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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11676 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice EL RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 18569 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Mauro Bianco e l'Avv. Patrizia Amatucci, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/80 e la condanna dell al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi a CP_1 decorrere dall'1.12.2023.
Deduceva che con decreto di omologa del 09.09.2024 (R.G. n°3249/2024), notificato all' in data CP_1
11.09.2024, il Tribunale aveva accertato il possesso del requisito sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.11.2023; che aveva trasmesso all' il modello di pagamento AP70 in data 31 CP_1 gennaio 2025; che, alla data del ricorso, l' non aveva ancora provveduto all'erogazione dei ratei CP_1 del diritto accertato. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rinvio dell'udienza, in quanto il procedimento CP_1 amministrativo per la liquidazione della prestazione era ancora in fase istruttoria.
pagina 1 di 2 Successivamente, in vista dell'udienza del 12 novembre 2025 (convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), l depositava note scritte rilevando l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
(TE08) con provvedimento del 1° ottobre 2025 e l'accredito di tutti gli arretrati e interessi legali in favore della ricorrente, con data valuta 20.10.2025. L , pertanto, insisteva per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione.
A sua volta, parte ricorrente depositava note scritte, con le quali, pur in presenza dell'avvenuto pagamento della prestazione, contestava nuovamente le deduzioni di parte resistente e insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite stante il ritardo della liquidazione, che aveva reso CP_1 necessaria l'azione giudiziaria.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo CP_ in data successiva al deposito del ricorso. Pertanto l' va condannata a rifondere le spese di lite, come liquidate in dispositivo, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
EL RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice EL RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 18569 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Mauro Bianco e l'Avv. Patrizia Amatucci, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/80 e la condanna dell al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi a CP_1 decorrere dall'1.12.2023.
Deduceva che con decreto di omologa del 09.09.2024 (R.G. n°3249/2024), notificato all' in data CP_1
11.09.2024, il Tribunale aveva accertato il possesso del requisito sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.11.2023; che aveva trasmesso all' il modello di pagamento AP70 in data 31 CP_1 gennaio 2025; che, alla data del ricorso, l' non aveva ancora provveduto all'erogazione dei ratei CP_1 del diritto accertato. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rinvio dell'udienza, in quanto il procedimento CP_1 amministrativo per la liquidazione della prestazione era ancora in fase istruttoria.
pagina 1 di 2 Successivamente, in vista dell'udienza del 12 novembre 2025 (convertita in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), l depositava note scritte rilevando l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
(TE08) con provvedimento del 1° ottobre 2025 e l'accredito di tutti gli arretrati e interessi legali in favore della ricorrente, con data valuta 20.10.2025. L , pertanto, insisteva per l'accoglimento CP_1 delle conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione.
A sua volta, parte ricorrente depositava note scritte, con le quali, pur in presenza dell'avvenuto pagamento della prestazione, contestava nuovamente le deduzioni di parte resistente e insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite stante il ritardo della liquidazione, che aveva reso CP_1 necessaria l'azione giudiziaria.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo CP_ in data successiva al deposito del ricorso. Pertanto l' va condannata a rifondere le spese di lite, come liquidate in dispositivo, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
EL RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2