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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG IA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1539/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, Corso della Parte_1
Repubblica n. 128 presso lo studio dell'avv. Sandro Salera che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cassino, Piazza
Labriola n. 49 e rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolare di rendita CP_2
n. 508021478 costituita nel 2008 in relazione alla malattia professionale
1 del 31/10/2008, con riconoscimento di un grado di inabilità del 25 %, e che l' , a seguito della visita di revisione del 21.11.2023 ha ridotto il grado CP_2 di danno biologico permanente riconosciuto al 16%, rilevando un miglioramento nelle condizioni.
Ritenendo inadeguata la valutazione svolta dall'istituto del danno scaturito,
e ritenuto anzi prodottosi un aggravamento della patologia, come attestato dalla documentazione medica, da ritenersi pari al superiore grado del 32%, ha proposto ricorso in via amministrativa, e a fronte del rigetto di tale ricorso, agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, annullare la revisione della rendita con riduzione del grado di inabilità dal 25% al 16%; conseguentemente riconoscere e confermare il grado di invalidità del 25%, o altro superiore al 16%, nella misura che risulterà accertata in corso di causa;
per l'effetto riliquidare la rendita in misura dovuta corrispondente al superiore grado di invalidità che sarà riconosciuto e dichiarato, con decorrenza dalla revisione della rendita da febbraio 2024 o altra decorrenza prudenzialmente accertata, il tutto con condanna al pagamento del ratei maturati e maturandi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, CP_2 nel merito evidenziando la correttezza della quantificazione del grado di danno biologico, effettuata applicando corretti criteri medico-legali, e ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso o in subordine la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita per via documentale e per il tramite di CTU medico-legale. A seguito del deposito della relazione peritale definitiva da parte del CTU dr , all'udienza di discussione sostituita dal deposito Per_1 di note scritte e lette le note depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
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2 La domanda deve essere parzialmente accolta come di seguito specificato.
Nella fattispecie, si contesta la valutazione in merito alla gravità del danno biologico permanente residuato in capo al ricorrente a seguito del denunciato aggravamento della malattia professionale a lui riconosciuta
(per cui l' aveva riconosciuto un grado di lesione pari al 25% CP_2 originariamente) oggetto di specifica visita di revisione tenutasi nel 2023 e per cui l' ha sostenuto un miglioramento dei postumi rivedendo la CP_2 percentuale riconosciuta al 16%.
La parte ricorrente chiede dunque accertarsi una lesione dell'integrità psico-fisica residuata di grado pari almeno al 25% per le patologie, considerate comunque già aggravatesi.
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Giova premettere che la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Differisce dall'infortunio per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva. Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte CP_2 nell'esercizio o a causa delle lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L.
780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore
3 patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass.
26.7.2004 n. 14023 e Cass. 21.11.2016 n. 23653).
La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass. 608837/09 e Cass.
5.8.2010 n. 18270 e Cass. 12.09.2019 n. 22837).
Va poi ricordato che nel caso in cui più infortuni o malattie professionali intervengano sullo stesso soggetto assicurato, sulla base dell'art. 80 T.U.
1124/1965, “si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo”.
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Ciò premesso al solo fine di inquadrare il contesto giuridico di riferimento relativo al ricorso in esame, va comunque precisato che nel caso di specie non risulta oggetto di controversia la natura professionale della malattia, posto che l' ha pienamente riconosciuto tale presupposto, né ha CP_1 svolto contestazioni in merito in sede di costituzione in giudizio, mentre è controversa tra le parti l'entità delle conseguenze scaturite dal decorso ingravescente di detta malattia, in termini di maggiore lesione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente a fronte del denunciato aggravamento.
4 Essendo in contestazione nella fattispecie la mera quantificazione della percentuale di inabilità permanente residuata a carico della parte ricorrente, è stata disposta ed effettuata consulenza medico legale volta ad accertare i postumi residuati alla stessa e a verificare l'idoneità dell'accertamento compiuto dall' . CP_2
Il consulente tecnico d'ufficio, dr. , in risposta al quesito posto, Per_1 dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, e sulla base delle argomentazioni in esposte nell'elaborato peritale a cui si fa rinvio, ha riscontrato l'assenza del dedotto miglioramento dei postumi invalidanti della malattia, confermando il precedente grado riconosciuto al 25%, e concludendo nel senso che “il periziando ha riportato i seguenti postumi permanenti sull'incidenza dell'integrità psico-fisica in analogia alle infermità sottoelencate: -Voce 193:“ Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili, quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”; percentuale:20%(venti percento). -Voce 212:“ Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti”; percentuale:7%(settepercento)
Quanto sopra per una valutazione complessiva (calcolo a scalare) di danno biologico pari al 25%(venticinquepercento). In merito alla decorrenza ritengo, con ragionevolezza, di poterla indicare alla data della Revisione in quanto le infermità citate in diagnosi, l'obiettività clinica neurologica stabilizzata cronica e gli accertamenti sanitari agli atti erano già presenti in tale data.”.
Per quanto attiene alla valutazione alla misura del danno permanente residuato a seguito dell'aggravamento, il consulente ha argomentato, sulla base delle patologie diagnosticate, facendo riferimento alle voci 193 e 212 delle tabelle delle menomazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, stimando tale entità nella misura del 25%.
Le argomentazioni poste alla base della consulenza risultano dunque corrette e adeguate, e il CTU ha dettagliatamente evidenziato gli elementi di
5 gravità delle patologie riscontrati nella documentazione in atti, così come illustrato il procedimento logico che ha condotto alla valutazione degli stessi all'interno della forbice edittale consentita dai codici tabellari di riferimento,
e ad esse può farsi integralmente rinvio, considerato peraltro che le parti non hanno avanzato alcuna critica ulteriore in merito in sede di discussione né nel corso delle operazioni peritali.
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Per quanto esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto con l'accertamento che in virtù della malattia professionale già riconosciuta è conseguita, anche alla data della revisione, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella determinata dall'Istituto e che dunque i postumi di tale malattia sono stimabili, dalla data della visita di revisione, nella misura del 25% complessivo;
per l'effetto, va disposta la conseguente condanna dell' a liquidare, in favore della parte ricorrente medesima, CP_2 una maggiore rendita vitalizia, come previsto dall'art. 13 comma 2 lett. b del d.lgs. 38/2000, in misura corrispondente a quanto accertato e con la predetta decorrenza, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_2 soccombente in via principale, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da ricondursi allo scaglione tra € 5.200 ed €
26.000 in considerazione del valore della prestazione richiesta), e della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le dovute riduzioni sui parametri medi.
Vanno inoltre poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_2 resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che in conseguenza dalle malattie professionali già riconosciute ad è conseguita al ricorrente una lesione Parte_1
6 permanente all'integrità psico-fisica pari al 25% alla data della revisione, determinata secondo le tabelle di cui al D.M. 12.7.2000;
- per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
a liquidare, in favore della parte ricorrente, la rendita vitalizia nella misura corrispondente e con la decorrenza sopra indicata, oltre accessori come per legge;
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento,
[...] in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.267,00, oltre all'IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
- competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a definitivo carico dell' . CP_2
Così deciso in Cassino il 31/10/2025
IL GIUDICE
IG IA
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