TRIB
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2024, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. 3818/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott. Andrea Palma Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale dei coniugi promossa con ricorso depositato in data 29/11/2023 iscritto al N. RG 3818/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21/03/2024
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. RUSSO PEPPINO;
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FUSARO LUIGI;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21/03/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Acri
(CS) in data 15/01/1978.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3818/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
lle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29/05/2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott. Andrea Palma Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale dei coniugi promossa con ricorso depositato in data 29/11/2023 iscritto al N. RG 3818/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 21/03/2024
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. RUSSO PEPPINO;
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FUSARO LUIGI;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 21/03/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Acri
(CS) in data 15/01/1978.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3818/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
lle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29/05/2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone