collocazione prevalente presso la madre, mentre rimangono controverse le modalità di frequentazione con il padre, posto che durante tutto il corso del procedimento la figlia minore ha sostanzialmente rifiutato un riavvicinamento con il padre;
altra questione controversa è l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario.
La figlia minore LA, durante l'ascolto delegato, espletato secondo le disposizioni vigenti per il vecchio rito, ha espresso il suo vissuto emotivo verso il padre, manifestando la propria percezione di sentire tradita la sua fiducia in più occasioni e riportando episodi della vita familiare e post-
familiare, a sostegno della propria visione;
la ragazza ha di fatto interrotto da circa tre anni la frequentazione con il padre e l'incarico conferito al
Consultorio familiare di Portogruaro, volto a promuovere un riavvicinamento tra padre e figlia, non ha sortito l'effetto sperato;
anche nell'ultima relazione di aggiornamento, infatti, gli operatori incaricati hanno riferito: “Permane la
posizione di LA di non essere pronta ad avere un riavvicinamento al padre. Ritiene
opportuno per sé, in questo momento, prendersi ancora del tempo per elaborare quanto
accaduto, in particolare rispetto alla figura paterna. Tenuto conto di quanto espresso
dalla minore, della sua età e delle sue capacità, lo scrivente, ribadisce quanto già
espresso in precedenza, ossia rispettare il suo vissuto e i suoi tempi, senza insistere in
merito ad incontri padre-figlia: una forzatura potrebbe risultare controproducente. Il
Servizio, comunque, rimane a disposizione in beneficità, in particolare di LA,
qualora la stessa esprimesse la necessità di un supporto nella comunicazione e
mediazione con il padre, in uno spazio “neutro”, come anticipato anche alla stessa
minore (sia durante la conoscenza diretta, che tramite la recente mail)”.
Oltre a ciò, bisogna tenere in debita considerazione che la ragazza è prossima
9 al raggiungimento della maggiore età, in quanto compirà diciotto anni il prossimo settembre;
per tale motivo, appare conforme al suo interesse stabilire sin da ora che il padre possa frequentare la figlia previo accordo tra i soggetti interessati, lasciando all'iniziativa di questi ultimi la possibilità di rivolgersi al
Consultorio familiare, che ha sinora seguito il nucleo, per essere supportati nella mediazione e comunicazione tra di loro.
2.2. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie conviventi con la madre.
Con l'ordinanza presidenziale sono state confermate sul punto le condizioni oggetto della separazione consensuale, ritenendo che non fossero sopravvenuti elementi che inducano a ritenere mutate le condizioni economiche dei coniugi.
In corso di causa il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente operaio e di percepire un reddito mensile netto medio pari a circa euro 2.000,00 circa
(inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici), come si evince dalla documentazione allegata;
di essere comproprietario della casa familiare, di essere obbligato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
430,00 mensili.
La resistente ha dichiarato di percepire, in qualità di dipendente impiegata, un reddito mensile netto medio pari a circa euro 1.800,00; è comproprietaria della casa familiare e proprietaria esclusiva di terreno edificabile;
è proprietaria di autovettura.
Il ricorrente sostiene che la resistente abbia apprezzabili accantonamenti;
tali somme risultano dalla documentazione depositata in atti ma la convenuta sostiene che trattasi di somme di denaro prestato dai suoi ascendenti e che dovranno essere restituiti;
in particolare, dalla memoria istruttoria di parte resistente, in particolare pagine dalla n. 6 alla n. 11, e dai documenti ivi allegati, è certamente ricostruito lo storico dei suoi accantonamenti, derivanti
10 da somme prestate dai genitori per l'acquisto e finitura di immobile;
quest'immobile è stato poi alienato e il corrispettivo ricavato è stato in parte destinato alla casa familiare e in parte investito, quindi quest'ultime somme,
una volta disinvestite, sarebbero materialmente nella disponibilità della convenuta (nell'ammontare di circa 150.000,00 euro), ma in realtà si tratterebbe di denaro di cui i suoi ascendenti sarebbero creditori. Vi è da osservare, tuttavia, che non risulta, dalle argomentazioni di parte convenuta,
che sia stato stabilito un termine per la restituzione del prestito, né che la resistente medesima abbia manifestato la volontà di restituirla ponendo in essere atti esecutivi di tale volere;
di conseguenza tale provento, poiché non
“consumato” nel soddisfacimento di esigenze primarie di vita, costituisce in ogni caso un introito comunque entrato nella disponibilità della convenuta ad incremento della sua liquidità originaria, al pari di qualsiasi altro soggetto che riceva una somma a seguito della conclusione di un mutuo o finanziamento senza poi spenderla per soddisfare esigenze primarie della vita.
Pertanto, la resistente può fare affidamento su una maggiore capacità
economica rispetto al ricorrente.
Allo stesso tempo, considerato che la figlia maggiore è studentessa universitaria, che la minore, frequentante le scuole superiori, rifiuta da tempo ogni frequentazione con il padre, con la conseguenza che gli oneri di cura e di assistenza gravano esclusivamente sulla madre, considerato, altresì che è
agevolmente presumibile che le esigenze di mantenimento delle ragazze sono aumentate con il tempo, appare conforme ad equità determinare in euro
628,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie
(euro 314,00 a figlia); tale contributo, che di fatto è di poco inferiore alla somma concordata in sede di separazione e rivalutata all'attualità, è pari esattamente al 40% del residuo netto di cui dispone il padre ogni mese
(2000,00 – 430,00 = 1570,00 * 0,40 = 628,00), dovendosi garantire al genitore non collocatario di disporre di somme rimanenti per il proprio sostentamento e per
11 garantire il mantenimento straordinario alle figlie, considerando, per di più,
che la madre ha maggiore capacità economica, in quanto ha patrimonialità e gode dell'assegnazione della casa familiare. Il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 628,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Restano fermi i provvedimenti assunti in corso di causa.
2.3. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente (cfr.”In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui CP_5
è collocato il figlio minore” Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672), mentre le detrazioni fiscali saranno a favore di ciascun genitore nella misura del 50%.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse,
dall'assenza di contendere sull'affido condiviso e collocamento della prole e dalla reciproca soccombenza sulle altre questioni (frequentazione padre-figlia minore, contributo al mantenimento della prole) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida la figlia minore LA, ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene
12 all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
dispone che la figlia minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
dispone che la casa familiare, sita in Santo Stino di Livenza (VE) in via
Monsignor Oscar Romero n. 31, sia assegnata alla madre CP_1
dispone che il padre possa frequentare la figlia minore LA, prossima alla maggiore età, concordando direttamente con la stessa tempi e modalità di incontro;
determina in euro 628,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento delle figlie, e, per l'effetto, condanna
[...]
ai relativi pagamenti, da corrispondersi a Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a CP_1
favore di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara LA Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara LA Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 427/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LENA SONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
D'AGOSTINO ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.11.2024 e cioè
Per parte ricorrente “ in via preliminare: - Considerato quanto affermato nel
1 ricorso introduttivo e vista la relazione del Servizio competente datata
06.06.2023, si ribadisce la richiesta di intervento Consultorio Ausl 4 Veneto
Orientale, al fine di coadiuvare un riavvicinamento tra la minore LA e il padre. Vista l'età della figlia e il richiesto intervento del Servizio presso
[...]
, a questo ultimo si demanda la possibilità di precisare un Controparte_2
calendario di visita tenuto conto della volontà della minore;
nel merito: 1)
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta;
2) affidare la figlia minore
LA congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione ex casa coniugale in San Stino di Livenza (Ve), ove già essa risiede;
un calendario di visita in favore del padre è subordinato all'intervento del
Servizio Minori competente, come già chiarito;
3) Considerato quanto in premessa e quanto già provato, disporsi a carico del sig. un contributo Pt_1
mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore LA la somma di Euro 200,00, o la somma maggiore o minore ritenuta congrua dall'Intestato Tribunale all'esito dell'istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie riferite alla madre, e la somma di Euro 200,00 in favore della figlia maggiorenne da versarsi Per_1
direttamente a questa ultima, visto che vive nella città dove svolge gli studi universitari. Tale contributo sarà subordinato alla frequentazione regolare dell'università e in ogni caso fino a che la figlia, già maggiorenne, non sia da considerarsi economicamente autosufficiente;
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambe le figlie, necessarie e voluttuarie, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, cosi come previsto nel Protocollo dell'Intestato
2 Tribunale che si intende qui richiamato;
in particolare le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate per qualsiasi l'importo, e comunque non potranno superare l'importo di Euro 200,00 per esborso annuale per ciascuna voce di spesa, salvo le spese mediche urgenti. 5) Nulla è
dovuto tra i coniugi, come già in sede di separazione, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
in via istruttoria: Si chiede ammissione di prova per interpello della signora e per testi sulle circostanze di CP_1
fatto esposte in narrativa e di seguito capitolate: 1) “Vero che il signor Pt_1
ha firmato la separazione accettando alcune delle condizioni di natura economica ivi riportate solo perchè altrimenti la signora avrebbe negato CP_1
l'accordo, costringendolo ad una dolorosa separazione giudiziale;
2) “Vero che il signor si è reso conto, abitando da solo dal 2020, di non Parte_1
potersi permettere gli esborsi economici pretesi dalla signora in CP_1
particolare in ordine alla spese straordinarie richieste e non concordate (si vedano i documenti doc 5 e doc 24 ); 3) “Vero che il signor continua Pt_1
costantemente a cercare le figlie LA e scrivendo loro spesso e Per_1
chiedendo di loro alla madre, signora “ 4) “Vero che nelle rare CP_1
discussioni telefoniche con la figlia LA questa ultima incolpa il padre, signor di non dare tutti i soldi che chiede per il tramite della madre signora Pt_1
soprattutto in ordine alle spese straordinarie;
5) “Vero che la figlia LA CP_1
ha chiesto al padre, signor di non partecipare alla celebrazione della Pt_1
propria Cresima, nemmeno alla cerimonia religiosa”; 6) “Vero che nonostante la figlia LA abbia chiesto ella stessa al padre di non partecipare, la signora ha chiesto al signor la quota parte delle spese per la cerimonia e i CP_1 Pt_1
regali della Cresima della figlia LA (si veda doc 5 dimesso); “ 7) “Vero che il signor rimane sempre all'oscuro delle scelte, riguardo alla scuola o alla Pt_1
salute o ai corsi extra scolastici, che la signora fa, si immagina discutendo CP_1
solo con le figlie LA e ” 8) Vero che il signor scopre quali Per_1 Pt_1
sono le scelte che la signora ha fatto assolutamente senza coinvolgerlo in CP_1
3 ordine alla scuola o alla salute o ai corsi para ed extra scolastici per le figlie
LA e solo quando la madre, signora presenta il conto, Per_1 CP_1
mensile, da versare pro quota;
” 9) “Vero che la signora imputa a spese CP_1
straordinarie, oltre alle spese per i trasporti e il carburante, anche tutte le spese per regali e/o acquisti che la stessa decide in autonomia per le figlie senza coinvolgere il signor (si veda doc 5 dimesso);” 10) “Vero che i genitori Pt_1
della signora signori e già durante la CP_1 CP_3 CP_4
convivenza coniugale elargivano denaro e regali o altri doni sia all'unica figlia signora che alle nipoti, e ” 11) CP_1 Parte_2 Persona_2
“Vero che il signor ha proposto, per il tramite del legale, alla signora Pt_1
di acquistare la quota parte della casa di residenza familiare;
” 12) “ Vero CP_1
che gli unici veri risparmi del signor sono tutti confluiti nell'acquisto e Pt_1
nella costruzione e nell'arredamento della casa familiare, assegnata alla signora ” 13) “Vero che oltre all'assegno unico in favore delle figlie, la CP_1
signora beneficia anche del contributo GSE relativo alla casa familiare;
” CP_1
Si indicano a testi: i signori e di San Stino di Testimone_1 Tes_2
Livenza , di San Stino di Livenza e di San Testimone_3 Testimone_4
Stino di Livenza, con riserva di indicarne altri nei termini di procedura. Si
insiste poi in ordine alle altre istanze istruttorie formulate, più precisamente: -
disporre la trasmissione degli atti redatti al Servizio Sociale competente, ove ritenuto necessario, oltre a incaricare il predetto Servizio affinché riferisca in merito ad ogni situazione, sia di vita che di ambiente di vita, riguardante la minore LA e i due genitori;
- disporre che il Servizio competente per territorio agisca per coadiuvare il rapporto parte / figlia secondo le indicazioni da esso stesso impartite, vista la relazione già acquisita in atti;
- disporre,
secondo norma, l'audizione della minore , con le garanzie dovute Persona_2
all'ascolto del minore, ove ciò ritenuto non manifestatamente superfluo;
-
acquisirsi ex artt. 210 e seguenti c.p.c. la documentazione inerente le proprietà
immobiliari della signora la documentazione riguardante i conti correnti CP_1
4 bancari (in particolare il conto corrente Credit Agricole IBAN
[...] – di cui al doc 6 di controparte) e/o postali intestati alla signora e cointestati con il padre e la madre, già esistenti al CP_1
momento della separazione e molto probabilmente da prima della stessa;
-
acquisirsi ex art. 210 cpc atto notarile dell'ottobre 2022 Notaio , Persona_3
come da pagamento effettuato dalla signora - acquisirsi ex art. 210 cpc CP_1
copia delle utenze di casa dal 2020 ad oggi (in particolare gas metano e acquedotto) e relativi pagamenti, riguardanti la dimora della signora - CP_1
acquisirsi ex art. 210 cpc i documenti giustificativi di incasso degli importi depositati dalla signora allo sportello bancario;
- considerata l'avversaria CP_1
richiesta istruttoria e la documentazione finora dimessa dalla resistente,
disporre indagini di Polizia Tributaria delegando gli Organi ritenuti competenti per l'accertamento delle reali disponibilità economiche relative alla signora in particolare i conti correnti bancari e/o postali intestati alla CP_1
signora e cointestati, polizze assicurative, titoli, rendite. - Acquisirsi ex CP_1
art. 210 cpc, qualora non sia dimesso da controparte, l'importo dell'assegno unico percepito dalla signora in favore delle figlie dal 2020 ad oggi e CP_1
l'importo annuale del contributo GSE percepito dalla signora e relativo CP_1
alla casa familiare. Con vittoria di spese diritti e onorari. Ci si oppone come detto alle prove testimoniali richieste dalla difesa della signora , CP_1
tuttavia in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. Non si accetta il contraddittorio in ordine ad ulteriori documenti dimessi da controparte, la cui produzione dovrà considerarsi tardiva”;
per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie e disposto, se del caso, L'ASCOLTO DELLA MINORE LA SECONDO LE
FORME RITENUTE IDONEE E CONSONE NEL MERITO 1) Disporsi
l'affidamento in forma condivisa con collocazione prevalente della figlia
5 minore LA presso la madre e permanenza presso il padre nei modi e nei termini che verranno stabiliti avuto riguardo alle esigenze e desiderata di
LA. 2) Disporsi le modalità di visita e permanenza di LA con il padre secondo le indicazioni e le modalità che verranno ritenute opportune dai
Servizi oltre che adeguate alle esigenze della minore. 3) Disporsi che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in favore di LA occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed effettuando anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione. 4) Disporsi che il sig. Pt_1
corrisponda alla signora a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
ordinario di e LA, l'importo mensile di almeno euro 800,00, ovvero Per_1
euro 400,00 ciascuna, entro il giorno 5, con decorrenza dalla domanda e rivalutabile annualmente secondo l'indicizzazione istat, se in aumento, con primo aggiornamento a giugno 2024. 5) Disporsi il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'esclusivo interesse di entrambe le figlie giusta quanto previsto nel Protocollo d'Intesa vigente presso questo Tribunale,
incluse le spese tutte, anche di benzina per la macchina di e tutte le Per_1
spese necessarie, anche di veterinario, per il cane Lucky. 6) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora ovvero al 50%, CP_1
secondo quanto risultasse di giustizia. 7) Le detrazioni per le spese straordinarie per entrambe le figlie, ai fini IRPEF, saranno operate per la quota di esborso effettivamente sostenuta da ciascun genitore. Con vittoria integrale di onorari e spese. ^ IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede darsi ingresso alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze cui si premetta la locuzione di rito
“vero che”. Sulle somme date a prestito dai genitori della resistente 1) La
signora è titolare del conto corrente n. 15142158, già n. 30310579, acceso CP_1
presso Credit Agricole nel 2020 allorché il marito le annunciò di volersi separare. 2) In tale conto la resistente ha depositato, mediante giroconto del
22.1.2020, dal conto a suo tempo cointestato con il marito, la somma di euro
6 151.000,00, come da doc. 9 che si rammostra. 3) Tale somma di denaro appartiene ai genitori della signora che a lei la diedero a prestito con CP_1
l'impegno di restituirla. E cioè: a) il 9.12.1993 la signora CP_1
acquistava un immobile al grezzo avanzato a San Giorgio di Livenza (Comune
di Caorle) al prezzo di 100miloni di vecchie lire con i denari prestati dalla madre, signora , come da doc. 10 che si rammostra al teste;
b) CP_4
l'immobile è stato poi costruito e finito con i denari dati a prestito dal padre della resistente, signor;
c) successivamente, il 9.3.2011 la resistente CP_3
vendeva l'immobile, costruito e finito con i denari prestati dal padre, al prezzo di euro 230.000,00 come da doc. 11 che si rammostra al teste;
d) la signora ha utilizzato il ricavato dalla vendita di cui al doc. 11 come segue: (i) CP_1
euro 45.000,00 sono stati impiegati per la realizzazione della casa coniugale,
ove è andata a vivere con il signor (ii) l'importo di euro 185.000,00 è Pt_1
stato versato in conto IU RI (in seguito Credit Agricole) come da doc. 25
che si rammostra al teste;
e) del saldo odierno, solo l'importo di euro 10.030,80
è riconducibile alla signora che ne è proprietaria in quanto: (i) l'importo CP_1
di euro 2.986,00 è stato erogato da dall'azienda datoriale Sole Srl a titolo di retribuzione;
(ii) l'importo di euro 156,61 è stato erogato dall' a titolo di CP_5
integrazione della Cassa Integrazione dovuta al Covid;
(iii) l'importo di euro
6.888,19 è stato erogato dalla (precedente Parte_3
datore di lavoro della resistente) per retribuzioni non corrisposte (ultima busta paga inclusiva anche della liquidazione di ratei come le ferie e i permessi etc.),
così come da doc. 24 che si rammostra al teste. 4) La signora è CP_1
cointestataria con i genitori del libretto postale di cui al doc. 27, che si rammostra al teste, la cui provvista è costituita esclusivamente dai risparmi appartenenti ai signori e . 5) La signora CP_4 CP_3 CP_1
nell'ottobre 2022 ha acquistato un terreno come da doc. 28 che si rammostra al teste con i denari dati a prestito dai genitori e precisamente euro 40.000
provenienti dal loro conto cointestato, come da doc. 29 che si rammostra al
7 teste ed euro 40.000 provenienti dal libretto postale di cui al doc. 27 che si rammostra al teste. Sulle esigenze delle figlie 6) e LA vivono Per_1
esclusivamente presso la casa della madre. 7) frequenta l'Università a Per_1
Trieste per le lezioni e rientra costantemente presso la casa della madre. 8)
e LA studiano ciascuna presso la propria stanza. 9) e LA Per_1 Per_1
chiedono di accendere la pompa di calore per supportare il riscaldamento assestato in casa, dalla madre, a 19 gradi. 10) e LA abbisognano del Per_1
parrucchiere almeno 1 volta ogni due mesi. 11) sostiene costi di Per_1
benzina per l'uso dell'automobile. 12) e LA necessitano della Per_1
ricarica telefonica e di frequentare i coetanei uscendo per la pizza e/o un panino e/o una consumazione al bar. Si indicano quali testimoni: - , CP_3
residente a [...] - , residente a CP_4
San Stino di Livenza, via Romero n.
4 - residente a [...]Parte_2
di Livenza, via Romero 31. ^ Ci si oppone alla prova orale ex adverso richiesta per le ragioni esplicitate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 749/2023, pubblicata il 19.12.2023, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: la coppia ha due figlie, maggiorenne, e LA, Per_1
8 che compirà 18 anni il prossimo 9 settembre 2025, non vi è contendere circa l'affido condiviso della figlia minore e la sua collocazione prevalente presso la madre, mentre rimangono controverse le modalità di frequentazione con il padre, posto che durante tutto il corso del procedimento la figlia minore ha sostanzialmente rifiutato un riavvicinamento con il padre;
altra questione controversa è l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Frequentazione della figlia minore con il genitore non collocatario.
La figlia minore LA, durante l'ascolto delegato, espletato secondo le disposizioni vigenti per il vecchio rito, ha espresso il suo vissuto emotivo verso il padre, manifestando la propria percezione di sentire tradita la sua fiducia in più occasioni e riportando episodi della vita familiare e post-
familiare, a sostegno della propria visione;
la ragazza ha di fatto interrotto da circa tre anni la frequentazione con il padre e l'incarico conferito al
Consultorio familiare di Portogruaro, volto a promuovere un riavvicinamento tra padre e figlia, non ha sortito l'effetto sperato;
anche nell'ultima relazione di aggiornamento, infatti, gli operatori incaricati hanno riferito: “Permane la
posizione di LA di non essere pronta ad avere un riavvicinamento al padre. Ritiene
opportuno per sé, in questo momento, prendersi ancora del tempo per elaborare quanto
accaduto, in particolare rispetto alla figura paterna. Tenuto conto di quanto espresso
dalla minore, della sua età e delle sue capacità, lo scrivente, ribadisce quanto già
espresso in precedenza, ossia rispettare il suo vissuto e i suoi tempi, senza insistere in
merito ad incontri padre-figlia: una forzatura potrebbe risultare controproducente. Il
Servizio, comunque, rimane a disposizione in beneficità, in particolare di LA,
qualora la stessa esprimesse la necessità di un supporto nella comunicazione e
mediazione con il padre, in uno spazio “neutro”, come anticipato anche alla stessa
minore (sia durante la conoscenza diretta, che tramite la recente mail)”.
Oltre a ciò, bisogna tenere in debita considerazione che la ragazza è prossima
9 al raggiungimento della maggiore età, in quanto compirà diciotto anni il prossimo settembre;
per tale motivo, appare conforme al suo interesse stabilire sin da ora che il padre possa frequentare la figlia previo accordo tra i soggetti interessati, lasciando all'iniziativa di questi ultimi la possibilità di rivolgersi al
Consultorio familiare, che ha sinora seguito il nucleo, per essere supportati nella mediazione e comunicazione tra di loro.
2.2. Mantenimento della prole.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento delle figlie conviventi con la madre.
Con l'ordinanza presidenziale sono state confermate sul punto le condizioni oggetto della separazione consensuale, ritenendo che non fossero sopravvenuti elementi che inducano a ritenere mutate le condizioni economiche dei coniugi.
In corso di causa il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente operaio e di percepire un reddito mensile netto medio pari a circa euro 2.000,00 circa
(inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici), come si evince dalla documentazione allegata;
di essere comproprietario della casa familiare, di essere obbligato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
430,00 mensili.
La resistente ha dichiarato di percepire, in qualità di dipendente impiegata, un reddito mensile netto medio pari a circa euro 1.800,00; è comproprietaria della casa familiare e proprietaria esclusiva di terreno edificabile;
è proprietaria di autovettura.
Il ricorrente sostiene che la resistente abbia apprezzabili accantonamenti;
tali somme risultano dalla documentazione depositata in atti ma la convenuta sostiene che trattasi di somme di denaro prestato dai suoi ascendenti e che dovranno essere restituiti;
in particolare, dalla memoria istruttoria di parte resistente, in particolare pagine dalla n. 6 alla n. 11, e dai documenti ivi allegati, è certamente ricostruito lo storico dei suoi accantonamenti, derivanti
10 da somme prestate dai genitori per l'acquisto e finitura di immobile;
quest'immobile è stato poi alienato e il corrispettivo ricavato è stato in parte destinato alla casa familiare e in parte investito, quindi quest'ultime somme,
una volta disinvestite, sarebbero materialmente nella disponibilità della convenuta (nell'ammontare di circa 150.000,00 euro), ma in realtà si tratterebbe di denaro di cui i suoi ascendenti sarebbero creditori. Vi è da osservare, tuttavia, che non risulta, dalle argomentazioni di parte convenuta,
che sia stato stabilito un termine per la restituzione del prestito, né che la resistente medesima abbia manifestato la volontà di restituirla ponendo in essere atti esecutivi di tale volere;
di conseguenza tale provento, poiché non
“consumato” nel soddisfacimento di esigenze primarie di vita, costituisce in ogni caso un introito comunque entrato nella disponibilità della convenuta ad incremento della sua liquidità originaria, al pari di qualsiasi altro soggetto che riceva una somma a seguito della conclusione di un mutuo o finanziamento senza poi spenderla per soddisfare esigenze primarie della vita.
Pertanto, la resistente può fare affidamento su una maggiore capacità
economica rispetto al ricorrente.
Allo stesso tempo, considerato che la figlia maggiore è studentessa universitaria, che la minore, frequentante le scuole superiori, rifiuta da tempo ogni frequentazione con il padre, con la conseguenza che gli oneri di cura e di assistenza gravano esclusivamente sulla madre, considerato, altresì che è
agevolmente presumibile che le esigenze di mantenimento delle ragazze sono aumentate con il tempo, appare conforme ad equità determinare in euro
628,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie
(euro 314,00 a figlia); tale contributo, che di fatto è di poco inferiore alla somma concordata in sede di separazione e rivalutata all'attualità, è pari esattamente al 40% del residuo netto di cui dispone il padre ogni mese
(2000,00 – 430,00 = 1570,00 * 0,40 = 628,00), dovendosi garantire al genitore non collocatario di disporre di somme rimanenti per il proprio sostentamento e per
11 garantire il mantenimento straordinario alle figlie, considerando, per di più,
che la madre ha maggiore capacità economica, in quanto ha patrimonialità e gode dell'assegnazione della casa familiare. Il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 628,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Restano fermi i provvedimenti assunti in corso di causa.
2.3. Altre questioni e spese.
L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente (cfr.”In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui CP_5
è collocato il figlio minore” Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672), mentre le detrazioni fiscali saranno a favore di ciascun genitore nella misura del 50%.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse,
dall'assenza di contendere sull'affido condiviso e collocamento della prole e dalla reciproca soccombenza sulle altre questioni (frequentazione padre-figlia minore, contributo al mantenimento della prole) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida la figlia minore LA, ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene
12 all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
dispone che la figlia minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
dispone che la casa familiare, sita in Santo Stino di Livenza (VE) in via
Monsignor Oscar Romero n. 31, sia assegnata alla madre CP_1
dispone che il padre possa frequentare la figlia minore LA, prossima alla maggiore età, concordando direttamente con la stessa tempi e modalità di incontro;
determina in euro 628,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento delle figlie, e, per l'effetto, condanna
[...]
ai relativi pagamenti, da corrispondersi a Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a CP_1
favore di entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara LA Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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