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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 17/04/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:47
Compaiono:
Per e l'avv. , oggi Parte_1 Parte_2 Parte_2 sostituito dall'avv. Paolo Mioni.
Per , nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Mioni conclude come da ricorso riportandosi al contenuto dello stesso anche ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
R.G. n. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 884/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gorizia, Via Parte_2
Mazzini, n. 20, giusta delega a margine del ricorso, nonché (C.F. Parte_2
), in proprio C.F._2
RICORRENTI
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Come da suesteso verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 170 DPR n. 115/2002 del 25.03.2024, e l'Avv. Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Parte_2
Tribunale di Pisa in data 06.03.2024, comunicato in data 07.03.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata in data 09.11.2023 per la liquidazione dei compensi maturati quale difensore di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
A sostegno della domanda, hanno allegato: - che l'Avv. ha svolto funzione di difensore e procuratore di Pt_2 Parte_1
nella causa civile iscritta al n. RG 2476/2019;
- che, prima dell'instaurazione del giudizio, il COA di Pisa ha respinto l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentata da , dichiarandola Parte_1
inammissibile con provvedimento del 01.03.2019;
- che, vista l'inammissibilità, il difensore ha provveduto a depositare, in data
28.08.2019, istanza ex art. 126, terzo comma, DPR 115/2002, al fine di ottenere l'ammissione al P.S.S. da parte del Giudice della causa;
- che la suddetta istanza è stata reiterata in data 29.04.2022;
- che con sentenza emessa in data 07.11.2023, l'istanza dell'attore è stata accolta e quest'ultimo è stato ammesso al P.S.S. con effetto retroattivo a far data dall'inizio della causa;
- che in data 09.11.2023 è stata depositata formale domanda di liquidazione delle competenze per il gratuito patrocinio;
- che, in data 06.03.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione
“Visto, rilevato che la delibera di ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato non si riferisce all'introduzione della presente causa (ma a quella contro
, rigetta l'istanza”; CP_2
- che è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice della causa nel rifiutare la liquidazione delle competenze dell'avvocato, considerato che è stato Parte_1
ammesso al beneficio con provvedimento motivato contenuto nella sentenza che ha definito il giudizio.
Hanno, quindi, concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per la liquidazione dei compensi richiesti.
Nessuno si è costituito per il . Controparte_1
All'udienza del 20.06.2024, verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata la contumacia del e la causa è stata rinviata per la discussione. Controparte_1
All'udienza del 17.04.2025, i ricorrenti hanno concluso come da suesteso verbale.
****
L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Emerge ex actis che è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato con sentenza n. 1393/2023 emessa dal Tribunale di Pisa in data 07.11.2023, all'esito del giudizio RG n. 2476/2019, con decorrenza dalla data dell'introduzione del giudizio medesimo, ciò assorbendo ogni questione in ordine alla precedente delibera di inammissibilità assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in data
01.03.2019.
Deve, pertanto, ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento alla delibera di ammissione contenuto nel provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del
P.S.S. del 06.03.2024, con conseguente riconoscimento della spettanza del diritto al compenso professionale in favore di . Parte_2
Rilevato che il compenso spettante al difensore non può essere superiore alla metà dei valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n.55/2014/D.M.147/2022 o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. Ordinanza 201/06 del 18.05.2006 e Ordinanza
n.350 del 15-29/07/2005 della Corte costituzionale) e che detto compenso dovrà essere ridotto della metà (artt. 82 e 130 DPR 30/05/2002 n.115), il Tribunale reputa congruo riconoscere, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e medi/minimi per le fasi ulteriori, la somma di € 4.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuta.
Occorre, infatti, rilevare che risulta agli atti la sola sentenza conclusiva del giudizio
R.G. n. 2476/2019, dalla quale si evince l'assenza di istruttoria, data la natura meramente documentale della causa, e non vi sono ulteriori elementi, in via assertiva e asseverativa, dai quali sia possibile apprezzare profili di particolare complessità.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri minimi, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. in Parte_2 ragione dell'assistenza professionale prestata nel procedimento RG n. 2476/2019 in favore di ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Parte_1
l'importo di € 4.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 850,00 per compensi, oltre spese Parte_2 generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta, oltre alle anticipazioni.
Pisa, 17 aprile 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.