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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5929/21 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Aurora NOTARIANNI la quale, preliminarmente, chiede l'accoglimento della domanda in quanto basata su prova documentale incontestata insistendo nelle contestazioni svolte avverso verso le contrarie difese;
in subordine, insiste nelle richieste istruttorie articolate in atti.
In ulteriore subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la società convenuta, l'avv. Maria PROCOPIO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nelle domande cose formulate nella comparsa di costituzione e negli atti di causa;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5929 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cooperativa La Gazzella, Pal. B, n. 3, c.f. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Aurora NOTARIANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Messina, Viale San Martino, n. 146 ATTORE
CONTRO
con sede legale in Treviso (TV), Via della Quercia, n. 2, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A.A. di Treviso, con c.f. e P.IVA e al P.IVA_1
REA n. TV-425775, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. , c.f. , elettivamente domiciliata presso CP_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Maria PROCOPIO del Foro di Patti sito in Messina, Via Sant'Agostino,
n. 4, che la rappresenta e difende CONVENUTA avente per OGGETTO: domanda di usucapione e domande riconvenzionali di rivendicazione e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti della finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per Controparte_1
maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Viale
2 TRIBUNALE di MESSINA Giostra, Cooperativa La Gazzella, Pal. B, n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat.
A/2, classe 9.
L'attore ha rappresentato di aver posseduto uti dominus, da circa trent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva l'immobile oggetto di causa e che questo gli era stato locato da un soggetto terzo poi riconosciuto come non proprietario;
interrotti i pagamenti in favore del soggetto non proprietario, dopo qualche mese dall'occupazione aveva provveduto a comunicare al Banco di Sicilia – all'epoca vero proprietario del bene – la sua presenza nell'immobile e la disponibilità a conoscere le modalità di locazione che gli erano riservate.
Ha evidenziato che nel corso di questo lungo periodo aveva fissato la sua residenza presso l'immobile sin dal 14.11.1989 occupandosi di tutte le spese relative al mantenimento ed alle forniture delle utenze ed eseguendo lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.
Ha chiesto, pertanto, sul presupposto del possesso ultraventennale continuato ed indisturbato esercitato sul cespite, di esserne riconosciuto proprietario per maturata usucapione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31.03.2022, si è costituita in giudizio la eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento Controparte_1 dell'invocata usucapione e chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di rivendicazione e risarcimento del danno.
La domanda di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato senza interruzione per venti anni o dieci anni, nel caso di usucapione abbreviata ordinaria.
Secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'intervenuta usucapione “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del 3 TRIBUNALE di MESSINA diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
La prova del corpus del possesso può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto del fatto che “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica
e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 25922/2005), mentre l'“animus possidendi” si presume, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 1141 c.c..
Quest'ultima norma prevede che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Elemento indispensabile ai fini dell'accertamento dell'acquisto del bene per usucapione è, insieme alla dimostrazione del possesso uti dominus, l'allegazione e la dimostrazione del decorso del periodo temporale necessario ai fini della maturazione dell'usucapione. 4 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'attore stesso ha affermato di aver goduto dell'immobile come conduttore ritenendolo di proprietà di un terzo in favore del quale aveva eseguito i pagamenti del canone e che, acquisita contezza che il terzo non era il proprietario e che il vero proprietario era il Banco di Sicilia, aveva inviato una missiva al Banco di Sicilia chiedendo di conoscere le condizioni per regolarizzare il rapporto di locazione, con ciò ulteriormente manifestando l'animus detinendi che aveva, sin dall'inizio, caratterizzato il godimento dell'immobile.
È evidente che già la sola ricostruzione della vicenda eseguita dall'attore comprova che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 1141 c.c. può ritenersi superata dalla prova certa che l'animus con il quale il aveva iniziato a detenere e godere Pt_1 dell'immobile in questione era quello del detentore qualificato e non del possessore, il che lo obbliga a fornire in questa sede la prova rigorosa dell'interversio possessionis prevista dal comma 2 della predetta norma.
L'attore ha, poi, affermato che la prova dell'interversio discenderebbe dalle seguenti circostanze: l'aver posto la sua residenza presso detto immobile sin dal 14.11.1989 e l'aver sostenuto tutte le spese relative al condominio ed alle utenze oltre che quelle afferenti ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Ebbene, nessuna di tali circostanze può essere riconosciuta come indice univoco di una chiara e manifesta interversio possessionis; se, infatti, la norma prevede che l'interversio si sostanzia in una opposizione fatto dal neo-possessore nei confronti del precedente proprietario-possessore attraverso il quale sia reso evidente il mutamento dell'animus da detinendi a possidendi (v. Cass. Civ., sent. n. 11403/06), è evidente che in nessuno dei comportamenti indicati dall'attore è rinvenibile tale manifesta opposizione.
L'aver collocato nell'immobile la propria residenza è un comportamento neutro e, tra l'altro, anche naturale per un conduttore che intende vivere nell'immobile locato, così come lo è l'aver sostenuto le spese per le utenze ed il condominio nonché quelle per la manutenzione ordinaria che, per espressa previsione dell'art. 1576 c.c. e dell'art. 9 della
Legge 392/78, sono a carico del conduttore.
Per quanto concerne le spese straordinarie, il codice di diritto sostanziale le pone a carico del locatore ai sensi dell'art. 1577 c.c., con facoltà del conduttore di anticiparle in caso di urgenza per poi chiederne la rifusione;
anche in questo caso, la mera anticipazione 5 TRIBUNALE di MESSINA delle somme per le riparazioni straordinarie è un fatto ex sé neutro, ove osservato dal lato del locatore-proprietario, in quanto non necessariamente trova nell'animus possidendi la sua ratio giustificatrice ma è compatibile con l'animus detinendi del conduttore il quale, avendo interesse a mantenere l'immobile in cui vive in buono stato locativo, può legittimamente decidere di anticipare le somme necessarie per poi, in un secondo momento, chiederne la rifusione al proprietario-locatore.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali è possibile dichiarare l'usucapione; posizione a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della
Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. Civ., sent.
n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Va, per contro, accolta la domanda riconvenzionale di rilascio formulata dalla società convenuta.
La domanda avanzata dalla va qualificata come di rivendicazione, Controparte_1 ovvero quella domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sent. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013), il che obbliga il proprietario rivendicante a fornire la prova del “…diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
6 TRIBUNALE di MESSINA Ciò premesso, osserva il Tribunale come la descrizione della cronistoria dei trasferimenti del diritto di proprietà dell'immobile, unitamente alla copiosa documentazione versata in atti, consente al Tribunale di ritenere raggiunta la prova rigorosa prevista dalla giurisprudenza di legittimità; la società convenuta, infatti, partendo dall'attuale proprietario e via via risalendo a tutti i precedenti proprietari sino a giungere al primo proprietario a titolo originario – ovvero il il quale aveva costruito gli edifici Controparte_3
di cui fa parte quello in esame a seguito di assegnazione dell'area del Comune di Messina, in esecuzione della Delibera n. 496/C del 19 aprile 1977, resa esecutiva dalla competente
C.P.C. il 06 maggio 1977, sulle aree concesse in diritto di superficie site nel Comune di
Messina, ricadenti nel piano di zona Ritiro-Tremonti, di circa 38.680 mq. – ha fornito la prova di una serie di passaggi continui del diritto di proprietà dal primo proprietario sino a sé, odierna titolare del diritto.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata la proprietà dell'immobile in capo alla società convenuta, va ordinato a di Parte_1 rilasciare immediatamente, in favore della l'immobile sito in Messina, Controparte_1
Viale Giostra, Cooperativa La Gazzella, Pal. B n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat. A/2, classe 9, libero da persone o cose.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, non avendo la società convenuta specificamente allegato, in linea con i principi dettati dal
MA NS della Corte di legittimità con la sentenza n. 33645/22, il danno patrimoniale subìto.
Invero, l'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subìto dev'essere specifica, ciò basata su circostanze precise e dettagliate che facciano ritenere plausibile e non meramente eventuale o ipotetica – come nel caso in esame – la possibilità di guadagno perduta o il pregiudizio subìto.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e, tenuto conto della natura della controversia, del valore quantificato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e delle questioni trattate, liquidate, previa compensazione nella misura di 7 TRIBUNALE di MESSINA 1/3 stante la parziale soccombenza della società convenuta, in favore di questa in complessivi € 6.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive sostenute, ed oltre € 2.000,00 per mediazione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3) accoglie la domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
4) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Parte_1
favore della l'immobile sito in Messina, Viale Giostra, Cooperativa La Controparte_1
Gazzella, Pal. B n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat. A/2, classe 9, libero da persone o cose;
5) compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna Pt_1
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore della che
[...] Controparte_1 liquida in complessivi € 6.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive sostenute, ed oltre € 2.000,00 per mediazione, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5929/21 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Aurora NOTARIANNI la quale, preliminarmente, chiede l'accoglimento della domanda in quanto basata su prova documentale incontestata insistendo nelle contestazioni svolte avverso verso le contrarie difese;
in subordine, insiste nelle richieste istruttorie articolate in atti.
In ulteriore subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la società convenuta, l'avv. Maria PROCOPIO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nelle domande cose formulate nella comparsa di costituzione e negli atti di causa;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5929 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cooperativa La Gazzella, Pal. B, n. 3, c.f. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Aurora NOTARIANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Messina, Viale San Martino, n. 146 ATTORE
CONTRO
con sede legale in Treviso (TV), Via della Quercia, n. 2, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A.A. di Treviso, con c.f. e P.IVA e al P.IVA_1
REA n. TV-425775, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. , c.f. , elettivamente domiciliata presso CP_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Maria PROCOPIO del Foro di Patti sito in Messina, Via Sant'Agostino,
n. 4, che la rappresenta e difende CONVENUTA avente per OGGETTO: domanda di usucapione e domande riconvenzionali di rivendicazione e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti della finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per Controparte_1
maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Viale
2 TRIBUNALE di MESSINA Giostra, Cooperativa La Gazzella, Pal. B, n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat.
A/2, classe 9.
L'attore ha rappresentato di aver posseduto uti dominus, da circa trent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva l'immobile oggetto di causa e che questo gli era stato locato da un soggetto terzo poi riconosciuto come non proprietario;
interrotti i pagamenti in favore del soggetto non proprietario, dopo qualche mese dall'occupazione aveva provveduto a comunicare al Banco di Sicilia – all'epoca vero proprietario del bene – la sua presenza nell'immobile e la disponibilità a conoscere le modalità di locazione che gli erano riservate.
Ha evidenziato che nel corso di questo lungo periodo aveva fissato la sua residenza presso l'immobile sin dal 14.11.1989 occupandosi di tutte le spese relative al mantenimento ed alle forniture delle utenze ed eseguendo lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.
Ha chiesto, pertanto, sul presupposto del possesso ultraventennale continuato ed indisturbato esercitato sul cespite, di esserne riconosciuto proprietario per maturata usucapione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31.03.2022, si è costituita in giudizio la eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento Controparte_1 dell'invocata usucapione e chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di rivendicazione e risarcimento del danno.
La domanda di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato senza interruzione per venti anni o dieci anni, nel caso di usucapione abbreviata ordinaria.
Secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'intervenuta usucapione “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del 3 TRIBUNALE di MESSINA diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
La prova del corpus del possesso può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto del fatto che “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica
e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 25922/2005), mentre l'“animus possidendi” si presume, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 1141 c.c..
Quest'ultima norma prevede che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Elemento indispensabile ai fini dell'accertamento dell'acquisto del bene per usucapione è, insieme alla dimostrazione del possesso uti dominus, l'allegazione e la dimostrazione del decorso del periodo temporale necessario ai fini della maturazione dell'usucapione. 4 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'attore stesso ha affermato di aver goduto dell'immobile come conduttore ritenendolo di proprietà di un terzo in favore del quale aveva eseguito i pagamenti del canone e che, acquisita contezza che il terzo non era il proprietario e che il vero proprietario era il Banco di Sicilia, aveva inviato una missiva al Banco di Sicilia chiedendo di conoscere le condizioni per regolarizzare il rapporto di locazione, con ciò ulteriormente manifestando l'animus detinendi che aveva, sin dall'inizio, caratterizzato il godimento dell'immobile.
È evidente che già la sola ricostruzione della vicenda eseguita dall'attore comprova che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 1141 c.c. può ritenersi superata dalla prova certa che l'animus con il quale il aveva iniziato a detenere e godere Pt_1 dell'immobile in questione era quello del detentore qualificato e non del possessore, il che lo obbliga a fornire in questa sede la prova rigorosa dell'interversio possessionis prevista dal comma 2 della predetta norma.
L'attore ha, poi, affermato che la prova dell'interversio discenderebbe dalle seguenti circostanze: l'aver posto la sua residenza presso detto immobile sin dal 14.11.1989 e l'aver sostenuto tutte le spese relative al condominio ed alle utenze oltre che quelle afferenti ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Ebbene, nessuna di tali circostanze può essere riconosciuta come indice univoco di una chiara e manifesta interversio possessionis; se, infatti, la norma prevede che l'interversio si sostanzia in una opposizione fatto dal neo-possessore nei confronti del precedente proprietario-possessore attraverso il quale sia reso evidente il mutamento dell'animus da detinendi a possidendi (v. Cass. Civ., sent. n. 11403/06), è evidente che in nessuno dei comportamenti indicati dall'attore è rinvenibile tale manifesta opposizione.
L'aver collocato nell'immobile la propria residenza è un comportamento neutro e, tra l'altro, anche naturale per un conduttore che intende vivere nell'immobile locato, così come lo è l'aver sostenuto le spese per le utenze ed il condominio nonché quelle per la manutenzione ordinaria che, per espressa previsione dell'art. 1576 c.c. e dell'art. 9 della
Legge 392/78, sono a carico del conduttore.
Per quanto concerne le spese straordinarie, il codice di diritto sostanziale le pone a carico del locatore ai sensi dell'art. 1577 c.c., con facoltà del conduttore di anticiparle in caso di urgenza per poi chiederne la rifusione;
anche in questo caso, la mera anticipazione 5 TRIBUNALE di MESSINA delle somme per le riparazioni straordinarie è un fatto ex sé neutro, ove osservato dal lato del locatore-proprietario, in quanto non necessariamente trova nell'animus possidendi la sua ratio giustificatrice ma è compatibile con l'animus detinendi del conduttore il quale, avendo interesse a mantenere l'immobile in cui vive in buono stato locativo, può legittimamente decidere di anticipare le somme necessarie per poi, in un secondo momento, chiederne la rifusione al proprietario-locatore.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali è possibile dichiarare l'usucapione; posizione a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della
Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. Civ., sent.
n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Va, per contro, accolta la domanda riconvenzionale di rilascio formulata dalla società convenuta.
La domanda avanzata dalla va qualificata come di rivendicazione, Controparte_1 ovvero quella domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sent. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013), il che obbliga il proprietario rivendicante a fornire la prova del “…diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
6 TRIBUNALE di MESSINA Ciò premesso, osserva il Tribunale come la descrizione della cronistoria dei trasferimenti del diritto di proprietà dell'immobile, unitamente alla copiosa documentazione versata in atti, consente al Tribunale di ritenere raggiunta la prova rigorosa prevista dalla giurisprudenza di legittimità; la società convenuta, infatti, partendo dall'attuale proprietario e via via risalendo a tutti i precedenti proprietari sino a giungere al primo proprietario a titolo originario – ovvero il il quale aveva costruito gli edifici Controparte_3
di cui fa parte quello in esame a seguito di assegnazione dell'area del Comune di Messina, in esecuzione della Delibera n. 496/C del 19 aprile 1977, resa esecutiva dalla competente
C.P.C. il 06 maggio 1977, sulle aree concesse in diritto di superficie site nel Comune di
Messina, ricadenti nel piano di zona Ritiro-Tremonti, di circa 38.680 mq. – ha fornito la prova di una serie di passaggi continui del diritto di proprietà dal primo proprietario sino a sé, odierna titolare del diritto.
Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertata la proprietà dell'immobile in capo alla società convenuta, va ordinato a di Parte_1 rilasciare immediatamente, in favore della l'immobile sito in Messina, Controparte_1
Viale Giostra, Cooperativa La Gazzella, Pal. B n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat. A/2, classe 9, libero da persone o cose.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, non avendo la società convenuta specificamente allegato, in linea con i principi dettati dal
MA NS della Corte di legittimità con la sentenza n. 33645/22, il danno patrimoniale subìto.
Invero, l'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subìto dev'essere specifica, ciò basata su circostanze precise e dettagliate che facciano ritenere plausibile e non meramente eventuale o ipotetica – come nel caso in esame – la possibilità di guadagno perduta o il pregiudizio subìto.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e, tenuto conto della natura della controversia, del valore quantificato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e delle questioni trattate, liquidate, previa compensazione nella misura di 7 TRIBUNALE di MESSINA 1/3 stante la parziale soccombenza della società convenuta, in favore di questa in complessivi € 6.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive sostenute, ed oltre € 2.000,00 per mediazione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
3) accoglie la domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1
4) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Parte_1
favore della l'immobile sito in Messina, Viale Giostra, Cooperativa La Controparte_1
Gazzella, Pal. B n. 3, in catasto foglio 100, part. 128, sub 25, cat. A/2, classe 9, libero da persone o cose;
5) compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e condanna Pt_1
alla rifusione delle residue spese del giudizio in favore della che
[...] Controparte_1 liquida in complessivi € 6.400,00 per compensi di avvocato di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive sostenute, ed oltre € 2.000,00 per mediazione, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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