TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/09/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1423/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1423/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto assegno mantenimento, promosso da DA
, con il patrocinio dell'Avv. Nunziatina Parte_1 C.F._1
Rita Prinzi, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Serena Osenda, CP_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti Parte opponente Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, In via principale,
- accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal signor al netto delle somme che la Pt_1 signora deve restituire e/o corrispondere all'opponente per i motivi esposti e condannare CP_1 la signora a restituire al signor la somma di € 17.390,89 (o altra diversa somma, anche CP_1 Pt_1 inferiore) corrisposta per effetto del provvedimento di assegnazione del G.E. nel proc. n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo avente ad oggetto l'esecuzione forzata a mezzo pignoramento presso terzi fondata sul precetto opposto. Con il favore delle spese.
Parte opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Previo, solo se del caso, accoglimento dell'istanza di esibizione documentale ex art. 210 cpc formulata in memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
1 NEL MERITO, RESPINGERE l'opposizione formulata ex adverso, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
DICHIARARE INAMMISSIBILI o comunque RESPINGERE le ulteriori domande formulate ex adverso in corso di causa;
IN OGNI CASO, Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al precetto, notificato il 10 Parte_1 giugno 2024 dalla odierna convenuta ed ex coniuge con cui è stato CP_1 intimato di pagare la somma di euro 15,716,49, oltre interessi e spese, per il mancato versamento di diverse mensilità dell'assegno di mantenimento per i tre figli, detratta la somma di euro 3.310,59, pari al 50% dell'assegno unico universale, sulla scorta della sentenza n. 402/2024, resa dal Tribunale di Cuneo, che aveva posto a carico dell'odierno attore la somma mensile di euro 350,00 in favore del figlio ed euro Persona_1
300,00 cadauno in favore degli altri figli e , rivalutabili annualmente Per_2 Persona_3 secondo Istat.
1.1. Con l'atto di opposizione, l'attore contesta in primo luogo la irregolarità del titolo, stante l'indicazione di un diverso nominativo del debitore rispetto a quanto indicato in sentenza. Nel merito, l'attore contesta l'erroneità dei conteggi effettuati da parte convenuta opposta, in ragione della errata decorrenza dei termini indicati in precetto, richiesti dal momento della proposizione del ricorso introduttivo nel dicembre 2022, con cui era stato richiesto, tra l'altro, il mantenimento diretto del figlio e Per_2 avendo richiesto il contributo al mantenimento del medesimo soltanto con la memoria integrativa depositata nel maggio 2023, stante peraltro la decorrenza stabilita dalla pronuncia giudiziale il giorno 5 di ogni mese, e l'errata decurtazione delle somme incamerate a titolo di assegno unico universale.
1.2. Del pari, ritiene l'attore non dovute le somme non rientranti nel mantenimento ordinario, escluse dalla pronuncia del Tribunale di Cuneo, e che l'attore aveva continuato a versare in conformità all'originario accordo di separazione, per un complessivo importo di euro 3.407,97. Da ultimo, l'attore contesta la errata detrazione delle somme dovute dalla per i lavori di manutenzione della scala della casa familiare, in CP_1 conformità a quanto stabilito nell'originario accordo di separazione e l'omessa detrazione delle spese per le utenze, concludendo, previa sospensione dell'esecuzione, per l'accertamento delle somme effettivamente dovute alla convenuta al netto delle somme che quest'ultima è tenuta a restituire.
2. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, si è costituita la parte convenuta opposta, contestando in primo luogo l'eccepita irregolarità del titolo, trattandosi di mero errore materiale. Quanto alla eccepita decadenza degli assegni, stante la decorrenza dalla data della domanda, sicchè correttamente gli importi dovuti a titolo di
2 mantenimento sono stati richiesti da dicembre 2022 con riferimento ai figli e Per_1 Per_ e da aprile 2023 per l'altro figlio , il cui mantenimento era stato richiesto per Per_2 la prima volta in sede di udienza presidenziale.
2.1. Del pari, assume la correttezza degli importi scomputati per gli assegni unici percepiti in corso di causa, decorrenti dall'aprile 2023 in avanti, non avendo richiesto alcunchè a titolo di contributo di mantenimento per il periodo precedente, contestando altresì la mancata detrazione delle spese “extra-assegno” corrisposte dell'attore, trattandosi in gran parte di spese riconducibili nell'ambito delle spese straordinarie – poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna – sia per la sussistenza di un proprio controcredito, superiore a quello preteso dall'attore, peraltro contestato per l'assenza di documentazione a sostegno, e sia in ragione del divieto di compensazione con l'assegno di mantenimento, trattandosi di assegno alimentare.
2.2. Da ultimo, la convenuta ha contestato la eccepito omessa detrazione delle spese di demolizione della scala dell'abitazione degli ex coniugi, avendo l'attore intestato a sé la fattura per tale intervento e precludendo in tal modo la possibilità per la convenuta di avvalersi della detrazione fiscale prevista dalla legge, e sia l'omessa detrazione delle spese per le utenze, in base agli accordi intervenuti in sede di separazione, in epoca in cui entrambe le parti provvedevano al mantenimento diretto dei figli. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
3. All'esito dell'udienza di discussione, è stata rigettata l'istanza di sospensione. All'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e nelle richieste istruttorie. Ritenuta la causa matura per la decisione, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata udienza di discussione orale;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 c.p.c.
4. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di “irregolarità” del titolo esecutivo. Nel dettaglio, parte attrice contesta che nell'atto di precetto viene indicato – correttamente – il proprio nominativo, mentre nella sentenza viene riportato il diverso nominativo di “ ”, con conseguente ineseguibilità della sentenza. È appena Persona_4 il caso di rilevare che tale “irregolarità” è riconducibile ad un mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza e come tale emendabile ed emendato con l'apposito procedimento, come risulta peraltro dalla documentazione in atti, in particolare dal decreto di correzione emesso dal Tribunale in data 4 luglio 2024. Il rilievo è pertanto del tutto infondato.
5. Ciò posto, occorre premettere che il giudizio di opposizione a precetto, diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito con la conseguenza che incombe sul debitore l'onere di dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del debito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo e non anteriormente, atteso che, in quest'ultimo caso, tali fatti possono essere fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (C. Civ. n. 5635/2017). Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce giudizio di
3 cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, sì che le eccezioni dal medesimo sollevate costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e come tali, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di provare i fatti che pone a fondamento della stessa (C. Civ. n. 4380/2012).
5.1. La pretesa creditoria della opposta si fonda, come già innanzi rilevato, sulla pronuncia resa dal Tribunale di Cuneo in data 11 aprile 2024 e pubblicata il successivo 9 maggio 2024, che ha posto a carico del un assegno di mantenimento mensile di Pt_1 euro 350,00 in favore del figlio ed euro 300,00 cadauno in favore Persona_1 degli altri figli e , rivalutabili annualmente secondo Istat e da Per_2 Persona_3 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. La convenuta opposta ha pertanto richiesto il pagamento degli assegni di mantenimento a far data dalla proposizione della relativa domanda, ovvero dal dicembre 2022 per i figli e , con il Per_1 Persona_3 deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da aprile 2023 per l'altro figlio , Per_2 ovvero al momento dell'udienza presidenziale, in cui è stata formulata la richiesta anche per il mantenimento dell'altro figlio, per il complessivo importo di euro 12.589,41, già detratta la somma di euro 3.310,59 per il 50% degli assegni unici di mantenimento.
5.2. La richiesta di pagamento è stata contestata da parte attrice, quanto alla decorrenza degli assegni e tanto in conformità alla pronuncia giudiziale, che ha stabilito la decorrenza degli assegni al giorno 5 di ogni mese;
per l'effetto, ritiene l'attore che, Per_ quanto ai figli e il versamento decorrerebbe dal gennaio 2023, mentre Per_1 per l'altro figlio decorrerebbe dal giugno 2023, a seguito del deposito della Per_2 memoria integrativa depositata dalla convenuta e contenente la domanda di mantenimento anche per l'altro figlio. La ricostruzione attorea è fondata.
5.3. Non è in discussione che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto con decorrenza dalla data della domanda, in quanto l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, salvo che il provvedimento giudiziale non stabilisca una diversa data di decorrenza (C. Civ. n. 21785/2024; C. Civ. n. 17570/2023), in quanto un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (C. Civ. n. 10788/2018; C. Civ. n. 10787/2017; C. Civ. n. 19382/2014). In tale solco si è posta altresì la giurisprudenza di merito (Trib. Termini Imerese, n. 1261/2024; Trib. La Spezia n. 65/2021).
5.4. Nel caso di specie, come già innanzi si è rilevato, parte convenuta ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 30 dicembre 2022, con la conseguenza che, in forza di quanto stabilito in sentenza – e in assenza di ulteriori specificazioni – il versamento dell'assegno deve intendersi decorrente dal successivo 5 gennaio 2023; diversamente, si farebbe retroagire il versamento ad un momento anteriore rispetto al deposito della domanda. Quanto al versamento dell'assegno per il mantenimento dell'altro figlio , parte convenuta ne assume la decorrenza a far data dalla Per_2 formulazione della domanda in sede di udienza presidenziale, celebrata in data 18 aprile 2023, ricostruzione fermamente contestata da parte attrice, che invece assume la
4 decorrenza di tale obbligo a far data dalla memoria integrativa, depositata in data 14 maggio 2023; per l'effetto, in conformità alla pronuncia giudiziale, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , decorrerebbe dal 5 Per_2 giugno 2023. 5.5. La ricostruzione di parte convenuta è fondata, ben potendo essere la domanda di mantenimento formulata per la prima volta in sede di udienza presidenziale, come nel caso di specie e dovendo ritenersi la memoria integrativa il momento che ne segna la definitiva preclusione, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda per l'assegno di mantenimento è ammissibile anche se formulata per la prima volta in memoria integrativa, in quanto la fase contenziosa davanti al giudice istruttore, che segue la fase presidenziale, si svolge sulla falsariga del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (C. Civ. n. 27597/2022). Richiamate pertanto le precedenti osservazioni in ordine alla decorrenza dell'obbligo di mantenimento, dovendosi computare la decorrenza degli obblighi a mesi e non a giorni, ed essendo stata la domanda formulata all'udienza del 18 aprile 2023, l'obbligo di mantenimento per il figlio non può che decorrere dal successivo 5 Per_2 maggio 2023, poiché in caso contrario, l'obbligo decorrerebbe da una data anteriore rispetto alla proposizione della domanda.
5.6. Per le superiori osservazioni, non sono pertanto dovuti i mesi di dicembre 2022 Per_ per quanto concerne l'assegno di mantenimento dei figli e per il Per_1 complessivo importo di euro 650,00, e il mese di aprile 2023, per quanto concerne il mantenimento dell'altro figlio , per il complessivo importo di euro 300,00. In Per_2 conclusione, sono dovuti dall'attore euro 5.950,00 per il mantenimento di Persona_1
da gennaio 2023 a maggio 2024; euro 5.100,00 per il mantenimento della figlia
[...] Per_ per il medesimo periodo da gennaio 2023 a maggio 2024, ed euro 3.900,00 per il mantenimento del figlio da giugno 2023 a maggio 2024. L'importo capitale Per_2 richiesto dalla convenuta deve pertanto essere ridotto ad euro 14.950,00. 5.7. Parte convenuta ha decurtato dal capitale la somma pari al 50% degli assegni unici universali percepiti, per un complessivo importo di euro 3.310.59; anche tale importo è stato contestato da parte attrice, che ha richiamato la documentazione attestante le somme percepite dalla a titolo di assegno unico universale nel 2023 e CP_1 nel 2024, fino al mese di maggio. Pacifico che in mancanza di una specifica indicazione contenuta nel provvedimento giudiziale del Tribunale, agli ex coniugi spetti il 50% dell'assegno unico a far data dalla sua erogazione;
nel caso di specie, tuttavia, la convenuta opposta parametra le somme oggetto di detrazione all'obbligo di mantenimento, considerando nei mesi di dicembre 2022 e di gennaio – marzo 2023, Per_ soltanto i due figli e e, soltanto a partire da aprile 2023, considerando la Per_1 percezione dell'assegno per tutti e tre i figli.
5.8. Deve ritenersi tuttavia corretta la modalità di calcolo indicata dall'attore. In primo luogo, considerando il periodo decorrente da gennaio 2023 – avuto riguardo, come innanzi già si è rilevato, alla proposizione della domanda giudiziale – i ratei percepiti complessivamente dalla ammontano a complessivi euro 6.804,09, come risulta CP_1
5 dalla documentazione prodotta in atti dall'attore (doc. 5 fascicolo parte opponente), con la conseguenza che l'importo della metà corrisponde ad euro 3.402,45, come correttamente rilevato da parte attrice e ciò in quanto occorre considerare l'assegno unico nella sua interezza, trattandosi di beneficio economico attribuito alla famiglia per i figli a carico, in presenza di determinate condizioni e a prescindere dalla posizione lavorativa dei genitori. Per l'effetto, l'attore sarà tenuto al pagamento della somma capitale detratto l'importo di euro 3.402,45, per il complessivo importo di euro 11.547,55. 6. Con ulteriore motivo di opposizione, l'attore chiede che vengano detratte dal capitale, richiesto con atto di precetto, le somme versate per le spese “extra assegno”, in conformità all'iniziale accordo di separazione e riconducibili al mantenimento ordinario ed escluse dalla pronuncia giudiziale resa dal Tribunale, per un complessivo importo di euro 3.407,97. Nel dettaglio, con l'accordo di separazione recepito dall'ordinanza presidenziale, le parti avevano espressamente stabilito: “i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese scolastiche ordinarie e, previo accordo a quelle di abbigliamento, medico specialistiche non coperte dal SSNN, extrascolastiche, di gite, di corsi sportivi e di recupero, nonché al 50% delle spese di libri scolatici, nonché a tutte le altre spese che si renderanno utili e/o necessarie nell'interesse dei figli dietro presentazione di idonea documentazione da presentarsi dal coniuge che ha effettuato l'esborso all'altro” (docc.
7-8 fascicolo parte opponente).
6.1. La sentenza n. 402/2024, che parte opposta pone a fondamento della propria pretesa creditoria, prevede invece a carico dell'opponente il pagamento del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, decise con la convenuta e in ogni caso documentate;
a ciò consegue pertanto che, come correttamente rilevato, le spese sostenute dall'attore a far data da gennaio 2023, non rientranti nell'ambito delle spese straordinarie, vanno considerate spese di mantenimento ordinario e come tali già coperte dall'obbligo di mantenimento. Tali spese, ove opportunamente documentate, vanno pertanto detratte dalle somme dovute a titolo di mantenimento, in quanto, diversamente, l'attore si troverebbe a pagare spese già ricomprese nell'assegno di mantenimento, con conseguente indebita duplicazione di spese.
6.2. Ciò posto, parte attrice ha prodotto in atti, in primo luogo, l'estratto del conto corrente in cointestazione tra gli ex coniugi e del proprio conto corrente, da cui si evincono le singole voci di spesa sostenute dall'attore successivamente al gennaio 2023, ovvero dalla decorrenza dell'obbligo di mantenimento (doc. 9 e 10 fascicolo parte attrice). Risultano documentati gli esborsi sostenuti sia con denaro proveniente dal conto corrente cointestato e sia quelli effettuati dal conto corrente intestato all'attore; di tali esborsi occorre considerare unicamente quelli riconducibili alle predette spese ordinarie, con esclusione, pertanto, di quelle che invece rientrano nelle spese straordinarie in conformità a quanto disposto con la sentenza n. 402/2024, ovvero le “spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N.” Tra queste rientrano senz'altro le spese relative alle rette universitarie, le spese per le attività ludiche, ricreative e sportive, oltre le richiamate spese mediche.
6 6.3. Per l'effetto, potranno rientrare nelle spese di mantenimento ordinario soltanto le spese per gli abbonamenti telefonici, le spese relative all'acquisto di libri e di materiale scolastico nonché quelle per il vestiario dei figli. Di tali esborsi, tuttavia, l'attore non offre sufficiente prova. Nel dettaglio, non risultano provati gli effettivi esborsi per i libri scolastici, atteso che l'attore produce unicamente una scheda dei libri da cui non si evince tuttavia la prova dell'effettivo pagamento (doc. 13 fascicolo parte attrice). Del pari, nulla prova l'attestazione di pagamento della somma di euro 19,90 (doc. 13 fascicolo parte attrice), non risultando la riconducibilità di tale pagamento all'acquisto delle fodere per i libri, così come alcun valore probatorio può assumere la schermata dell'applicativo Whatsapp, in ordine al pagamento delle fotocopie per il figlio (doc. 12 fascicolo Per_2 parte attrice).
6.4. Quanto agli abbonamenti telefonici, risulta la produzione in atti di un contratto di telefonia mobile, intestato all'odierno attore (doc. 11 fascicolo parte attrice), risultando i relativi addebiti dall'estratto di conto corrente (doc. 9 fascicolo parte attrice); ciò che tuttavia non risulta, è la riconducibilità di tali esborsi agli abbonamenti dei telefoni cellulari dei figli. Devono altresì essere esclusi da tale novero gli esborsi genericamente erogati e privi di una specifica giustificazione, in particolare i bonifici genericamente effettuati in favore dei figli;
stesso a dirsi per gli scontrini delle spese per abbigliamento (doc. 15 fascicolo parte opponente). Conseguentemente, ed in conclusione, possono essere considerate le sole spese effettivamente documentate e riconducibili al mantenimento ordinario dei figli: euro 30,00 per acquisto di scarpe;
euro 32,50 per spese Per_ di abbigliamento;
euro 100,00 per abbigliamento di euro 51,00 per fotocopie per il figlio;
euro 35,00 per l'acquisto di scarpe per il figlio , per il Per_2 Per_1 complessivo importo di euro 248,50.
7. L'attore ha altresì chiesto la deduzione della spesa per i lavori di demolizione della scala della casa di abitazione, al fine di separare l'alloggio in due unità abitative, nonché le spese per le utenze domestiche e tanto in forza dell'originario accordo di separazione. Nel dettaglio, le parti avevano concordato che, all'esito della divisione degli alloggi, la si sarebbe impegnata al concorso nelle spese per l'eliminazione della CP_1 scala nella misura della metà, previo esame dei preventivi e a semplice richiesta dell'attore, con preavviso di almeno un mese. I lavori sono stati eseguiti dal che Pt_1 ha sostenuto una spesa di euro 2.915,00, di cui chiede il rimborso nella misura della metà, in conformità a quanto stabilito nell'accordo di separazione. Nel dettaglio, l'attore contesta la circostanza che la convenuta avesse arbitrariamente dedotto dalle spese legali la sola somma di euro 728,75 per tali lavori, pari a un quarto dell'importo complessivo;
l'attore chiede pertanto la compensazione con ulteriori 728,75, che oppone in compensazione delle spese legali.
7.1. La convenuta ha contestato tale eccezione, evidenziando come la fattura fosse intestata al solo , che avrebbe pertanto usufruito delle agevolazioni fiscali Pt_1 connesse a tale esborso. Avendo pertanto la perso la possibilità di recuperare il CP_1
50% delle detrazioni di legge, la stessa ha ritenuto il riconoscimento della somma di euro 728,50, pari alla metà del 50%, conforme all'accordo di separazione, ritenendo che sulle
7 parti dovesse gravare il 50% del costo effettivo dell'intervento, al netto delle detrazioni di legge. Il rilievo della convenuta non è fondato. In primo luogo, si deve rilevare come l'accordo di separazione non faccia alcun riferimento al “costo effettivo” dell'intervento, determinato al netto delle detrazioni. Né vale il richiamo alla dichiarazione dei redditi del
, relativa all'anno di imposta 2023, non risultando la detrazione riportata nel Pt_1 quadro RP Sez. III-A, specificamente riferibile a tale intervento. Deve pertanto ritenersi del tutto arbitraria la deduzione di soli euro 728,50, riferita alla demolizione della scala;
tale somma, in conformità a quanto disposto dall'accordo di separazione, va pertanto portata in ulteriore deduzione delle spese legali.
7.2. Il punto 9 dell'accordo di separazione prevede altresì che “…i coniugi si impegnano a dividere al 50% tutte le spese di utenze e di gestione degli immobili ove ciascuno risiederà…”. L'attore chiede pertanto, invocando tale accordo, deduce di aver sostenuto, dal gennaio 2023, spese per le utenze di acqua, gas ed energia elettrica per un complessivo importo di euro 3.074,41, chiedendo la deduzione di tali spese nella misura della metà. La richiesta non può essere accolta. Come correttamente osservato dalla convenuta, la suddivisione delle spese relative alle utenze trovava fondamento nel regime dettato dalle condizioni di separazione, con cui era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, che al contempo avevano stabile abitazione e residenza anagrafica presso la madre. È pertanto coerente con tale assetto la previsione del pagamento delle utenze nella misura della metà ciascuno da parte degli ex coniugi, considerato peraltro che l'immobile originariamente adibito ad abitazione della famiglia, era stato diviso in due distinte abitazioni, destinate a ciascuna parte. Tale compartecipazione alle spese deve ritenersi cessata nel momento in cui il Tribunale ha posto a carico del il mantenimento dei figli, dando atto del Pt_1 mutamento del regime stabilito nell'accordo di separazione, in ragione della preferenza dei ragazzi per la permanenza presso la madre, considerato peraltro, che parte opposta ha dimostrato il pagamento di proprie autonome utenze (doc. 9 fascicolo parte opposta). In conclusione, dalla somma innanzi rideterminata in euro 11.547,55 deve essere dedotto l'ulteriore importo di euro 977,00, per un complessivo importo di euro 10.570,55, oltre interessi legali dalla notifica del precetto all'effettivo saldo. 8. Da ultimo, parte ha eccepito l'inammissibilità della memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., già depositata in data 8 novembre 2023 e una seconda volta il 3 gennaio 2024, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 17.390,89, corrisposta in favore della in conseguenza del provvedimento di CP_1 assegnazione reso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva promossa dinanzi al Tribunale di Cuneo, in danno del medesimo . In Parte_1 subordine, la convenuta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda. Il procedimento esecutivo è stato promosso dalla sulla scorta della medesima CP_1 sentenza resa dal Tribunale di Cuneo e avverso la quale, al momento del deposito della memoria, pendeva giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.
8.1. Sul punto si deve in primo luogo osservare che la memoria è stata ritualmente depositata nei termini assegnati con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; nondimeno, la domanda restitutoria formulata da parte attrice non può essere accolta per
8 due ordini di motivi. In primo luogo, in quanto è sopravvenuta nelle more del presente giudizio la pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha rigettato l'appello proposto dall'attore; in secondo luogo, si deve osservare come, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale o comunque una domanda nuova che implichi un giudizio di cognizione ulteriore e diverso rispetto a quello instaurato in seguito al precetto, al fine di contestare e negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il thema decidendum rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata. La domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 17.390,89 deve pertanto essere dichiarata inammissibile. L'opposizione va pertanto accolta nei limiti innanzi descritti. 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
tenuto conto dell'esito della lite, con l'accertamento del credito in favore della convenuta opposta, sia pur ridotto in minima misura, considerata l'attività svolta e le questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto, ponendo il residuo a carico dell'attore. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, già compensate per 1/5, in complessivi euro 2.032,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la validità del precetto limitatamente alla somma di euro 10.270,55, oltre interessi legali dalla notifica del precetto;
dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 17.390,89; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, che si liquidano, già compensate per un quinto, nel complessivo importo di euro 2.032,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge Cuneo, 17 settembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1423/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto assegno mantenimento, promosso da DA
, con il patrocinio dell'Avv. Nunziatina Parte_1 C.F._1
Rita Prinzi, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Serena Osenda, CP_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti Parte opponente Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, In via principale,
- accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal signor al netto delle somme che la Pt_1 signora deve restituire e/o corrispondere all'opponente per i motivi esposti e condannare CP_1 la signora a restituire al signor la somma di € 17.390,89 (o altra diversa somma, anche CP_1 Pt_1 inferiore) corrisposta per effetto del provvedimento di assegnazione del G.E. nel proc. n. R.G. Es. 864/2024 del Tribunale di Cuneo avente ad oggetto l'esecuzione forzata a mezzo pignoramento presso terzi fondata sul precetto opposto. Con il favore delle spese.
Parte opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Previo, solo se del caso, accoglimento dell'istanza di esibizione documentale ex art. 210 cpc formulata in memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
1 NEL MERITO, RESPINGERE l'opposizione formulata ex adverso, in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
DICHIARARE INAMMISSIBILI o comunque RESPINGERE le ulteriori domande formulate ex adverso in corso di causa;
IN OGNI CASO, Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al precetto, notificato il 10 Parte_1 giugno 2024 dalla odierna convenuta ed ex coniuge con cui è stato CP_1 intimato di pagare la somma di euro 15,716,49, oltre interessi e spese, per il mancato versamento di diverse mensilità dell'assegno di mantenimento per i tre figli, detratta la somma di euro 3.310,59, pari al 50% dell'assegno unico universale, sulla scorta della sentenza n. 402/2024, resa dal Tribunale di Cuneo, che aveva posto a carico dell'odierno attore la somma mensile di euro 350,00 in favore del figlio ed euro Persona_1
300,00 cadauno in favore degli altri figli e , rivalutabili annualmente Per_2 Persona_3 secondo Istat.
1.1. Con l'atto di opposizione, l'attore contesta in primo luogo la irregolarità del titolo, stante l'indicazione di un diverso nominativo del debitore rispetto a quanto indicato in sentenza. Nel merito, l'attore contesta l'erroneità dei conteggi effettuati da parte convenuta opposta, in ragione della errata decorrenza dei termini indicati in precetto, richiesti dal momento della proposizione del ricorso introduttivo nel dicembre 2022, con cui era stato richiesto, tra l'altro, il mantenimento diretto del figlio e Per_2 avendo richiesto il contributo al mantenimento del medesimo soltanto con la memoria integrativa depositata nel maggio 2023, stante peraltro la decorrenza stabilita dalla pronuncia giudiziale il giorno 5 di ogni mese, e l'errata decurtazione delle somme incamerate a titolo di assegno unico universale.
1.2. Del pari, ritiene l'attore non dovute le somme non rientranti nel mantenimento ordinario, escluse dalla pronuncia del Tribunale di Cuneo, e che l'attore aveva continuato a versare in conformità all'originario accordo di separazione, per un complessivo importo di euro 3.407,97. Da ultimo, l'attore contesta la errata detrazione delle somme dovute dalla per i lavori di manutenzione della scala della casa familiare, in CP_1 conformità a quanto stabilito nell'originario accordo di separazione e l'omessa detrazione delle spese per le utenze, concludendo, previa sospensione dell'esecuzione, per l'accertamento delle somme effettivamente dovute alla convenuta al netto delle somme che quest'ultima è tenuta a restituire.
2. Fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, si è costituita la parte convenuta opposta, contestando in primo luogo l'eccepita irregolarità del titolo, trattandosi di mero errore materiale. Quanto alla eccepita decadenza degli assegni, stante la decorrenza dalla data della domanda, sicchè correttamente gli importi dovuti a titolo di
2 mantenimento sono stati richiesti da dicembre 2022 con riferimento ai figli e Per_1 Per_ e da aprile 2023 per l'altro figlio , il cui mantenimento era stato richiesto per Per_2 la prima volta in sede di udienza presidenziale.
2.1. Del pari, assume la correttezza degli importi scomputati per gli assegni unici percepiti in corso di causa, decorrenti dall'aprile 2023 in avanti, non avendo richiesto alcunchè a titolo di contributo di mantenimento per il periodo precedente, contestando altresì la mancata detrazione delle spese “extra-assegno” corrisposte dell'attore, trattandosi in gran parte di spese riconducibili nell'ambito delle spese straordinarie – poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna – sia per la sussistenza di un proprio controcredito, superiore a quello preteso dall'attore, peraltro contestato per l'assenza di documentazione a sostegno, e sia in ragione del divieto di compensazione con l'assegno di mantenimento, trattandosi di assegno alimentare.
2.2. Da ultimo, la convenuta ha contestato la eccepito omessa detrazione delle spese di demolizione della scala dell'abitazione degli ex coniugi, avendo l'attore intestato a sé la fattura per tale intervento e precludendo in tal modo la possibilità per la convenuta di avvalersi della detrazione fiscale prevista dalla legge, e sia l'omessa detrazione delle spese per le utenze, in base agli accordi intervenuti in sede di separazione, in epoca in cui entrambe le parti provvedevano al mantenimento diretto dei figli. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
3. All'esito dell'udienza di discussione, è stata rigettata l'istanza di sospensione. All'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e nelle richieste istruttorie. Ritenuta la causa matura per la decisione, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata udienza di discussione orale;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 c.p.c.
4. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di “irregolarità” del titolo esecutivo. Nel dettaglio, parte attrice contesta che nell'atto di precetto viene indicato – correttamente – il proprio nominativo, mentre nella sentenza viene riportato il diverso nominativo di “ ”, con conseguente ineseguibilità della sentenza. È appena Persona_4 il caso di rilevare che tale “irregolarità” è riconducibile ad un mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza e come tale emendabile ed emendato con l'apposito procedimento, come risulta peraltro dalla documentazione in atti, in particolare dal decreto di correzione emesso dal Tribunale in data 4 luglio 2024. Il rilievo è pertanto del tutto infondato.
5. Ciò posto, occorre premettere che il giudizio di opposizione a precetto, diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito con la conseguenza che incombe sul debitore l'onere di dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del debito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo e non anteriormente, atteso che, in quest'ultimo caso, tali fatti possono essere fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (C. Civ. n. 5635/2017). Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce giudizio di
3 cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, sì che le eccezioni dal medesimo sollevate costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e come tali, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di provare i fatti che pone a fondamento della stessa (C. Civ. n. 4380/2012).
5.1. La pretesa creditoria della opposta si fonda, come già innanzi rilevato, sulla pronuncia resa dal Tribunale di Cuneo in data 11 aprile 2024 e pubblicata il successivo 9 maggio 2024, che ha posto a carico del un assegno di mantenimento mensile di Pt_1 euro 350,00 in favore del figlio ed euro 300,00 cadauno in favore Persona_1 degli altri figli e , rivalutabili annualmente secondo Istat e da Per_2 Persona_3 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. La convenuta opposta ha pertanto richiesto il pagamento degli assegni di mantenimento a far data dalla proposizione della relativa domanda, ovvero dal dicembre 2022 per i figli e , con il Per_1 Persona_3 deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da aprile 2023 per l'altro figlio , Per_2 ovvero al momento dell'udienza presidenziale, in cui è stata formulata la richiesta anche per il mantenimento dell'altro figlio, per il complessivo importo di euro 12.589,41, già detratta la somma di euro 3.310,59 per il 50% degli assegni unici di mantenimento.
5.2. La richiesta di pagamento è stata contestata da parte attrice, quanto alla decorrenza degli assegni e tanto in conformità alla pronuncia giudiziale, che ha stabilito la decorrenza degli assegni al giorno 5 di ogni mese;
per l'effetto, ritiene l'attore che, Per_ quanto ai figli e il versamento decorrerebbe dal gennaio 2023, mentre Per_1 per l'altro figlio decorrerebbe dal giugno 2023, a seguito del deposito della Per_2 memoria integrativa depositata dalla convenuta e contenente la domanda di mantenimento anche per l'altro figlio. La ricostruzione attorea è fondata.
5.3. Non è in discussione che, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto con decorrenza dalla data della domanda, in quanto l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, salvo che il provvedimento giudiziale non stabilisca una diversa data di decorrenza (C. Civ. n. 21785/2024; C. Civ. n. 17570/2023), in quanto un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (C. Civ. n. 10788/2018; C. Civ. n. 10787/2017; C. Civ. n. 19382/2014). In tale solco si è posta altresì la giurisprudenza di merito (Trib. Termini Imerese, n. 1261/2024; Trib. La Spezia n. 65/2021).
5.4. Nel caso di specie, come già innanzi si è rilevato, parte convenuta ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 30 dicembre 2022, con la conseguenza che, in forza di quanto stabilito in sentenza – e in assenza di ulteriori specificazioni – il versamento dell'assegno deve intendersi decorrente dal successivo 5 gennaio 2023; diversamente, si farebbe retroagire il versamento ad un momento anteriore rispetto al deposito della domanda. Quanto al versamento dell'assegno per il mantenimento dell'altro figlio , parte convenuta ne assume la decorrenza a far data dalla Per_2 formulazione della domanda in sede di udienza presidenziale, celebrata in data 18 aprile 2023, ricostruzione fermamente contestata da parte attrice, che invece assume la
4 decorrenza di tale obbligo a far data dalla memoria integrativa, depositata in data 14 maggio 2023; per l'effetto, in conformità alla pronuncia giudiziale, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , decorrerebbe dal 5 Per_2 giugno 2023. 5.5. La ricostruzione di parte convenuta è fondata, ben potendo essere la domanda di mantenimento formulata per la prima volta in sede di udienza presidenziale, come nel caso di specie e dovendo ritenersi la memoria integrativa il momento che ne segna la definitiva preclusione, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda per l'assegno di mantenimento è ammissibile anche se formulata per la prima volta in memoria integrativa, in quanto la fase contenziosa davanti al giudice istruttore, che segue la fase presidenziale, si svolge sulla falsariga del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (C. Civ. n. 27597/2022). Richiamate pertanto le precedenti osservazioni in ordine alla decorrenza dell'obbligo di mantenimento, dovendosi computare la decorrenza degli obblighi a mesi e non a giorni, ed essendo stata la domanda formulata all'udienza del 18 aprile 2023, l'obbligo di mantenimento per il figlio non può che decorrere dal successivo 5 Per_2 maggio 2023, poiché in caso contrario, l'obbligo decorrerebbe da una data anteriore rispetto alla proposizione della domanda.
5.6. Per le superiori osservazioni, non sono pertanto dovuti i mesi di dicembre 2022 Per_ per quanto concerne l'assegno di mantenimento dei figli e per il Per_1 complessivo importo di euro 650,00, e il mese di aprile 2023, per quanto concerne il mantenimento dell'altro figlio , per il complessivo importo di euro 300,00. In Per_2 conclusione, sono dovuti dall'attore euro 5.950,00 per il mantenimento di Persona_1
da gennaio 2023 a maggio 2024; euro 5.100,00 per il mantenimento della figlia
[...] Per_ per il medesimo periodo da gennaio 2023 a maggio 2024, ed euro 3.900,00 per il mantenimento del figlio da giugno 2023 a maggio 2024. L'importo capitale Per_2 richiesto dalla convenuta deve pertanto essere ridotto ad euro 14.950,00. 5.7. Parte convenuta ha decurtato dal capitale la somma pari al 50% degli assegni unici universali percepiti, per un complessivo importo di euro 3.310.59; anche tale importo è stato contestato da parte attrice, che ha richiamato la documentazione attestante le somme percepite dalla a titolo di assegno unico universale nel 2023 e CP_1 nel 2024, fino al mese di maggio. Pacifico che in mancanza di una specifica indicazione contenuta nel provvedimento giudiziale del Tribunale, agli ex coniugi spetti il 50% dell'assegno unico a far data dalla sua erogazione;
nel caso di specie, tuttavia, la convenuta opposta parametra le somme oggetto di detrazione all'obbligo di mantenimento, considerando nei mesi di dicembre 2022 e di gennaio – marzo 2023, Per_ soltanto i due figli e e, soltanto a partire da aprile 2023, considerando la Per_1 percezione dell'assegno per tutti e tre i figli.
5.8. Deve ritenersi tuttavia corretta la modalità di calcolo indicata dall'attore. In primo luogo, considerando il periodo decorrente da gennaio 2023 – avuto riguardo, come innanzi già si è rilevato, alla proposizione della domanda giudiziale – i ratei percepiti complessivamente dalla ammontano a complessivi euro 6.804,09, come risulta CP_1
5 dalla documentazione prodotta in atti dall'attore (doc. 5 fascicolo parte opponente), con la conseguenza che l'importo della metà corrisponde ad euro 3.402,45, come correttamente rilevato da parte attrice e ciò in quanto occorre considerare l'assegno unico nella sua interezza, trattandosi di beneficio economico attribuito alla famiglia per i figli a carico, in presenza di determinate condizioni e a prescindere dalla posizione lavorativa dei genitori. Per l'effetto, l'attore sarà tenuto al pagamento della somma capitale detratto l'importo di euro 3.402,45, per il complessivo importo di euro 11.547,55. 6. Con ulteriore motivo di opposizione, l'attore chiede che vengano detratte dal capitale, richiesto con atto di precetto, le somme versate per le spese “extra assegno”, in conformità all'iniziale accordo di separazione e riconducibili al mantenimento ordinario ed escluse dalla pronuncia giudiziale resa dal Tribunale, per un complessivo importo di euro 3.407,97. Nel dettaglio, con l'accordo di separazione recepito dall'ordinanza presidenziale, le parti avevano espressamente stabilito: “i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese scolastiche ordinarie e, previo accordo a quelle di abbigliamento, medico specialistiche non coperte dal SSNN, extrascolastiche, di gite, di corsi sportivi e di recupero, nonché al 50% delle spese di libri scolatici, nonché a tutte le altre spese che si renderanno utili e/o necessarie nell'interesse dei figli dietro presentazione di idonea documentazione da presentarsi dal coniuge che ha effettuato l'esborso all'altro” (docc.
7-8 fascicolo parte opponente).
6.1. La sentenza n. 402/2024, che parte opposta pone a fondamento della propria pretesa creditoria, prevede invece a carico dell'opponente il pagamento del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, decise con la convenuta e in ogni caso documentate;
a ciò consegue pertanto che, come correttamente rilevato, le spese sostenute dall'attore a far data da gennaio 2023, non rientranti nell'ambito delle spese straordinarie, vanno considerate spese di mantenimento ordinario e come tali già coperte dall'obbligo di mantenimento. Tali spese, ove opportunamente documentate, vanno pertanto detratte dalle somme dovute a titolo di mantenimento, in quanto, diversamente, l'attore si troverebbe a pagare spese già ricomprese nell'assegno di mantenimento, con conseguente indebita duplicazione di spese.
6.2. Ciò posto, parte attrice ha prodotto in atti, in primo luogo, l'estratto del conto corrente in cointestazione tra gli ex coniugi e del proprio conto corrente, da cui si evincono le singole voci di spesa sostenute dall'attore successivamente al gennaio 2023, ovvero dalla decorrenza dell'obbligo di mantenimento (doc. 9 e 10 fascicolo parte attrice). Risultano documentati gli esborsi sostenuti sia con denaro proveniente dal conto corrente cointestato e sia quelli effettuati dal conto corrente intestato all'attore; di tali esborsi occorre considerare unicamente quelli riconducibili alle predette spese ordinarie, con esclusione, pertanto, di quelle che invece rientrano nelle spese straordinarie in conformità a quanto disposto con la sentenza n. 402/2024, ovvero le “spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N.” Tra queste rientrano senz'altro le spese relative alle rette universitarie, le spese per le attività ludiche, ricreative e sportive, oltre le richiamate spese mediche.
6 6.3. Per l'effetto, potranno rientrare nelle spese di mantenimento ordinario soltanto le spese per gli abbonamenti telefonici, le spese relative all'acquisto di libri e di materiale scolastico nonché quelle per il vestiario dei figli. Di tali esborsi, tuttavia, l'attore non offre sufficiente prova. Nel dettaglio, non risultano provati gli effettivi esborsi per i libri scolastici, atteso che l'attore produce unicamente una scheda dei libri da cui non si evince tuttavia la prova dell'effettivo pagamento (doc. 13 fascicolo parte attrice). Del pari, nulla prova l'attestazione di pagamento della somma di euro 19,90 (doc. 13 fascicolo parte attrice), non risultando la riconducibilità di tale pagamento all'acquisto delle fodere per i libri, così come alcun valore probatorio può assumere la schermata dell'applicativo Whatsapp, in ordine al pagamento delle fotocopie per il figlio (doc. 12 fascicolo Per_2 parte attrice).
6.4. Quanto agli abbonamenti telefonici, risulta la produzione in atti di un contratto di telefonia mobile, intestato all'odierno attore (doc. 11 fascicolo parte attrice), risultando i relativi addebiti dall'estratto di conto corrente (doc. 9 fascicolo parte attrice); ciò che tuttavia non risulta, è la riconducibilità di tali esborsi agli abbonamenti dei telefoni cellulari dei figli. Devono altresì essere esclusi da tale novero gli esborsi genericamente erogati e privi di una specifica giustificazione, in particolare i bonifici genericamente effettuati in favore dei figli;
stesso a dirsi per gli scontrini delle spese per abbigliamento (doc. 15 fascicolo parte opponente). Conseguentemente, ed in conclusione, possono essere considerate le sole spese effettivamente documentate e riconducibili al mantenimento ordinario dei figli: euro 30,00 per acquisto di scarpe;
euro 32,50 per spese Per_ di abbigliamento;
euro 100,00 per abbigliamento di euro 51,00 per fotocopie per il figlio;
euro 35,00 per l'acquisto di scarpe per il figlio , per il Per_2 Per_1 complessivo importo di euro 248,50.
7. L'attore ha altresì chiesto la deduzione della spesa per i lavori di demolizione della scala della casa di abitazione, al fine di separare l'alloggio in due unità abitative, nonché le spese per le utenze domestiche e tanto in forza dell'originario accordo di separazione. Nel dettaglio, le parti avevano concordato che, all'esito della divisione degli alloggi, la si sarebbe impegnata al concorso nelle spese per l'eliminazione della CP_1 scala nella misura della metà, previo esame dei preventivi e a semplice richiesta dell'attore, con preavviso di almeno un mese. I lavori sono stati eseguiti dal che Pt_1 ha sostenuto una spesa di euro 2.915,00, di cui chiede il rimborso nella misura della metà, in conformità a quanto stabilito nell'accordo di separazione. Nel dettaglio, l'attore contesta la circostanza che la convenuta avesse arbitrariamente dedotto dalle spese legali la sola somma di euro 728,75 per tali lavori, pari a un quarto dell'importo complessivo;
l'attore chiede pertanto la compensazione con ulteriori 728,75, che oppone in compensazione delle spese legali.
7.1. La convenuta ha contestato tale eccezione, evidenziando come la fattura fosse intestata al solo , che avrebbe pertanto usufruito delle agevolazioni fiscali Pt_1 connesse a tale esborso. Avendo pertanto la perso la possibilità di recuperare il CP_1
50% delle detrazioni di legge, la stessa ha ritenuto il riconoscimento della somma di euro 728,50, pari alla metà del 50%, conforme all'accordo di separazione, ritenendo che sulle
7 parti dovesse gravare il 50% del costo effettivo dell'intervento, al netto delle detrazioni di legge. Il rilievo della convenuta non è fondato. In primo luogo, si deve rilevare come l'accordo di separazione non faccia alcun riferimento al “costo effettivo” dell'intervento, determinato al netto delle detrazioni. Né vale il richiamo alla dichiarazione dei redditi del
, relativa all'anno di imposta 2023, non risultando la detrazione riportata nel Pt_1 quadro RP Sez. III-A, specificamente riferibile a tale intervento. Deve pertanto ritenersi del tutto arbitraria la deduzione di soli euro 728,50, riferita alla demolizione della scala;
tale somma, in conformità a quanto disposto dall'accordo di separazione, va pertanto portata in ulteriore deduzione delle spese legali.
7.2. Il punto 9 dell'accordo di separazione prevede altresì che “…i coniugi si impegnano a dividere al 50% tutte le spese di utenze e di gestione degli immobili ove ciascuno risiederà…”. L'attore chiede pertanto, invocando tale accordo, deduce di aver sostenuto, dal gennaio 2023, spese per le utenze di acqua, gas ed energia elettrica per un complessivo importo di euro 3.074,41, chiedendo la deduzione di tali spese nella misura della metà. La richiesta non può essere accolta. Come correttamente osservato dalla convenuta, la suddivisione delle spese relative alle utenze trovava fondamento nel regime dettato dalle condizioni di separazione, con cui era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, che al contempo avevano stabile abitazione e residenza anagrafica presso la madre. È pertanto coerente con tale assetto la previsione del pagamento delle utenze nella misura della metà ciascuno da parte degli ex coniugi, considerato peraltro che l'immobile originariamente adibito ad abitazione della famiglia, era stato diviso in due distinte abitazioni, destinate a ciascuna parte. Tale compartecipazione alle spese deve ritenersi cessata nel momento in cui il Tribunale ha posto a carico del il mantenimento dei figli, dando atto del Pt_1 mutamento del regime stabilito nell'accordo di separazione, in ragione della preferenza dei ragazzi per la permanenza presso la madre, considerato peraltro, che parte opposta ha dimostrato il pagamento di proprie autonome utenze (doc. 9 fascicolo parte opposta). In conclusione, dalla somma innanzi rideterminata in euro 11.547,55 deve essere dedotto l'ulteriore importo di euro 977,00, per un complessivo importo di euro 10.570,55, oltre interessi legali dalla notifica del precetto all'effettivo saldo. 8. Da ultimo, parte ha eccepito l'inammissibilità della memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., già depositata in data 8 novembre 2023 e una seconda volta il 3 gennaio 2024, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 17.390,89, corrisposta in favore della in conseguenza del provvedimento di CP_1 assegnazione reso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva promossa dinanzi al Tribunale di Cuneo, in danno del medesimo . In Parte_1 subordine, la convenuta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda. Il procedimento esecutivo è stato promosso dalla sulla scorta della medesima CP_1 sentenza resa dal Tribunale di Cuneo e avverso la quale, al momento del deposito della memoria, pendeva giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.
8.1. Sul punto si deve in primo luogo osservare che la memoria è stata ritualmente depositata nei termini assegnati con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; nondimeno, la domanda restitutoria formulata da parte attrice non può essere accolta per
8 due ordini di motivi. In primo luogo, in quanto è sopravvenuta nelle more del presente giudizio la pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha rigettato l'appello proposto dall'attore; in secondo luogo, si deve osservare come, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opponente non può introdurre una domanda riconvenzionale o comunque una domanda nuova che implichi un giudizio di cognizione ulteriore e diverso rispetto a quello instaurato in seguito al precetto, al fine di contestare e negare la pretesa esecutiva, poiché a seguito dell'opposizione viene ad inserirsi nel procedimento esecutivo un giudizio di cognizione, in cui il thema decidendum rimane circoscritto alla contestazione del diritto del creditore procedente a procedere nell'esecuzione forzata. La domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 17.390,89 deve pertanto essere dichiarata inammissibile. L'opposizione va pertanto accolta nei limiti innanzi descritti. 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
tenuto conto dell'esito della lite, con l'accertamento del credito in favore della convenuta opposta, sia pur ridotto in minima misura, considerata l'attività svolta e le questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto, ponendo il residuo a carico dell'attore. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, già compensate per 1/5, in complessivi euro 2.032,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara la validità del precetto limitatamente alla somma di euro 10.270,55, oltre interessi legali dalla notifica del precetto;
dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 17.390,89; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, che si liquidano, già compensate per un quinto, nel complessivo importo di euro 2.032,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge Cuneo, 17 settembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
9