Articolo 1 della Legge 7 aprile 1999, n. 103
Articolo 2
Versione
22 aprile 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.
Entrata in vigore il 22 aprile 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente