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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 9635/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/03/2025
Per la parte appellante è comparsa l'avv. CARMELA ZAGARELLA per delega dell'avv.
MATTEO CASTIONI;
Per la parte appellata nessuno è comparso fino alle ore 10.30;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte presente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. ZAGARELLA precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e ai verbali di causa ed insiste nell'accoglimento dell'appello.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 9635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Matteo Castioni, Giovanni Bisazza, Matteo Ostengo,
Gianfranco Rodano, giusta procura in atti appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in proprio e n.q. di genitori di
[...] C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_3 CP_4
), e (C.F. ), C.F._4 Parte_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Simona Miraglia giusta procura in atti
appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – contratto di trasporto aereo.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 19.7.2021 (di seguito Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 146/2021 del Giudice di Pace di Acireale, Pt_1 pubblicata in data 9.4.2021, con la quale era stata accolta la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5, 6 e 7, sez. 1 del Reg. UE n. 261/2004, nonché di rimborso delle spese sostenute e conseguente condanna della alla corresponsione in favore degli attori della Pt_1 somma complessiva di € 2.713,65, oltre spese di lite. censurava la sentenza ritenendo la sussistenza dell'esimente della circostanza Pt_1 eccezionale ed imprevedibile, estranea alla sua sfera di controllo, in ordine alla cancellazione del volo Catania-Venezia n. EJU 3340 del 5.1.2020, con conseguente esclusione di ogni sua responsabilità. A suo dire il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicazione degli artt. 5 e
7 del Reg. U.E. n. 261/2004, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 8 Reg. U.E. n. 261/2004.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate dagli attori in primo grado, con la loro condanna alla restituzione in suo favore della somma già versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo.
Si costituivano in giudizio in proprio e n.q. di Controparte_1 Controparte_2 genitori di e e , contestando l'appello. CP_3 CP_4 Parte_2
Essi ribadivano la sussistenza del loro diritto alla compensazione pecuniaria, prevista dagli artt. 5, 6 e 7, sez. 1 del Reg. U.E. n. 261/2004, per la cancellazione del volo Catania – Venezia
n. EJU 3340 del 5.1.2020, non essendo stato dimostrato dalla compagnia aerea che la cancellazione era stata determinata da circostanza eccezionale e imprevedibile e non avendo la stessa appellante adeguatamente assolto gli obblighi di assistenza previsti.
All'udienza del 23.11.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.7.2022.
A detta udienza l'appellante rilevava l'assenza di valida procura del procuratore di controparte, dunque, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., la parte appellata veniva onerata di depositare pagina 3 di 10 valida procura alle liti. All'udienza del 24.10.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviava, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.11.2022.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 10.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, sempre per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.2.2025, poi differita all'udienza del 19.3.2025, alla quale viene decisa.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale degli appellati.
Al riguardo si rileva che il procuratore degli appellati ha dichiarato di essersi costituito nel presente giudizio sulla base della procura alle liti rilasciata nel primo grado. L'appellante ha eccepito l'assenza materiale della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in quanto gli appellati non hanno depositato il loro fascicolo di parte del primo grado e l'allegato alla comparsa di costituzione come procura alle liti risultava essere un foglio bianco.
All'udienza del 12.7.2022, dunque, gli appellanti sono stati invitati a depositare la procura richiamata nel proprio atto di costituzione (ovvero quella rilasciata in primo grado) ovvero di munirsi di regolare procura ex art. 182 c.p.c.. In data 17.10.2022 essi hanno depositato una procura alle liti rilasciata su foglio separato, con espressa indicazione della costituzione nel presente giudizio, individuato con il numero di ruolo generale, e recante la data del 22.4.2021, data anteriore rispetto alla notificazione dell'atto di citazione in appello.
Tuttavia, la data anteriore a quella del giudizio non determina l'invalidità della procura, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, di recente delineato dall'intervento delle SS.UU.: “A tal riguardo, si ritiene che il requisito della “contestualità”, spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato dal citato art. 83, “la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte” […] (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata;
cfr. C. Cass., S.U., n. 2075/2024).
Le ragioni poste alla base di tale indirizzo (dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi) risiedono nell'effettività della tutela giurisdizionale, nella garanzia del diritto di pagina 4 di 10 difesa, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonché nel tentativo di ridurre eccessivi formalismi. Del resto, l'art. 83 c.p.c. non richiede, quale requisito di forma del mandato alle liti la data e il luogo di rilascio, dovendo piuttosto emergere con certezza l'esistenza e la conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore.
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del Giudice di
Pace di Acireale nella parte in cui non ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza delle circostanze eccezionali - condizioni metereologiche avverse - che hanno determinato la cancellazione del volo n. EJU 3340 Catania- Venezia del 5.1.2020.
L'art. 7, par. 3, del Reg. UE n. 261/2004 prevede: “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta
a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
La nozione di "circostanza eccezionale", idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Regolamento, ove si specifica che tali circostanze possono incorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pur non avendo fornito un elenco delle circostanze eccezionali idonee ad escludere la responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri, ha precisato, però, che esse devono essere valutate caso per caso e collegate ad un evento che soddisfi due condizioni aggiuntive: non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo;
sfugga all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura od origine. Non occorre, invece, la chiusura dell'aeroporto.
Sono state definite “inevitabili”: le avverse condizioni meteorologiche che rendono impossibile il volo in sicurezza;
i problemi di sicurezza del volo causati di fattori esterni (es:
l'eruzione di un vulcano); l'instabilità politica e gli scioperi che si ripercuotono sull'attività del vettore aereo.
pagina 5 di 10 Spetta, comunque, al vettore aereo, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del Reg. U.E. n. 261/2004, provare il requisito dell'imprevedibilità della causa di forza maggiore.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 1584 del 23 gennaio 2018, ha chiarito che “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal
Regolamento CE n. 261/2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004. Pertanto, se la compagnia aerea convenuta in giudizio non produce materiale in grado di soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante, ovvero che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è responsabile della cancellazione del volo”.
Sul vettore, dunque, grava una presunzione di responsabilità per i disagi causati ai passeggeri, dalla quale potrà liberarsi provando non solo l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento (cancellazione o ritardo del volo) e la circostanza eccezionale, ma altresì l'inevitabilità di quest'ultima, restando a suo carico la c.d. “causa ignota”.
Peraltro, ai fini dell'esclusione della compensazione, il vettore è tenuto a dare la prova che
“la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art. 7 Reg.).
Come chiarito dai giudici di legittimità nella sentenza n. 20787/2004, la diligenza che si richiede ad una compagnia aerea supera il concetto di ordinaria diligenza, di cui all'art. 1176, c.
2, c.c., integrando una diligenza qualificata, in virtù della quale il vettore deve mettere in atto misure adeguate a prevenire ed evitare qualsiasi rischio al passeggero. Sul punto, la Corte di
Giustizia UE ha anche precisato che i vettori aerei, per dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie, devono dare contezza delle risorse spiegate in termini di personale, tempi,
pagina 6 di 10 mezzi finanziari per assicurare l'interesse dei passeggeri ad arrivare in orario a destinazione
(Corte di Giustizia UE, sez. IV, 11 giugno 2020, n. 74/19).
Così ricostruiti i principi applicabili al caso di specie, occorre evidenziare che l'appellante si
è limitato a dichiarare di non aver potuto garantire il volo per l'esistenza di una situazione eccezionale di maltempo, della quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova. Né ha dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il disservizio o di essersi trovata nell'impossibilità di adottarle.
Pertanto risulta corretta la valutazione operata dal primo Giudice, secondo la quale i documenti in atti nulla dimostrano in ordine all'effettiva impossibilità della compagnia aerea di eseguire la prestazione, avendo depositato un articolo di giornale e una schermata dei voli in partenza in data 5.1.2020, da cui emerge che soltanto quattro voli sono stati cancellati o ritardati in quella giornata, nonché la riproduzione stampata di una schermata di un sito web riportante i dati meteorologici della giornata del 5.1.2020.
Tali documenti non sono idonei a dimostrare la ricorrenza della situazione eccezionale invocata dall'appellante quale esimente e, comunque, non rappresentano l'impossibilità per la compagnia aerea di adottare le misure idonee ad evitare il disservizio.
In difetto della prova richiesta, l'appellante è stata correttamente ritenuta responsabile della cancellazione del volo, con conseguente diritto degli appellati di ottenere la compensazione pecuniaria, in applicazione dell'art 7 del Reg. UE n. 261/2004.
Il primo motivo di appello va, quindi, respinto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace di
Acireale non avesse accertato il corretto assolvimento degli obblighi di assistenza da parte sua.
Anche sul punto la decisione impugnata risulta corretta, non avendo dimostrato in Pt_1 giudizio di aver ricercato eventuali voli alternativi, operati da essa stessa o da altri vettori in tempi brevi, in modo tale da riproteggere i passeggeri e farli giungere a destinazione con minore disagio.
Essa ha garantito il volo di riprotezione con un ritardo superiore al margine di tolleranza
(effettuato solo in data 9.1.2020, dopo 4 giorni rispetto alla partenza programmata dagli pagina 7 di 10 appellati), e ciò è da ricondurre, in difetto di prova contraria sul punto, a ragioni organizzative di e non alla presenza di condizioni meteo eccezionali, con conseguente responsabilità Pt_1 della stessa per i danni derivati dalla cancellazione del volo e obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria, così come liquidata dal Giudice di prime cure.
Peraltro, il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. UE n.
261/2004 non pregiudica il diritto del passeggero al risarcimento degli eventuali pregiudizi ulteriori subiti a causa del disservizio, sempre che ne sussistano i presupposti in conformità a diversa normativa nazionale o internazionale, come stabilito dalla Convenzione di Montreal
(Cfr. C. Cass., n. 6177/2024).
Non vi è alcuna incompatibilità con la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg.
UE n. 261/2004, trattandosi di due forme di tutela complementari.
Al passeggero è sempre dovuto l'indennizzo forfettario di cui al Reg. UE n. 261/04 per il solo fatto della cancellazione del volo, del negato imbarco o del ritardo, senza bisogno di dimostrare alcunché; infatti, la ratio della previsione di matrice comunitaria è proprio quella di consentire, al passeggero che abbia subito uno dei predetti eventi, di ricevere un equo e congruo risarcimento senza dover affrontare il difficile onere di provare l'entità del danno subito, almeno sino alla concorrenza della somma di € 250,00.
Per converso, se il danno dimostrato dal passeggero è superiore alla somma indicata, gli spetterà l'ulteriore risarcimento, riconosciuto dall'art. 12 del Reg., previsto altresì dalla
Convenzione di Montreal, da graduare a seconda delle circostanze.
Nel caso di specie gli appellati , e , avendo CP_2 CP_4 Parte_2 prospettato la riprotezione solo dopo quattro giorni, hanno dovuto acquistare ulteriori Pt_1 biglietti aerei per il giorno successivo al fine di poter raggiungere in tempo utile la destinazione.
Sul punto l'appellante ha lamentato la mancata prova del danno, per non avere i predetti appellati dimostrato il personale esborso degli importi asseritamente sostenuti per l'acquisto del trasporto sostitutivo, né l'effettivo imbarco su quest'ultimo.
pagina 8 di 10 Gli appellati non hanno depositato il fascicolo di primo grado, tuttavia, viste le specifiche doglianze dell'appellante, non si comprende cosa debba intendersi per personale esborso, dal momento che basta la prova dell'acquisto del biglietto, evidentemente rilevata dal Giudice di
Pace e non contestata nella sua esistenza da mentre l'eventuale mancato imbarco non Pt_1 influisce sul danno richiesto.
Pertanto, in presenza della prova dell'ulteriore danno subito dai predetti appellati per le ragioni illustrate va respinto anche il secondo motivo di appello.
Risulta del pari infondato il terzo motivo di appello, con il quale è stata contestata la liquidazione delle spese di lite, operata dal Giudice di Pace correttamente, applicando i parametri medi sull'importo oggetto di condanna.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n.
8561/2023), € 600,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9635/2021 R.G, vertente tra , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore (appellante), Controparte_1 Controparte_2 in proprio e n.q. di genitori di e e (appellati), CP_3 CP_4 Parte_2 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 146/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Condanna al pagamento in favore degli appellati, in Parte_1
solido, delle spese legali, che liquida in € 2.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese pagina 9 di 10 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Simona Miraglia.
Così deciso in Catania il 19/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 10 di 10