Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03214/2026REG.PROV.COLL.
N. 08171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8171 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sandra Salvigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00604/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. SC IC e uditi per le parti gli Avvocati Sandra Salvigni e Francesco Paolo Cavalcanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1.-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Latina ha rigettato la sua domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in considerazione della sua condanna, risalente al 1996, per associazione ex art. 416-bis c.p., deducendone l’illegittimità, vista l’estinzione della pena per l’esito positivo dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 47 della legge n. 334 del 1975, di cui al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18 ottobre 2004.
Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite. Nella sentenza, premessa l’applicabilità della clausola del bando, introdotta con la delibera n. -OMISSIS- del 2022, ai sensi della quale, “ai fini dell’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi saranno inseriti i seguenti ulteriori requisiti di moralità ….1)assenze di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale”, si è osservato che l’esito positivo del periodo di prova ex art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, tra cui rientra l’interdizione dai pubblici uffici, che consegue alla sentenza di condanna per il reato di associazione ex art. 416-bis c.p.
2.Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, che ha dedotto l’erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione e la violazione dell’art.179 c.p. in relazione all’art.47, comma 12, della legge n.354 del 1975, in quanto, secondo la giurisprudenza penale, l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue ogni effetto penale e, comunque, risulterebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena la rilevanza di reati commessi nel 1989 e 1991.
Si è costituito il Comune di Latina, contestando la fondatezza dell’appello.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, dopo la concessione della misura cautelare e previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
DI
3.L’appello è fondato e merita accoglimento.
L’art. 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella versione vigente al momento del fatto, della condanna e dell’esito positivo dell’affidamento in prova e, dunque, applicabile alla presente fattispecie, recitava: l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Solo successivamente l’art. 1, comma 7, della legge n. 3 del 2019 ha modificato l’art. 47, comma 12, aggiungendo, dopo le parole «effetto penale», le seguenti: «ad eccezione delle pene accessorie perpetue». Nel caso di specie, pertanto, l’esito positivo dell’affidamento in prova ha estinto la pena detentiva ad ogni altro effetto penale, ivi comprese le pene accessorie (e l’interdizione dai pubblici uffici), per cui non può operare la preclusione del bando.
In proposito deve sottolinearsi che, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p., la legge penale posteriore, diversa da quella del tempo in cui fu commesso il reato, può applicarsi retroattivamente solo se più favorevole al reo e salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, mentre la modifica de qua è peggiorativa del trattamento penale ed è intervenuta dopo la sentenza irrevocabile (vedi anche Cass.pen. n. 21106 del 15 settembre 2020, dep. 2021, che ha annullato la decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato non estinta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta all'imputato con sentenza risalente ad epoca anteriore alla modifica normativa de qua).
Pure deve osservarsi che l’appellante non aveva alcun onere di impugnare la delibera n. -OMISSIS- del 2022, che ha introdotto, per i bandi successivi, il requisito morale dell’assenza di determinate condanne penali, trattandosi di disposizione che necessariamente si riferisce a quelle condanne i cui effetti penali non si sono ormai definitivamente estinti. Difatti, le condanne i cui effetti penali si sono estinti hanno perso rilevanza giuridica e non possono assurgere a condizione ostativa in virtù della clausola de qua.
4.In conclusione, l’appello è fondato ed, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo deve essere accolto ed il provvedimento impugnato annullato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda e l’assenza di precedenti specifici.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
SC IC, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SC IC | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.