Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1975, n. 757
Articolo 1
Versione
28 gennaio 1976
Art. 2.
All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1974, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 gennaio 1976