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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3489/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Forgione - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Prizio - -, C.F._4
RESISTENTE interventore ex lege il PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2023, ha dedotto: Parte_1 - di essere sposata con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario il 3 9 1988 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanarosa al n. 16, Parte II, Serie A. anno 1988;
- che hanno il figlio nato il [...]; Per_1
- che con decreto del 14 7 2012 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che essi coniugi vivevano separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che non era possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 31 1 2024, i coniugi, ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo sulle condizioni dello scioglimento del divorzio e le hanno riportate nel relativo verbale sottoscrivendolo in uno ai rispettivi difensori;
hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a congiunto.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate dai coniugi.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile. Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel verbale di udienza del 31 1 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - nata a [...] Parte_1 CP_1
l'8/03/1964, alle condizioni espresse nel verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/02/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3489/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Forgione - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Prizio - -, C.F._4
RESISTENTE interventore ex lege il PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2023, ha dedotto: Parte_1 - di essere sposata con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario il 3 9 1988 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fontanarosa al n. 16, Parte II, Serie A. anno 1988;
- che hanno il figlio nato il [...]; Per_1
- che con decreto del 14 7 2012 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi aveva omologato la separazione consensuale e recepito le condizioni da essi coniugi concordate;
- che essi coniugi vivevano separati dalla data della loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che non era possibile ricostituire la loro unione spirituale e materiale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e ha avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 31 1 2024, i coniugi, ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo sulle condizioni dello scioglimento del divorzio e le hanno riportate nel relativo verbale sottoscrivendolo in uno ai rispettivi difensori;
hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a congiunto.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni concordate dai coniugi.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile. Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel verbale di udienza del 31 1 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - nata a [...] Parte_1 CP_1
l'8/03/1964, alle condizioni espresse nel verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 17/02/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano