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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro
n. 17792/2024 R. Gen. (al quale sono stati riuniti i nn. 24972, 24973, 24975,
25377 e 27116/2024 R. Gen.)
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nelle cause
T R A
(nata a [...] il [...]) Parte_1
(nata a [...] il [...]) Parte_2
(nata a [...] il [...]) Parte_3
(nata a [...] il [...]) Parte_4
(nata a [...] - SS - il 16.2.1955) Parte_5
(nata a [...] il [...]) Parte_6
tutte elettivamente domiciliate in Roma, via Alberico II 4, presso lo studio degli avv.ti Maria Rosaria Damizia e Francesca Di Napoli che le rappresentano e difendono in virtù di deleghe in atti ricorrenti
E
Controparte_1
convenuto contumace
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Francesca Granata, in virtù di procura generale in atti convenuto all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO rigetta le domande;
nulla per le spese con riguardo al convenuto contumace;
CP_1
spese compensate con riguardo all' CP_2
motivazione entro giorni 30.
Il giudice
Massimo Pagliarini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISI ONE
e gli altri cinque ricorrenti sopra indicati sono, dal Parte_1
settembre 2018, dipendenti di ruolo del Controparte_1
facenti parte del personale Ata. Prima di essere assunti a tempo indeterminato, gli stessi hanno prestato servizio per il , prima come lavoratori CP_1
socialmente utili e poi attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Prima del presente giudizio, tutti i ricorrenti, in relazione all'intero periodo antecedente l'immissione in ruolo (sia quello prestato come lavoratori socialmente utili, sia quello prestato con contratti di collaborazione), si sono visti riconoscere in via giudiziale le differenze retributive tra quanto dovuto per analogo personale dipendente e quanto effettivamente percepito. Altresì tutti i ricorrenti, prima del presente giudizio, si sono visti riconoscere, sempre in via giudiziale, il loro diritto ad essere inquadrati in ruolo con orario a tempo pieno e non part-time.
In questa sede, tutti i ricorrenti, con analoghi ricorsi poi riuniti, hanno sostenuto di aver diritto a vedersi considerata e computata, al momento della loro immissione in ruolo (come detto, dal settembre 2018) l'intera anzianità lavorativa maturata sia durante il periodo di lavoro prestato come lavoratori socialmente utili sia durante quello prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Con conseguente loro diritto ad essere inquadrati nella corrispondente fascia stipendiale, che tenesse appunto conto di detta pregressa anzianità.
Nonostante la ritualità della notifica, il non si è costituito in CP_1
nessuno dei giudizi poi riuniti.
2 Solo in alcuni dei giudizi poi riuniti si è invece costituito l' al quale CP_2
il ricorso era stato notificato, avendo i ricorrenti fatto richiesta di condanna alla loro regolarizzazione contributiva.
Autorizzato il deposito di note, e disposta la riunione dei giudizi, la causa
è stata decisa.
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La pretesa dei ricorrenti non è fondata.
Come detto, essi sostengono di aver diritto a vedersi computata, al momento della loro immissione in ruolo, l'intera anzianità lavorativa prestata prima di detta immissione, invocando al riguardo la norma sulla ricostruzione della carriera prevista per il personale Ata (art. 569 del d.lgs. n. 297/1994).
L'immissione in ruolo dei ricorrenti è avvenuta in base alla speciale procedura selettiva prevista dall'art. 1, comma 619, della legge n. 205/2017 (in favore del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici).
Ebbene, ciò che i ricorrenti pretendono non può essere accordato.
L'anzianità lavorativa precedente alla loro immissione in ruolo non è stata resa in virtù di regolari e legittimi contratti a termine e non può essere sussunta nel “servizio non di ruolo” richiamato dal citato art. 569 T.U. della scuola che disciplina la ricostruzione della carriera del personale Ata.
Detta anzianità è invece conseguente, per un primo periodo, al particolare rapporto dei lavoratori socialmente utili, e per un secondo periodo, ad un rapporto di lavoro nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa.
Il fatto che, per entrambi i periodi, i ricorrenti si siano visti riconoscere in via giudiziale le differenze retributive tra quanto dovuto come se fossero stati dipendenti e quanto effettivamente percepito non muta i termini della questione, poiché detto riconoscimento è avvenuto, come affermato espressamente nelle relative decisioni giudiziali, ex art. 2126 c.c. (prestazioni di fatto con violazione di legge).
3 Occorre allora fare applicazione di quanto espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126 c.c. è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità ; e secondo la quale “in presenza della illegittimità dell'assunzione il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dal predetto art. 2126 c.c., applicabile anche alle
Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum” (così, Cass. 5.11.2021, proprio in tema di rapporto di lavoro nel comparto scuola).
Poiché non v'è ragione di discostarsi da detto orientamento, la pretesa dei ricorrenti non può essere accolta.
Quanto alle spese, non si ha luogo a provvedere su di esse, vista la contumacia del . CP_1
Con riguardo all le spese vanno interamente compensate. CP_2
Roma, 18.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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