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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2124/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con l'avv. Salvatore Cirilla Parte_1 C.F._1 attrice in riassunzione
contro
(p.i. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore p.t. convenuta in riassunzione - contumace contro
(c.f. ) con gli avv.ti Piero Reis e Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_2
[...] convenuta in riassunzione contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con l'avv. Andrea Cesare convenuta in riassunzione
Oggetto: Appalto. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – sentenza Corte di Cassazione
n.2518/2023 depositata il 9.8.2023. CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, accogliere le domande avanzate nell'atto introduttivo di cui al giudizio di appello n. 1681/2012 R.g. che qui si riportano: in via istruttoria: • rigettare le richieste di controparte;
• ammettere il richiesto supplemento di C.T.U. finalizzato a: a) liquidare i lavori effettivamente eseguiti dalla allora sulla base delle Controparte_1 reali misure e secondo i prezzi di capitolato o di preventivo;
b) quantificare il costo degli interventi occorrenti per eliminare dalle opere eseguite dalla allora
[...]
i vizi e difetti denunciati dall'odierna attrice e comunque risultanti Controparte_1 dalla relazione dell'Arch. c) quantificare il danno derivante dalla Controparte_4 esecuzione non a regola d'arte e posa degli infissi interni ed esterni da calcolare in valore percentuale del valore della fornitura;
d) verificare e quantificare la effettiva penale a carico della allora per il ritardo del fine lavori Controparte_1 sull'immobile, tenuto conto di quanto pattuito nel contratto di appalto Controparte_5
Nel merito: In totale riforma di quanto sin qui statuito: a. nei confronti del fallimento
” Controparte_1 Controparte_1
1. nel merito respingere la domanda attorea perché infondata per i motivi di cui in narrativa;
2. determinare, sulla base della disponenda CTU, il costo degli interventi occorrenti per eliminare dall'opera eseguita dall'allora i vizi ed i difetti Controparte_1 denunciati dalla sig.ra e ricalcolare le esatte misure dell'insieme delle opere Pt_1 realizzate e, per l'effetto,
3. condannare la , in Controparte_6 via solidale con l'Arch. , a pagare a favore della sig.ra Controparte_2 Parte_1 il relativo importo con interessi e rivalutazione dalla domanda;
[...]
4. determinare, sulla base della disponenda C.T.U., il ritardo dell'allora attrice
[...] nella ultimazione dei lavori, da calcolarsi in non meno di giorni Controparte_1 centoventi e, conseguentemente,
pag. 2/13 5. condannare la al Controparte_6 pagamento della penale contrattualmente pattuita in € 250,00# per ogni giorno di ritardo a favore della convenuta, con interessi dalla domanda;
6. ritenere e dichiarare che la sig. ha pagato un importo non dovuto di Parte_1
€ 49.500,00, per i motivi esposti in narrativa e, quindi 7. condannare la
[...]
, in via solidale con l'Arch. Controparte_6 [...]
, a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 49.500,00 con CP_2 Parte_1 interessi e rivalutazione dalla domanda.
b. nei confronti della chiamata in causa Arch. , 1. nel merito, come da Controparte_2 atto citazione per chiamata in causa e, quindi, ritenere e accertare i vizi e difetti esistenti e le esatte misure nelle opere di ristrutturazione eseguite dall'allora Controparte_1
e delle spese occorrende per la loro eliminazione e, conseguentemente,
[...]
2. condannare l'Arch. al pagamento degli importi relativi ai vizi e ai Controparte_2 difetti e alle differenze tra le misure a contabilità finale dell'allora Controparte_1
elaborata dall'arch. , e quelle che sono state quantificate nella relazione
[...] CP_2 dell'arch. o che saranno determinate dall'ammittenda CTU delle Controparte_4 opere di ristrutturazione a favore della sig.ra con interessi e Parte_1 rivalutazione dalla domanda;
3. ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'Arch. nella Controparte_2 sua qualità di direttrice dei lavori nel contratto di appalto intercorso tra la sig.ra Parte_1
e la per le opere eseguite extra-appalto senza
[...] Controparte_1
l'approvazione né orale né scritta della sig.ra Parte_1
essendo stati tali lavori ordinati dal direttore dei lavori senza il consenso e
[...] contro le direttive dell'allora Committente, oggi medesima e, per Parte_1
l'effetto,
4. condannare l'Arch. a tenere indenne e, quindi, a rimborsare alla Controparte_2 sig.ra l'importo già pagato alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 lavori extracapitolato non approvati dalla Committente, per i motivi esposti in narrativa nei confronti di tutte le parti,
pag. 3/13 1. condannare tutti i convenuti, ciascuno per la propria responsabilità e posizione, al pagamento e alla rifusione delle spese sostenute e di quant'altro esborsato dalla sig.ra per i motivi esposti in narrativa, Parte_1
2. condannare gli avvocati distrattari dei convenuti alla restituzione delle somme ricevute in merito alle sentenze che in questa sede saranno riformate,
3. condannare tutti i convenuti alla rifusione delle spese di lite relative: a. al presente procedimento, b. al procedimento svoltosi innanzi alla Suprema
Corte, c. al procedimento n. 1681/12; d. al procedimento di primo grado.
Per l'arch. Controparte_2 disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare autorizzare l'appellata al deposito cartaceo dei docc. 5 e 6 prodotti nel primo grado di giudizio, trattandosi delle copie delle domande di finanziamento presentate all'
[...]
, con allegate planimetrie in formato non scansionabile per Controparte_7 intero, e dunque non depositabile telematicamente;
nel merito - rigettare le domande formulate da in quanto infondate e inammissibili per le ragioni esposte Parte_1 negli atti difensivi depositati;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da condannarsi Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'arch. Controparte_3
da quanto fosse chiamata a pagare a in ogni caso con CP_2 Parte_1 vittoria nelle spese di giustizia per tutti i gradi di giudizio
Per Controparte_3
Nel merito: − respingersi ogni domanda proposta nei conforti di
[...]
− con rifusione delle spese del grado Controparte_3
MOTIVAZIONE
AT
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 marzo 2006 Controparte_1 conveniva in giudizio la società (di seguito
[...] Controparte_8 per brevità anche solo per ottenere il pagamento del residuo importo di Controparte_9 euro 332.903, 73 in relazione del contratto di appalto concluso tra le medesime parti in data 8.11.2003 e relativo alla ristrutturazione muraria di LA RE (Tv).
La convenuta costituita contestava nel merito la domanda affermando di aver già pag. 4/13 corrisposto l'intera somma dovuta per i lavori effettivamente svolti e contestando la mancata autorizzazione delle opere extracontratto, l'esistenza di vizi già denunciati e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento della penale per il ritardo.
Veniva autorizzata la chiamata in causa in manleva, richiesta dalla convenuta, del direttore dei lavori arch. e successivamente della assicurazione Controparte_2
Unipol spa.
Con sentenza n.980/2012 il Tribunale di Venezia condannava a Controparte_9 corrispondere a la somma di euro 231.035,00 oltre interessi Controparte_1 legali ritenendo provata l'approvazione delle varianti da parte della committente, dedotte la somma di circa 65.000,00 corrisposta prima dell'instaurazione del giudizio e il quantum dovuto per la tardiva consegna dell'opera (30 giorni con penale contrattualmente prevista). Venivano rigettate sia la domanda di accertamento dei vizi e difetti in assenza di prova di tempestiva denuncia sia la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata (assorbita la domanda di quest'ultima nei confronti dell'assicuratrice). impugnava la sentenza n. 980/2012 del Tribunale di Venezia. Controparte_9
La Corte d'Appello con sentenza n.344/2018 pubblicata il 13.2.2018, nel merito rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all'errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società e che vi fosse la prova dell'accettazione degli ulteriori CP_1 lavori extra contratto, avendo la direttrice dei lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Rilevava che il requisito della forma scritta previsto nel contratto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche. Quanto ai vizi assumeva che la denuncia era relativa a modeste imperfezioni relative al fissaggio del battiscopa, ai lavori di stuccatura, a sbavature di verniciatura, tali da escludere la presenza di vizi gravi, rilevando che tali vizi erano già stati calcolati e sottratti dal computo. Riteneva
l'infondatezza della censura in ordine alla responsabilità della direzione dei lavori non essendo emerso alcun elemento che potesse indurre a ritenere che l'architetto fosse pag. 5/13 venuta meno gli obbligo contrattuale nei confronti della committente proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla Parte_1 base di otto motivi così sintetizzati nella sentenza di rinvio : “Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell'articolo 1659 c.c. omessa, insufficiente valutazione della controversia in relazione alla mancanza di forma scritta delle variazioni dell'appalto mai autorizzare dalla committente. […]
Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli articoli 1352
e 1659 c.c. Il requisito della forma scritta oltre a essere previsto dalla legge era stato stabilito anche nel contratto dove all'articolo 11 del capitolato speciale era previsto che: «L'appaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni addizione ai lavori rispetto alle previsioni contrattuali. Qualsiasi variazione deve essere ordinata per iscritto dal committente o comunque decisa dalle parti in forma scritta». A fronte di tale previsioni contrattuale non poteva valere come approvazione delle varianti in corso
d'opera la richiesta di finanziamento.
Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2723 e 2729 c.c. La censura ancora una volta attiene alla ritenuta approvazione delle varianti in corso d'opera fondata su mere presunzioni […] in contrasto con la regola di cui all'articolo 2729 c.c. che vieta la prova per testi di patti aggiunti e contrari al contenuto del contratto, divieto derogabile solo in presenza di circostanze eccezionali.
Il quarto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli 1352 e 1659
c.c., violazione degli articoli 1362, e ss. c.c., violazione dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 2727 e seguenti c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.La censura segue quella precedente, evidenziando che la volontà espressa nella clausola contrattuale aveva lo scopo di evitare che per iniziativa di taluno vi potesse essere un aumento rilevante tanto dei tempi di esecuzione dei lavori, quanto soprattutto della spesa per essi prevista. Peraltro, la stessa Corte d'Appello ha riconosciuto come nel contratto fosse previsto il requisito della forma scritta per le varianti e che le parti per altre ben più modeste variazioni si erano scrupolosamente attenute alla suddetta forma. La ritenuta approvazione tacita sarebbe in contrasto con la condotta delle parti senza che in alcun modo si possa ritenere rinunciata la forma scritta. pag. 6/13 La ricorrente evidenzia come nessuna delle voci di richiesta di pagamento per i lavori extra contratto sia munita di approvazione scritta mentre dalla documentazione prodotta risulta evidente che qualsiasi modifica richiedesse il preventivo assenso della committente che in più occasioni aveva rifiutato per iscritto di approvare l'esecuzione di lavori extra capitolato raccomandando alla direttrice di dei lavori di attenersi scrupolosamente al capitolato.
Infatti, tutti i lavori extra contratto documentati e approvati sono stati regolarmente pagati in quanto autorizzati. Dunque, la Corte d'Appello avrebbe omesso la valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente e avrebbe ignorato i fatti risultanti da quei documenti e ne avrebbe tratto conseguenze erronee.
La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto provati i lavori sulla base della contabilità del direttore dei lavori utilizzata dalla committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro
200.000. Gli stati di avanzamento lavori utilizzati per ottenere i due contratti di mutuo ipotecario e il contributo a fondo perduto comprendevano solo i lavori previsti nel capitolato.
Il quinto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione articolo 112 c.p.c. violazione degli articoli 1667 e 1668 c.c. violazione articolo 2697 c.c. violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La censura attiene alla ritenuta non gravità dei vizi denunciati con il verbale di collaudo del 14 gennaio 2005.[…]
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.1655 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2232 e 2236 c.c. in merito alla responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di un fatto decisivo. Il rigetto dei primi cinque motivi avrebbe condizionato l'esame del sesto motivo con il quale si chiedeva di ritenere la responsabilità della direzione dei lavori. La Corte territoriale non avrebbe considerato la necessità della forma scritta per le autorizzazioni extra appalto così come l'esistenza dei gravi vizi denunciati dalla committente e, dunque, avrebbe omesso di valutare la responsabilità della ditta appaltatrice e anche della direttrice dei lavori. La ricorrente pag. 7/13 richiama la giurisprudenza circa la responsabilità del direttore dei lavori evidenziando come questa abbia violato i suoi doveri di vigilanza autorizzando lavori extra capitolato assumendosene la responsabilità.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo. La società aveva Pt_1 prodotto copia degli estratti conto indicanti pagamenti eseguiti in favore di
[...]
e di tali pagamenti non contestati avrebbe dovuto tenersi conto mentre la CP_1
Corte d'appello avrebbe omesso di valutare tale fatto decisivo non decurtando la somma nel dispositivo della sentenza.
L'ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..” (così nella sentenza di rinvio).
La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato Controparte_1 censurando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ove aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo per la cancellazione dal registro delle imprese della società appellante senza preventivo procedimento di liquidazione.
Con la sentenza di rinvio n.2518/2023 pubblicata il 9 agosto 2023 la Corte Suprema di
Cassazione in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato la gravata sentenza in relazione ai primi quattro motivi del ricorso principale, rigettato il quinto motivo e dichiarati assorbiti i restanti e rigettato inoltre l'unico motivo di ricorso incidentale con rinvio alla
Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare in relazione ai primi quattro motivi d'impugnazione la Corte ha rilevato che “la prova per facta concludentia di modifiche contrattuali non è ammessa in tema di appalto quando le modifiche siano avvenute su iniziativa dell'appaltatore stante il disposto testuale dell'art. 1659 c.c. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è del tutto consolidata nel senso evidenziato dal Procuratore Generale, ovvero che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Sez. 2, Ord. n. 40122 del 2021, Sez. 2,
Sent., 2011, n. 19099; Sez. 2, Sent. n. 208 del 2006; Sez. 2, Sent. n. 8528 del 2003; Sez.
2, n. 6398 del 2003; Sez. 2, Sent. n. 7242 del 2001; Sez. 2, n. 3040 del 1995). Dunque, pag. 8/13 anche sotto questo profilo la sentenza è meritevole di censura, non potendosi ritenere provata l'approvazione delle suddette variazioni sulla base delle dichiarazioni testimoniali o sulla base del comportamento incompatibile con una volontà contraria della (cfr. sentenza di rinvio). Pt_1
La causa è stata riassunta da che ha chiesto nei confronti del CP_10 [...]
di respingere la domanda originariamente Controparte_6 proposta da di determinare in base a disponenda c.t.u. il costo Controparte_1 degli interventi necessari per eliminare i vizi e difetti, di condannare il fallimento in via solidale con l'arch a pagare il relativo importo con interessi e Controparte_2 rivalutazione, di determinare sulla base della disponenda c.t.u. il ritardo nell'ultimazione dei lavori e di condannare il fallimento al pagamento della penale, di accertare il pagamento non dovuto di euro 49.500,00 e di condannare il fallimento e l'arch.
alla restituzione e inoltre, nei confronti dell'arch. di accertare la CP_2 CP_2 responsabilità contrattuale della medesima quale direttore lavori per le opere eseguite extracontratto e per l'effetto di condannarla a tenere indenne e a Parte_1 rimborsare l'importo dalla stessa già versato a e di condannare Controparte_1 tutte le parti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite.
Il fallimento è rimasto contumace mentre si sono ritualmente Controparte_1 costituiti l'arch. e assicurazioni chiedendo di rigettare le Controparte_2 CP_11 domande proposte nei loro confronti.
All'udienza 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente premesso che rispetto alle molteplici domande svolte in questa sede dall'attrice in riassunzione, le valutazioni da compiersi in questa sede vanno svolte tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pag. 9/13 pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ.
n. 20887/2018).
Ebbene nel caso di specie la Suprema Corte nella sentenza di rinvio ha riformato la pronuncia della Corte d'appello che accoglieva la domanda formulata dall'appaltatrice nei confronti della committente dei lavori Controparte_1 [...] di condanna al pagamento del corrispettivo per la realizzazione Controparte_8 delle opere extracontratto, rigettando espressamente l'impugnazione in relazione alla domanda (domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in primo grado) relativa ai vizi e difetti sicchè le domande di accertamento e di condanna all'eliminazione di tali vizi proposte in questa sede da sono da ritenersi inammissibili perché Parte_1 precluse dal giudicato (il quinto motivo d'impugnazione proposto da in Parte_1 relazione ai vizi è stato infatti espressamente rigettato dalla Suprema Corte sulla base del rilievo che “La Corte d'Appello con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ha accertato che i vizi denunciati nel verbale di collaudo del 14 gennaio 2005 erano di modestissima entità ed erano stati calcolati dalla direzione lavori in sede di liquidazione del SAL sottraendo la somma di € 5365,44.” (Cfr. sentenza di rinvio).
Parimenti preclusa dal giudicato interno risulta la questione, riproposta in questa sede relativa alla quantificazione della penale del ritardo, oggetto della pronuncia di secondo grado e non impugnata dall'attrice in riassunzione.
Tanto premesso rileva il Collegio come, sulla base dei principi espressi dalla Suprema
Corte nella sentenza di rinvio e tenuto conto delle allegazioni e prove svolte dalle parti nel giudizio, la domanda originariamente proposta da per il Controparte_1 pagamento del corrispettivo dovuto per le opere extracontratto deve essere integralmente rigettata.
Come osservato nella sentenza di rinvio “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi compresa quella per presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente mentre occorre la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore. (Sez. 2,
Sentenza n. 3040 del 15/03/1995, Rv. 491186 - 01)”( sentenza di rinvio). pag. 10/13 Ebbene sul punto va osservato come non ha svolto alcuna Controparte_1 allegazione in merito alla circostanza che le opere extracontratto fossero state richiesta dal committente limitandosi ad allegare che le modifiche risultavano esser state approvate dal direttore lavori e per facta concludentia dalla committente (e nella sentenza di rinvio si rileva che “Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata sembrerebbe che la Corte d'Appello abbia inteso che le variazioni rientrassero tra quelle proposte dall'appaltatore ex art. 1659 c.c.. Si legge nella sentenza, infatti, in ordine al secondo motivo di appello con il quale l'appellante aveva dedotto di non aver tacitamente approvato varianti che il teste battello ha dichiarato che la socia era in cantiere con elevata frequenza e che quelle modifiche delle opere oggetto dell'appalto furono espressamente approvate dal direttore dei lavori, , senza che Controparte_2 vi fosse alcuna opposizione da parte della . Inoltre, risultava provato che la Pt_3 contabilità approvata dal direttore dei lavori era stata utilizzata dalla società committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo
a tasso agevolato di euro 200.000. Come si è già detto, secondo la Corte d'appello le circostanze sopra evidenziate implicitamente dimostravano che aveva Parte_1 approvato le varianti in corso d'opera anche perché il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto ben può essere superato per facta concludentia laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche”: cfr. sentenza cit.).
In assenza di allegazione e prova che le modifiche erano state richieste dalla stessa committente tali modifiche vanno ricondotte a quelle proposte dall'appaltatore per le quali risultava necessaria la forma scritta, pacificamente non presente nel caso di specie.
Va quindi rigettata la domanda originariamente proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_9
Ciò posto, in relazione a quanto già corrisposto da sulla base delle Controparte_9 precedenti pronunce non può tuttavia in questa sede provvedersi ad alcuna restituzione tenuto conto che, stante l'intervenuto fallimento, le domande condannatorie o restitutorie formulate dall'attrice in riassunzione nei confronti del Controparte_6 devono essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al
[...] passivo pag. 11/13 Nei rapporti tra ora Controparte_6 Controparte_6
– appaltatrice- e ora
[...] Controparte_12 Parte_1
– committente- le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle
[...] relative alla ctu esperita dinanzi al tribunale, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il dm n.55/2014 tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi
Nel rapporto processuale tra e l'arch e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio di primo e secondo grado restano regolate come Controparte_13 già disposto dal tribunale e dalla corte d'appello, essendosi sul punto formato il giudicato, mentre in relazione alle altre fasi del giudizio (cassazione e rinvio) le stesse seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, con condanna di e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo il dm Parte_1
n.55/2014 tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della sentenza n. 2518/23 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 9 agosto 2023:
1) in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 980/2012 del
4.06.2012 va rigettata la domanda di condanna proposta da nei Controparte_1 confronti di per il pagamento in relazione al contratto di appalto 8 Controparte_9 novembre 2003;
2) dichiara improponibili le domande di restituzione e condanna proposte da nei confronti del fallimento Parte_1 Controparte_1
3) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_2 Controparte_13
4) condanna il a rifondere a CP_6 Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in euro
7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi ed in euro 518,00 per esborsi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge pag. 12/13 5) condanna a rifondere a le spese processuali, Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_13 processuali, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Venezia, 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2124/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione da
(c.f. ) con l'avv. Salvatore Cirilla Parte_1 C.F._1 attrice in riassunzione
contro
(p.i. ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore p.t. convenuta in riassunzione - contumace contro
(c.f. ) con gli avv.ti Piero Reis e Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_2
[...] convenuta in riassunzione contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con l'avv. Andrea Cesare convenuta in riassunzione
Oggetto: Appalto. Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. – sentenza Corte di Cassazione
n.2518/2023 depositata il 9.8.2023. CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, applicando il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, accogliere le domande avanzate nell'atto introduttivo di cui al giudizio di appello n. 1681/2012 R.g. che qui si riportano: in via istruttoria: • rigettare le richieste di controparte;
• ammettere il richiesto supplemento di C.T.U. finalizzato a: a) liquidare i lavori effettivamente eseguiti dalla allora sulla base delle Controparte_1 reali misure e secondo i prezzi di capitolato o di preventivo;
b) quantificare il costo degli interventi occorrenti per eliminare dalle opere eseguite dalla allora
[...]
i vizi e difetti denunciati dall'odierna attrice e comunque risultanti Controparte_1 dalla relazione dell'Arch. c) quantificare il danno derivante dalla Controparte_4 esecuzione non a regola d'arte e posa degli infissi interni ed esterni da calcolare in valore percentuale del valore della fornitura;
d) verificare e quantificare la effettiva penale a carico della allora per il ritardo del fine lavori Controparte_1 sull'immobile, tenuto conto di quanto pattuito nel contratto di appalto Controparte_5
Nel merito: In totale riforma di quanto sin qui statuito: a. nei confronti del fallimento
” Controparte_1 Controparte_1
1. nel merito respingere la domanda attorea perché infondata per i motivi di cui in narrativa;
2. determinare, sulla base della disponenda CTU, il costo degli interventi occorrenti per eliminare dall'opera eseguita dall'allora i vizi ed i difetti Controparte_1 denunciati dalla sig.ra e ricalcolare le esatte misure dell'insieme delle opere Pt_1 realizzate e, per l'effetto,
3. condannare la , in Controparte_6 via solidale con l'Arch. , a pagare a favore della sig.ra Controparte_2 Parte_1 il relativo importo con interessi e rivalutazione dalla domanda;
[...]
4. determinare, sulla base della disponenda C.T.U., il ritardo dell'allora attrice
[...] nella ultimazione dei lavori, da calcolarsi in non meno di giorni Controparte_1 centoventi e, conseguentemente,
pag. 2/13 5. condannare la al Controparte_6 pagamento della penale contrattualmente pattuita in € 250,00# per ogni giorno di ritardo a favore della convenuta, con interessi dalla domanda;
6. ritenere e dichiarare che la sig. ha pagato un importo non dovuto di Parte_1
€ 49.500,00, per i motivi esposti in narrativa e, quindi 7. condannare la
[...]
, in via solidale con l'Arch. Controparte_6 [...]
, a rimborsare alla sig.ra l'importo di € 49.500,00 con CP_2 Parte_1 interessi e rivalutazione dalla domanda.
b. nei confronti della chiamata in causa Arch. , 1. nel merito, come da Controparte_2 atto citazione per chiamata in causa e, quindi, ritenere e accertare i vizi e difetti esistenti e le esatte misure nelle opere di ristrutturazione eseguite dall'allora Controparte_1
e delle spese occorrende per la loro eliminazione e, conseguentemente,
[...]
2. condannare l'Arch. al pagamento degli importi relativi ai vizi e ai Controparte_2 difetti e alle differenze tra le misure a contabilità finale dell'allora Controparte_1
elaborata dall'arch. , e quelle che sono state quantificate nella relazione
[...] CP_2 dell'arch. o che saranno determinate dall'ammittenda CTU delle Controparte_4 opere di ristrutturazione a favore della sig.ra con interessi e Parte_1 rivalutazione dalla domanda;
3. ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'Arch. nella Controparte_2 sua qualità di direttrice dei lavori nel contratto di appalto intercorso tra la sig.ra Parte_1
e la per le opere eseguite extra-appalto senza
[...] Controparte_1
l'approvazione né orale né scritta della sig.ra Parte_1
essendo stati tali lavori ordinati dal direttore dei lavori senza il consenso e
[...] contro le direttive dell'allora Committente, oggi medesima e, per Parte_1
l'effetto,
4. condannare l'Arch. a tenere indenne e, quindi, a rimborsare alla Controparte_2 sig.ra l'importo già pagato alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 lavori extracapitolato non approvati dalla Committente, per i motivi esposti in narrativa nei confronti di tutte le parti,
pag. 3/13 1. condannare tutti i convenuti, ciascuno per la propria responsabilità e posizione, al pagamento e alla rifusione delle spese sostenute e di quant'altro esborsato dalla sig.ra per i motivi esposti in narrativa, Parte_1
2. condannare gli avvocati distrattari dei convenuti alla restituzione delle somme ricevute in merito alle sentenze che in questa sede saranno riformate,
3. condannare tutti i convenuti alla rifusione delle spese di lite relative: a. al presente procedimento, b. al procedimento svoltosi innanzi alla Suprema
Corte, c. al procedimento n. 1681/12; d. al procedimento di primo grado.
Per l'arch. Controparte_2 disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare autorizzare l'appellata al deposito cartaceo dei docc. 5 e 6 prodotti nel primo grado di giudizio, trattandosi delle copie delle domande di finanziamento presentate all'
[...]
, con allegate planimetrie in formato non scansionabile per Controparte_7 intero, e dunque non depositabile telematicamente;
nel merito - rigettare le domande formulate da in quanto infondate e inammissibili per le ragioni esposte Parte_1 negli atti difensivi depositati;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da condannarsi Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'arch. Controparte_3
da quanto fosse chiamata a pagare a in ogni caso con CP_2 Parte_1 vittoria nelle spese di giustizia per tutti i gradi di giudizio
Per Controparte_3
Nel merito: − respingersi ogni domanda proposta nei conforti di
[...]
− con rifusione delle spese del grado Controparte_3
MOTIVAZIONE
AT
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 marzo 2006 Controparte_1 conveniva in giudizio la società (di seguito
[...] Controparte_8 per brevità anche solo per ottenere il pagamento del residuo importo di Controparte_9 euro 332.903, 73 in relazione del contratto di appalto concluso tra le medesime parti in data 8.11.2003 e relativo alla ristrutturazione muraria di LA RE (Tv).
La convenuta costituita contestava nel merito la domanda affermando di aver già pag. 4/13 corrisposto l'intera somma dovuta per i lavori effettivamente svolti e contestando la mancata autorizzazione delle opere extracontratto, l'esistenza di vizi già denunciati e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento della penale per il ritardo.
Veniva autorizzata la chiamata in causa in manleva, richiesta dalla convenuta, del direttore dei lavori arch. e successivamente della assicurazione Controparte_2
Unipol spa.
Con sentenza n.980/2012 il Tribunale di Venezia condannava a Controparte_9 corrispondere a la somma di euro 231.035,00 oltre interessi Controparte_1 legali ritenendo provata l'approvazione delle varianti da parte della committente, dedotte la somma di circa 65.000,00 corrisposta prima dell'instaurazione del giudizio e il quantum dovuto per la tardiva consegna dell'opera (30 giorni con penale contrattualmente prevista). Venivano rigettate sia la domanda di accertamento dei vizi e difetti in assenza di prova di tempestiva denuncia sia la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata (assorbita la domanda di quest'ultima nei confronti dell'assicuratrice). impugnava la sentenza n. 980/2012 del Tribunale di Venezia. Controparte_9
La Corte d'Appello con sentenza n.344/2018 pubblicata il 13.2.2018, nel merito rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all'errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società e che vi fosse la prova dell'accettazione degli ulteriori CP_1 lavori extra contratto, avendo la direttrice dei lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Rilevava che il requisito della forma scritta previsto nel contratto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche. Quanto ai vizi assumeva che la denuncia era relativa a modeste imperfezioni relative al fissaggio del battiscopa, ai lavori di stuccatura, a sbavature di verniciatura, tali da escludere la presenza di vizi gravi, rilevando che tali vizi erano già stati calcolati e sottratti dal computo. Riteneva
l'infondatezza della censura in ordine alla responsabilità della direzione dei lavori non essendo emerso alcun elemento che potesse indurre a ritenere che l'architetto fosse pag. 5/13 venuta meno gli obbligo contrattuale nei confronti della committente proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla Parte_1 base di otto motivi così sintetizzati nella sentenza di rinvio : “Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell'articolo 1659 c.c. omessa, insufficiente valutazione della controversia in relazione alla mancanza di forma scritta delle variazioni dell'appalto mai autorizzare dalla committente. […]
Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli articoli 1352
e 1659 c.c. Il requisito della forma scritta oltre a essere previsto dalla legge era stato stabilito anche nel contratto dove all'articolo 11 del capitolato speciale era previsto che: «L'appaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni addizione ai lavori rispetto alle previsioni contrattuali. Qualsiasi variazione deve essere ordinata per iscritto dal committente o comunque decisa dalle parti in forma scritta». A fronte di tale previsioni contrattuale non poteva valere come approvazione delle varianti in corso
d'opera la richiesta di finanziamento.
Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2723 e 2729 c.c. La censura ancora una volta attiene alla ritenuta approvazione delle varianti in corso d'opera fondata su mere presunzioni […] in contrasto con la regola di cui all'articolo 2729 c.c. che vieta la prova per testi di patti aggiunti e contrari al contenuto del contratto, divieto derogabile solo in presenza di circostanze eccezionali.
Il quarto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli 1352 e 1659
c.c., violazione degli articoli 1362, e ss. c.c., violazione dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 2727 e seguenti c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.La censura segue quella precedente, evidenziando che la volontà espressa nella clausola contrattuale aveva lo scopo di evitare che per iniziativa di taluno vi potesse essere un aumento rilevante tanto dei tempi di esecuzione dei lavori, quanto soprattutto della spesa per essi prevista. Peraltro, la stessa Corte d'Appello ha riconosciuto come nel contratto fosse previsto il requisito della forma scritta per le varianti e che le parti per altre ben più modeste variazioni si erano scrupolosamente attenute alla suddetta forma. La ritenuta approvazione tacita sarebbe in contrasto con la condotta delle parti senza che in alcun modo si possa ritenere rinunciata la forma scritta. pag. 6/13 La ricorrente evidenzia come nessuna delle voci di richiesta di pagamento per i lavori extra contratto sia munita di approvazione scritta mentre dalla documentazione prodotta risulta evidente che qualsiasi modifica richiedesse il preventivo assenso della committente che in più occasioni aveva rifiutato per iscritto di approvare l'esecuzione di lavori extra capitolato raccomandando alla direttrice di dei lavori di attenersi scrupolosamente al capitolato.
Infatti, tutti i lavori extra contratto documentati e approvati sono stati regolarmente pagati in quanto autorizzati. Dunque, la Corte d'Appello avrebbe omesso la valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente e avrebbe ignorato i fatti risultanti da quei documenti e ne avrebbe tratto conseguenze erronee.
La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto provati i lavori sulla base della contabilità del direttore dei lavori utilizzata dalla committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro
200.000. Gli stati di avanzamento lavori utilizzati per ottenere i due contratti di mutuo ipotecario e il contributo a fondo perduto comprendevano solo i lavori previsti nel capitolato.
Il quinto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione articolo 112 c.p.c. violazione degli articoli 1667 e 1668 c.c. violazione articolo 2697 c.c. violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La censura attiene alla ritenuta non gravità dei vizi denunciati con il verbale di collaudo del 14 gennaio 2005.[…]
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art.1655 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2232 e 2236 c.c. in merito alla responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di un fatto decisivo. Il rigetto dei primi cinque motivi avrebbe condizionato l'esame del sesto motivo con il quale si chiedeva di ritenere la responsabilità della direzione dei lavori. La Corte territoriale non avrebbe considerato la necessità della forma scritta per le autorizzazioni extra appalto così come l'esistenza dei gravi vizi denunciati dalla committente e, dunque, avrebbe omesso di valutare la responsabilità della ditta appaltatrice e anche della direttrice dei lavori. La ricorrente pag. 7/13 richiama la giurisprudenza circa la responsabilità del direttore dei lavori evidenziando come questa abbia violato i suoi doveri di vigilanza autorizzando lavori extra capitolato assumendosene la responsabilità.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo. La società aveva Pt_1 prodotto copia degli estratti conto indicanti pagamenti eseguiti in favore di
[...]
e di tali pagamenti non contestati avrebbe dovuto tenersi conto mentre la CP_1
Corte d'appello avrebbe omesso di valutare tale fatto decisivo non decurtando la somma nel dispositivo della sentenza.
L'ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..” (così nella sentenza di rinvio).
La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato Controparte_1 censurando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ove aveva rigettato l'eccezione di estinzione del processo per la cancellazione dal registro delle imprese della società appellante senza preventivo procedimento di liquidazione.
Con la sentenza di rinvio n.2518/2023 pubblicata il 9 agosto 2023 la Corte Suprema di
Cassazione in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato la gravata sentenza in relazione ai primi quattro motivi del ricorso principale, rigettato il quinto motivo e dichiarati assorbiti i restanti e rigettato inoltre l'unico motivo di ricorso incidentale con rinvio alla
Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare in relazione ai primi quattro motivi d'impugnazione la Corte ha rilevato che “la prova per facta concludentia di modifiche contrattuali non è ammessa in tema di appalto quando le modifiche siano avvenute su iniziativa dell'appaltatore stante il disposto testuale dell'art. 1659 c.c. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è del tutto consolidata nel senso evidenziato dal Procuratore Generale, ovvero che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Sez. 2, Ord. n. 40122 del 2021, Sez. 2,
Sent., 2011, n. 19099; Sez. 2, Sent. n. 208 del 2006; Sez. 2, Sent. n. 8528 del 2003; Sez.
2, n. 6398 del 2003; Sez. 2, Sent. n. 7242 del 2001; Sez. 2, n. 3040 del 1995). Dunque, pag. 8/13 anche sotto questo profilo la sentenza è meritevole di censura, non potendosi ritenere provata l'approvazione delle suddette variazioni sulla base delle dichiarazioni testimoniali o sulla base del comportamento incompatibile con una volontà contraria della (cfr. sentenza di rinvio). Pt_1
La causa è stata riassunta da che ha chiesto nei confronti del CP_10 [...]
di respingere la domanda originariamente Controparte_6 proposta da di determinare in base a disponenda c.t.u. il costo Controparte_1 degli interventi necessari per eliminare i vizi e difetti, di condannare il fallimento in via solidale con l'arch a pagare il relativo importo con interessi e Controparte_2 rivalutazione, di determinare sulla base della disponenda c.t.u. il ritardo nell'ultimazione dei lavori e di condannare il fallimento al pagamento della penale, di accertare il pagamento non dovuto di euro 49.500,00 e di condannare il fallimento e l'arch.
alla restituzione e inoltre, nei confronti dell'arch. di accertare la CP_2 CP_2 responsabilità contrattuale della medesima quale direttore lavori per le opere eseguite extracontratto e per l'effetto di condannarla a tenere indenne e a Parte_1 rimborsare l'importo dalla stessa già versato a e di condannare Controparte_1 tutte le parti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite.
Il fallimento è rimasto contumace mentre si sono ritualmente Controparte_1 costituiti l'arch. e assicurazioni chiedendo di rigettare le Controparte_2 CP_11 domande proposte nei loro confronti.
All'udienza 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente premesso che rispetto alle molteplici domande svolte in questa sede dall'attrice in riassunzione, le valutazioni da compiersi in questa sede vanno svolte tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pag. 9/13 pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. civ. n. 7091/2022; Cass. civ.
n. 20887/2018).
Ebbene nel caso di specie la Suprema Corte nella sentenza di rinvio ha riformato la pronuncia della Corte d'appello che accoglieva la domanda formulata dall'appaltatrice nei confronti della committente dei lavori Controparte_1 [...] di condanna al pagamento del corrispettivo per la realizzazione Controparte_8 delle opere extracontratto, rigettando espressamente l'impugnazione in relazione alla domanda (domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in primo grado) relativa ai vizi e difetti sicchè le domande di accertamento e di condanna all'eliminazione di tali vizi proposte in questa sede da sono da ritenersi inammissibili perché Parte_1 precluse dal giudicato (il quinto motivo d'impugnazione proposto da in Parte_1 relazione ai vizi è stato infatti espressamente rigettato dalla Suprema Corte sulla base del rilievo che “La Corte d'Appello con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ha accertato che i vizi denunciati nel verbale di collaudo del 14 gennaio 2005 erano di modestissima entità ed erano stati calcolati dalla direzione lavori in sede di liquidazione del SAL sottraendo la somma di € 5365,44.” (Cfr. sentenza di rinvio).
Parimenti preclusa dal giudicato interno risulta la questione, riproposta in questa sede relativa alla quantificazione della penale del ritardo, oggetto della pronuncia di secondo grado e non impugnata dall'attrice in riassunzione.
Tanto premesso rileva il Collegio come, sulla base dei principi espressi dalla Suprema
Corte nella sentenza di rinvio e tenuto conto delle allegazioni e prove svolte dalle parti nel giudizio, la domanda originariamente proposta da per il Controparte_1 pagamento del corrispettivo dovuto per le opere extracontratto deve essere integralmente rigettata.
Come osservato nella sentenza di rinvio “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi compresa quella per presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente mentre occorre la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore. (Sez. 2,
Sentenza n. 3040 del 15/03/1995, Rv. 491186 - 01)”( sentenza di rinvio). pag. 10/13 Ebbene sul punto va osservato come non ha svolto alcuna Controparte_1 allegazione in merito alla circostanza che le opere extracontratto fossero state richiesta dal committente limitandosi ad allegare che le modifiche risultavano esser state approvate dal direttore lavori e per facta concludentia dalla committente (e nella sentenza di rinvio si rileva che “Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata sembrerebbe che la Corte d'Appello abbia inteso che le variazioni rientrassero tra quelle proposte dall'appaltatore ex art. 1659 c.c.. Si legge nella sentenza, infatti, in ordine al secondo motivo di appello con il quale l'appellante aveva dedotto di non aver tacitamente approvato varianti che il teste battello ha dichiarato che la socia era in cantiere con elevata frequenza e che quelle modifiche delle opere oggetto dell'appalto furono espressamente approvate dal direttore dei lavori, , senza che Controparte_2 vi fosse alcuna opposizione da parte della . Inoltre, risultava provato che la Pt_3 contabilità approvata dal direttore dei lavori era stata utilizzata dalla società committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo
a tasso agevolato di euro 200.000. Come si è già detto, secondo la Corte d'appello le circostanze sopra evidenziate implicitamente dimostravano che aveva Parte_1 approvato le varianti in corso d'opera anche perché il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto ben può essere superato per facta concludentia laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche”: cfr. sentenza cit.).
In assenza di allegazione e prova che le modifiche erano state richieste dalla stessa committente tali modifiche vanno ricondotte a quelle proposte dall'appaltatore per le quali risultava necessaria la forma scritta, pacificamente non presente nel caso di specie.
Va quindi rigettata la domanda originariamente proposta da Controparte_1 nei confronti di Controparte_9
Ciò posto, in relazione a quanto già corrisposto da sulla base delle Controparte_9 precedenti pronunce non può tuttavia in questa sede provvedersi ad alcuna restituzione tenuto conto che, stante l'intervenuto fallimento, le domande condannatorie o restitutorie formulate dall'attrice in riassunzione nei confronti del Controparte_6 devono essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al
[...] passivo pag. 11/13 Nei rapporti tra ora Controparte_6 Controparte_6
– appaltatrice- e ora
[...] Controparte_12 Parte_1
– committente- le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle
[...] relative alla ctu esperita dinanzi al tribunale, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il dm n.55/2014 tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi
Nel rapporto processuale tra e l'arch e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio di primo e secondo grado restano regolate come Controparte_13 già disposto dal tribunale e dalla corte d'appello, essendosi sul punto formato il giudicato, mentre in relazione alle altre fasi del giudizio (cassazione e rinvio) le stesse seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo, con condanna di e vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo il dm Parte_1
n.55/2014 tenuto conto del valore e della complessità della lite nei valori medi
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo in qualità del giudice del rinvio, a seguito della sentenza n. 2518/23 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 9 agosto 2023:
1) in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 980/2012 del
4.06.2012 va rigettata la domanda di condanna proposta da nei Controparte_1 confronti di per il pagamento in relazione al contratto di appalto 8 Controparte_9 novembre 2003;
2) dichiara improponibili le domande di restituzione e condanna proposte da nei confronti del fallimento Parte_1 Controparte_1
3) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_2 Controparte_13
4) condanna il a rifondere a CP_6 Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in euro
7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi ed in euro 518,00 per esborsi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge pag. 12/13 5) condanna a rifondere a le spese processuali, Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_13 processuali, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in euro 9.000,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Venezia, 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 13/13