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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1
via Atri n. 10/B, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Notaristefano, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
alla via B. Costantini n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Torello, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in data 30 gennaio 2002 e trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del Comune di Chieti, nonché che venga revocato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio, oggi maggiorenne.
A fondamento della domanda ha esposto che, a seguito della separazione personale intervenuta con sentenza del Tribunale di Chieti n. 683/2007, i coniugi hanno vissuto stabilmente separati e non è mai intervenuta riconciliazione. Il ricorrente ha altresì dedotto di trovarsi in condizioni economiche precarie, essendo attualmente disoccupato, affetto da gravi patologie epatiche che gli impediscono di svolgere attività lavorativa, e percettore della sola pensione di invalidità. Ha infine rappresentato di non essere intestatario di beni mobili o immobili e di vivere presso l'abitazione della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando integralmente le domande formulate da controparte e formulando domanda riconvenzionale.
La resistente ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, evidenziando come il verbale
INPS prodotto risalga a epoca anteriore al trapianto epatico subito dallo stesso e che, nonostante tale condizione di inabilità, egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa fino al giugno
2024. Ha altresì contestato l'omessa produzione degli estratti conto aggiornati, chiedendone l'integrazione. Ha, quindi, rappresentato che né ella né il figlio dispongono di redditi, Per_1 vivendo entrambi presso l'abitazione dei genitori anziani. La resistente ha affermato di essere disoccupata e di occuparsi del figlio, il quale presenta problematiche comportamentali in cura con supporto terapeutico, comportando spese significative sostenute solo con l'aiuto dei nonni.
Alla luce di tali circostanze, la ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente CP_1
e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il figlio a € 350,00 mensili, nonché la conferma dell'assegno di € 200,00 in suo favore.
Ha infine sottolineato il disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti del figlio, del quale da anni non si occuperebbe in alcun modo.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70 a partire dalla emissione della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale, emessa da questo Tribunale di Chieti n. 683/07, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato in Chieti in data C.F._2
30 gennaio 2002 con rito civile e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune
di Chieti al n. 2002/3/1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1
via Atri n. 10/B, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Notaristefano, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
alla via B. Costantini n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Torello, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in data 30 gennaio 2002 e trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del Comune di Chieti, nonché che venga revocato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio, oggi maggiorenne.
A fondamento della domanda ha esposto che, a seguito della separazione personale intervenuta con sentenza del Tribunale di Chieti n. 683/2007, i coniugi hanno vissuto stabilmente separati e non è mai intervenuta riconciliazione. Il ricorrente ha altresì dedotto di trovarsi in condizioni economiche precarie, essendo attualmente disoccupato, affetto da gravi patologie epatiche che gli impediscono di svolgere attività lavorativa, e percettore della sola pensione di invalidità. Ha infine rappresentato di non essere intestatario di beni mobili o immobili e di vivere presso l'abitazione della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando integralmente le domande formulate da controparte e formulando domanda riconvenzionale.
La resistente ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, evidenziando come il verbale
INPS prodotto risalga a epoca anteriore al trapianto epatico subito dallo stesso e che, nonostante tale condizione di inabilità, egli abbia continuato a svolgere attività lavorativa fino al giugno
2024. Ha altresì contestato l'omessa produzione degli estratti conto aggiornati, chiedendone l'integrazione. Ha, quindi, rappresentato che né ella né il figlio dispongono di redditi, Per_1 vivendo entrambi presso l'abitazione dei genitori anziani. La resistente ha affermato di essere disoccupata e di occuparsi del figlio, il quale presenta problematiche comportamentali in cura con supporto terapeutico, comportando spese significative sostenute solo con l'aiuto dei nonni.
Alla luce di tali circostanze, la ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente CP_1
e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il figlio a € 350,00 mensili, nonché la conferma dell'assegno di € 200,00 in suo favore.
Ha infine sottolineato il disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti del figlio, del quale da anni non si occuperebbe in alcun modo.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70 a partire dalla emissione della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale, emessa da questo Tribunale di Chieti n. 683/07, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato in Chieti in data C.F._2
30 gennaio 2002 con rito civile e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune
di Chieti al n. 2002/3/1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi