Art. 12.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, dei beni culturali ed ambientali sentite le regioni interessate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, dei beni culturali ed ambientali sentite le regioni interessate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.