CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Saetta (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO
in Controparte_1 persona della curatrice avv. Barbara Schepis appellata – appellante incidentale contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4450/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 22/08/2017
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In via istruttoria: disporre il richiamo del CTU e l'aggiornamento dei costi dell'opera pubbli- ca consentendo, in quella sede, l'indispensabile aggiornamento documen- tale;
ex art. 345 c.p.c. ammettere il deposito dei documenti in narrativa indicati;
Nel merito:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 In accoglimento del proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indi- cata, annullarla. Anche ai sensi dell'art.345 c.p.c., condannare la Controparte_1
sia in proprio che quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con
[...] la al pagamento della somma che risulterà dall'aggior- Controparte_2 namento dei costi dell'opera pubblica, comunque non inferiore alla somma di €24.256.204,46, maggiorato di interessi legali e anatocistici e del rico- noscimento del danno da svalutazione monetaria. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiede, che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia rigettare l'appello proposto dal contro l'impugnata sentenza e, accogli- Parte_1 mento dell'appello incidentale, avverso la sentenza non definitiva propo- sto dall'impresa, in parziale riforma della sentenza parziale n. 45/2014, Voglia: 1) Ritenere e dichiarare illegittime tutte le determinazioni del Parte_1
in ordine alla risoluzione contrattuale pronunciata ex abrupto in
[...] danno dell'appellante, ed in ogni caso riformare la sentenza n. 45/2014 nella parte in cui non ha ritenuto e dichiarato risolto il contratto per fatto, colpa e inadempimento dell'Ente appaltante, condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento di tutti i lavori eseguiti e non remunerati, dell'indennizzo del decimo sull'importo dei lavori rimasti ine- seguiti, allo svincolo e alla restituzione delle fideiussioni prestate, nonché al risarcimento dei danni procurati per il mancato utile determinato dalla revoca dell'aggiudicazione, per le spese di partecipazione alla gara;
ed an- cora al pagamento per le attività regolarmente eseguite, nonché di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi, secondo quanto fatto valere nella corri- spondenza intercorsa, tutti da accertarsi mediante CTU richiesta e non ammessa in primo grado e/o liquidati dal Giudice anche in via equitativa;
2) In riforma della sentenza parziale di primo grado, condannare, inoltre, la stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dall'impresa sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante nonché quale danno non patrimoniale, nella misura che sarà accertata con la CTU ri- chiesta e non ammessa in primo grado ovvero liquidato in via equitativa, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale;
3) In ogni caso rigettare la domanda di accertamento della responsabilità della in ordine alla risoluzione del contratto, stante che non sussi- CP_1 stono le gravi inadempienze che potrebbero legittimare tale pronuncia e che comunque non vi è prova sufficiente di tali inadempienze e responsa- bilità;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 4) Ai fini delle determinazioni sul presente gravame, previa acquisizioni degli atti dell'appalto come richiesta e non ammessa in primo grado, di- sporre la rinnovazione della CTU al fine di accertare che l'impresa attrice ha ottemperato alle condizioni e agli obblighi del contratto d'appalto sti- pulato con il convenuto e che, pertanto, non sussistono i presup- Pt_1 posti di grave negligenza previsti per la risoluzione del contratto, come da quesiti indicati con la memoria 183 VI co c.p.c. agli atti del giudizio di pri- mo grado;
5) confermare in toto la sentenza n. 4450/2017 impugnata dal Parte_1
, per i motivi fatti valere in primo grado e con il presente atto.
[...]
Con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado, da distrarre in favore dei difensori che rendono la dichiarazione di legge.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 6/10/2010, la società Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_3 chiedendo che venisse accertata l'illegittimità della rescissione del
[...] contratto di appalto stipulato in data 19/3/2007 dal medesimo ente con Con l' costituita dalla (capogruppo manda- Controparte_1 taria) e dalla (mandante) avente a oggetto il "comple- Controparte_2 tamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di
— II stralcio — lotto B — da via Altofonte a via Belgio. Decreto di Pt_1 trasferimento del Commissario ad acre]. n. 2514 del 24.03.1994. Progetto ex Agensud 32/8/B. Lavori svincolo di via Perpignano — Sovrappassi pe- donali", disposta dalla Giunta Comunale con delibera n. 124 del 30/5/2005 e che venisse dichiarata la risoluzione del medesimo contratto per responsabilità della stazione appaltante e che quest'ultima venisse condannata al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e non re- munerati e al risarcimento del danno patito.
2. Il si costituiva con comparsa del 10/1/2011, oppo- Parte_1 nendosi all'accoglimento delle domande proposte dalla società attrice e ne chiedeva in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale alla stessa imputabile.
3. Con sentenza parziale n. 45/2014 dei 3-8/4/2014, il Tribunale di Paler- mo rigettava le domande proposte dalla società attrice , nonché la do- manda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in via ricon- venzionale dal con la comparsa di costituzione e ri- Parte_1 sposta e disponeva rimettersi la causa sul ruolo per pronunciare sulla ulte- riore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale.
4. Avverso tale pronuncia entrambe le parti formulavano riserva di impu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 gnazione e all'esito di un'istruttoria supplementare, svolta mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza definitiva n. 4450/2017, pronunciata in data 20/7-22/08/2017, il Tribunale di Paler- mo rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pa- trimoniale formulata dal con la comparsa di costitu- Parte_1 zione del 10/1/2011 e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. Con citazione del 28/2/2018, il ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale originariamente proposta.
6. La società si è costituita con comparsa Controparte_1 del 9/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ha pro- posto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugna- ta, l'accoglimento delle domande risarcitorie originariamente formulate.
7. A seguito del fallimento della società appellata, pronunciato dal Tribu- nale di Patti con sentenza n. 6/2023 del 21/4/2023, il processo veniva di- chiarato interrotto e riassunto dal con atto del Parte_1
18/9/2023.
8. La curatela fallimentare della società appellata, seppur ritualmente convenuta, non provvedeva a costituirsi e con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17/1/2024 il concludeva Parte_1 insistendo nelle conclusioni già spiegate e con ordinanza del 22- 24/1/2024 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Va, preliminarmente, rilevato che con l'appello principale il Parte_1
ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato,
[...]
l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della società
[...] di risarcimento del danno subito a causa della Controparte_5 rescissione in danno del contratto di appalto con la stessa stipulato.
10. In virtù del sopravvenuto fallimento della predetta società, la doman- da in questione, già rigettata dalla sentenza di primo grado, è divenuta improcedibile, giacché l'ente asseritamente creditore non può proseguire l'azione individuale per ottenere un titolo esecutivo da far valere singo- larmente contro la società, che dovrà essere fatta valere mediante la pro- posizione di una insinuazione al passivo, al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum. In virtù della competenza esclusi- va del giudice delegato all'accertamento dei crediti nei confronti del falli- mento stabilita dagli artt. 52 e 93 I. fall., ove la relativa azione sia proposta
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima del- la proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impediens, con l'unico limite preclusivo dell'inter- venuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cf. Cass. n. 24156 del 2018).
11. A seguito dell'interruzione automatica del processo determinata dal fallimento della società appellata, nonché appellante incidentale, il Co- di ha provveduto a riassumere il giudizio e a seguito della CP_6 Pt_1 sua riassunzione la curatela del fallimento della Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi,
[...] rimanendo contumace.
12. Orbene, va considerato che a seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 5 del 2006, l'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare ha intro- dotto un'ipotesi di interruzione automatica del processo, stabilendo che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, così dero- gando alla regola generale posta dall'art. 300 c.p.c., il quale, per gli eventi interruttivi che colpiscono la parte costituita, subordina l'interruzione alla dichiarazione in udienza o alla notifica da parte del suo procuratore.
13. La questione della decorrenza di tale termine (dies a quo) in caso di interruzione automatica è stata oggetto di un complesso dibattito giuri- sprudenziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamen- tale sentenza n. 12154 del 2021, hanno risolto il contrasto stabilendo che, sebbene l'interruzione sia automatica, il termine per la riassunzione de- corre non dall'evento in sé, ma dal momento in cui la parte interessata al- la riattivazione ha conoscenza legale della dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione.
14. Nel caso di specie, il ha agito con la dovuta dili- Parte_1 genza, riassumendo tempestivamente il giudizio nei confronti della cura- tela. Se, per un verso, tale adempimento ha avuto l'effetto cruciale di im- pedire l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tuttavia, l'atto di riassunzione ha avuto la funzione di riattivare il processo, ma non di
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 surrogare l'impulso di parte necessario per la prosecuzione delle singole impugnazioni. Una volta riattivato il processo, le posizioni processuali ori- ginarie si ripristinano, sebbene con i nuovi soggetti legittimati. Di conse- guenza, l'onere di coltivare attivamente l'appello incidentale ritorna inte- gralmente in capo a chi ricopre la posizione di appellante, ovvero alla cu- ratela della società fallita, la quale in qualità di successore processuale della stessa, subentra in tutti i diritti, oneri e doveri processuali della parte originaria.
15. Potrebbe, dunque, opinarsi che, giacché la decisione di proseguire un giudizio pendente, e quindi di costituirsi in esso, è una valutazione squisi- tamente discrezionale degli organi della procedura, previa adeguata pon- derazione dell'utilità e della convenienza della lite per la massa dei credi- tori, la mancata costituzione in giudizio rappresenti, di fatto, la manifesta- zione processuale della scelta di non coltivare l'impugnazione, ritenuta non vantaggiosa o eccessivamente onerosa per il fallimento.
16. Questa Corte, tuttavia, ritiene di condividere al riguardo la pur remota giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul punto (cf. Cass. n. 5462 del 1983), secondo cui è sufficiente la riassunzione del giudizio da parte di una delle parti in causa perché l'intera controversia ritorni davan- ti al giudice d'appello, ivi compreso l'appello originariamente proposto dalla parte rimasta contumace in sede di riassunzione, non potendo rica- varsi dalla mancata costituzione dell'appellante principale o incidentale nel giudizio riassunto l'improcedibilità dell'appello. Il fondamento di tale orientamento sta nel fatto che la riassunzione – tempestivamente esegui- ta – devolve nuovamente al giudice d'appello l'intero thema decidendum già oggetto dell'impugnazione, e la contumacia di una parte non equivale ad abbandono dell'azione.
17. Tale orientamento è stato più recentemente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito (cf. C. App. Roma sent. n. 2686 del 2016), che ha ritenuto che nulla osti a una decisione sul merito di entrambi i gravami, ritenendo che la riassunzione da parte di una qualunque delle parti fosse idonea a devolvere nuovamente la causa al giudice d'appello, compresa l'impugnazione proposta dalla parte rimasta contumace in sede di rias- sunzione, in virtù del principio generale, secondo il quale la contumacia è un mero stato processuale che non travolge la domanda e che, conse- guentemente, non può travolgere nemmeno l'impugnazione già proposta, ma semplicemente comporta che l'appellante non svolgerà difese ulteriori oltre quelle eventualmente già dedotte prima dell'interruzione. La con- tumacia dell'appellante, infatti, comporta un regime non dissimile da quello dell'attore contumace nel giudizio di primo grado a seguito della
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 riassunzione, laddove il giudizio prosegue in sua assenza, e il giudice dovrà comunque pronunciare sulle domande da questi proposte.
18. Ciò posto, con proprio appello incidentale proposto, la società appel- lata ha chiesto la riforma della sentenza parziale n. 45/2014, mediante la declaratoria dell'illegittimità della rescissione in danno del contratto di appalto effettuata dal , nonché con l'accoglimento Parte_1 della contrapposta domanda di risoluzione del contratto di appalto per re- sponsabilità esclusiva della stazione appaltante e delle correlate richieste risarcitorie.
19. Il provvedimento impugnato, sulla scorta del puntuale excursus degli eventi salienti che compongono la storia dell'esecuzione dell'appalto (si v. al riguardo le pagg. da 5 a 8 della sentenza parziale n. 45/2014), ha evi- denziato che negli undici mesi di vigenza contrattuale (a fronte dei 25 me- si di durata convenuta dell'esecuzione dell'appalto) l'impresa non risulta aver eseguito alcuna lavorazione contrattualmente prevista, non avendo nemmeno proceduto ad installare un cantiere, e ha volontariamente di- satteso l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. 2 del 10/9/2007, con il quale era stata disposta l'esecuzione di saggi necessari per individuare e mappare i sottoservizi interessati dall'esecuzione delle opere, adempi- mento indispensabile per poter procedere all'esecuzione dei lavori.
20. Con specifico riferimento alle eccepite carenze progettuali, il provve- dimento impugnato evidenzia che l'unica circostanziata contestazione mossa dall'impresa appaltatrice attiene al progetto della rete idrica, del quale, con nota del 17/7/2007, all'esito di un incontro svoltosi il giorno precedente con l' la ditta appaltatrice ebbe a suggerire una rielabo- CP_7 razione. Dall'esame del verbale dell'incontro congiunto svoltosi il 16/7/2007, il Tribunale di Palermo ha tratto la conclusione che, sebbene fosse stata evidenziata la necessità di effettuare dei saggi e delle verifiche per accertare la correttezza delle planimetrie relative alle tubazioni idri- che, tuttavia tali saggi non furono eseguiti dall'impresa appaltatrice e che, comunque, le eventuali difformità non sarebbero state tali da modificare l'essenza del progetto.
21. Il provvedimento impugnato evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, capo XII del Capitolato Speciale di Appalto, tra gli oneri espressamente gravanti sull'impresa appaltatrice vi era quello di effettuare il rilievo pun- tuale delle reti dei sottoservizi esistenti nell'area interessata dai lavori, di tal che la asserita insufficiente cooperazione delle diverse società che ge- stivano tali sottoservizi non avrebbe comunque potuto giustificare l'inerzia della società appaltatrice, la quale, coerentemente alla disposi-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 zione impartita dalla Direzione dei Lavori, avrebbe dovuto procedere au- tonomamente alla rilevazione dei sottoservizi interessati, mediante l'esecuzione di appositi saggi.
22. Il Tribunale di Palermo evidenzia, in proposito, che l'impresa appalta- trice era ben consapevole dell'importanza di tale adempimento prelimina- re e della sua natura prioritaria al fine di eseguire le opere commesse in appalto, tenuto conto anche della disponibilità manifestata dalla Direzio- ne dei Lavori a valutare un ampliamento dei termini di ultimazione delle lavorazioni, ove l'impegno necessario al rilevamento dei sottoservizi si fosse rivelato in concreto più gravoso di quanto prevedibile sulla base del- le informazioni rese dalle società che gestivano i sottoservizi nelle apposi- te conferenze di servizi preliminari.
23. Il Giudice di primo grado rileva, inoltre, che le previsioni del capitolato speciale di appalto imponevano all'appaltatrice:
- l'obbligo di redigere il tracciato plano-altimetrico e tutti i traccia- menti di dettaglio riferiti alle opere in genere;
- l'obbligo di provvedere al decespugliamento della zona interessata dai lavori, compreso il taglio degli alberi;
- l'obbligo di redigere il programma esecutivo dei lavori in modo tale che, conformemente al cronoprogramma, fosse sempre disponibi- le almeno una carreggiata centrale per il traffico veicolare;
- l'obbligo di effettuare la verifica dei calcoli strutturali di tutti gli impianti compresi nell'appalto e delle strutture preesistenti.
24. Alla luce degli obblighi in questione, il Tribunale di Palermo ha ritenu- to insussistente il difetto di collaborazione della stazione appaltante, indi- cato come causa del mancato svolgimento dei lavori, dal momento che:
- l'omessa consegna dei capisaldi è ininfluente sull'inizio dei lavori, spettando comunque all'impresa la redazione del tracciato plano- altimetrico;
- la presenza di alberi di alto fusto non poteva impedire l'esecuzione dei lavori, spettando espressamente all'appaltatrice la loro rimo- zione;
- la richiesta dell'impresa di disporre anche delle carreggiate centrali della strada per un'adeguata movimentazione dei mezzi risultava inaccoglibile, alla luce dell'obbligo contrattuale di garantire la di- sponibilità della stessa per il traffico veicolare, e, in ogni caso, tale richiesta risulta essere stata avanzata in un momento talmente an- ticipato rispetto all'inizio concreto dei lavori, da risultare prete- stuosa;
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 - le asserite lacune delle tavole relative alle strutture in cemento armato e acciaio segnalate con la nota del 17/2/2007 non costitui- vano un impedimento all'inizio dei lavori, atteso l'obbligo dell'impresa di procedere autonomamente alla verifica dei calcoli strutturali delle stesse.
25. Sulla scorta di tali considerazioni, tutte le difficoltà indicate dall'impresa appaltatrice come impedimenti all'esecuzione dei lavori sono state ritenute mere difficoltà operative prevedibili e che avrebbero potu- to, tutt'al più, trovare adeguato ristoro in termini di maggiore durata del termine di esecuzione delle opere o di maggiorazione del corrispettivo contrattuale, ma non potevano giustificare l'assoluta inerzia nell'esecuzione delle opere commesse in appalto, eloquentemente atte- stata dalla mancata collocazione del cantiere.
26. A fronte di tali analitiche considerazioni, la società appellata, con il proprio appello incidentale si limita a riproporre le domande già origina- riamente proposte, senza confrontarsi con la puntuale e specifica motiva- zione del provvedimento impugnato.
27. In particolar modo, l'atto processuale con cui è stato proposto l'appello incidentale non indica alcun concreto elemento di fatto utile a contrastare l'analitico ragionamento sviluppato nel provvedimento impu- gnato, giacché:
- non indica quali concrete e specifiche carenze progettuali, ulteriori rispetto a quelle esaminate dal giudice di primo grado, avrebbero impedito l'inizio dell'esecuzione dei lavori;
- non specifica quali omissioni di collaborazione da parte della sta- zione appaltante, ulteriori rispetto a quelle già indicate e valutate dal Tribunale di Palermo, avrebbero impedito l'esecuzione dei la- vori;
- non indica elementi concreti di fatto utili per individuare una qual- sivoglia fallacia nel ragionamento sviluppato dal provvedimento impugnato.
28. La doglianza in esame, infatti, si risolve nella contestazione generica delle valutazioni effettuate dal provvedimento impugnato e nella richiesta di una valutazione tecnica dei medesimi fatti da parte di un consulente tecnico d'ufficio, senza, tuttavia, spiegare e indicare per quali motivi la va- lutazione accuratamente e analiticamente operata dal giudice di primo grado non sarebbe corretta.
29. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire ai principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 quale gli artt. 342 e 434 c.p.c. esigono «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relati- ve doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale vio- lazione di legge».
30. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
31. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
32. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che la società appellata non si è confrontata con le analitiche motivazioni della sentenza impugnata, omettendo di formulare la parte argomentativa, la quale avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, alla luce della puntualità del giudice di primo grado nel confutare le argomentazioni ori- ginariamente formulate, di tal che deve ritenersi che la società appellata non abbia concretamente fornito a questa Corte spunti per una decisione diversa.
33. Le considerazioni sin qui svolte conducono alla declaratoria di inam- missibilità dell'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
[...]
34. Alla luce dell'esito della controversia, sussistono i presupposti per di- sporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 35. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale con- segue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellata di provvedere al versamento di un ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stes- sa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara improcedibile l'appello proposto dal Parte_1 nei confronti della società con ci- Controparte_1 tazione del 28/2/2018, successivamente riassunto nei confronti della curatela fallimentare della medesima società con ricorso del 18/9/2023, avverso la sentenza n. 4450/2017, pronunciata dal Tribu- nale di Palermo in data 22/08/2017;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società
[...] nei confronti del Controparte_8 CP_9
con la comparsa di costituzione del 9/7/2018, avverso la sen-
[...] tenza parziale n. 45/2014, pronunciata dal Tribunale di Palermo in da- ta 3-8/4/2014;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso in Palermo il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Pi- raino.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Saetta (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO
in Controparte_1 persona della curatrice avv. Barbara Schepis appellata – appellante incidentale contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 4450/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 22/08/2017
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«In via istruttoria: disporre il richiamo del CTU e l'aggiornamento dei costi dell'opera pubbli- ca consentendo, in quella sede, l'indispensabile aggiornamento documen- tale;
ex art. 345 c.p.c. ammettere il deposito dei documenti in narrativa indicati;
Nel merito:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 In accoglimento del proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indi- cata, annullarla. Anche ai sensi dell'art.345 c.p.c., condannare la Controparte_1
sia in proprio che quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con
[...] la al pagamento della somma che risulterà dall'aggior- Controparte_2 namento dei costi dell'opera pubblica, comunque non inferiore alla somma di €24.256.204,46, maggiorato di interessi legali e anatocistici e del rico- noscimento del danno da svalutazione monetaria. Vinte le spese del doppio grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiede, che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia rigettare l'appello proposto dal contro l'impugnata sentenza e, accogli- Parte_1 mento dell'appello incidentale, avverso la sentenza non definitiva propo- sto dall'impresa, in parziale riforma della sentenza parziale n. 45/2014, Voglia: 1) Ritenere e dichiarare illegittime tutte le determinazioni del Parte_1
in ordine alla risoluzione contrattuale pronunciata ex abrupto in
[...] danno dell'appellante, ed in ogni caso riformare la sentenza n. 45/2014 nella parte in cui non ha ritenuto e dichiarato risolto il contratto per fatto, colpa e inadempimento dell'Ente appaltante, condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento di tutti i lavori eseguiti e non remunerati, dell'indennizzo del decimo sull'importo dei lavori rimasti ine- seguiti, allo svincolo e alla restituzione delle fideiussioni prestate, nonché al risarcimento dei danni procurati per il mancato utile determinato dalla revoca dell'aggiudicazione, per le spese di partecipazione alla gara;
ed an- cora al pagamento per le attività regolarmente eseguite, nonché di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi, secondo quanto fatto valere nella corri- spondenza intercorsa, tutti da accertarsi mediante CTU richiesta e non ammessa in primo grado e/o liquidati dal Giudice anche in via equitativa;
2) In riforma della sentenza parziale di primo grado, condannare, inoltre, la stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dall'impresa sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante nonché quale danno non patrimoniale, nella misura che sarà accertata con la CTU ri- chiesta e non ammessa in primo grado ovvero liquidato in via equitativa, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale;
3) In ogni caso rigettare la domanda di accertamento della responsabilità della in ordine alla risoluzione del contratto, stante che non sussi- CP_1 stono le gravi inadempienze che potrebbero legittimare tale pronuncia e che comunque non vi è prova sufficiente di tali inadempienze e responsa- bilità;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 4) Ai fini delle determinazioni sul presente gravame, previa acquisizioni degli atti dell'appalto come richiesta e non ammessa in primo grado, di- sporre la rinnovazione della CTU al fine di accertare che l'impresa attrice ha ottemperato alle condizioni e agli obblighi del contratto d'appalto sti- pulato con il convenuto e che, pertanto, non sussistono i presup- Pt_1 posti di grave negligenza previsti per la risoluzione del contratto, come da quesiti indicati con la memoria 183 VI co c.p.c. agli atti del giudizio di pri- mo grado;
5) confermare in toto la sentenza n. 4450/2017 impugnata dal Parte_1
, per i motivi fatti valere in primo grado e con il presente atto.
[...]
Con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado, da distrarre in favore dei difensori che rendono la dichiarazione di legge.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 6/10/2010, la società Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_3 chiedendo che venisse accertata l'illegittimità della rescissione del
[...] contratto di appalto stipulato in data 19/3/2007 dal medesimo ente con Con l' costituita dalla (capogruppo manda- Controparte_1 taria) e dalla (mandante) avente a oggetto il "comple- Controparte_2 tamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di
— II stralcio — lotto B — da via Altofonte a via Belgio. Decreto di Pt_1 trasferimento del Commissario ad acre]. n. 2514 del 24.03.1994. Progetto ex Agensud 32/8/B. Lavori svincolo di via Perpignano — Sovrappassi pe- donali", disposta dalla Giunta Comunale con delibera n. 124 del 30/5/2005 e che venisse dichiarata la risoluzione del medesimo contratto per responsabilità della stazione appaltante e che quest'ultima venisse condannata al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e non re- munerati e al risarcimento del danno patito.
2. Il si costituiva con comparsa del 10/1/2011, oppo- Parte_1 nendosi all'accoglimento delle domande proposte dalla società attrice e ne chiedeva in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale alla stessa imputabile.
3. Con sentenza parziale n. 45/2014 dei 3-8/4/2014, il Tribunale di Paler- mo rigettava le domande proposte dalla società attrice , nonché la do- manda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in via ricon- venzionale dal con la comparsa di costituzione e ri- Parte_1 sposta e disponeva rimettersi la causa sul ruolo per pronunciare sulla ulte- riore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale.
4. Avverso tale pronuncia entrambe le parti formulavano riserva di impu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 gnazione e all'esito di un'istruttoria supplementare, svolta mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza definitiva n. 4450/2017, pronunciata in data 20/7-22/08/2017, il Tribunale di Paler- mo rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pa- trimoniale formulata dal con la comparsa di costitu- Parte_1 zione del 10/1/2011 e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. Con citazione del 28/2/2018, il ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale originariamente proposta.
6. La società si è costituita con comparsa Controparte_1 del 9/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ha pro- posto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugna- ta, l'accoglimento delle domande risarcitorie originariamente formulate.
7. A seguito del fallimento della società appellata, pronunciato dal Tribu- nale di Patti con sentenza n. 6/2023 del 21/4/2023, il processo veniva di- chiarato interrotto e riassunto dal con atto del Parte_1
18/9/2023.
8. La curatela fallimentare della società appellata, seppur ritualmente convenuta, non provvedeva a costituirsi e con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17/1/2024 il concludeva Parte_1 insistendo nelle conclusioni già spiegate e con ordinanza del 22- 24/1/2024 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Va, preliminarmente, rilevato che con l'appello principale il Parte_1
ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato,
[...]
l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della società
[...] di risarcimento del danno subito a causa della Controparte_5 rescissione in danno del contratto di appalto con la stessa stipulato.
10. In virtù del sopravvenuto fallimento della predetta società, la doman- da in questione, già rigettata dalla sentenza di primo grado, è divenuta improcedibile, giacché l'ente asseritamente creditore non può proseguire l'azione individuale per ottenere un titolo esecutivo da far valere singo- larmente contro la società, che dovrà essere fatta valere mediante la pro- posizione di una insinuazione al passivo, al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum. In virtù della competenza esclusi- va del giudice delegato all'accertamento dei crediti nei confronti del falli- mento stabilita dagli artt. 52 e 93 I. fall., ove la relativa azione sia proposta
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima del- la proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impediens, con l'unico limite preclusivo dell'inter- venuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cf. Cass. n. 24156 del 2018).
11. A seguito dell'interruzione automatica del processo determinata dal fallimento della società appellata, nonché appellante incidentale, il Co- di ha provveduto a riassumere il giudizio e a seguito della CP_6 Pt_1 sua riassunzione la curatela del fallimento della Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi,
[...] rimanendo contumace.
12. Orbene, va considerato che a seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 5 del 2006, l'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare ha intro- dotto un'ipotesi di interruzione automatica del processo, stabilendo che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, così dero- gando alla regola generale posta dall'art. 300 c.p.c., il quale, per gli eventi interruttivi che colpiscono la parte costituita, subordina l'interruzione alla dichiarazione in udienza o alla notifica da parte del suo procuratore.
13. La questione della decorrenza di tale termine (dies a quo) in caso di interruzione automatica è stata oggetto di un complesso dibattito giuri- sprudenziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamen- tale sentenza n. 12154 del 2021, hanno risolto il contrasto stabilendo che, sebbene l'interruzione sia automatica, il termine per la riassunzione de- corre non dall'evento in sé, ma dal momento in cui la parte interessata al- la riattivazione ha conoscenza legale della dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione.
14. Nel caso di specie, il ha agito con la dovuta dili- Parte_1 genza, riassumendo tempestivamente il giudizio nei confronti della cura- tela. Se, per un verso, tale adempimento ha avuto l'effetto cruciale di im- pedire l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tuttavia, l'atto di riassunzione ha avuto la funzione di riattivare il processo, ma non di
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 surrogare l'impulso di parte necessario per la prosecuzione delle singole impugnazioni. Una volta riattivato il processo, le posizioni processuali ori- ginarie si ripristinano, sebbene con i nuovi soggetti legittimati. Di conse- guenza, l'onere di coltivare attivamente l'appello incidentale ritorna inte- gralmente in capo a chi ricopre la posizione di appellante, ovvero alla cu- ratela della società fallita, la quale in qualità di successore processuale della stessa, subentra in tutti i diritti, oneri e doveri processuali della parte originaria.
15. Potrebbe, dunque, opinarsi che, giacché la decisione di proseguire un giudizio pendente, e quindi di costituirsi in esso, è una valutazione squisi- tamente discrezionale degli organi della procedura, previa adeguata pon- derazione dell'utilità e della convenienza della lite per la massa dei credi- tori, la mancata costituzione in giudizio rappresenti, di fatto, la manifesta- zione processuale della scelta di non coltivare l'impugnazione, ritenuta non vantaggiosa o eccessivamente onerosa per il fallimento.
16. Questa Corte, tuttavia, ritiene di condividere al riguardo la pur remota giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul punto (cf. Cass. n. 5462 del 1983), secondo cui è sufficiente la riassunzione del giudizio da parte di una delle parti in causa perché l'intera controversia ritorni davan- ti al giudice d'appello, ivi compreso l'appello originariamente proposto dalla parte rimasta contumace in sede di riassunzione, non potendo rica- varsi dalla mancata costituzione dell'appellante principale o incidentale nel giudizio riassunto l'improcedibilità dell'appello. Il fondamento di tale orientamento sta nel fatto che la riassunzione – tempestivamente esegui- ta – devolve nuovamente al giudice d'appello l'intero thema decidendum già oggetto dell'impugnazione, e la contumacia di una parte non equivale ad abbandono dell'azione.
17. Tale orientamento è stato più recentemente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito (cf. C. App. Roma sent. n. 2686 del 2016), che ha ritenuto che nulla osti a una decisione sul merito di entrambi i gravami, ritenendo che la riassunzione da parte di una qualunque delle parti fosse idonea a devolvere nuovamente la causa al giudice d'appello, compresa l'impugnazione proposta dalla parte rimasta contumace in sede di rias- sunzione, in virtù del principio generale, secondo il quale la contumacia è un mero stato processuale che non travolge la domanda e che, conse- guentemente, non può travolgere nemmeno l'impugnazione già proposta, ma semplicemente comporta che l'appellante non svolgerà difese ulteriori oltre quelle eventualmente già dedotte prima dell'interruzione. La con- tumacia dell'appellante, infatti, comporta un regime non dissimile da quello dell'attore contumace nel giudizio di primo grado a seguito della
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 riassunzione, laddove il giudizio prosegue in sua assenza, e il giudice dovrà comunque pronunciare sulle domande da questi proposte.
18. Ciò posto, con proprio appello incidentale proposto, la società appel- lata ha chiesto la riforma della sentenza parziale n. 45/2014, mediante la declaratoria dell'illegittimità della rescissione in danno del contratto di appalto effettuata dal , nonché con l'accoglimento Parte_1 della contrapposta domanda di risoluzione del contratto di appalto per re- sponsabilità esclusiva della stazione appaltante e delle correlate richieste risarcitorie.
19. Il provvedimento impugnato, sulla scorta del puntuale excursus degli eventi salienti che compongono la storia dell'esecuzione dell'appalto (si v. al riguardo le pagg. da 5 a 8 della sentenza parziale n. 45/2014), ha evi- denziato che negli undici mesi di vigenza contrattuale (a fronte dei 25 me- si di durata convenuta dell'esecuzione dell'appalto) l'impresa non risulta aver eseguito alcuna lavorazione contrattualmente prevista, non avendo nemmeno proceduto ad installare un cantiere, e ha volontariamente di- satteso l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. 2 del 10/9/2007, con il quale era stata disposta l'esecuzione di saggi necessari per individuare e mappare i sottoservizi interessati dall'esecuzione delle opere, adempi- mento indispensabile per poter procedere all'esecuzione dei lavori.
20. Con specifico riferimento alle eccepite carenze progettuali, il provve- dimento impugnato evidenzia che l'unica circostanziata contestazione mossa dall'impresa appaltatrice attiene al progetto della rete idrica, del quale, con nota del 17/7/2007, all'esito di un incontro svoltosi il giorno precedente con l' la ditta appaltatrice ebbe a suggerire una rielabo- CP_7 razione. Dall'esame del verbale dell'incontro congiunto svoltosi il 16/7/2007, il Tribunale di Palermo ha tratto la conclusione che, sebbene fosse stata evidenziata la necessità di effettuare dei saggi e delle verifiche per accertare la correttezza delle planimetrie relative alle tubazioni idri- che, tuttavia tali saggi non furono eseguiti dall'impresa appaltatrice e che, comunque, le eventuali difformità non sarebbero state tali da modificare l'essenza del progetto.
21. Il provvedimento impugnato evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, capo XII del Capitolato Speciale di Appalto, tra gli oneri espressamente gravanti sull'impresa appaltatrice vi era quello di effettuare il rilievo pun- tuale delle reti dei sottoservizi esistenti nell'area interessata dai lavori, di tal che la asserita insufficiente cooperazione delle diverse società che ge- stivano tali sottoservizi non avrebbe comunque potuto giustificare l'inerzia della società appaltatrice, la quale, coerentemente alla disposi-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 zione impartita dalla Direzione dei Lavori, avrebbe dovuto procedere au- tonomamente alla rilevazione dei sottoservizi interessati, mediante l'esecuzione di appositi saggi.
22. Il Tribunale di Palermo evidenzia, in proposito, che l'impresa appalta- trice era ben consapevole dell'importanza di tale adempimento prelimina- re e della sua natura prioritaria al fine di eseguire le opere commesse in appalto, tenuto conto anche della disponibilità manifestata dalla Direzio- ne dei Lavori a valutare un ampliamento dei termini di ultimazione delle lavorazioni, ove l'impegno necessario al rilevamento dei sottoservizi si fosse rivelato in concreto più gravoso di quanto prevedibile sulla base del- le informazioni rese dalle società che gestivano i sottoservizi nelle apposi- te conferenze di servizi preliminari.
23. Il Giudice di primo grado rileva, inoltre, che le previsioni del capitolato speciale di appalto imponevano all'appaltatrice:
- l'obbligo di redigere il tracciato plano-altimetrico e tutti i traccia- menti di dettaglio riferiti alle opere in genere;
- l'obbligo di provvedere al decespugliamento della zona interessata dai lavori, compreso il taglio degli alberi;
- l'obbligo di redigere il programma esecutivo dei lavori in modo tale che, conformemente al cronoprogramma, fosse sempre disponibi- le almeno una carreggiata centrale per il traffico veicolare;
- l'obbligo di effettuare la verifica dei calcoli strutturali di tutti gli impianti compresi nell'appalto e delle strutture preesistenti.
24. Alla luce degli obblighi in questione, il Tribunale di Palermo ha ritenu- to insussistente il difetto di collaborazione della stazione appaltante, indi- cato come causa del mancato svolgimento dei lavori, dal momento che:
- l'omessa consegna dei capisaldi è ininfluente sull'inizio dei lavori, spettando comunque all'impresa la redazione del tracciato plano- altimetrico;
- la presenza di alberi di alto fusto non poteva impedire l'esecuzione dei lavori, spettando espressamente all'appaltatrice la loro rimo- zione;
- la richiesta dell'impresa di disporre anche delle carreggiate centrali della strada per un'adeguata movimentazione dei mezzi risultava inaccoglibile, alla luce dell'obbligo contrattuale di garantire la di- sponibilità della stessa per il traffico veicolare, e, in ogni caso, tale richiesta risulta essere stata avanzata in un momento talmente an- ticipato rispetto all'inizio concreto dei lavori, da risultare prete- stuosa;
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 - le asserite lacune delle tavole relative alle strutture in cemento armato e acciaio segnalate con la nota del 17/2/2007 non costitui- vano un impedimento all'inizio dei lavori, atteso l'obbligo dell'impresa di procedere autonomamente alla verifica dei calcoli strutturali delle stesse.
25. Sulla scorta di tali considerazioni, tutte le difficoltà indicate dall'impresa appaltatrice come impedimenti all'esecuzione dei lavori sono state ritenute mere difficoltà operative prevedibili e che avrebbero potu- to, tutt'al più, trovare adeguato ristoro in termini di maggiore durata del termine di esecuzione delle opere o di maggiorazione del corrispettivo contrattuale, ma non potevano giustificare l'assoluta inerzia nell'esecuzione delle opere commesse in appalto, eloquentemente atte- stata dalla mancata collocazione del cantiere.
26. A fronte di tali analitiche considerazioni, la società appellata, con il proprio appello incidentale si limita a riproporre le domande già origina- riamente proposte, senza confrontarsi con la puntuale e specifica motiva- zione del provvedimento impugnato.
27. In particolar modo, l'atto processuale con cui è stato proposto l'appello incidentale non indica alcun concreto elemento di fatto utile a contrastare l'analitico ragionamento sviluppato nel provvedimento impu- gnato, giacché:
- non indica quali concrete e specifiche carenze progettuali, ulteriori rispetto a quelle esaminate dal giudice di primo grado, avrebbero impedito l'inizio dell'esecuzione dei lavori;
- non specifica quali omissioni di collaborazione da parte della sta- zione appaltante, ulteriori rispetto a quelle già indicate e valutate dal Tribunale di Palermo, avrebbero impedito l'esecuzione dei la- vori;
- non indica elementi concreti di fatto utili per individuare una qual- sivoglia fallacia nel ragionamento sviluppato dal provvedimento impugnato.
28. La doglianza in esame, infatti, si risolve nella contestazione generica delle valutazioni effettuate dal provvedimento impugnato e nella richiesta di una valutazione tecnica dei medesimi fatti da parte di un consulente tecnico d'ufficio, senza, tuttavia, spiegare e indicare per quali motivi la va- lutazione accuratamente e analiticamente operata dal giudice di primo grado non sarebbe corretta.
29. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire ai principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 quale gli artt. 342 e 434 c.p.c. esigono «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relati- ve doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale vio- lazione di legge».
30. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
31. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
32. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che la società appellata non si è confrontata con le analitiche motivazioni della sentenza impugnata, omettendo di formulare la parte argomentativa, la quale avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, alla luce della puntualità del giudice di primo grado nel confutare le argomentazioni ori- ginariamente formulate, di tal che deve ritenersi che la società appellata non abbia concretamente fornito a questa Corte spunti per una decisione diversa.
33. Le considerazioni sin qui svolte conducono alla declaratoria di inam- missibilità dell'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
[...]
34. Alla luce dell'esito della controversia, sussistono i presupposti per di- sporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 35. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale con- segue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellata di provvedere al versamento di un ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stes- sa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara improcedibile l'appello proposto dal Parte_1 nei confronti della società con ci- Controparte_1 tazione del 28/2/2018, successivamente riassunto nei confronti della curatela fallimentare della medesima società con ricorso del 18/9/2023, avverso la sentenza n. 4450/2017, pronunciata dal Tribu- nale di Palermo in data 22/08/2017;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società
[...] nei confronti del Controparte_8 CP_9
con la comparsa di costituzione del 9/7/2018, avverso la sen-
[...] tenza parziale n. 45/2014, pronunciata dal Tribunale di Palermo in da- ta 3-8/4/2014;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale. Così deciso in Palermo il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Pi- raino.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11