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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 2266.24 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti D'Avino Davide e D'Auria Parte_1
Giovanni, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“...Dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili oltre che nulli, illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto, i provvedimenti di revoca RDC emessi dall' CP_1 con protocolli nn° 2022-5314924 e 2023-7473854, tutti pervenuti in data 18/03/2024, in relazione alle domande presentate rispettivamente il 18/02/2022 e 14/09/2023. - Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire all' gli importi percepiti per tale causale in relazione ai periodi di cui ai CP_1 provvedimenti impugnati;
- condannare parte resistente, al pagamento delle spese e compensi processuali, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”. Nello specifico, ha esposto: in data 18/03/2024, pervenivano all'odierno ricorrente i provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza protocollo n. inps-rdc-2022- 5314924 e n. protocollo n. inps-rdc-2023-7473854; per entrambi i provvedimenti, l' rendeva la medesima motivazione generica e vaga: “Accertata non veridicità CP_1 del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013” ; in ragione dell'evidente genericità delle sottese motivazioni che l indicava, veniva leso CP_1 pesantemente il diritto di difesa del ricorrente che non era posto in condizioni di conoscere la reale causa dei provvedimenti di revoca;
l'istante aveva correttamente posto in essere gli adempimenti amministrativi/anagrafici, in assoluto rispetto delle disposizioni normative disciplinanti l'erogazione del RDC;
dal mero raffronto del certificato anagrafico “Integrale di Stato di Famiglia” con le certificazioni ISEE depositate e riferibili agli anni 2021, 2022 e 2023, emergeva l'assoluta corrispondenza tra tali dati, nel senso di coincidenza dei soggetti presenti nel nucleo familiare della ricorrente con quelli indicati all'atto dell'istanza per accedere al reddito;
il nucleo familiare era mutato solo in data 02/09/2021 ovvero all'atto della nascita della piccola in ragione di tanto e nel rispetto del disposto Persona_1 normativo di cui al DPCM 159/2013, il ricorrente provvedeva a darne comunicazione entro i successivi 60 giorni;
la veridicità di tale adempimento emergeva senza ombra di dubbio dal raffronto della data di nascita di tale ultima minore con i dati presenti nel certificato ISEE 2022 del 27/01/2022 nonché relativa DSU aggiornata del 21/09/2021.
Si è costituito tardivamente l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto. Ha eccepito, in particolare, che la ricorrente aveva omesso di dichiarare, all'atto della sottoscrizione delle DSU e della presentazione delle domande per l'accesso al reddito di cittadinanza Prot. presentata in Controparte_3 data 18/02/2022, sulla scorta ISEE-2022- 03373526P-01 e della domanda CP_1
RDC-2023-7473854 presentata in data 14/09/2023, sulla scorta dell'ISEE CP_1
ISEE-2023-04051478C-00, l'indicazione di (c.f. Persona_2
), genitore della minore , nata il [...]. C.F._1 Persona_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni dirimenti di seguito in sintesi enunciate. Preliminarmente occorre ricordare il consolidato orientamento della Corte di legittimità , secondo cui la tardiva costituzione del convenuto (nella specie l ) CP_1 non determina preclusioni con riferimento alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416 c.p.c, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza ( v. ex multis, Cass. n. 21073 del 09/10/2007). Ciò posto, il diritto della ricorrente alla prestazione è venuto meno in ragione della dichiarazione non veritiera resa all' e tanto in ossequio al dettato del art. 7 co. CP_2
4. l. 28.01.2019, n. 4, che prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Difatti, nei due modelli ISEE allegati in atti, entrambi successivi alla nascita della minore non figura tra i componenti il nucleo il genitore Persona_1 Per_2
Orbene, l'art. 7, comma 1 del D.P.C.M 159 del 2013 dispone che “Ai fini del
[...] calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio...”. Pertanto, all'interno dell'ISEE, riquadro D del Modulo MB.1 situato all'interno della pagina FC1 contenente i dati della minore, la ricorrente avrebbe dovuto indicare il genitore non convivente, omissione cui consegue l'applicazione dell'art. 7 del D.L. 4 del 2019 il cui co. 4 ”. In definitiva, parte ricorrente ha omesso di dichiarare nella DSU un componente del nucleo familiare. Tale omissione ha determinato la perdita del beneficio in parola. Difatti la normativa in materia prevede rigorosi oneri di comunicazione a carico degli interessati di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare ed un rafforzato dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni da cui si riceve un beneficio economico. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. In Torre Annunziata, il 28.10.25
IL GIUDICE
dr. OS Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 2266.24 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti D'Avino Davide e D'Auria Parte_1
Giovanni, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“...Dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili oltre che nulli, illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto, i provvedimenti di revoca RDC emessi dall' CP_1 con protocolli nn° 2022-5314924 e 2023-7473854, tutti pervenuti in data 18/03/2024, in relazione alle domande presentate rispettivamente il 18/02/2022 e 14/09/2023. - Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire all' gli importi percepiti per tale causale in relazione ai periodi di cui ai CP_1 provvedimenti impugnati;
- condannare parte resistente, al pagamento delle spese e compensi processuali, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”. Nello specifico, ha esposto: in data 18/03/2024, pervenivano all'odierno ricorrente i provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza protocollo n. inps-rdc-2022- 5314924 e n. protocollo n. inps-rdc-2023-7473854; per entrambi i provvedimenti, l' rendeva la medesima motivazione generica e vaga: “Accertata non veridicità CP_1 del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013” ; in ragione dell'evidente genericità delle sottese motivazioni che l indicava, veniva leso CP_1 pesantemente il diritto di difesa del ricorrente che non era posto in condizioni di conoscere la reale causa dei provvedimenti di revoca;
l'istante aveva correttamente posto in essere gli adempimenti amministrativi/anagrafici, in assoluto rispetto delle disposizioni normative disciplinanti l'erogazione del RDC;
dal mero raffronto del certificato anagrafico “Integrale di Stato di Famiglia” con le certificazioni ISEE depositate e riferibili agli anni 2021, 2022 e 2023, emergeva l'assoluta corrispondenza tra tali dati, nel senso di coincidenza dei soggetti presenti nel nucleo familiare della ricorrente con quelli indicati all'atto dell'istanza per accedere al reddito;
il nucleo familiare era mutato solo in data 02/09/2021 ovvero all'atto della nascita della piccola in ragione di tanto e nel rispetto del disposto Persona_1 normativo di cui al DPCM 159/2013, il ricorrente provvedeva a darne comunicazione entro i successivi 60 giorni;
la veridicità di tale adempimento emergeva senza ombra di dubbio dal raffronto della data di nascita di tale ultima minore con i dati presenti nel certificato ISEE 2022 del 27/01/2022 nonché relativa DSU aggiornata del 21/09/2021.
Si è costituito tardivamente l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto. Ha eccepito, in particolare, che la ricorrente aveva omesso di dichiarare, all'atto della sottoscrizione delle DSU e della presentazione delle domande per l'accesso al reddito di cittadinanza Prot. presentata in Controparte_3 data 18/02/2022, sulla scorta ISEE-2022- 03373526P-01 e della domanda CP_1
RDC-2023-7473854 presentata in data 14/09/2023, sulla scorta dell'ISEE CP_1
ISEE-2023-04051478C-00, l'indicazione di (c.f. Persona_2
), genitore della minore , nata il [...]. C.F._1 Persona_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni dirimenti di seguito in sintesi enunciate. Preliminarmente occorre ricordare il consolidato orientamento della Corte di legittimità , secondo cui la tardiva costituzione del convenuto (nella specie l ) CP_1 non determina preclusioni con riferimento alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416 c.p.c, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza ( v. ex multis, Cass. n. 21073 del 09/10/2007). Ciò posto, il diritto della ricorrente alla prestazione è venuto meno in ragione della dichiarazione non veritiera resa all' e tanto in ossequio al dettato del art. 7 co. CP_2
4. l. 28.01.2019, n. 4, che prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Difatti, nei due modelli ISEE allegati in atti, entrambi successivi alla nascita della minore non figura tra i componenti il nucleo il genitore Persona_1 Per_2
Orbene, l'art. 7, comma 1 del D.P.C.M 159 del 2013 dispone che “Ai fini del
[...] calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio...”. Pertanto, all'interno dell'ISEE, riquadro D del Modulo MB.1 situato all'interno della pagina FC1 contenente i dati della minore, la ricorrente avrebbe dovuto indicare il genitore non convivente, omissione cui consegue l'applicazione dell'art. 7 del D.L. 4 del 2019 il cui co. 4 ”. In definitiva, parte ricorrente ha omesso di dichiarare nella DSU un componente del nucleo familiare. Tale omissione ha determinato la perdita del beneficio in parola. Difatti la normativa in materia prevede rigorosi oneri di comunicazione a carico degli interessati di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare ed un rafforzato dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni da cui si riceve un beneficio economico. La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. In Torre Annunziata, il 28.10.25
IL GIUDICE
dr. OS Molè